Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 20 febbraio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Zaira Marcovecchio in sostituzione dell'avv. Daniele Caneva e dell'avv. Christian Busca per parte attrice e l'avv. Silvio Carloni per parte convenuta.
L'Avv. Marcovecchio, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Esibisce i certificati storici stato famiglia di recuperati presso il Comune di Fiumicino, Persona_1 nonché la ri c al Comune di Roma per ottenere i certificati storici alla quale non si è avuto riscontro. Si riserva di depositare telematicamente la suddetta in data odierna. Osserva pertanto che ai sensi dell'art. 485 c.c. e essendo nel possesso Parte_1 Parte_2 dei beni eredit n itamente l'eredità in quanto non è stato redatto l'inventario dei beni ereditari. In alternativa chiede la nomina del curatore della eredità giacente.
L'Avv. Carloni, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Contesta quanto ex adverso dedotto da controparte in ordine al possesso dei beni ereditari e all'accettazione tacita dell'eredità, si oppone di nomina di un curatore dell'eredità giacente in quanto insussistenti i presupposti, nel caso di specie infatti esistono dei chiamati all'eredità e pertanto non si configura eredità giacente. Si dichiara antistatario e chiede la condanna alle spese.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_3 P.IVA_1
o in virtù di pro ATTRICE
CONTRO
( ) e Parte_2 C.F._1 [...]
( ) elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 C.F._2
. oma via Filippo Corridoni 14, che li rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1
'avv. Christian Busca, sito in Milano via Meravigli n. 14, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
e ; Controparte_2 Controparte_3
NVENUTI CONTUMACI
; Testimone_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3 conveniva in giudizio , Parte_2 Parte_1
Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
e o l'importo di euro 478.715,92 nei confronti di e di Parte_2 [...]
, in solido con gli altri fideiussori;
c reto, Parte_1 pposizione da parte di di;
che Parte_2 Parte_1 nel corso del giudizio di oppo d oria esecuzione del decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma con ordinanza del 27.12.2020; che , al fine di procedere ad esecuzione Parte_3 forzata, aveva eff pocatastali, aveva appreso che
[...]
e , unitamente al loro padre Parte_2 Parte_1 [...]
, avevano compiuto atti dispositivi del loro patrimonio immobiliare, Persona_1 ad e -figli di Controparte_2 Controparte_3 [...]
co ula seguenti Parte_4
e: “A) con rogito Notaio Dott. del 5.8.2020 Persona_2 rep.32674 rac.8713 i Signori , e Parte_2 Parte_1 [...]
, ciascuno per la l al Persona_1
l'intera proprietà dell'appartamento sito in Comune di Controparte_3 Fiumicino, Via Oliena n.53 int.1 censito al CF di Fiumicino al F. 305, p.lla 647, sub. 4. (doc.4 Copia atto di compravendita 5.8.2020 rep.32674 rac.8713) B) con rogito Notaio Dott. del 5.8.2020 rep.32675 rac.8714 i Signori Persona_2
, e , ciascuno per la Parte_2 Parte_1 Persona_1 on l'intera Controparte_2 proprietà dell'appartamento sito in Comune di Fiumicino, Via Oliena n.53 int.2 censiti al CF di Fiumicino al F. 305, p.lla 647, sub. 5.”; che erano ricorrenti i presupposti per la revocatoria di tali atti dispositivi. Sulla scorta della considerazioni che precedono, rassegnavano le seguenti conclusioni: “dichiarare l'inefficacia nei confronti della e, Parte_3 per l'effetto, revocare, in quanto posti in essere in frod ie della Banca istante, gli atti di compravendita di cui al A) rogito Notaio Dott. del 5.8.2020 rep.32674 rac.8713 con il quale i Signori Persona_2 [...]
e , ciascuno per la lor Parte_2 Parte_1 Persona_1 di proprietà indivisa, hanno venduto alla Sig.ra l'intera Controparte_3 proprietà dell'appartamento sito in Comune di Fi .53 int.1 censito al CF di Fiumicino al F. 305, p.lla 647, sub.
4. B) rogito Notaio Dott. del 5.8.2020 rep.32675 rac.8714 con il quale i Signori Persona_2 [...]
, e , ciascuno per la loro quota Parte_2 Parte_1 Persona_1
d l'intera proprietà Controparte_2 dell'appartamento sito in Comune di Fium 53 int.2 censito al CF di Fiumicino al F. 305, p.lla 647, sub.
5. ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero di ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
2.Si costituiva e deducendo Parte_2 Parte_1 che la doman e inta, perché erano carenti sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo dell'azione revocatoria.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per , Persona_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
4.Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva, all'esito, trattenuta in decisione. Con provvedimento del 20.09.2023 veniva così disposto “Dato atto che con la comparsa conclusionale la parte convenuta costituita ha portato a conoscenza il decesso di , altro convenuto dichiarato contumace;
rilevato Persona_1 che la disciplina dell'interruzione prevista per il contumace non appare operante nel caso di specie posto che il decesso, avvenuto il 24.03.2023, si è verificato tra la data della notifica (ossia il 30.01.2021) dell'atto di citazione alla parte e la scadenza del termine per la sua costituzione, ipotesi invero contemplata dall'art. 299 c.p.c. secondo cui “Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis”; rilevato che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione“ (cfr Cass. civ. Sez. II Sent., 29/03/2023, n. 8835); Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, ritenuto che gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (cfr Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 15/12/2020, n. 28447); che nella specie non risulta evidenza che tutti gli eredi di si siano in tale veste costituiti volontariamente Persona_1 oppure l'alt eduto a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis;
ritenuto che
, in conclusione, deve darsi atto della interruzione del processo;
PQM
RIMETTE la causa sul ruolo e DICHIARA l'interruzione del processo”.
5.Con ricorso del 15.12.2023 veniva riassunto il giudizio da , Controparte_1 quale cessionaria del credito di , insistendo per Parte_3
l'accoglimento dell'azione revocat
6.Si costituivano nuovamente e Parte_2 [...]
, opponendosi nuovamente alla domanda ed eccependo Parte_1
l giudizio per la tardività della riassunzione.
7.La causa ritenuta documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusione e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
8.L'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio interrotto per la morte di appare fondata. Persona_1
Come osservato con precedente provvedimento del 20.09.2023, con la comparsa conclusionale la parte convenuta costituita ha portato a conoscenza il decesso di , altro convenuto dichiarato contumace. Persona_1
La disciplina revista per il contumace non appare operante nel caso di specie posto che il decesso, avvenuto il 24.03.2021, si è verificato tra la data della notifica (ossia il 30.01.2021) dell'atto di citazione alla parte e la scadenza del termine per la sua costituzione, ipotesi invero contemplata dall'art. 299 c.p.c. secondo cui “Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis”. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione“ (cfr Cass. civ. Sez. II Sent., 29/03/2023, n. 8835). Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (cfr Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 15/12/2020, n. 28447). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacchè l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 842 del 28/01/1998 e, più di recente, Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 22944 del 26/09/2018), per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. - sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. decorre dall'interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione
o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.c. decorre dall'interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza - ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971)” (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 11/03/2023) 29-03-2023, n. 8835) affermando quindi, quanto alla decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio medesimo, che quest'ultimo comincia a decorrere solo dal momento della legale conoscenza dell'evento interruttivo medesimo.
9.Sulla scorta di tali premesse è evidente che, se della morte si ha avuto notizia solo con la comparsa conclusionale, la conoscenza legale dell'evento ad opera della parte della ricorrente in riassunzione doveva individuarsi nel momento del deposito della memoria di replica avversa, posto che la comparsa conclusionale non viene comunicata o notificata alla controparte e non vi è un obbligo di immediata verifica ed esame in capo alle parti, potendo ciò avvenire anche l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria di replica. Del resto, la stessa memoria di replica depositata da conteneva la chiara Controparte_1 conferma della presa d'atto del decesso de . Persona_1
Del pari, è corretto il rilievo dei convenuti seco ermini vengono computati a mesi o ad anni non opera la regola di cui all'art. 155 comma 1 c.p.c., così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, con la conseguenza che il 14.12.2023 era il giorno di scadenza del termine quindi non rispettato con il deposito del ricorso per la riassunzione del 15.12.2023. In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
10.Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente tenuto conto che vi è stata controversia sulla fattispecie estintiva, nonché considerato il valore della controversia, l'attività in concreto svolta per la fase di studio e decisionale, la pluralità di parti e applicando valori inferiori ai medi tariffari in ragione della limitata attività difensiva svolta con riguardo il profilo estintivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-DICHIARA l'estinzione del giudizio;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite da liquida Parte_2 Parte_1
s ompenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Silvio Carloni difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani