Articolo 9 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 novembre 1985
Art. 9. Piani sanitari delle regioni e delle province autonome

Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:
a) gli impegni operativi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo;
b) gli obiettivi e le modalita' di attivazione dei distretti sanitari di base;
c) la stima del fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale in relazione alla domanda sanitaria da soddisfare, ai connessi servizi da attivare, alle politiche di intervento definite ai sensi dell'articolo 2, nonche' le misure anche poliennali di adeguamento degli organici;
d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita' professionali convenzionate:
1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti;
2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento;
3) per le attivita' specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuita' diagnostico-terapeutica.
Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni;
e) le modalita' di partecipazione del volontariato e il coordinamento delle attivita' che lo stesso e' ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi territoriali;
f) la distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e la riorganizzazione delle attivita' interne dei presidi stessi;
g) la distribuzione sul territorio e le modalita' di coordinamento operativo, anche radio-assistito, dei servizi di pronto intervento e di emergenza collegati funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e di trasporto protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed ai servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione;
h) la indicazione del fabbisogno triennale di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei presidi pubblici;
i) le priorita' di ricerca finalizzata agli obiettivi indicati al precedente articolo 2, nonche' ad eventuali altri aspetti di tutela della salute di preminente rilievo locale, da finanziare a carico della quota di fondo sanitario nazionale;
l) l'organizzazione delle attivita' di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari necessari sia alle esigenze gestionali delle unita' sanitarie locali sia alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo delle regioni, delle province autonome e dell'amministrazione centrale, secondo gli indirizzi metodologici forniti dal Ministero della sanita', sentita la Commissione interistituzionale per il sistema informativo sanitario di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 novembre 1981;
m) la specificazione delle risorse finanziarie aventi un vincolo di destinazione in base ai criteri di riparto del fondo sanitario nazionale e degli interventi programmati dalla regione o dalla provincia autonoma, nonche' i programmi delle attivita' da svolgere con tali fondi a destinazione vincolata.
Entrata in vigore il 20 novembre 1985
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