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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00623507 59 000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00741790 46 000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2022 00134796 46 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 507/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina e la Regione IA avverso:
- Cartella di Pagamento n. 295 2021 00623507 59 000 BOLLO 2016
- Cartela di Pagamento n. 295 2021 00741790 46 000 BOLLO 2018
- Cartella di Pagamento n. 295 2022 00134796 46 000 BOLLO 2019
Eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla rscossione delle somme afferenti a “Tassa Automobilistica anni 2016, 2018 e 2019”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il merito della controversia e conferma la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione IA , nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del presunto tributo preteso con gli atti opposti, trattandosi di importi asseritamente afferenti a “Tassa automobilistica anni
2016, 2018 e 2019”, per il quale, trova applicazione la prescrizione triennale.
Infatti, com'è noto, in materia di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”), l'art. 5 del d.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86, convertito nella L. 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; oltretutto, la scadenza triennale del termine prescrizionale della tassa automobilistica è stata da tempo confermata dalla giurisprudenza maggioritaria
(Cfr., ex multis, Corte di Cassazione n. 3658/2007; CTP Taranto n. 44/2007; CTR Lazio 137/2005).
Ebbene, nel caso di specie, stante l'assenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore, trattandosi di tassa automobilistica afferente agli anni 2016, 2018 e 2019 alla data in cui è avvenuta la notifica delle cartelle di pagamento impugnate (27.11.2024), è da ritenersi irrimediabilmente ed abbondantemente decorso il termine prescrizionale triennale.
Si precisa che la Regione IA, si è costituta in giudizio in data 15.01.2026 allorquando l'udienza di trattazione era fissata per la data del 21.01.2026, udienza rinviata solo successivamente per la data del
28.01.2026, giusta Ordinanza del 20.01.2026.
Occorre prendere atto, quindi, della tardività dell'allegazione documentale operata dall'Ente impositore
Regione IA, costituitosi oltre il termine stabilito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez.2, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 150,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico. Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00623507 59 000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00741790 46 000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2022 00134796 46 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 507/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina e la Regione IA avverso:
- Cartella di Pagamento n. 295 2021 00623507 59 000 BOLLO 2016
- Cartela di Pagamento n. 295 2021 00741790 46 000 BOLLO 2018
- Cartella di Pagamento n. 295 2022 00134796 46 000 BOLLO 2019
Eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla rscossione delle somme afferenti a “Tassa Automobilistica anni 2016, 2018 e 2019”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il merito della controversia e conferma la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione IA , nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del presunto tributo preteso con gli atti opposti, trattandosi di importi asseritamente afferenti a “Tassa automobilistica anni
2016, 2018 e 2019”, per il quale, trova applicazione la prescrizione triennale.
Infatti, com'è noto, in materia di tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”), l'art. 5 del d.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86, convertito nella L. 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; oltretutto, la scadenza triennale del termine prescrizionale della tassa automobilistica è stata da tempo confermata dalla giurisprudenza maggioritaria
(Cfr., ex multis, Corte di Cassazione n. 3658/2007; CTP Taranto n. 44/2007; CTR Lazio 137/2005).
Ebbene, nel caso di specie, stante l'assenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore, trattandosi di tassa automobilistica afferente agli anni 2016, 2018 e 2019 alla data in cui è avvenuta la notifica delle cartelle di pagamento impugnate (27.11.2024), è da ritenersi irrimediabilmente ed abbondantemente decorso il termine prescrizionale triennale.
Si precisa che la Regione IA, si è costituta in giudizio in data 15.01.2026 allorquando l'udienza di trattazione era fissata per la data del 21.01.2026, udienza rinviata solo successivamente per la data del
28.01.2026, giusta Ordinanza del 20.01.2026.
Occorre prendere atto, quindi, della tardività dell'allegazione documentale operata dall'Ente impositore
Regione IA, costituitosi oltre il termine stabilito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez.2, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 150,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico. Dott.ssa Rita Rampulla