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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr.ssa Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr.ssa Maria Delle Donne consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 15.09.2025 e vertente
TRA P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Enzo Morrico
PARTE APPELLANTE E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei procuratori, con l'avvocato Luca Gratteri
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(cod. fisc. , Controparte_2 C.F._1 con l'avvocato Pasquale Corrado e l'avv. Cesare Della Rocca
PARTE APPELLATA
E
, già (P. IVA n. CP_3 Controparte_4
), in persona del procuratore speciale, e P.IVA_3 [...]
, già (P.IVA Controparte_5 Controparte_6
) in persona del procuratore speciale, con l'avvocato P.IVA_4
Paolo Ferrati
1 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 16167/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 07/08/2019 in materia polizza fideiussoria e contratto di agenzia. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_2
ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma la società
[...] [...]
(ora e Controparte_7 Parte_1 Controparte_1
, articolando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- accertare e dichiarare che l' non vanta Controparte_7 alcun credito nei confronti del sig. Controparte_2
- conseguentemente, accertare e dichiarare che l' CP_7 non ha diritto di escutere le fideiussioni 125631 e
[...]
125630 emesse il 4.6.2004 dalla;
Controparte_1
- per l'effetto, inibire alla di Controparte_1 versare alcun importo all' a titolo di Controparte_7 escussione delle predette fideiussioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c..”;
- con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società nel prosieguo Controparte_7 Parte_1 contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché domandando in via riconvenzionale la condanna di Controparte_2 al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro 1.639.628,43, comprensiva del saldo debitorio e della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, precisando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrarii rejectis,
- in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c.;
- nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda per tutti motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183, IV comma c.p.c. e per l'effetto rigettare la domanda del sig.
[...]
CP_2
- sempre nel merito, ordinare alla di Controparte_1 provvedere all'escussione a favore dell' delle nn. 2 CP_7
2 fideiussioni 125631 e 125630, pari rispettivamente alle somme di € 205.000,00 e 172.000,00;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'
[...]
è creditrice nei confronti del sig. della Controparte_7 CP_2 somma complessiva di € 1.639.628,43 e per l'effetto condannare l'odierno attore al pagamento della predetta somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge e con riserva di promuovere in separato giudizio azione risarcitoria.”;
- all'udienza del 31.03.2011, per effetto della domanda riconvenzionale proposta da il Tribunale di Roma ha Parte_1 autorizzato la chiamata in causa da parte di delle Controparte_2 società TI RO S.a. e Controparte_6
- con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite
[...]
e la società contestando la CP_4 Controparte_6 domanda riconvenzionale formulata da nonché, in Parte_1 ordine alla domanda di manleva, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa, articolando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- quanto alla domanda riconvenzionale ed a quella consequenziale di manleva: in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da nei confronti di CP_8 CP_2
con comparsa di risposta 21 aprile 2010;
[...] respingere, per l'effetto, la domanda di garanzia contrattuale proposta da confronti di e Controparte_2 CP_4 [...]
CP_6 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di , contenere il CP_8 risarcimento dovuto alla convenuta entro i limiti costituiti dalle conseguenze economiche immediate e dirette della condotta addebitata all'attore, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto alla domanda di garanzia contrattuale: in via principale, dichiarare non operante la polizza di assicurazione della responsabilità civile offerta da e CP_4
e, per l'effetto, respingere tutte le domande da Controparte_6 chiunque proposte nei confronti delle due predette Compagnie nel presente giudizio;
subordinatamente, contenere in ogni caso l'obbligazione di e entro i limiti di massima CP_4 Controparte_6 esposizione e di franchigia contrattualmente pattuiti,
3 ferme le rispettive quote di coassicurazione;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.”;
- si è costituita la , rilevando l'omessa Controparte_1 dimostrazione da parte di dell'esistenza del credito Parte_1 vantato nei confronti di , rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respingere le domande ex adverso formulate da nei confronti di Controparte_7 Controparte_9
siccome inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate
[...] in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 12,5% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
- Il Tribunale di Roma, dopo aver istruito il procedimento, ha trattenuto la causa in decisione.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda avanzata da (ora Controparte_7
; Parte_1 accertata la mancanza di prova del debito escusso dall
[...]
(ora nei confronti di Controparte_10 Parte_1 [...]
inibisce alla di versare CP_2 Controparte_1 all' (ora gli importi richiesti Controparte_7 Parte_1
a titolo di escussione delle fideiussioni nn. 125631 e 125630, ritenendo assorbita la domanda oggetto di chiamata in causa;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.”
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha ritenuto che:
- Sulla domanda riconvenzionale articolata da Parte_1
Oggetto della domanda riconvenzionale da parte dell' non ha CP_7 ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del quale CP_2 responsabile in relazione a tutte le irregolarità che avrebbe effettuato il suo collaboratore come accertate durante l'ispezione amministrativa effettuata dall'
[...]
medesima nel novembre 2006 (ed allegata in atti), ma la domanda del CP_7 pagamento del credito che la stessa assume di avere nei confronti del CP_2 in dipendenza del rapporto di agenzia in base al riepilogo unilateralmente effettuato in data 13.4.2010. Come appare desumibile dallo stringato riepilogo allegato dall'
[...]
, da cui risulterebbe un saldo a suo credito di euro 1.639.628,43, gli CP_7
4 addebiti effettuati al connessi alle responsabilità dello stesso in CP_2 relazione alle attività irregolari poste in essere dal suo collaboratore, sarebbero quelli inerenti al “ramo vita” ed in particolare: l'importo di euro 1.171.162,31 per
“causa Goren Suprema corte di N.Y. provvedimento cautelare del 17.6.2008 ($1.700.000,00)”; l'importo di euro 129.000,00 per “causa Kappa GI s.r.l. e Per_1 (Tribunale Milano atto di citazione 05/08/08)”.
[...] In relazione alla cosiddetta “causa Goren” dall'istruttoria orale e documentale (teste e relazione ispettiva) è emerso che: Testimone_1
- era stato effettuato un bonifico da New York di euro 700.00,00 che il cliente diceva fosse stato corrisposto per accendere tre polizze vita Persona_2 (una intestata al prof e due intestate a certo;
Per_3 Per_4
- detto importo era stato utilizzato dall'agenzia del Re per il CP_2 perfezionamento di tre polizze: una intestata a una intestata a Persona_5 e una relativa all'emittenda polizza a nome Persona_6 Tes_2
(coniuge di;
Persona_5
- il aveva inviato il frontespizio di tre polizze che in sede di Per_2 ispezione erano state ritenute false (in sede testimoniale il teste ricordava che una di esse non apparteneva al portafoglio dell'agenzia di ); CP_11
- la teste ricordava che il bonifico di rilevante cifra ricevuto Tes_3 dall'Agenzia di (ricordava fosse di circa 600.000,00 euro) era stato poi CP_11 trasferito al netto delle provvigioni alla Direzione di di Roma, come CP_7 da prassi confermata dal teste . Tes_1 In relazione alla cosiddetta “causa Kappa GI s.r.l. e si rileva Persona_1 che anche questa riguardava la condotta del collaboratore del che aveva CP_2 emesso polizze non conformi a quelle richieste ed ai premi pagati. Riguardo alla prima causa risulta in atti la transazione conclusa dall'
[...]
con il versamento, da parte di quest'ultima, di 1.100.000 euro, con CP_7 liberazione dell'importo di un milione e settecento mila dollari, spettante all'
[...]
, che era stato bloccato, e con l'espressa indicazione che detta transazione CP_7 non comportava una ammissione di responsabilità di una delle parti, ma che era stata stipulata per convenienza reciproca tenuto anche conto dei costi della lite. Anche l'altra causa si risolveva in una transazione a cui non partecipava il
CP_2 Ciò detto, la mera restituzione da parte di di somme da esse CP_7 effettivamente ricevute per premi relativi a polizze non correttamente o non Co realmente emesse dal collaboratore del non comporta un danno per la CP_2 società in quanto trattasi di restituzione di somme ad essa non spettanti. Si rileva, al riguardo, che l'eventuale danno di immagine o di perdita di profitti dell' in conseguenza delle irregolari condotte del collaboratore CP_7 del di cui quest'ultimo era contrattualmente responsabile, come sopra CP_2 visto, non sono oggetto di detto procedimento. Va osservato, quindi, che la restituzione della sorte capitale effettuata in sede di transazione dall' per il caso non è di per sé un danno, CP_7 Per_2 in quanto restituzione di somme ad essa non spettanti, mentre per la residua somma, premesso che la scelta di addivenire alla transazione suddetta è una legittima scelta discrezionale della compagnia assicurativa non necessitata e non riversabile automaticamente al per eventuali sue responsabilità in ordine CP_2 all'operazione che aveva causato il contenzioso, si rileva che non vi è prova che l'importo superiore versato all' in sede di transazione fosse realmente CP_7
5 imputabile come diretta conseguenza nella sua totalità alla condotta del collaboratore del CP_2 Altrettanto deve dirsi per l'altra transazione in relazione alla quale non vi è nemmeno certezza se la compagnia assicurativa convenuta abbia versato una somma a titolo di risarcimento dei danni ovvero solo una somma a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Va rilevato, poi, che per le altre voci di debito imputate al CP_2 riguardanti gli ordinari rapporti di dare-avere inerenti il contratto di agenzia, l'
[...]
ha allegato esclusivamente documentazione di formazione unilaterale CP_7 (riepiloghi e corrispondenza) ma non una dettagliata documentazione contabile da cui poter desumere l'esatta contabilizzazione dei rapporti dare-avere. Né tali lacune probatorie erano superabili con l'istruttoria orale richiesta e non ammessa. Per quanto detto deve ritenersi non provato il credito il cui pagamento è richiesto in via riconvenzionale dall' e per il quale ha escusso le CP_7 fideiussioni in oggetto.
- Sulla natura delle fideiussioni Riguardo dette fideiussioni, va premesso che devono considerarsi contratto autonomo di garanzia essendo previsto il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010), da parte della in favore della CP_1 beneficiaria. suddetto contratto costituisce un negozio a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte del garante (in questo caso un istituto di credito), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione ad esso dovuta dal contraente. Caratteristica fondamentale di detta forma di contratto, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti ex art.1322 c.c., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base. Nel caso di specie, l'obbligo assunto dal garante non è tanto quello di garantire l'adempimento, quanto piuttosto di tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto, la garanzia seppur autonoma rispetto all'obbligazione principale rimane pur sempre accessoria rispetto all'interesse economico ad essa sottostante. Nel caso di specie, non risultando la sussistenza del debito garantito, non può ammettersi l'escussione di dette fideiussioni.
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 16167/19 resa inter partes dal Giudice civile di Roma dott. Alfredo Landi nel giudizio contraddistinto con n.di RG. 4956/010 emessa in data 4.8.2019, depositata in cancelleria in data 7.8.2019 conseguentemente rigettare, ogni domanda svolta in primo grado da parte appellata con accoglimento di tutte le domande svolte in via riconvenzionale dalla odierna parte appellante.
6 Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, condannare parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in mera esecuzione della sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
ha resistito al gravame, contestando Controparte_1 le censure svolte dall'appellante e articolando le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto da (già perché Parte_1 Controparte_7 inammissibile, oltre che infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 16167/2019 del Tribunale di Roma, depositata in data 7.8.2019, con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi di legge”.
Ha resistito al gravame , contestando i motivi Controparte_2 di impugnazione articolati dalla società appellante e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per mancato rispetto del termine di comparizione e per l'effetto fissare nuova udienza nel rispetto del termine a comparire;
- dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c.. Nel merito:
- rigettare l'appello perché infondato. In via subordinata, si reitera, ex art. 346 c.p.c., la seguente domanda ritenuta assorbita in primo grado:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, delle domande formulate dalla nei confronti del Parte_1 sig. condannare le coassicuratrici Controparte_2 Controparte_4
e in ragione delle rispettive quote del
[...] Controparte_6
60% e 40%, a manlevare e tenere indenne l'appellato, limitatamente ai profili di responsabilità civile eventualmente accertati. Con vittoria di spese e del compenso e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Pasquale Corrado, il quale dichiara di non aver riscosso il compenso”.
Si sono altresì costituite nel giudizio di appello , CP_3 già e Controparte_4 Controparte_5 precedentemente così concludendo: Controparte_6
“piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
7 - quanto alla domanda di ed a quella Parte_1 consequenziale di manleva:
- in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da nei confronti di CP_8
con comparsa di risposta 21 aprile 2010 e reiterate Controparte_2 con atto di appello notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 7 febbraio 2020;
- respingere, per l'effetto, la domanda di garanzia contrattuale proposta da confronti di (già Controparte_2 CP_3 CP_4
ed (già ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di , contenere il CP_8 risarcimento dovuto alla convenuta entro i limiti costituiti dalle conseguenze economiche immediate e dirette della condotta addebitata all'attore, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto alla domanda di garanzia contrattuale:
- in via principale, dichiarare non operante la polizza di assicurazione della responsabilità civile offerta da (già CP_3
) ed (già CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e, per l'effetto, respingere tutte le domande da chiunque proposte nei confronti delle due predette Compagnie nel presente giudizio;
- subordinatamente, contenere in ogni caso l'obbligazione di (già ed (già CP_3 CP_4 Controparte_5
entro i limiti di massima esposizione e di Controparte_6 franchigia contrattualmente pattuiti, ferme le rispettive quote di coassicurazione;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 15.09.2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto del 30.06.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale – Erronea interpretazione dell'art. 2049 c.c.
Con il primo motivo di impugnazione, la società appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale da Parte_1 dottando un'interpretazione non condivisibile dell'art. 2049 c.c.
[...] nonché laddove ha ritenuto insussistente un rapporto di debito del Re
8 nei confronti dell'appellante in forza del contratto di agenzia CP_2 tra le parti esistente.
In particolare, sostiene l'appellante che il primo giudice non abbia fatto buon governo dei principi disciplinati dalla norma richiamata considerato che, in qualità di agente generale, avrebbe CP_2 dovuto agire nel rispetto del mandato ad esso conferito dall Pt_2 dell'Accordo Nazionale Agenti e dei Capitolati di concessione;
dovendo, pertanto, essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'operato dei propri collaboratori, incombendo sullo stesso un dovere di vigilanza nonché di fornire immediata comunicazione all'Agenzia delle condotte illecite dei propri collaboratori.
B) Erroneità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla Compagnia.
Con il secondo motivo di appello, impugna la Parte_1 sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto di non ammettere le plurime istanze istruttorie articolate dall'odierna appellante quali, tra le altre, la richiesta di escussione di prova testimoniale, formulata su circostanze utili per una corretta valutazione dei fatti di causa. A sostegno della propria censura, parte appellante ha invero dedotto che l'omesso accoglimento delle istanze istruttorie avrebbe determinato una lesione del proprio diritto di difesa in forza dell'art. 24 Cost., considerato che, dapprima, il Tribunale aveva ritenuto ammissibili dette istanze salvo poi, a seguito di sostituzione della persona del Giudicante, concludere per la loro inammissibilità e irrilevanza.
C) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha inibito alla di versare all Controparte_1 CP_7 gli importi richiesti a titolo di escussione delle fideiussioni
Con il terzo motivo di appello, erroneamente qualificato come quarto dall'appellante, impugna la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il primo Giudice ha inibito alla Controparte_1
di versare all' gli importi richiesti a
[...] Controparte_7 titolo di escussione delle fideiussioni, non ritenendo provato il debito escussa dall'allora Controparte_7
Ritiene l'appellante, contrariamente al Tribunale, che le polizze fideiussorie fossero state emesse con clausola di pagamento a semplice richiesta, risultando dunque evidente la volontà negoziale delle parti di
9 adottare uno schema che produca gli effetti tipici di un contratto autonomo di garanzia personale di tipo cauzionale.
***
§ 5. — L'appello è respinto. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice di primo grado ha motivato:
10 Orbene, il primo motivo di appello è incentrato quasi esclusivamente sull'assunto che l'agente risponde, per CP_2 contratto e sulla base dei principi generali in tema di responsabilità, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dell'operato dei propri collaboratori e dipendenti. Tuttavia la motivazione del primo giudice non è affatto incentrata sulla negazione dell'applicabilità di tale norma nel caso in questione, ma è invece fondata sul rilevo che le due transazioni di cui al riepilogo del 13.4.2012 di cui al doc. 12 della stessa odierna appellante non possano addebitarsi al in quanto: CP_2
1) la restituzione al di una somma pari a 700.000 euro da Per_2 questi versata per polizze poi risultate false, era dovuta dall'appellante
11 perché la somma, ricevuta come da testimonianza citata, era indebitamente trattenuta dalla società assicuratrice e quindi la restituzione della stessa non ha costituito un danno sul quale l'appellante possa rivalersi nei confronti del CP_2
2) il danno all'immagine e da perdita di profitti causato da
[...]
o dai suoi collaboratori o dipendenti non sono oggetto del CP_2 presente procedimento;
3) non vi è prova che le somme versate per effetto ella transazione superiori a quella versata a titolo di restituzione siano imputabili alle condotte addebitate al Re o dai suoi collaboratori o dipendenti;
CP_2
4) il non ha partecipato alle transazioni;
CP_2
5) quanto alla transazione relativa alla “causa Kappa GI s.r.l. e non vi è prova che l'Assicurazione abbia versato una Persona_1 somma a titolo di restituzione o di risarcimento del danno. Non solo nessuno di detti passaggi motivazionali risulta specificamente contestato, atteso che l'appellante ha continuato a sostenere la natura risarcitoria delle suddette transazioni omettendo qualsivoglia argomentazione sulla distinzione tra restituzioni e risarcimento operata dal primo giudice;
ma l'appellante ha continuato a sostenere la partecipazione del alle suddette transazioni, CP_2 quando invece dalla documentazione prodotta dalla stessa parte appellante in primo grado non risulta che l'appellato abbia partecipato alle transazioni di cui i discute. Altresì, nessuna censura è stata mossa dall'appellante all'assunto del primo giudice secondo il quale il danno all'immagine e da perdita di profitto causato dalle condotte addebitate al o dai suoi CP_2 collaboratori o dipendenti non erano oggetto della causa, riguardante solo le somme di cui al riepilogo del 13.4.2012 di cui al doc. 12. Infine, quanto alla somma versata nella transazione Per_2 eccedente l'importo dovuto a titolo restituzione, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare, attraverso il testo dell'atto di transazione, che detta somma aveva attinenza con le condotte contestate a o dai CP_2 suoi collaboratori o dipendenti, al fine di confutare l'assunto del giudice. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo, che risulta invece incentrato sulla questione attinente all'art. 2049 c.c., estranea, come si è visto, alla motivazione del Tribunale, e meramente riepilogativo delle condotte contestate all'agente appellato. Stesso discorso vale per la transazione alla “causa Kappa GI s.r.l. e : nel motivo è completamente assente la risposta al Persona_1 rilievo del giudice, secondo il quale non vi sarebbe neppure la certezza sul versamento della somma, a titolo di restituzione o a titolo di risarcimento. Il secondo motivo, va parimenti rigettato.
12 Il giudice di primo grado, dopo aver asserito che il riepilogo del 13.4.2012 di cui al doc. 12 era di formazione unilaterale e le singole voci andavano provate documentalmente, ha respinto la domanda sul rilievo del difetto di prova. L'appellante ha censurato la parte di motivazione in questione sostenendo che le somme esposte nel suddetto riepilogo non erano state contestate dal CP_2
Tuttavia il principio di non contestazione non può applicarsi ad un mero riassunto di macro dati riferiti nel suddetto riepilogo, atteso che il convenuto, a seguito del deposito del documento da parte dell'assicurazione appellante con la memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c., ha contestato le risultanze di detto riepilogo con la successiva memoria di cui all'art. 183 n. 2 c.p.c. Come ha pertanto ritenuto il Tribunale nella sentenza impugnata, occorreva, a sostegno del credito vantato risultante dal riepilogo, la produzione di una dettagliata documentazione contabile dalla quale poter desumere l'esatta contabilizzazione dei rapporti dare- avere. Nel motivo di appello si lamenta la mancata ammissione da parte del tribunale delle prove orali dedotte sul punto dalla assicurazione oggi appellante. Tuttavia, a parte l'evidente inidoneità delle prove orali a supplire la mancata produzione della documentazione contabile indicata dal tribunale, va rilevato che le prove orali reiterate anche nel presente giudizio di appello dall'appellante erano state abbandonate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. Infatti, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'assicurazione oggi appellante, le prove non ammesse non erano state più richieste, di talché deve presumersi che le stesse fossero state rinunciate. Si legge infatti nel foglio di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrarii rejectis,
- in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c.;
- nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda per tutti motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183, IV comma c.p.c. e per l'effetto rigettare la domanda del sig.
[...]
CP_2
- sempre nel merito, ordinare alla di Controparte_1 provvedere all'escussione a favore dell' delle nn. 2 CP_7 fideiussioni 125631 e 125630, pari rispettivamente alle somme di € 205.000,00 e 172.000,00;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'
[...]
è creditrice nei confronti del sig. della Controparte_7 CP_2
13 somma complessiva di € 1.639.628,43 e per l'effetto condannare l'odierno attore al pagamento della predetta somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge e con riserva di promuovere in separato giudizio azione risarcitoria”. Si rileva, pertanto, dalle suddette conclusioni, che le memorie di cui all'articolo 183 quarto comma c.p.c. sono state richiamate unicamente in relazione alle difese circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, mentre nessun cenno è fatto alle istanze istruttorie. Ne deriva il rigetto anche del secondo motivo. Il terzo motivo, incentrato sulla natura di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta delle polizze rilasciate dalla Controparte_1
e sul fatto che il garante deve ritenersi sempre e comunque
[...] obbligato al pagamento a semplice richiesta del garantito, va respinto sul semplice rilievo, peraltro evidenziato dal Tribunale, secondo il quale le polizze in questione sono senz'altro qualificabili come contratti autonomi di garanzia, e, tuttavia, l'autonomia dal rapporto garantito non opera, all'evidenza, quando nello stesso giudizio avente ad oggetto il rapporto di garanzia e il rapporto garantito, si accerti nei confronti di tutti i soggetti dei due rapporti in questione l'insussistenza del credito fatto valere nei confronti del garante.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti delle parti appellate, comprese le assicurazioni chiamate in causa da in applicazione del principio di CP_2 causalità. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna, da distrarsi in favore dell'avv. Pasquale Corrado, difensore di , antistatario. Controparte_2
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 CP_3
contro la Controparte_5 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. - rigetta l'appello;
2. - condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 34.001, 00 oltre a spese generali, Iva e CPA per ciascuna, da distrarsi in favore dell'avv. Corrado, difensore di
[...]
, antistatario. Controparte_2
14 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 15.09.2025.
Il Presidente estensore
15
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 15.09.2025 e vertente
TRA P. IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con l'avvocato Enzo Morrico
PARTE APPELLANTE E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei procuratori, con l'avvocato Luca Gratteri
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(cod. fisc. , Controparte_2 C.F._1 con l'avvocato Pasquale Corrado e l'avv. Cesare Della Rocca
PARTE APPELLATA
E
, già (P. IVA n. CP_3 Controparte_4
), in persona del procuratore speciale, e P.IVA_3 [...]
, già (P.IVA Controparte_5 Controparte_6
) in persona del procuratore speciale, con l'avvocato P.IVA_4
Paolo Ferrati
1 PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 16167/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 07/08/2019 in materia polizza fideiussoria e contratto di agenzia. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_2
ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma la società
[...] [...]
(ora e Controparte_7 Parte_1 Controparte_1
, articolando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- accertare e dichiarare che l' non vanta Controparte_7 alcun credito nei confronti del sig. Controparte_2
- conseguentemente, accertare e dichiarare che l' CP_7 non ha diritto di escutere le fideiussioni 125631 e
[...]
125630 emesse il 4.6.2004 dalla;
Controparte_1
- per l'effetto, inibire alla di Controparte_1 versare alcun importo all' a titolo di Controparte_7 escussione delle predette fideiussioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c..”;
- con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società nel prosieguo Controparte_7 Parte_1 contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché domandando in via riconvenzionale la condanna di Controparte_2 al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro 1.639.628,43, comprensiva del saldo debitorio e della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, precisando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrarii rejectis,
- in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c.;
- nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda per tutti motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183, IV comma c.p.c. e per l'effetto rigettare la domanda del sig.
[...]
CP_2
- sempre nel merito, ordinare alla di Controparte_1 provvedere all'escussione a favore dell' delle nn. 2 CP_7
2 fideiussioni 125631 e 125630, pari rispettivamente alle somme di € 205.000,00 e 172.000,00;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'
[...]
è creditrice nei confronti del sig. della Controparte_7 CP_2 somma complessiva di € 1.639.628,43 e per l'effetto condannare l'odierno attore al pagamento della predetta somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge e con riserva di promuovere in separato giudizio azione risarcitoria.”;
- all'udienza del 31.03.2011, per effetto della domanda riconvenzionale proposta da il Tribunale di Roma ha Parte_1 autorizzato la chiamata in causa da parte di delle Controparte_2 società TI RO S.a. e Controparte_6
- con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite
[...]
e la società contestando la CP_4 Controparte_6 domanda riconvenzionale formulata da nonché, in Parte_1 ordine alla domanda di manleva, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa, articolando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- quanto alla domanda riconvenzionale ed a quella consequenziale di manleva: in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da nei confronti di CP_8 CP_2
con comparsa di risposta 21 aprile 2010;
[...] respingere, per l'effetto, la domanda di garanzia contrattuale proposta da confronti di e Controparte_2 CP_4 [...]
CP_6 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di , contenere il CP_8 risarcimento dovuto alla convenuta entro i limiti costituiti dalle conseguenze economiche immediate e dirette della condotta addebitata all'attore, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto alla domanda di garanzia contrattuale: in via principale, dichiarare non operante la polizza di assicurazione della responsabilità civile offerta da e CP_4
e, per l'effetto, respingere tutte le domande da Controparte_6 chiunque proposte nei confronti delle due predette Compagnie nel presente giudizio;
subordinatamente, contenere in ogni caso l'obbligazione di e entro i limiti di massima CP_4 Controparte_6 esposizione e di franchigia contrattualmente pattuiti,
3 ferme le rispettive quote di coassicurazione;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.”;
- si è costituita la , rilevando l'omessa Controparte_1 dimostrazione da parte di dell'esistenza del credito Parte_1 vantato nei confronti di , rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respingere le domande ex adverso formulate da nei confronti di Controparte_7 Controparte_9
siccome inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate
[...] in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 12,5% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
- Il Tribunale di Roma, dopo aver istruito il procedimento, ha trattenuto la causa in decisione.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
“Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda avanzata da (ora Controparte_7
; Parte_1 accertata la mancanza di prova del debito escusso dall
[...]
(ora nei confronti di Controparte_10 Parte_1 [...]
inibisce alla di versare CP_2 Controparte_1 all' (ora gli importi richiesti Controparte_7 Parte_1
a titolo di escussione delle fideiussioni nn. 125631 e 125630, ritenendo assorbita la domanda oggetto di chiamata in causa;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.”
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha ritenuto che:
- Sulla domanda riconvenzionale articolata da Parte_1
Oggetto della domanda riconvenzionale da parte dell' non ha CP_7 ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del quale CP_2 responsabile in relazione a tutte le irregolarità che avrebbe effettuato il suo collaboratore come accertate durante l'ispezione amministrativa effettuata dall'
[...]
medesima nel novembre 2006 (ed allegata in atti), ma la domanda del CP_7 pagamento del credito che la stessa assume di avere nei confronti del CP_2 in dipendenza del rapporto di agenzia in base al riepilogo unilateralmente effettuato in data 13.4.2010. Come appare desumibile dallo stringato riepilogo allegato dall'
[...]
, da cui risulterebbe un saldo a suo credito di euro 1.639.628,43, gli CP_7
4 addebiti effettuati al connessi alle responsabilità dello stesso in CP_2 relazione alle attività irregolari poste in essere dal suo collaboratore, sarebbero quelli inerenti al “ramo vita” ed in particolare: l'importo di euro 1.171.162,31 per
“causa Goren Suprema corte di N.Y. provvedimento cautelare del 17.6.2008 ($1.700.000,00)”; l'importo di euro 129.000,00 per “causa Kappa GI s.r.l. e Per_1 (Tribunale Milano atto di citazione 05/08/08)”.
[...] In relazione alla cosiddetta “causa Goren” dall'istruttoria orale e documentale (teste e relazione ispettiva) è emerso che: Testimone_1
- era stato effettuato un bonifico da New York di euro 700.00,00 che il cliente diceva fosse stato corrisposto per accendere tre polizze vita Persona_2 (una intestata al prof e due intestate a certo;
Per_3 Per_4
- detto importo era stato utilizzato dall'agenzia del Re per il CP_2 perfezionamento di tre polizze: una intestata a una intestata a Persona_5 e una relativa all'emittenda polizza a nome Persona_6 Tes_2
(coniuge di;
Persona_5
- il aveva inviato il frontespizio di tre polizze che in sede di Per_2 ispezione erano state ritenute false (in sede testimoniale il teste ricordava che una di esse non apparteneva al portafoglio dell'agenzia di ); CP_11
- la teste ricordava che il bonifico di rilevante cifra ricevuto Tes_3 dall'Agenzia di (ricordava fosse di circa 600.000,00 euro) era stato poi CP_11 trasferito al netto delle provvigioni alla Direzione di di Roma, come CP_7 da prassi confermata dal teste . Tes_1 In relazione alla cosiddetta “causa Kappa GI s.r.l. e si rileva Persona_1 che anche questa riguardava la condotta del collaboratore del che aveva CP_2 emesso polizze non conformi a quelle richieste ed ai premi pagati. Riguardo alla prima causa risulta in atti la transazione conclusa dall'
[...]
con il versamento, da parte di quest'ultima, di 1.100.000 euro, con CP_7 liberazione dell'importo di un milione e settecento mila dollari, spettante all'
[...]
, che era stato bloccato, e con l'espressa indicazione che detta transazione CP_7 non comportava una ammissione di responsabilità di una delle parti, ma che era stata stipulata per convenienza reciproca tenuto anche conto dei costi della lite. Anche l'altra causa si risolveva in una transazione a cui non partecipava il
CP_2 Ciò detto, la mera restituzione da parte di di somme da esse CP_7 effettivamente ricevute per premi relativi a polizze non correttamente o non Co realmente emesse dal collaboratore del non comporta un danno per la CP_2 società in quanto trattasi di restituzione di somme ad essa non spettanti. Si rileva, al riguardo, che l'eventuale danno di immagine o di perdita di profitti dell' in conseguenza delle irregolari condotte del collaboratore CP_7 del di cui quest'ultimo era contrattualmente responsabile, come sopra CP_2 visto, non sono oggetto di detto procedimento. Va osservato, quindi, che la restituzione della sorte capitale effettuata in sede di transazione dall' per il caso non è di per sé un danno, CP_7 Per_2 in quanto restituzione di somme ad essa non spettanti, mentre per la residua somma, premesso che la scelta di addivenire alla transazione suddetta è una legittima scelta discrezionale della compagnia assicurativa non necessitata e non riversabile automaticamente al per eventuali sue responsabilità in ordine CP_2 all'operazione che aveva causato il contenzioso, si rileva che non vi è prova che l'importo superiore versato all' in sede di transazione fosse realmente CP_7
5 imputabile come diretta conseguenza nella sua totalità alla condotta del collaboratore del CP_2 Altrettanto deve dirsi per l'altra transazione in relazione alla quale non vi è nemmeno certezza se la compagnia assicurativa convenuta abbia versato una somma a titolo di risarcimento dei danni ovvero solo una somma a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Va rilevato, poi, che per le altre voci di debito imputate al CP_2 riguardanti gli ordinari rapporti di dare-avere inerenti il contratto di agenzia, l'
[...]
ha allegato esclusivamente documentazione di formazione unilaterale CP_7 (riepiloghi e corrispondenza) ma non una dettagliata documentazione contabile da cui poter desumere l'esatta contabilizzazione dei rapporti dare-avere. Né tali lacune probatorie erano superabili con l'istruttoria orale richiesta e non ammessa. Per quanto detto deve ritenersi non provato il credito il cui pagamento è richiesto in via riconvenzionale dall' e per il quale ha escusso le CP_7 fideiussioni in oggetto.
- Sulla natura delle fideiussioni Riguardo dette fideiussioni, va premesso che devono considerarsi contratto autonomo di garanzia essendo previsto il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010), da parte della in favore della CP_1 beneficiaria. suddetto contratto costituisce un negozio a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte del garante (in questo caso un istituto di credito), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione ad esso dovuta dal contraente. Caratteristica fondamentale di detta forma di contratto, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti ex art.1322 c.c., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base. Nel caso di specie, l'obbligo assunto dal garante non è tanto quello di garantire l'adempimento, quanto piuttosto di tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Pertanto, la garanzia seppur autonoma rispetto all'obbligazione principale rimane pur sempre accessoria rispetto all'interesse economico ad essa sottostante. Nel caso di specie, non risultando la sussistenza del debito garantito, non può ammettersi l'escussione di dette fideiussioni.
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 16167/19 resa inter partes dal Giudice civile di Roma dott. Alfredo Landi nel giudizio contraddistinto con n.di RG. 4956/010 emessa in data 4.8.2019, depositata in cancelleria in data 7.8.2019 conseguentemente rigettare, ogni domanda svolta in primo grado da parte appellata con accoglimento di tutte le domande svolte in via riconvenzionale dalla odierna parte appellante.
6 Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, condannare parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in mera esecuzione della sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
ha resistito al gravame, contestando Controparte_1 le censure svolte dall'appellante e articolando le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto da (già perché Parte_1 Controparte_7 inammissibile, oltre che infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 16167/2019 del Tribunale di Roma, depositata in data 7.8.2019, con vittoria di spese, competenze ed onorari ai sensi di legge”.
Ha resistito al gravame , contestando i motivi Controparte_2 di impugnazione articolati dalla società appellante e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per mancato rispetto del termine di comparizione e per l'effetto fissare nuova udienza nel rispetto del termine a comparire;
- dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c.. Nel merito:
- rigettare l'appello perché infondato. In via subordinata, si reitera, ex art. 346 c.p.c., la seguente domanda ritenuta assorbita in primo grado:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale o parziale, delle domande formulate dalla nei confronti del Parte_1 sig. condannare le coassicuratrici Controparte_2 Controparte_4
e in ragione delle rispettive quote del
[...] Controparte_6
60% e 40%, a manlevare e tenere indenne l'appellato, limitatamente ai profili di responsabilità civile eventualmente accertati. Con vittoria di spese e del compenso e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Pasquale Corrado, il quale dichiara di non aver riscosso il compenso”.
Si sono altresì costituite nel giudizio di appello , CP_3 già e Controparte_4 Controparte_5 precedentemente così concludendo: Controparte_6
“piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
7 - quanto alla domanda di ed a quella Parte_1 consequenziale di manleva:
- in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte da nei confronti di CP_8
con comparsa di risposta 21 aprile 2010 e reiterate Controparte_2 con atto di appello notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 7 febbraio 2020;
- respingere, per l'effetto, la domanda di garanzia contrattuale proposta da confronti di (già Controparte_2 CP_3 CP_4
ed (già ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di , contenere il CP_8 risarcimento dovuto alla convenuta entro i limiti costituiti dalle conseguenze economiche immediate e dirette della condotta addebitata all'attore, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- quanto alla domanda di garanzia contrattuale:
- in via principale, dichiarare non operante la polizza di assicurazione della responsabilità civile offerta da (già CP_3
) ed (già CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e, per l'effetto, respingere tutte le domande da chiunque proposte nei confronti delle due predette Compagnie nel presente giudizio;
- subordinatamente, contenere in ogni caso l'obbligazione di (già ed (già CP_3 CP_4 Controparte_5
entro i limiti di massima esposizione e di Controparte_6 franchigia contrattualmente pattuiti, ferme le rispettive quote di coassicurazione;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 15.09.2025 svolta in modalità cartolare previo deposito di note scritte come da decreto del 30.06.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale – Erronea interpretazione dell'art. 2049 c.c.
Con il primo motivo di impugnazione, la società appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale da Parte_1 dottando un'interpretazione non condivisibile dell'art. 2049 c.c.
[...] nonché laddove ha ritenuto insussistente un rapporto di debito del Re
8 nei confronti dell'appellante in forza del contratto di agenzia CP_2 tra le parti esistente.
In particolare, sostiene l'appellante che il primo giudice non abbia fatto buon governo dei principi disciplinati dalla norma richiamata considerato che, in qualità di agente generale, avrebbe CP_2 dovuto agire nel rispetto del mandato ad esso conferito dall Pt_2 dell'Accordo Nazionale Agenti e dei Capitolati di concessione;
dovendo, pertanto, essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'operato dei propri collaboratori, incombendo sullo stesso un dovere di vigilanza nonché di fornire immediata comunicazione all'Agenzia delle condotte illecite dei propri collaboratori.
B) Erroneità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla Compagnia.
Con il secondo motivo di appello, impugna la Parte_1 sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto di non ammettere le plurime istanze istruttorie articolate dall'odierna appellante quali, tra le altre, la richiesta di escussione di prova testimoniale, formulata su circostanze utili per una corretta valutazione dei fatti di causa. A sostegno della propria censura, parte appellante ha invero dedotto che l'omesso accoglimento delle istanze istruttorie avrebbe determinato una lesione del proprio diritto di difesa in forza dell'art. 24 Cost., considerato che, dapprima, il Tribunale aveva ritenuto ammissibili dette istanze salvo poi, a seguito di sostituzione della persona del Giudicante, concludere per la loro inammissibilità e irrilevanza.
C) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha inibito alla di versare all Controparte_1 CP_7 gli importi richiesti a titolo di escussione delle fideiussioni
Con il terzo motivo di appello, erroneamente qualificato come quarto dall'appellante, impugna la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il primo Giudice ha inibito alla Controparte_1
di versare all' gli importi richiesti a
[...] Controparte_7 titolo di escussione delle fideiussioni, non ritenendo provato il debito escussa dall'allora Controparte_7
Ritiene l'appellante, contrariamente al Tribunale, che le polizze fideiussorie fossero state emesse con clausola di pagamento a semplice richiesta, risultando dunque evidente la volontà negoziale delle parti di
9 adottare uno schema che produca gli effetti tipici di un contratto autonomo di garanzia personale di tipo cauzionale.
***
§ 5. — L'appello è respinto. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice di primo grado ha motivato:
10 Orbene, il primo motivo di appello è incentrato quasi esclusivamente sull'assunto che l'agente risponde, per CP_2 contratto e sulla base dei principi generali in tema di responsabilità, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dell'operato dei propri collaboratori e dipendenti. Tuttavia la motivazione del primo giudice non è affatto incentrata sulla negazione dell'applicabilità di tale norma nel caso in questione, ma è invece fondata sul rilevo che le due transazioni di cui al riepilogo del 13.4.2012 di cui al doc. 12 della stessa odierna appellante non possano addebitarsi al in quanto: CP_2
1) la restituzione al di una somma pari a 700.000 euro da Per_2 questi versata per polizze poi risultate false, era dovuta dall'appellante
11 perché la somma, ricevuta come da testimonianza citata, era indebitamente trattenuta dalla società assicuratrice e quindi la restituzione della stessa non ha costituito un danno sul quale l'appellante possa rivalersi nei confronti del CP_2
2) il danno all'immagine e da perdita di profitti causato da
[...]
o dai suoi collaboratori o dipendenti non sono oggetto del CP_2 presente procedimento;
3) non vi è prova che le somme versate per effetto ella transazione superiori a quella versata a titolo di restituzione siano imputabili alle condotte addebitate al Re o dai suoi collaboratori o dipendenti;
CP_2
4) il non ha partecipato alle transazioni;
CP_2
5) quanto alla transazione relativa alla “causa Kappa GI s.r.l. e non vi è prova che l'Assicurazione abbia versato una Persona_1 somma a titolo di restituzione o di risarcimento del danno. Non solo nessuno di detti passaggi motivazionali risulta specificamente contestato, atteso che l'appellante ha continuato a sostenere la natura risarcitoria delle suddette transazioni omettendo qualsivoglia argomentazione sulla distinzione tra restituzioni e risarcimento operata dal primo giudice;
ma l'appellante ha continuato a sostenere la partecipazione del alle suddette transazioni, CP_2 quando invece dalla documentazione prodotta dalla stessa parte appellante in primo grado non risulta che l'appellato abbia partecipato alle transazioni di cui i discute. Altresì, nessuna censura è stata mossa dall'appellante all'assunto del primo giudice secondo il quale il danno all'immagine e da perdita di profitto causato dalle condotte addebitate al o dai suoi CP_2 collaboratori o dipendenti non erano oggetto della causa, riguardante solo le somme di cui al riepilogo del 13.4.2012 di cui al doc. 12. Infine, quanto alla somma versata nella transazione Per_2 eccedente l'importo dovuto a titolo restituzione, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare, attraverso il testo dell'atto di transazione, che detta somma aveva attinenza con le condotte contestate a o dai CP_2 suoi collaboratori o dipendenti, al fine di confutare l'assunto del giudice. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo, che risulta invece incentrato sulla questione attinente all'art. 2049 c.c., estranea, come si è visto, alla motivazione del Tribunale, e meramente riepilogativo delle condotte contestate all'agente appellato. Stesso discorso vale per la transazione alla “causa Kappa GI s.r.l. e : nel motivo è completamente assente la risposta al Persona_1 rilievo del giudice, secondo il quale non vi sarebbe neppure la certezza sul versamento della somma, a titolo di restituzione o a titolo di risarcimento. Il secondo motivo, va parimenti rigettato.
12 Il giudice di primo grado, dopo aver asserito che il riepilogo del 13.4.2012 di cui al doc. 12 era di formazione unilaterale e le singole voci andavano provate documentalmente, ha respinto la domanda sul rilievo del difetto di prova. L'appellante ha censurato la parte di motivazione in questione sostenendo che le somme esposte nel suddetto riepilogo non erano state contestate dal CP_2
Tuttavia il principio di non contestazione non può applicarsi ad un mero riassunto di macro dati riferiti nel suddetto riepilogo, atteso che il convenuto, a seguito del deposito del documento da parte dell'assicurazione appellante con la memoria di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c., ha contestato le risultanze di detto riepilogo con la successiva memoria di cui all'art. 183 n. 2 c.p.c. Come ha pertanto ritenuto il Tribunale nella sentenza impugnata, occorreva, a sostegno del credito vantato risultante dal riepilogo, la produzione di una dettagliata documentazione contabile dalla quale poter desumere l'esatta contabilizzazione dei rapporti dare- avere. Nel motivo di appello si lamenta la mancata ammissione da parte del tribunale delle prove orali dedotte sul punto dalla assicurazione oggi appellante. Tuttavia, a parte l'evidente inidoneità delle prove orali a supplire la mancata produzione della documentazione contabile indicata dal tribunale, va rilevato che le prove orali reiterate anche nel presente giudizio di appello dall'appellante erano state abbandonate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. Infatti, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'assicurazione oggi appellante, le prove non ammesse non erano state più richieste, di talché deve presumersi che le stesse fossero state rinunciate. Si legge infatti nel foglio di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrarii rejectis,
- in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c.;
- nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda per tutti motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183, IV comma c.p.c. e per l'effetto rigettare la domanda del sig.
[...]
CP_2
- sempre nel merito, ordinare alla di Controparte_1 provvedere all'escussione a favore dell' delle nn. 2 CP_7 fideiussioni 125631 e 125630, pari rispettivamente alle somme di € 205.000,00 e 172.000,00;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'
[...]
è creditrice nei confronti del sig. della Controparte_7 CP_2
13 somma complessiva di € 1.639.628,43 e per l'effetto condannare l'odierno attore al pagamento della predetta somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge e con riserva di promuovere in separato giudizio azione risarcitoria”. Si rileva, pertanto, dalle suddette conclusioni, che le memorie di cui all'articolo 183 quarto comma c.p.c. sono state richiamate unicamente in relazione alle difese circa l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, mentre nessun cenno è fatto alle istanze istruttorie. Ne deriva il rigetto anche del secondo motivo. Il terzo motivo, incentrato sulla natura di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta delle polizze rilasciate dalla Controparte_1
e sul fatto che il garante deve ritenersi sempre e comunque
[...] obbligato al pagamento a semplice richiesta del garantito, va respinto sul semplice rilievo, peraltro evidenziato dal Tribunale, secondo il quale le polizze in questione sono senz'altro qualificabili come contratti autonomi di garanzia, e, tuttavia, l'autonomia dal rapporto garantito non opera, all'evidenza, quando nello stesso giudizio avente ad oggetto il rapporto di garanzia e il rapporto garantito, si accerti nei confronti di tutti i soggetti dei due rapporti in questione l'insussistenza del credito fatto valere nei confronti del garante.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte appellante nei confronti delle parti appellate, comprese le assicurazioni chiamate in causa da in applicazione del principio di CP_2 causalità. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna, da distrarsi in favore dell'avv. Pasquale Corrado, difensore di , antistatario. Controparte_2
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 CP_3
contro la Controparte_5 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. - rigetta l'appello;
2. - condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 34.001, 00 oltre a spese generali, Iva e CPA per ciascuna, da distrarsi in favore dell'avv. Corrado, difensore di
[...]
, antistatario. Controparte_2
14 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 15.09.2025.
Il Presidente estensore
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