Ordinanza cautelare 4 ottobre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2023, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2023
N. 03653/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2023, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Stefania Lago, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in AN, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria in RTI con -OMISSIS- nella qualità di mandante, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandante in RTI con la mandataria -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
- del D.D.G. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di “ Decarbonizzazione del sistema portuale siciliano - Elettrificazione delle banchine da crociera – Porto di -OMISSIS- ”, CUP -OMISSIS-– CIG: -OMISSIS-, in favore della costituenda ATI -OMISSIS- (Capogruppo mandataria) – -OMISSIS- (mandante);
- per quanto occorra, degli atti e dei verbali di gara, sulla base dei quali l’ATI -OMISSIS- è stata ammessa alla gara e collocata in prima posizione della graduatoria, in relazione ai motivi di ricorso dedotti, nonché della proposta di aggiudicazione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente -OMISSIS- di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, qualora stipulato con la controinteressata;
e per la condanna
- dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica;
nonché per l’accertamento dell’illegittimità e l''annullamento
- del diniego parziale di accesso agli atti opposto dalla Regione Siciliana a -OMISSIS-con conseguente condanna, ex art. 116 c.p.a., della Stazione appaltante alla ostensione integrale di tutti gli atti e documenti non ostesi o non ostesi integralmente a -OMISSIS- ( in primis le giustificazioni dell'anomalia, complete di allegati ed in forma integrale; ed anche gli atti e documenti afferenti alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché i verbali della commissione giudicatrice nei quali sono contenute le motivazioni dei punteggi tecnici), con conseguente ordine di esibizione in capo alle Amministrazioni convenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, di -OMISSIS--OMISSIS- e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente impugnava l’esito delle operazioni della gara in epigrafe indicata, nella quale era risultata seconda graduata, mentre prima in graduatoria era stata giudicata l’offerta del R.T.I. -OMISSIS-.
Riferiva che la richiesta di accesso agli atti, immediatamente presentata, era stata solo parzialmente riscontrata dalla stazione appaltante.
Agiva, pertanto, sia per l’integrale ostensione della documentazione richiesta, sia per l’annullamento dell’aggiudicazione.
Con riferimento all’istanza di accesso, evidenziava il mancato rilascio sia della documentazione, che riteneva indispensabile per la propria tutela giurisdizionale, attestante le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta (contenente un notevolissimo ribasso) presentata da -OMISSIS-, sia degli atti afferenti alla verifica dei requisiti generali e speciali di ammissione, così come dei verbali recanti le valutazioni e le motivazioni dei punteggi tecnici assegnati a -OMISSIS-).
Nel merito, con riserva di presentazione di motivi aggiunti una volta ottenuto il rilascio della documentazione, metteva in evidenza la rilevanza dei precedenti pregiudizievoli dichiarati dall’ATI controinteressata in capo alla mandante società -OMISSIS- (risoluzione contrattuale adottata dall’Anas), in capo al consorzio stabile, ausiliario della stessa -OMISSIS-, -OMISSIS- (iscrizione nel casellario informatico ANAC per “mancata sottoscrizione del contratto a causa del recesso dall'aggiudicazione”) e in capo alla società cooptata -OMISSIS- alla quale, in sede di soccorso istruttorio, sarebbe stato imposto “ di rendere una dettagliata relazione, nonché copia della documentazione, relativa alle informazioni rinvenute all'interno della banca dati delle annotazioni riservate ANAC ”, in riscontro alla quale sarebbe stato indicato che essa sarebbe stata “ sottoposta alla misura della vigilanza collaborativa ex art. 94-bis, del d. lgs. n. 159/2011 ”.
Lamentava che su detti precedenti pregiudizievoli la stazione appaltante non avesse svolto alcuna istruttoria né esposto alcuna motivazione a supporto dell’ammissione, rendendo, pertanto, irrimediabilmente viziate ed illegittime l’aggiudicazione e la sottesa ammissione dell’ATI -OMISSIS- alla gara.
Per le suesposte ragioni formulava le domande in epigrafe indicate.
Il Raggruppamento controinteressato chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo, anzitutto, che l’accesso alla documentazione concesso dall’Amministrazione sarebbe stato conforme alla normativa di settore e, in ogni caso, l’istanza formulata dalla ricorrente avrebbe avuto natura esplorativa.
Nel merito, affermava che l’istruttoria compiuta dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni delle ricorrenti sarebbe stata accurata e l’ammissione alla gare del tutto legittima. La segnalazione a carico della -OMISSIS- sarebbe stata, infatti, archiviata, quella a carico dell’ausiliaria -OMISSIS- sarebbe stata impugnata, mentre la prevenzione collaborativa avrebbe pienamente consentito la partecipazione alle gare della -OMISSIS-, rimasta regolarmente iscritta alla white list .
D’altra parte l’onere di puntuale motivazione avrebbe dovuto riguardare le esclusioni e non anche le ammissioni alla gara.
L’Assessorato convenuto chiedeva, anch’esso, il rigetto del ricorso evidenziando come gli specifici precedenti a carico delle imprese aggiudicatarie non sarebbero rientrati tra le cause di esclusione tassative ex art. 80 del codice degli appalti ma sarebbero state classificabili come requisiti di moralità professionale la cui valutazione sarebbe stata rimessa alla discrezionalità ed all’apprezzamento della stazione appaltante.
Con ordinanza cautelare del 4 ottobre 2023 veniva accolta l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati e veniva richiesto il deposito della documentazione relativa all’iscrizione alla white list della società -OMISSIS- e una relazione esplicativa al riguardo della stazione appaltante.
Eseguiti, ad opera delle parti onerate, i predetti adempimenti, in un primo momento la parte ricorrente insisteva nelle domande formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
Quindi, in data 6 novembre 2023, la stessa ricorrente comunicava di aver ricevuto una comunicazione dalla parte controinteressata nella quale si rendeva noto che quest’ultima aveva deciso di comunicare alla stazione appaltante “la volontà di sciogliersi dall’aggiudicazione per decorso del tempo di stipula del contratto e per la venuta meno della validità temporale dell’offerta ”.
Con nota depositata nella stessa data 6 novembre 2023, la ricorrente comunicava che la stazione appaltante, con decreto n. -OMISSIS-, aveva comunicato l’annullamento del provvedimento impugnato e disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del costituendo RTI -OMISSIS-(Capogruppo Mandataria) – -OMISSIS-(mandante).
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Ciò premesso, tale ultima domanda non può che essere accolta, dal momento che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare, alla luce della predetta dichiarazione della parte ricorrente, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito della causa e della peculiarità delle questioni controverse, per disporre, in via eccezionale, la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private del presente procedimento giurisdizionale.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Buonauro, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Michele Buonauro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.