Articolo 7 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 agosto 1911
Art. 7.

Nei progetti di rimboscamento di cui all'art. 1 debbonsi indicare i terreni gia' dissodati, nei quali potra' provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti potranno essere pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, e utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nello articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto, oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superfice e lo stato di coltura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L'elenco e' pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco e' notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciere dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno 30 giorni per ricorrere o fare opposizione.

Trascorso il detto termine, sara' sentita la commissione centrale sulle opposizioni o sui ricorsi; quindi il ministro di agricoltura, industria e commercio approva l'elenco con decreto motivato.

Dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando gia' non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917 , ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911