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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. AR MI Presidente rel.
dott. Laura D'Amelio Consigliere
dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato, in sede di rinvio dalla Cassazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1210/2024 R.G. alla quale è stata riunita la causa n.
1217/2024 RG, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1
CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Villani, 42,
con domicilio pec: Email_1
- attrice e convenuta in riassunzione già appellante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miri del foro di Roma CP_1
con domicilio pec: ; Email_2
- convenuto e attore in riassunzione già appellato/appellante incidentale -
e nei confronti in persona della Sost. Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott.ssa Melania Bellini;
1 Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <a parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pt_1
Siena n. 793/2019: nel merito: 1) dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla
domanda di cui al punto n. 1 per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2)
cassare il capo della sentenza ove si è disposto “rigetta tutto il resto” e così invece statuire
e disporre, con ogni miglior formula: “In accoglimento dell'istanza di rimessione in
termini formulata dalla convenuta con la nota di deposito in data 30.01.2019, concedere
un congruo termine alla sig.ra per consentirle di dedurre e Parte_1
provare fatti che, secondo i nuovi, rivoluzionari, principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 18287/2018, sono divenuti rilevanti, ai fini della
concessione e quantificazione dell'assegno divorzile”. In via istruttoria:- Ordinarsi:
1. al
Notaio (C.F.: ), nonché, in caso di inadempimento, CP_1 C.F._1
ai seguenti istituti di credito: (C.F.-P.I. Controparte_3
), (C.F.-P.I. ), P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
(C.F.-P.I. ),
[...] P.IVA_3 Controparte_6 [...]
; CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
l'esibizione e deposito in giudizio, ex
[...] Controparte_11 Controparte_12
art. 210 c.p.c. degli estratti-conto periodici relativi a tutti i rapporti di conto corrente e a
tutti i rapporti a qualunque titolo intercorsi e/o intercorrenti fra detti istituti di credito –
CP_ ivi incluse le società finanziarie (SGR, gestione fondi di investimento, , gestioni
patrimoniali) a ognuno di detti istituti riferite - e il Dott. ivi inclusi quelli CP_1
ove lo stesso operi come delegato di altro titolare e/o cointestatario, dal 01.01.2011 ad
oggi;
2. al Notaio (C.F.: ), l'esibizione e deposito CP_1 C.F._1
in giudizio, ex art. 210 c.p.c. della dichiarazione di successione paterna ( , Persona_1
dallo stesso o dai coeredi presentata nell'anno 2017 a seguito del decesso del padre
avvenuto in data 9.04.2016;- Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, L.
2 898/1970, nonché ai sensi dell'art. 155-sexies Disp. Att. c.p.c., accertamento anche
tramite la Polizia Tributaria, sui redditi e sui beni del Dott. anche se CP_1
intestati e/o cointestati a soggetti diversi e anche attraverso il controllo incrociato con gli
accrediti e i giroconti dallo stesso ricevuti ed effettuati, espressamente ordinando alla
Polizia Tributaria - con espressa autorizzazione ad effettuare ogni accertamento, anche
bancario, ritenuto necessario od utile nonché ad estrarre copia degli atti – l'acquisizione
della documentazione bancaria inerente i rapporti bancari tutti predetti (conti correnti,
depositi, fondi di investimento ecc.), anche all'estero, intestati, cointestai o comunque a
qualsivoglia titolo riferibili, anche per delega, al Dott. e alle sua CP_1
associazione professionale, e anche attraverso il controllo incrociato con gli accrediti e i
giroconti dallo stesso ricevuti ed effettuati, con riferimento al periodo dal 01.01.2011 ad
oggi, acquisendo altresì le dichiarazioni fiscali e i conti correnti intestati e/o riferibili alla
sua associazione professionale, nonché la dichiarazione di successione paterna ( Per_1
dallo stesso o dai coeredi presentata nell'anno 2017 e i contratti di compravendita
[...]
elencati nella ispezione ipotecaria sub doc. 34 di parte convenuta depositato con la
memoria difensiva, dalla formalità 11 in poi, registrati e in copia conforme all'originale;
- Disporre CTU per determinare le reali capacità economiche del Notaio in CP_1
base al documentato tenore di vita. 3) In ogni caso, cassare il capo della sentenza ove si
dispone “che corrisponda a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia la somma di € 1.000,00 mensili annualmente Persona_2
rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al
pagamento al 50% delle spese straordinarie di cui all'allegato al Protocollo in materia di
famiglia sottoscritto dall'intestato Tribunale” e così invece statuire e disporre: “ porre a
carico del Dott. l'obbligo di corrispondere alla signora in via anticipata CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese (con bonifico bancario valuta fissa al beneficiario al giorno
5), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 4.000,00 per dodici
mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o quell'altra maggiore o
3 minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria;- confermare
l'obbligo del padre di farsi integralmente carico, per l'intero ciclo di studi della figlia, della
retta scolastica, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e delle altre spese straordinarie riguardanti la figlia, necessarie o voluttuarie,
queste ultime se preventivamente concordate, a fronte dell'esibizione del relativo
giustificativo.” 4) cassare il capo della sentenza ove si dispone che “ CP_1
corrisponda a a titolo di assegno di divorzio la somma di € 500,00 Parte_1
mensili annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da corrispondersi entro il 5 di
ogni mese” e così invece statuire e disporre: “porre a carico del Dott. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese (con bonifico bancario valuta fissa al beneficiario al giorno 5), a titolo di assegno
divorzile, la somma mensile di € 5.000,00, per dodici mensilità, rivalutabile annualmente
secondo gli indici Istat), o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare di
giustizia all'esito dell'istruttoria”. 5) Atteso l'esito del gravame, cassare il capo della
sentenza ove si è disposto “condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi, € 98,00 per CP_1
spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge, dichiarandole compensate
nella misura di 1/3 “e così invece statuire e disporre: “Con vittoria di spese e competenze
professionali dei due gradi del giudizio”. Con vittoria delle spese di lite di tutti gradi di
giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, e
distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario oltre refusione da parte del
Dr. in favore della sig.ra delle spese di CTP. CP_1 Parte_1
In via istruttoria:- Disporre che il CTU:
1. Estenda l'indagine ai conti correnti personali
della sig.ra 2. Includa nel patrimonio effettivo del Dott. Persona_3 CP_1
i beni ceduti o donati ai familiari;
3. Rivaluti gli immobili ai valori di mercato,
[...]
senza abbattimenti ingiustificati;
4. Indaghi sui trasferimenti di denaro di cui alla spesa
di € 370,00 in data 15.12.2024 a favore di 5. Riconsideri la ricostruzione Parte_2
4 del tenore di vita e la capacità reddituale secondo parametri sistematici e non meramente
sociologici;
6. Estenda l'indagine al patrimonio immobiliare intestato alla sig.ra
[...]
CP_14
<in via principale e nel merito: - rigettare le richieste tutte formulate
[...]
dalla ricorrente in punto di frequentazioni padre-figlia perché infondate in punto di fatto
e di diritto per intervenuta cessazione della materia del contendere e per tutto quanto
diffusamente esposto nella narrativa dell'atto di costituzione versato in atti nell'interesse
del Dott. - confermare la sentenza del Tribunale di Siena nella parte in cui CP_1
dispone che il Dott. corrisponda alla Sig.ra quale contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore un assegno di mantenimento pari ad Euro Persona_2
1.000,00 mensili e stabilire che detta somma è la misura massima a cui lo stesso oggi, in
ragione delle circostanze di cui si è ampiamente argomentato nella narrativa del presente
giudizio, può provvedere;
- revocare dalla domanda l'assegno divorzile di Euro 500,00
mensili stabilito in favore della Signora non sussistendo i requisiti ex lege Pt_1
previsti per il riconoscimento di un siffatto contributo in favore dell'ex coniuge ed a carico
del Dott. - confermare la sentenza del Tribunale di Siena nella parte in cui CP_1
dispone la condanna alle spese di lite in capo alla Sig.ra ed in favore del Dott. Pt_1
Con vittoria di compensi di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli CP_1
relativi al giudizio di legittimità, come disposto dall'ordinanza n. 6455/2024 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione>>
I FATTI DI CAUSA
Dopo aver pronunciato il divorzio con sentenza parziale, il Tribunale di
Siena, con la sentenza definitiva n. 793/2019, disponeva l'affido condiviso di
[...]
(nata il [...]) con collocazione prevalente presso la madre e Per_2
regolamentazione del diritto di visita del padre, a carico del quale era posto un assegno di € 1000 per il mantenimento della figlia all'epoca minore, oltre ad un assegno divorzile di € 500 per la moglie.
5 Questa Corte d'Appello, in diversa composizione, con sentenza 313/2022,
disposto l'ascolto della minore e l'acquisizione delle indagini tributarie svolte in sede di separazione, pronunciandosi sull'appello proposto dalla e Pt_1
sull'appello incidentale proposto dallo prevedeva: a) che CP_1 Persona_2
trascorresse coi genitori fine settimana alterni dei quali l'uno a Firenze e l'altro a
; b) elevava ad euro 2.000 mensili l'assegno posto a carico del padre per la CP_3
figlia all'epoca 15enne a decorrere dalla pubblicazione della sentenza Persona_2
d'appello, oltre al 100% delle spese di istruzione ed al 50% delle restanti spese straordinarie, giacché la figlia trascorreva quasi l'intera settimana con la madre ed erano aumentate le sue esigenze;
c) revocava l'assegno divorzile in favore della perché la stessa, nata nel 1972, poteva procurarsi mezzi adeguati Pt_1
di sostentamento e perché, sotto il profilo compensativo - perequativo, non ne sussistevano i presupposti: infatti il matrimonio era durato dal 2003 al 2014 e, pur
Per essendosi la dedicata alle cure ed alla crescita di , ciò aveva fatto non Pt_1
per esservi costretta da scelte endofamiliari;
inoltre dal 2012 la madre viveva in
CP_1 IA con la figlia e il padre in . Il padre aveva sovvenzionato l'iniziativa imprenditoriale svedese della moglie, provvedendo alle sue necessità a
Stoccolma per cui non era ravvisabile il sacrificio delle aspettative lavorative della moglie;
d) confermava nel resto.
La Corte di cassazione, investita dei ricorsi presentati da entrambi i coniugi, riteneva che il raddoppio del contributo per la figlia, ormai sedicenne,
fosse del tutto apodittico e generico, considerato altresì che: <la formazione di una
nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando
automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla
precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere
nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi
di carattere economico>> così accogliendo il primo, il secondo ed il terzo motivo del
6 ricorso dello assorbito il quarto sulle spese. Accoglieva anche il ricorso CP_1
incidentale presentato dalla per due motivi (l'uno inerente la Pt_1
frequentazione padre/figlia, l'altro l'assegno divorzile) perché questa Corte non
Per aveva tenuto conto del disagio espresso dalla figlia nei confronti della seconda moglie dello ZA che rifiutava di vederla e di farle incontrare i fratelli.
Infine, il ricorso incidentale era accolto anche con riguardo alla revoca dell'assegno divorzile, poiché la corte territoriale: <pur avendo accertato che, al
momento della decisione, la moglie aveva quasi cinquanta anni, che la medesima, pur
essendo laureata, si era sempre dedicata alla cura della figlia, pur avendo ricevuto diverse
proposte di lavoro, e che aveva comunque cercato di lavorare, trasferendosi all'estero ‒
ha negato l'assegno, sulla base del riscontro di un diritto di abitazione acquisito su di una
casa in Firenze e della nuda proprietà di altra abitazione, senza effettuare ulteriori
accertamenti sui redditi effettivi della medesima, e sulla sua ipotetica autosufficienza
economica. La Corte ha, poi, del tutto omesso di effettuare una valutazione comparativa
con i redditi del marito, neppure indicati, e sul contributo dato dalla donna alla
formazione del patrimonio familiare, rinunciando ad accettare le proposte di lavoro dalla
stessa Corte elencate>>.
Riassumeva la evidenziando che: a) prima di sposarsi nel 2003 Pt_1
essa frequentava un corso all'istituto Polimoda di Firenze, abbandonato su richiesta del marito per dedicarsi alla ristrutturazione dell'immobile di tre piani che il notaio aveva comprato a , poi divenuta casa famigliare;
b) il CP_1 CP_3
padre aveva manifestato, già a decorrere dal 2016, un rifiuto nei confronti della figlia, peraltro da lui incontrata solo sporadicamente anche nei tre anni precedenti la crisi coniugale, mentre per il periodo successivo l'aveva incontrata lo stretto indispensabile per non oltre due ore la settimana il mercoledì sera, e per qualche ora il fine settimana, senza pernottamento (tranne un paio in costanza di
Per c.t.u.). Inoltre, non aveva mai trascorso alcun periodo di vacanza col padre,
7 atteso il suo rifiuto di trascorrere le vacanze con la seconda moglie e l'indisponibilità del padre di passare qualche giorno da solo con lei;
c) il notaio guadagnava circa 250mila euro annui pari ad oltre 20mila euro mensili, CP_1
mentre essa non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno di Pt_1
separazione. Evidenziava che il padre neppure pagava la rata del mutuo CR
Firenze di circa 2.700 euro mensili, che gli era anticipata dal suocero in forza della provvisoria esecuzione della sentenza n. 11/2017 del trib. Siena, rimarcando che lo nelle more aveva beneficiato anche dell'eredità paterna;
d) che essa CP_1
aveva venduto l'appartamento a Stoccolma per acquistare il diritto di Pt_1
abitazione di quello di Firenze (la cui nuda proprietà era dei propri genitori),
risiedendovi con la figlia;
e) che era disoccupata, non aveva mai lavorato ed
Per aveva debiti per circa 50mila euro col MPS;
f) che aveva sempre frequentato scuole private ed abitato in costanza di matrimonio nell'importante immobile di circa 500 mq che ospitava la casa familiare, posto in piazza iv novembre a , CP_3
sfarzosamente arredato con piscina interna, sauna e palestra, lavanderia, bagni,
stanza colf, autorimessa a due piani con ascensore, rivestimenti a mosaici e piastrelle fatte a mano, marmi e parquet pregiati. Inoltre, il notaio aveva CP_1
ereditato la lussuosa villa di circa 600 mq a Castiglion della Pescaia;
g) che era iniqua anche la ripartizione delle spese straordinarie posto che essa non Pt_1
disponeva di redditi. Concludeva chiedendo: a) una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre;
b) la concessione di un termine alla per Pt_1
allegare e provare fatti rilevanti alla luce dell'orientamento delle sezioni unite del
Per 2018; c) che fosse disposto l'ascolto della figlia;
d) che fossero disposte indagini bancarie ed acquisita la dichiarazione di successione paterna, oltre alle indagini tributarie sulle condizioni reddituali e patrimoniali del notaio e CP_1
c.t.u. per verificare le sue consistenze economiche;
e) che fosse posto a carico del padre un assegno di € 4.000 per la figlia oltre al 100% delle spese straordinarie,
8 ivi comprese quelle di studio;
f) che fosse posto a carico dello n assegno CP_1
divorzile di € 5.000, col favore delle spese.
a sua volta, notificava autonomo atto di riassunzione CP_1
facendo rilevare che, tenuto conto della capacità patrimoniale della (che Pt_1
aveva comprato, pur intestandolo alla madre, un prestigioso immobile in
Firenze, versando, al preliminare, una caparra di € 120.000 ed acquistato la nuda proprietà di altro immobile in , oltre ad un'autovettura del valore di oltre € CP_3
30.000) e del fatto che essa disponeva sul proprio conto corrente di liquidità per circa 200mila euro (derivante, tra l'altro, dalla vendita di un appartamento a suo tempo acquistato con denaro di esso , non sussistevano i presupposti per CP_1
il riconoscimento dell'assegno divorzile alla ex moglie e pertanto nulla era dovuto alla a tale titolo, mentre l'assegno per la figlia Pt_1 Persona_4
era stato correttamente determinato dal Tribunale di Siena in € 1.000 mensili.
si costituiva per contestare di godere di un Parte_1
elevato tenore di vita e per evidenziare l'irrilevanza delle avverse produzioni documentali tratte dai social e non affidabili. Rimarcava di essere disoccupata, di non avere risparmi e di aver venduto l'appartamento di Stoccolma il cui ricavato era stato impiegato per l'acquisto del diritto di abitazione nella casa di Firenze.
Ribadiva che lo non era gravato dalla rata del mutuo della CR di Firenze CP_1
che gli era rimborsata dal suocero. Chiedeva che fosse disposta la riunione dei giudizi di riassunzione e concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate dallo CP_1
A sua volta si costituiva nel procedimento riassunto da CP_1
facendo rilevare che ogni questione inerente Parte_1
all'affidamento e alla disciplina del diritto di visita del padre era superata dal raggiungimento della maggiore età di Invocava la c.t.u. della Persona_4
dott. dalla quale emergeva che la figura paterna era stata tagliata fuori Pt_3
9 dalla vita della figlia (al pari della famiglia di origine del padre), la quale aveva un rapporto di dipendenza dalla madre, alimentato da atteggiamenti sbagliati di quest'ultima in termini di rancore verso il padre. In ordine all'assegno allegava che la madre non si era mai fatta carico del mantenimento della figlia, gravante interamente sul padre, il quale, risposandosi aveva avuto altri due figli ( Per_5
di sei anni e di tre) cui doveva provvedere, così come doveva provvedere Per_1
alle necessità della seconda moglie. Inoltre, a 66 anni di età le sue entrate non erano più quelle del passato. L'ex suocero non aveva onorato la sentenza di condanna per cui su esso ravava anche una quota di mutuo di 2.500 euro CP_1
mensili. Chiedeva che l'assegno per la figlia fosse mantenuto in € 1000 mensili.
Insisteva anche nella revoca dell'assegno divorzile, atteso l'elevato tenore di vita mantenuto dalla e rilevabile dai social con pranzi e cene in ristoranti Pt_1
stellati, vacanze in barca all'isola del Giglio, ecc.. La madre inoltre aveva una stabile relazione con un avvocato ed era titolare di un contratto di sponsorizzazione in esclusiva con l'azienda vinicola Chateau Le Trouch
disponendo così di introiti autonomi. Quanto alla carriera universitaria, faceva rilevare che la in 10 anni aveva dato solo cinque esami a scienze politiche Pt_1
e a storia, da cui si era cancellata prima del matrimonio, per cui il fallimento scolastico non era dipeso da scelte endofamiliari. Contestava l'iscrizione e la frequenza all'istituto Polimoda non documentata. Contestava che in costanza di matrimonio la moglie avesse rinunciato a proposte di lavoro, pervenutele solo dopo la separazione e dopo il divorzio, nell'ambito della moda ed alla gioielleria ossia in un campo di attività di cui si occupava il suo compagno dell'epoca.
Per Rimarcava che al momento della separazione la aveva 41 anni e 8. Pt_1
Contestava che la ex moglie avesse sacrificato le proprie aspettative professionali,
perché all'epoca del matrimonio essa non ce le aveva, limitandosi a attingere alle carte di credito del marito costretto a sanare i suoi debiti. Contestava infine
10 qualsiasi apporto alla formazione del patrimonio familiare. Faceva rilevare che la , senza, a suo dire, aver lavorato, oggi possedeva due immobili uno Pt_1
nel centro storico di e uno sul Lungarno Le Grazie, vicino a Ponte Vecchio CP_3
ove viveva con la figlia, per cui era evidente che disponesse di introiti e di risorse economiche occultate. Rimarcava che per far fronte alle esigenze abitative della moglie in IA esso aveva acceso due mutui mentre la aveva CP_1 Pt_1
ricevuto circa 900mila euro a copertura dei suoi disastri finanziari. Rimarcava che la si era recata in IA non per procedere a dei tentativi di Pt_1
fecondazione assistita, ma perché aveva avviato iniziative imprenditoriali nel campo della moda come risultava dalle visure della CCIAA, costringendo esso al ripianamento dei debiti con notevoli esborsi finanziari. Invocava le CP_1
Sezioni Unite del 2018. Concludeva per la revoca dell'assegno divorzile con la conferma delle restanti statuizioni assunte dal Tribunale di Siena, col favore delle spese di tutti i gradi.
I due giudizi di riassunzione erano riuniti.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado e disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni economico – patrimoniali delle parti,
all'udienza del 21.11.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
cod. proc. civ., le parti precisavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe e la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ogni questione inerente alla regolamentazione del diritto – dovere di
Per visita del padre nei confronti della figlia , nata il [...], è ormai superata dal raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
11 Al fine di verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla e l'entità del contributo che il padre è tenuto a Pt_1
versare per la figlia (di cui non è in discussione l'an, ma soltanto il Persona_2
quantum, non essendo la stessa, oggi 19enne, economicamente autosufficiente),
occorre fare riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado di giudizio.
Al riguardo vanno, preliminarmente, disattese le osservazioni che le parti hanno profusamente argomentato anche in sede di memorie conclusive. Ritiene,
infatti, questa Corte che i dati raccolti nel corso delle operazioni peritali siano sufficienti a delineare, per le finalità che ci occupano (che non richiedono un'analitica e matematica verifica di tutte le componenti, quanto piuttosto una valutazione complessiva di dette condizioni, purché attendibile), una ricostruzione affidabile e veritiera delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali complessive senza che si rendano necessari ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo.
Il c.t.u., dott. nel contraddittorio delle parti, ha riscostruito la Per_6
capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria degli ex coniugi nei seguenti termini:
- la è nuda proprietaria di un appartamento di pregio in , Pt_1 CP_3
inserito all'interno di un complesso edilizio nobiliare della fine del 1700, soggetto a vincolo paesaggistico ed a vincolo in favore del Ministero dei Beni Culturali e dotato di posto auto esclusivo. Il diritto di usufrutto appartiene alla madre della
, sig.ra . Detto immobile è stato acquistato nel 2004 Pt_1 Controparte_15
col contributo del notaio che ha messo a disposizione la somma di € CP_1
100.000,00. Le spese condominiali ammontano a circa € 3.500 annue. L'immobile
è stato stimato in € 820.000 in sede di esecuzione forzata, perché pignorato dallo per un credito di € 53.000 con l'intervento del Condominio (€ 4.179), CP_1
12 dell'Agenzia delle Entrate (€ 8.000) e di (€ 77.887). E' in atto la CP_16
conversione del pignoramento, rateizzata in 48 mesi. La deve quindi Pt_1
provvedere al pagamento di un rateo mensile di € 3.260 per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva. Il valore della nuda proprietà della in sede Pt_1
esecutiva è stato stimato in € 615.000.
La è inoltre titolare di un diritto di abitazione su un Pt_1
appartamento in Firenze, sul Lungarno alle Grazie, n. 28, la cui nuda proprietà
appartiene ai genitori. Trattasi anche in questo caso di edificio di pregio vincolato dal dei beni culturali come immobile di interesse storico artistico e CP_2
nazionale. Detto immobile in sede di esecuzione forzata è stato stimato in €
492,000 ed il valore del diritto di abitazione in € 344.400. Anche l'appartamento di Firenze è stato infatti pignorato dallo per un credito nei confronti CP_1
dell'ex suocero, con l'intervento del condominio per un ulteriore credito di oltre
14mila euro. E' stata presentata istanza di conversione del pignoramento e anche in questo caso le somme necessarie sono state fornite dalla Pt_1
Il patrimonio immobiliare della , valutato come diritto di Pt_1
abitazione (sull'immobile in Firenze) e come nuda proprietà (sull'immobile in
) ammonta quindi a € 959.400,00. CP_3
A prescindere dalla questione dell'intestazione fittizia dell'immobile in
Firenze, vi è da rilevare che i soli diritti (di abitazione e di nuda proprietà) che competono alla pur dovendosi tener conto della vendita dell'immobile Pt_1
in Stoccolma acquistato dalla con denari dell'ex marito (il cui ricavato è Pt_1
stato indicato dal primo giudice in € 350.000 senza motivi di censura sul punto),
manifestano una capacità economica della parte attrice che non collima con l'assunto da essa sostenuto di non aver mai lavorato e di non disporre di alcuna risorsa finanziaria al di fuori dell'assegno versatole dal coniuge nel corso della separazione e poi del divorzio. Appare inoltre evidente che neppure
13 l'indebitamento contratto per € 50.000 con un istituto di credito possa giustificare l'acquisizione di tali beni patrimoniali e costituisce, piuttosto, una ulteriore conferma del fatto che la , sebbene ufficialmente priva di redditi (tanto Pt_1
che non ha presentato la dichiarazione dei redditi neppure con riguardo all'assegno divorzile corrispostole dall'ex marito sono al 2022) dispone della possibilità di accedere anche al prestito bancario.
Infatti, dall'esame del conto corrente della presso le Pt_1 [...]
, nel periodo considerato (dal triennio anteriore al giudizio di primo CP_17
grado sino all'attualità e quindi dal 30.1.2017 al 31.12.2024) emergono, oltre ai versamenti dello per contribuire al mantenimento della figlia e per CP_1
l'assegno divorzile in favore della ex moglie ed in aggiunta ad essi, anche bonifici,
versamenti di assegni e denari contanti per oltre € 132.000,00.
Nel dettaglio, nei mesi di luglio e giugno 2023 si rilevano due accrediti da parte di Airbnb per complessivi € 3.256,29 che inducono a ritenere che la Pt_1
abbia affittato per il periodo estivo un immobile di cui aveva, evidentemente, la disponibilità.
Da settembre 2023 a settembre 2024 si rilevano inoltre bonifici, per complessivi € 23.685, da Chateau Le Truc e da Wines Lebanon Sal, produttori di vini,
che appaiono riconducibili a rapporti di lavoro posto che nella relativa causale si indicano un'attività di promozione e delle fatture.
Tra il settembre 2024 e il dicembre 2024 vi sono ulteriori bonifici per €
53.726, 32 ricevuti dalla che appaiono riferibili ad operazioni in Pt_1
criptovalute, poiché la disponente è una società di trading che opera tramite piattaforme on line e non si rilevano corrispondenti movimentazioni sul conto corrente.
Per quanto riguarda le uscite, si tratta principalmente di spese correnti e prelievi in contanti e per l'affitto di una casa a Castiglion della Pescaia per i mesi
14 di luglio e agosto (eccettuato l'anno 2019). Consistenti le spese per il vestiario
(Dior, Chanel, Twin Set, ecc.). Si segnalano le spese per le ripetizioni e per la psicologa della figlia.
La dispone inoltre una carta Poste Pav ricaricabile i cui Pt_1
movimenti si fermano al 1.12.2022. Una parte di tali ricariche non corrisponde ad addebiti sul conto corrente presso . CP_17
Su tale carta pervengono, dal 2021, anche una serie di bonifici che hanno come disponente Vestiaire Collectif, una piattaforma per la vendita di capi usati.
Le ulteriori carte di debito e il conto corrente CP_4 CP_4
registrano pochissimi movimenti in entrata. Si segnala un versamento effettuato dalla nel 2019 di € 4.700,00 cui non corrispondono prelievi sugli altri Pt_1
conti.
La non risulta intestataria di strumenti finanziari. Pt_1
Dal 2018 al 2023 la non ha presentato la dichiarazione dei redditi Pt_1
e non risulta che sia stata presentata per l'anno 2024.
Nondimeno, dai documenti prodotti dallo dalle indagini eseguite CP_1
dal c.t.u. sui social media è emersa la pubblicizzazione di servizi di consulenza immobiliare e, nel marzo 2025, ha avviato una nuova impresa commerciale denominata e altre Parte_4
attività di consulenza gestionale.
Rileva il c.t.u. che: <per il momento non si dispone di dati dai quali ricavare un
reddito attuale o anche solo potenziale della sig.ra legato all'attività intrapresa, Pt_1
ma si può ragionevolmente affermare che ella abbia tutte le potenzialità per svolgerla
fruttuosamente>>.
La gode di un buon tenore di vita, risultando spese rilevanti in Pt_1
capi di vestiario e gioielli (in parte recuperate tramite vendite dei capi usati on
line) e, seppure di minor consistenza, per profumerie, parrucchieri e estetisti, cui
15 si aggiunge, dal 2023, anche l'abbonamento per il teatro (€ 650 annui). Trascorre
i mesi di luglio e agosto a Castiglion della Pescaia in case prese in locazione.
gode di un cospicuo patrimonio immobiliare di oltre CP_1
3milioni di euro. Di rilievo è anche il valore del patrimonio immobiliare assegnato per trasferimento alla sua attuale compagna e ai figli che, in base alla c.t.u., può quantificarsi in € 1.135.376.
Lo dispone di due autovetture del valore complessivo di 31.700 CP_1
euro. Ma lo studio associato ZA – Romeo ha in leasing ulteriori autoveicoli di pregio (Maserati, Alfa Romeo Stelvio, Audi ecc.).
Lo paga regolarmente al Club nautico una quota per il CP_1
tesseramento e per uno spazio destinato ad ospitare un piccolo natante per il quale non è necessaria l'iscrizione nei registri nautici, ma del quale ha,
evidentemente, la disponibilità.
Egli gode di un reddito netto elevato: da € 220.077 annui nel 2017 a €
272.037 nel 2024, mediamente pari a € 18.907 mensili, con cui ha, nel tempo, fatto fronte anche ad importanti spese di ristrutturazione dei propri immobili (€
421.441,07 dal 2017 al 2023). Al netto delle spese di ristrutturazione, il reddito spendibile del notaio mmonta a circa 13.800 euro mensili (v. c.t.u. in atti). CP_1
Mensilmente lo sostiene ratei per mutui e finanziamenti di € CP_1
3.041,52. Mediamente sostiene una spesa mensile di € 9.000,00 di cui beneficia l'intero suo nuovo nucleo familiare, che, rispetto al divorzio, è costituito oggi dai figli , nata nel 2017, e , nato nel 2021, oltre che dalla sua nuova Per_5 Per_1
compagna.
Ciò posto, ritiene questa Corte che non siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nei confronti di Alla Parte_1
luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 18287/2018,
deve infatti negarsi che al coniuge divorziato debba essere assicurato il
16 medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, dovendosi invece avere riguardo alla funzione assistenziale e compensativo – perequativa che l'art. 5 della legge n. 898/1970 attribuisce all'assegno divorzile.
Ciò richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti,
come sopra ricostruita, tenuto conto, in pari misura, del contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (v. Cass. Sez. U. 18287/2018).
Nell'applicare tali principi occorre, preliminarmente, ribadire anche in questa sede che non pare accoglibile l'istanza di rimessione in termini formulata dalla per consentirle di dedurre e provare fatti che, secondo i nuovi, Pt_1
rivoluzionari, principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
n. 18287/2018, sono divenuti rilevanti, ai fini della concessione e quantificazione
dell'assegno divorzile. Tale istanza era stata infatti già formulata nel corso del giudizio di primo grado ed era stata disattesa dal Tribunale di Siena: <poiché i
termini istruttori sono stati concessi con provvedimenti del 28.7.2018, le parti ben
avrebbero potuto articolare i mezzi di prova anche tenuto conto della recente citata
pronuncia della Corte di cassazione>>. La medesima istanza era stata poi riproposta in appello, senza che fossero stati articolati specifici motivi di censura avverso le ragioni della decisione adottata dal primo giudice per disattenderla, cosicché
questa Corte l'ha, seppur implicitamente, disattesa.
Non risulta invece che essa abbia costituito specifico motivo di ricorso per cassazione per contestare l'eventuale violazione del diritto di difesa, per cui la sua mera riproposizione in questa sede di rinvio nelle conclusioni della parte attrice non vale a riaprire la questione in termini di allegazione e di prova, poiché
17 le relative decadenze erano già maturate nel corso del giudizio di primo grado e non risultano debitamente coltivate né in grado di appello (per difetto di motivi)
né in cassazione. Né, peraltro, la ha specificatamente allegato quali fatti Pt_1
intendeva provare al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti (specie sotto il profilo compensativo – perequativo) dell'assegno divorzile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, pur dovendosi tenere conto della durata del matrimonio (circa 11 anni: dei quali gli ultimi due trascorsi dalla moglie in IA insieme alla figlia , difetti il requisito Persona_2
assistenziale, posto che la dispone, oltre che di un cospicuo patrimonio Pt_1
immobiliare, anche di una sicura capacità di guadagno che ha impiegato e impiega in attività imprenditoriali che le consentono un buon tenore di vita a prescindere dall'assegno divorzile, già ridotto ad € 500 mensili dal giudice di primo grado nel 2019 e poi eliminato dalla Corte d'Appello, siccome non bastevole allo scopo (v. altresì le immagini tratte dai profili social esibite in atti e gli esiti delle investigazioni private esibite dallo le cui foto allegate e non CP_1
specificatamente contestate dalla attestano un tenore di vita che appare Pt_1
scevro da necessità assistenziali), tenuto altresì conto dei costi di gestione degli immobili ad essa riferibili e delle spese condominiali relative.
Tale tenore di vita non trova giustificazione né nell'assegno di mantenimento versatole dall'ex marito, né nel compimento di attività lavorative in chiaro, eccettuata l'ultima attività di impresa iniziata dalla nel 2025, Pt_1
della quale allo stato non sono rilevabili gli utili, ma che concorre a dare conto della capacità di lavoro e di guadagno autonomo della stessa.
Sotto il profilo compensativo e perequativo non risulta che la , Pt_1
coniugatasi dopo aver abbandonato gli studi universitari prima del matrimonio,
abbia dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali, avendo, al contrario,
lo finanziato e mantenuto la anche nel suo progetto CP_1 Pt_1
18 imprenditoriale a Stoccolma, che, seppur ormai venuto meno, ha consentito alla stessa di comprare e poi rivendere un immobile ricavando € 350.000.
Né pare che la scelta della di occuparsi della figlia minore sia Pt_1
dipesa da necessità endo-familiari, potendo la stessa, dato il buon tenore di vita della famiglia, coltivare le proprie aspirazioni professionali, senza essere costretta a rinunciarvi dalla necessità economica di accudimento della casa, della figlia ovvero dell'ex marito. Neppure consta che l'ex marito, in costanza di matrimonio, abbia espresso un diniego alla realizzazione delle aspirazioni professionali della moglie, circostanza quest'ultima espressamente contestata dallo e non contraddetta dalla , oltre che non coerente col fatto CP_1 Pt_1
che lo ha contribuito al finanziamento dell'ex moglie quando si trovava CP_1
in IA per motivi anche professionali. Espressamente contestata e non documentata è, inoltre, la circostanza che la , prima del matrimonio, Pt_1
fosse iscritta all'istituto Polimoda ovvero che la stessa, durante la convivenza matrimoniale, avesse rifiutato offerte di lavoro, pervenutele, invece, dopo la separazione.
Neanche risulta che la abbia in qualche modo contribuito alla Pt_1
formazione del patrimonio familiare o personale del coniuge non essendo controverso che lo avesse intrapreso la professione di notaio prima di CP_1
sposarsi e che il suo lavoro (al quale non risulta che la abbia offerto alcun Pt_1
contributo) abbia costituito l'esclusiva fonte di reddito della famiglia. E, in particolare, va escluso che la abbia dovuto affrontare sacrifici per essersi Pt_1
dedicata alla ristrutturazione della casa coniugale in , trattandosi, tra l'altro, CP_3
di attività di cui non è apprezzabile l'impegno prestato dalla parte attrice, né che ciò abbia per lei comportato la privazione della possibilità di ricercare contestualmente una realizzazione professionale autonoma.
19 Cosicché deve negarsi che lo squilibrio tra le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, seppur sussistente, sia causalmente riconducibile, in via prevalente o comunque apprezzabile, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato un sacrificio da parte della a vantaggio dello Pt_1 CP_1
(Cass. 35434/2023), tenuto altresì conto dell'apporto fornito dall'ex marito alla realizzazione anche professionale della moglie provvedendo alle sue necessità di mantenimento nel periodo trascorso in IA in cui ha intrapreso anche un'attività imprenditoriale.
Ne consegue che la domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
Occorre adesso esaminare la domanda di assegnazione di un contributo del padre al mantenimento della figlia nata nel giugno del 2006 e oggi Persona_2
diciannovenne.
Non è controverso che non abbia ancora raggiunto una propria Persona_2
indipendenza economica e che sia ancora studentessa, iscritta ad un istituto di recupero degli anni scolastici. Dall'esame degli estratti conto emergono costi per ripetizioni private e per terapie di tipo psicologico.
Quanto alle sue specifiche esigenze di mantenimento, dagli atti emerge che segue terapie di tipo psicologico che, unitamente ai costi per le Persona_2
ripetizioni e le scuole di recupero (Cepu e Studium Srl), hanno comportato spese documentate pari a complessivi € 7.288 per il periodo compreso tra l'ottobre 2018
e il dicembre del 2024 (v. c.t.u.).
È presumibile ritenere che una parte delle spese destinate dalla madre all'abbigliamento ed alla cura della persona (estetista, parrucchiere, ecc.)
riguardino anche sebbene non sia possibile determinarne Persona_2
l'ammontare rispetto a quelle sostenute nell'interesse della madre.
Tenuto conto della giovane età della figlia nonché del fatto che Persona_2
la stessa ha diritto di godere del medesimo tenore di vita di cui poteva disporre
20 durante la convivenza matrimoniale dei genitori, ritiene questa Corte che il contributo dello lla figlia minore possa essere equamente determinato in CP_1
€ 1.500 mensili. Ciò in considerazione del fatto che sebbene le esigenze di
Per mantenimento di possano, presumibilmente, ritenersi accresciute rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione (nella quale il relativo assegno era stato determinato in € 2.000 mensili), nondimeno, come sottolineato dalla Suprema Corte, occorre altresì tenere conto del fatto che il padre ha formato un nuovo nucleo familiare con due figli ancora in tenera età
(nati nel 2017 e nel 2021) cui egli deve provvedere.
D'altro lato, occorre altresì considerare che, allo stato, non Persona_2
risulta aver ancora definito il proprio percorso formativo e non consta che essa intenda intraprendere l'università, né seguire corsi di formazione professionale i cui costi sarebbero comunque da ricomprendere nell'ambito delle spese straordinarie.
Pertanto, allo stato, le esigenze di mantenimento della figlia vanno valutate in una prospettiva ancora fluida, peraltro compatibile con l'età della stessa, che non vede aprioristicamente esclusa una possibile prospettiva di un percorso professionale che la stessa, ove non intenda proseguire gli studi universitari (ed in assenza di specifiche allegazioni al riguardo) potrebbe iniziare ad intraprendere una volta terminato il corso di recupero degli anni scolastici.
Quanto alle spese straordinarie, attesa la sperequazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, appare equo ripartirne l'ammontare in ragione del 30% a carico della madre e del restante 70% a carico del padre.
Ne consegue che va revocato l'assegno divorzile in favore della e Pt_1
il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre va Persona_2
determinato in € 1.500 mensili, oltre rivalutazione Istat su base annua ed oltre al
21 70% delle spese straordinarie a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Resta ferma la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata dal primo giudice e non gravata di impugnazione.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza delle parti, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio nella causa tra e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) pone a carico di a decorrere dalla data di pubblicazione CP_1
della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
mediante un assegno mensile di € 1.500, annualmente rivalutabile Persona_4
su base annua, oltre al 70% delle spese straordinarie come definite dal tribunale di Siena con la sentenza n. 793/2019;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte_1
[...]
3) compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Firenze, 16.12.2025.
La Presidente est.
AR MI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. AR MI Presidente rel.
dott. Laura D'Amelio Consigliere
dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato, in sede di rinvio dalla Cassazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1210/2024 R.G. alla quale è stata riunita la causa n.
1217/2024 RG, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1
CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Villani, 42,
con domicilio pec: Email_1
- attrice e convenuta in riassunzione già appellante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miri del foro di Roma CP_1
con domicilio pec: ; Email_2
- convenuto e attore in riassunzione già appellato/appellante incidentale -
e nei confronti in persona della Sost. Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello, dott.ssa Melania Bellini;
1 Assunta in decisione all'udienza del 21.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <a parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pt_1
Siena n. 793/2019: nel merito: 1) dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla
domanda di cui al punto n. 1 per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2)
cassare il capo della sentenza ove si è disposto “rigetta tutto il resto” e così invece statuire
e disporre, con ogni miglior formula: “In accoglimento dell'istanza di rimessione in
termini formulata dalla convenuta con la nota di deposito in data 30.01.2019, concedere
un congruo termine alla sig.ra per consentirle di dedurre e Parte_1
provare fatti che, secondo i nuovi, rivoluzionari, principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 18287/2018, sono divenuti rilevanti, ai fini della
concessione e quantificazione dell'assegno divorzile”. In via istruttoria:- Ordinarsi:
1. al
Notaio (C.F.: ), nonché, in caso di inadempimento, CP_1 C.F._1
ai seguenti istituti di credito: (C.F.-P.I. Controparte_3
), (C.F.-P.I. ), P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
(C.F.-P.I. ),
[...] P.IVA_3 Controparte_6 [...]
; CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
l'esibizione e deposito in giudizio, ex
[...] Controparte_11 Controparte_12
art. 210 c.p.c. degli estratti-conto periodici relativi a tutti i rapporti di conto corrente e a
tutti i rapporti a qualunque titolo intercorsi e/o intercorrenti fra detti istituti di credito –
CP_ ivi incluse le società finanziarie (SGR, gestione fondi di investimento, , gestioni
patrimoniali) a ognuno di detti istituti riferite - e il Dott. ivi inclusi quelli CP_1
ove lo stesso operi come delegato di altro titolare e/o cointestatario, dal 01.01.2011 ad
oggi;
2. al Notaio (C.F.: ), l'esibizione e deposito CP_1 C.F._1
in giudizio, ex art. 210 c.p.c. della dichiarazione di successione paterna ( , Persona_1
dallo stesso o dai coeredi presentata nell'anno 2017 a seguito del decesso del padre
avvenuto in data 9.04.2016;- Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, L.
2 898/1970, nonché ai sensi dell'art. 155-sexies Disp. Att. c.p.c., accertamento anche
tramite la Polizia Tributaria, sui redditi e sui beni del Dott. anche se CP_1
intestati e/o cointestati a soggetti diversi e anche attraverso il controllo incrociato con gli
accrediti e i giroconti dallo stesso ricevuti ed effettuati, espressamente ordinando alla
Polizia Tributaria - con espressa autorizzazione ad effettuare ogni accertamento, anche
bancario, ritenuto necessario od utile nonché ad estrarre copia degli atti – l'acquisizione
della documentazione bancaria inerente i rapporti bancari tutti predetti (conti correnti,
depositi, fondi di investimento ecc.), anche all'estero, intestati, cointestai o comunque a
qualsivoglia titolo riferibili, anche per delega, al Dott. e alle sua CP_1
associazione professionale, e anche attraverso il controllo incrociato con gli accrediti e i
giroconti dallo stesso ricevuti ed effettuati, con riferimento al periodo dal 01.01.2011 ad
oggi, acquisendo altresì le dichiarazioni fiscali e i conti correnti intestati e/o riferibili alla
sua associazione professionale, nonché la dichiarazione di successione paterna ( Per_1
dallo stesso o dai coeredi presentata nell'anno 2017 e i contratti di compravendita
[...]
elencati nella ispezione ipotecaria sub doc. 34 di parte convenuta depositato con la
memoria difensiva, dalla formalità 11 in poi, registrati e in copia conforme all'originale;
- Disporre CTU per determinare le reali capacità economiche del Notaio in CP_1
base al documentato tenore di vita. 3) In ogni caso, cassare il capo della sentenza ove si
dispone “che corrisponda a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia la somma di € 1.000,00 mensili annualmente Persona_2
rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al
pagamento al 50% delle spese straordinarie di cui all'allegato al Protocollo in materia di
famiglia sottoscritto dall'intestato Tribunale” e così invece statuire e disporre: “ porre a
carico del Dott. l'obbligo di corrispondere alla signora in via anticipata CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese (con bonifico bancario valuta fissa al beneficiario al giorno
5), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 4.000,00 per dodici
mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o quell'altra maggiore o
3 minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria;- confermare
l'obbligo del padre di farsi integralmente carico, per l'intero ciclo di studi della figlia, della
retta scolastica, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e delle altre spese straordinarie riguardanti la figlia, necessarie o voluttuarie,
queste ultime se preventivamente concordate, a fronte dell'esibizione del relativo
giustificativo.” 4) cassare il capo della sentenza ove si dispone che “ CP_1
corrisponda a a titolo di assegno di divorzio la somma di € 500,00 Parte_1
mensili annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da corrispondersi entro il 5 di
ogni mese” e così invece statuire e disporre: “porre a carico del Dott. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese (con bonifico bancario valuta fissa al beneficiario al giorno 5), a titolo di assegno
divorzile, la somma mensile di € 5.000,00, per dodici mensilità, rivalutabile annualmente
secondo gli indici Istat), o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare di
giustizia all'esito dell'istruttoria”. 5) Atteso l'esito del gravame, cassare il capo della
sentenza ove si è disposto “condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi, € 98,00 per CP_1
spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge, dichiarandole compensate
nella misura di 1/3 “e così invece statuire e disporre: “Con vittoria di spese e competenze
professionali dei due gradi del giudizio”. Con vittoria delle spese di lite di tutti gradi di
giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, e
distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario oltre refusione da parte del
Dr. in favore della sig.ra delle spese di CTP. CP_1 Parte_1
In via istruttoria:- Disporre che il CTU:
1. Estenda l'indagine ai conti correnti personali
della sig.ra 2. Includa nel patrimonio effettivo del Dott. Persona_3 CP_1
i beni ceduti o donati ai familiari;
3. Rivaluti gli immobili ai valori di mercato,
[...]
senza abbattimenti ingiustificati;
4. Indaghi sui trasferimenti di denaro di cui alla spesa
di € 370,00 in data 15.12.2024 a favore di 5. Riconsideri la ricostruzione Parte_2
4 del tenore di vita e la capacità reddituale secondo parametri sistematici e non meramente
sociologici;
6. Estenda l'indagine al patrimonio immobiliare intestato alla sig.ra
[...]
CP_14
<in via principale e nel merito: - rigettare le richieste tutte formulate
[...]
dalla ricorrente in punto di frequentazioni padre-figlia perché infondate in punto di fatto
e di diritto per intervenuta cessazione della materia del contendere e per tutto quanto
diffusamente esposto nella narrativa dell'atto di costituzione versato in atti nell'interesse
del Dott. - confermare la sentenza del Tribunale di Siena nella parte in cui CP_1
dispone che il Dott. corrisponda alla Sig.ra quale contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore un assegno di mantenimento pari ad Euro Persona_2
1.000,00 mensili e stabilire che detta somma è la misura massima a cui lo stesso oggi, in
ragione delle circostanze di cui si è ampiamente argomentato nella narrativa del presente
giudizio, può provvedere;
- revocare dalla domanda l'assegno divorzile di Euro 500,00
mensili stabilito in favore della Signora non sussistendo i requisiti ex lege Pt_1
previsti per il riconoscimento di un siffatto contributo in favore dell'ex coniuge ed a carico
del Dott. - confermare la sentenza del Tribunale di Siena nella parte in cui CP_1
dispone la condanna alle spese di lite in capo alla Sig.ra ed in favore del Dott. Pt_1
Con vittoria di compensi di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quelli CP_1
relativi al giudizio di legittimità, come disposto dall'ordinanza n. 6455/2024 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione>>
I FATTI DI CAUSA
Dopo aver pronunciato il divorzio con sentenza parziale, il Tribunale di
Siena, con la sentenza definitiva n. 793/2019, disponeva l'affido condiviso di
[...]
(nata il [...]) con collocazione prevalente presso la madre e Per_2
regolamentazione del diritto di visita del padre, a carico del quale era posto un assegno di € 1000 per il mantenimento della figlia all'epoca minore, oltre ad un assegno divorzile di € 500 per la moglie.
5 Questa Corte d'Appello, in diversa composizione, con sentenza 313/2022,
disposto l'ascolto della minore e l'acquisizione delle indagini tributarie svolte in sede di separazione, pronunciandosi sull'appello proposto dalla e Pt_1
sull'appello incidentale proposto dallo prevedeva: a) che CP_1 Persona_2
trascorresse coi genitori fine settimana alterni dei quali l'uno a Firenze e l'altro a
; b) elevava ad euro 2.000 mensili l'assegno posto a carico del padre per la CP_3
figlia all'epoca 15enne a decorrere dalla pubblicazione della sentenza Persona_2
d'appello, oltre al 100% delle spese di istruzione ed al 50% delle restanti spese straordinarie, giacché la figlia trascorreva quasi l'intera settimana con la madre ed erano aumentate le sue esigenze;
c) revocava l'assegno divorzile in favore della perché la stessa, nata nel 1972, poteva procurarsi mezzi adeguati Pt_1
di sostentamento e perché, sotto il profilo compensativo - perequativo, non ne sussistevano i presupposti: infatti il matrimonio era durato dal 2003 al 2014 e, pur
Per essendosi la dedicata alle cure ed alla crescita di , ciò aveva fatto non Pt_1
per esservi costretta da scelte endofamiliari;
inoltre dal 2012 la madre viveva in
CP_1 IA con la figlia e il padre in . Il padre aveva sovvenzionato l'iniziativa imprenditoriale svedese della moglie, provvedendo alle sue necessità a
Stoccolma per cui non era ravvisabile il sacrificio delle aspettative lavorative della moglie;
d) confermava nel resto.
La Corte di cassazione, investita dei ricorsi presentati da entrambi i coniugi, riteneva che il raddoppio del contributo per la figlia, ormai sedicenne,
fosse del tutto apodittico e generico, considerato altresì che: <la formazione di una
nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, pur non determinando
automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla
precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza che può incidere
nella determinazione dell'importo dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi
di carattere economico>> così accogliendo il primo, il secondo ed il terzo motivo del
6 ricorso dello assorbito il quarto sulle spese. Accoglieva anche il ricorso CP_1
incidentale presentato dalla per due motivi (l'uno inerente la Pt_1
frequentazione padre/figlia, l'altro l'assegno divorzile) perché questa Corte non
Per aveva tenuto conto del disagio espresso dalla figlia nei confronti della seconda moglie dello ZA che rifiutava di vederla e di farle incontrare i fratelli.
Infine, il ricorso incidentale era accolto anche con riguardo alla revoca dell'assegno divorzile, poiché la corte territoriale: <pur avendo accertato che, al
momento della decisione, la moglie aveva quasi cinquanta anni, che la medesima, pur
essendo laureata, si era sempre dedicata alla cura della figlia, pur avendo ricevuto diverse
proposte di lavoro, e che aveva comunque cercato di lavorare, trasferendosi all'estero ‒
ha negato l'assegno, sulla base del riscontro di un diritto di abitazione acquisito su di una
casa in Firenze e della nuda proprietà di altra abitazione, senza effettuare ulteriori
accertamenti sui redditi effettivi della medesima, e sulla sua ipotetica autosufficienza
economica. La Corte ha, poi, del tutto omesso di effettuare una valutazione comparativa
con i redditi del marito, neppure indicati, e sul contributo dato dalla donna alla
formazione del patrimonio familiare, rinunciando ad accettare le proposte di lavoro dalla
stessa Corte elencate>>.
Riassumeva la evidenziando che: a) prima di sposarsi nel 2003 Pt_1
essa frequentava un corso all'istituto Polimoda di Firenze, abbandonato su richiesta del marito per dedicarsi alla ristrutturazione dell'immobile di tre piani che il notaio aveva comprato a , poi divenuta casa famigliare;
b) il CP_1 CP_3
padre aveva manifestato, già a decorrere dal 2016, un rifiuto nei confronti della figlia, peraltro da lui incontrata solo sporadicamente anche nei tre anni precedenti la crisi coniugale, mentre per il periodo successivo l'aveva incontrata lo stretto indispensabile per non oltre due ore la settimana il mercoledì sera, e per qualche ora il fine settimana, senza pernottamento (tranne un paio in costanza di
Per c.t.u.). Inoltre, non aveva mai trascorso alcun periodo di vacanza col padre,
7 atteso il suo rifiuto di trascorrere le vacanze con la seconda moglie e l'indisponibilità del padre di passare qualche giorno da solo con lei;
c) il notaio guadagnava circa 250mila euro annui pari ad oltre 20mila euro mensili, CP_1
mentre essa non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno di Pt_1
separazione. Evidenziava che il padre neppure pagava la rata del mutuo CR
Firenze di circa 2.700 euro mensili, che gli era anticipata dal suocero in forza della provvisoria esecuzione della sentenza n. 11/2017 del trib. Siena, rimarcando che lo nelle more aveva beneficiato anche dell'eredità paterna;
d) che essa CP_1
aveva venduto l'appartamento a Stoccolma per acquistare il diritto di Pt_1
abitazione di quello di Firenze (la cui nuda proprietà era dei propri genitori),
risiedendovi con la figlia;
e) che era disoccupata, non aveva mai lavorato ed
Per aveva debiti per circa 50mila euro col MPS;
f) che aveva sempre frequentato scuole private ed abitato in costanza di matrimonio nell'importante immobile di circa 500 mq che ospitava la casa familiare, posto in piazza iv novembre a , CP_3
sfarzosamente arredato con piscina interna, sauna e palestra, lavanderia, bagni,
stanza colf, autorimessa a due piani con ascensore, rivestimenti a mosaici e piastrelle fatte a mano, marmi e parquet pregiati. Inoltre, il notaio aveva CP_1
ereditato la lussuosa villa di circa 600 mq a Castiglion della Pescaia;
g) che era iniqua anche la ripartizione delle spese straordinarie posto che essa non Pt_1
disponeva di redditi. Concludeva chiedendo: a) una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre;
b) la concessione di un termine alla per Pt_1
allegare e provare fatti rilevanti alla luce dell'orientamento delle sezioni unite del
Per 2018; c) che fosse disposto l'ascolto della figlia;
d) che fossero disposte indagini bancarie ed acquisita la dichiarazione di successione paterna, oltre alle indagini tributarie sulle condizioni reddituali e patrimoniali del notaio e CP_1
c.t.u. per verificare le sue consistenze economiche;
e) che fosse posto a carico del padre un assegno di € 4.000 per la figlia oltre al 100% delle spese straordinarie,
8 ivi comprese quelle di studio;
f) che fosse posto a carico dello n assegno CP_1
divorzile di € 5.000, col favore delle spese.
a sua volta, notificava autonomo atto di riassunzione CP_1
facendo rilevare che, tenuto conto della capacità patrimoniale della (che Pt_1
aveva comprato, pur intestandolo alla madre, un prestigioso immobile in
Firenze, versando, al preliminare, una caparra di € 120.000 ed acquistato la nuda proprietà di altro immobile in , oltre ad un'autovettura del valore di oltre € CP_3
30.000) e del fatto che essa disponeva sul proprio conto corrente di liquidità per circa 200mila euro (derivante, tra l'altro, dalla vendita di un appartamento a suo tempo acquistato con denaro di esso , non sussistevano i presupposti per CP_1
il riconoscimento dell'assegno divorzile alla ex moglie e pertanto nulla era dovuto alla a tale titolo, mentre l'assegno per la figlia Pt_1 Persona_4
era stato correttamente determinato dal Tribunale di Siena in € 1.000 mensili.
si costituiva per contestare di godere di un Parte_1
elevato tenore di vita e per evidenziare l'irrilevanza delle avverse produzioni documentali tratte dai social e non affidabili. Rimarcava di essere disoccupata, di non avere risparmi e di aver venduto l'appartamento di Stoccolma il cui ricavato era stato impiegato per l'acquisto del diritto di abitazione nella casa di Firenze.
Ribadiva che lo non era gravato dalla rata del mutuo della CR di Firenze CP_1
che gli era rimborsata dal suocero. Chiedeva che fosse disposta la riunione dei giudizi di riassunzione e concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate dallo CP_1
A sua volta si costituiva nel procedimento riassunto da CP_1
facendo rilevare che ogni questione inerente Parte_1
all'affidamento e alla disciplina del diritto di visita del padre era superata dal raggiungimento della maggiore età di Invocava la c.t.u. della Persona_4
dott. dalla quale emergeva che la figura paterna era stata tagliata fuori Pt_3
9 dalla vita della figlia (al pari della famiglia di origine del padre), la quale aveva un rapporto di dipendenza dalla madre, alimentato da atteggiamenti sbagliati di quest'ultima in termini di rancore verso il padre. In ordine all'assegno allegava che la madre non si era mai fatta carico del mantenimento della figlia, gravante interamente sul padre, il quale, risposandosi aveva avuto altri due figli ( Per_5
di sei anni e di tre) cui doveva provvedere, così come doveva provvedere Per_1
alle necessità della seconda moglie. Inoltre, a 66 anni di età le sue entrate non erano più quelle del passato. L'ex suocero non aveva onorato la sentenza di condanna per cui su esso ravava anche una quota di mutuo di 2.500 euro CP_1
mensili. Chiedeva che l'assegno per la figlia fosse mantenuto in € 1000 mensili.
Insisteva anche nella revoca dell'assegno divorzile, atteso l'elevato tenore di vita mantenuto dalla e rilevabile dai social con pranzi e cene in ristoranti Pt_1
stellati, vacanze in barca all'isola del Giglio, ecc.. La madre inoltre aveva una stabile relazione con un avvocato ed era titolare di un contratto di sponsorizzazione in esclusiva con l'azienda vinicola Chateau Le Trouch
disponendo così di introiti autonomi. Quanto alla carriera universitaria, faceva rilevare che la in 10 anni aveva dato solo cinque esami a scienze politiche Pt_1
e a storia, da cui si era cancellata prima del matrimonio, per cui il fallimento scolastico non era dipeso da scelte endofamiliari. Contestava l'iscrizione e la frequenza all'istituto Polimoda non documentata. Contestava che in costanza di matrimonio la moglie avesse rinunciato a proposte di lavoro, pervenutele solo dopo la separazione e dopo il divorzio, nell'ambito della moda ed alla gioielleria ossia in un campo di attività di cui si occupava il suo compagno dell'epoca.
Per Rimarcava che al momento della separazione la aveva 41 anni e 8. Pt_1
Contestava che la ex moglie avesse sacrificato le proprie aspettative professionali,
perché all'epoca del matrimonio essa non ce le aveva, limitandosi a attingere alle carte di credito del marito costretto a sanare i suoi debiti. Contestava infine
10 qualsiasi apporto alla formazione del patrimonio familiare. Faceva rilevare che la , senza, a suo dire, aver lavorato, oggi possedeva due immobili uno Pt_1
nel centro storico di e uno sul Lungarno Le Grazie, vicino a Ponte Vecchio CP_3
ove viveva con la figlia, per cui era evidente che disponesse di introiti e di risorse economiche occultate. Rimarcava che per far fronte alle esigenze abitative della moglie in IA esso aveva acceso due mutui mentre la aveva CP_1 Pt_1
ricevuto circa 900mila euro a copertura dei suoi disastri finanziari. Rimarcava che la si era recata in IA non per procedere a dei tentativi di Pt_1
fecondazione assistita, ma perché aveva avviato iniziative imprenditoriali nel campo della moda come risultava dalle visure della CCIAA, costringendo esso al ripianamento dei debiti con notevoli esborsi finanziari. Invocava le CP_1
Sezioni Unite del 2018. Concludeva per la revoca dell'assegno divorzile con la conferma delle restanti statuizioni assunte dal Tribunale di Siena, col favore delle spese di tutti i gradi.
I due giudizi di riassunzione erano riuniti.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado e disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni economico – patrimoniali delle parti,
all'udienza del 21.11.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter
cod. proc. civ., le parti precisavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe e la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ogni questione inerente alla regolamentazione del diritto – dovere di
Per visita del padre nei confronti della figlia , nata il [...], è ormai superata dal raggiungimento della maggiore età di quest'ultima.
11 Al fine di verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla e l'entità del contributo che il padre è tenuto a Pt_1
versare per la figlia (di cui non è in discussione l'an, ma soltanto il Persona_2
quantum, non essendo la stessa, oggi 19enne, economicamente autosufficiente),
occorre fare riferimento agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado di giudizio.
Al riguardo vanno, preliminarmente, disattese le osservazioni che le parti hanno profusamente argomentato anche in sede di memorie conclusive. Ritiene,
infatti, questa Corte che i dati raccolti nel corso delle operazioni peritali siano sufficienti a delineare, per le finalità che ci occupano (che non richiedono un'analitica e matematica verifica di tutte le componenti, quanto piuttosto una valutazione complessiva di dette condizioni, purché attendibile), una ricostruzione affidabile e veritiera delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali complessive senza che si rendano necessari ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo.
Il c.t.u., dott. nel contraddittorio delle parti, ha riscostruito la Per_6
capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria degli ex coniugi nei seguenti termini:
- la è nuda proprietaria di un appartamento di pregio in , Pt_1 CP_3
inserito all'interno di un complesso edilizio nobiliare della fine del 1700, soggetto a vincolo paesaggistico ed a vincolo in favore del Ministero dei Beni Culturali e dotato di posto auto esclusivo. Il diritto di usufrutto appartiene alla madre della
, sig.ra . Detto immobile è stato acquistato nel 2004 Pt_1 Controparte_15
col contributo del notaio che ha messo a disposizione la somma di € CP_1
100.000,00. Le spese condominiali ammontano a circa € 3.500 annue. L'immobile
è stato stimato in € 820.000 in sede di esecuzione forzata, perché pignorato dallo per un credito di € 53.000 con l'intervento del Condominio (€ 4.179), CP_1
12 dell'Agenzia delle Entrate (€ 8.000) e di (€ 77.887). E' in atto la CP_16
conversione del pignoramento, rateizzata in 48 mesi. La deve quindi Pt_1
provvedere al pagamento di un rateo mensile di € 3.260 per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva. Il valore della nuda proprietà della in sede Pt_1
esecutiva è stato stimato in € 615.000.
La è inoltre titolare di un diritto di abitazione su un Pt_1
appartamento in Firenze, sul Lungarno alle Grazie, n. 28, la cui nuda proprietà
appartiene ai genitori. Trattasi anche in questo caso di edificio di pregio vincolato dal dei beni culturali come immobile di interesse storico artistico e CP_2
nazionale. Detto immobile in sede di esecuzione forzata è stato stimato in €
492,000 ed il valore del diritto di abitazione in € 344.400. Anche l'appartamento di Firenze è stato infatti pignorato dallo per un credito nei confronti CP_1
dell'ex suocero, con l'intervento del condominio per un ulteriore credito di oltre
14mila euro. E' stata presentata istanza di conversione del pignoramento e anche in questo caso le somme necessarie sono state fornite dalla Pt_1
Il patrimonio immobiliare della , valutato come diritto di Pt_1
abitazione (sull'immobile in Firenze) e come nuda proprietà (sull'immobile in
) ammonta quindi a € 959.400,00. CP_3
A prescindere dalla questione dell'intestazione fittizia dell'immobile in
Firenze, vi è da rilevare che i soli diritti (di abitazione e di nuda proprietà) che competono alla pur dovendosi tener conto della vendita dell'immobile Pt_1
in Stoccolma acquistato dalla con denari dell'ex marito (il cui ricavato è Pt_1
stato indicato dal primo giudice in € 350.000 senza motivi di censura sul punto),
manifestano una capacità economica della parte attrice che non collima con l'assunto da essa sostenuto di non aver mai lavorato e di non disporre di alcuna risorsa finanziaria al di fuori dell'assegno versatole dal coniuge nel corso della separazione e poi del divorzio. Appare inoltre evidente che neppure
13 l'indebitamento contratto per € 50.000 con un istituto di credito possa giustificare l'acquisizione di tali beni patrimoniali e costituisce, piuttosto, una ulteriore conferma del fatto che la , sebbene ufficialmente priva di redditi (tanto Pt_1
che non ha presentato la dichiarazione dei redditi neppure con riguardo all'assegno divorzile corrispostole dall'ex marito sono al 2022) dispone della possibilità di accedere anche al prestito bancario.
Infatti, dall'esame del conto corrente della presso le Pt_1 [...]
, nel periodo considerato (dal triennio anteriore al giudizio di primo CP_17
grado sino all'attualità e quindi dal 30.1.2017 al 31.12.2024) emergono, oltre ai versamenti dello per contribuire al mantenimento della figlia e per CP_1
l'assegno divorzile in favore della ex moglie ed in aggiunta ad essi, anche bonifici,
versamenti di assegni e denari contanti per oltre € 132.000,00.
Nel dettaglio, nei mesi di luglio e giugno 2023 si rilevano due accrediti da parte di Airbnb per complessivi € 3.256,29 che inducono a ritenere che la Pt_1
abbia affittato per il periodo estivo un immobile di cui aveva, evidentemente, la disponibilità.
Da settembre 2023 a settembre 2024 si rilevano inoltre bonifici, per complessivi € 23.685, da Chateau Le Truc e da Wines Lebanon Sal, produttori di vini,
che appaiono riconducibili a rapporti di lavoro posto che nella relativa causale si indicano un'attività di promozione e delle fatture.
Tra il settembre 2024 e il dicembre 2024 vi sono ulteriori bonifici per €
53.726, 32 ricevuti dalla che appaiono riferibili ad operazioni in Pt_1
criptovalute, poiché la disponente è una società di trading che opera tramite piattaforme on line e non si rilevano corrispondenti movimentazioni sul conto corrente.
Per quanto riguarda le uscite, si tratta principalmente di spese correnti e prelievi in contanti e per l'affitto di una casa a Castiglion della Pescaia per i mesi
14 di luglio e agosto (eccettuato l'anno 2019). Consistenti le spese per il vestiario
(Dior, Chanel, Twin Set, ecc.). Si segnalano le spese per le ripetizioni e per la psicologa della figlia.
La dispone inoltre una carta Poste Pav ricaricabile i cui Pt_1
movimenti si fermano al 1.12.2022. Una parte di tali ricariche non corrisponde ad addebiti sul conto corrente presso . CP_17
Su tale carta pervengono, dal 2021, anche una serie di bonifici che hanno come disponente Vestiaire Collectif, una piattaforma per la vendita di capi usati.
Le ulteriori carte di debito e il conto corrente CP_4 CP_4
registrano pochissimi movimenti in entrata. Si segnala un versamento effettuato dalla nel 2019 di € 4.700,00 cui non corrispondono prelievi sugli altri Pt_1
conti.
La non risulta intestataria di strumenti finanziari. Pt_1
Dal 2018 al 2023 la non ha presentato la dichiarazione dei redditi Pt_1
e non risulta che sia stata presentata per l'anno 2024.
Nondimeno, dai documenti prodotti dallo dalle indagini eseguite CP_1
dal c.t.u. sui social media è emersa la pubblicizzazione di servizi di consulenza immobiliare e, nel marzo 2025, ha avviato una nuova impresa commerciale denominata e altre Parte_4
attività di consulenza gestionale.
Rileva il c.t.u. che: <per il momento non si dispone di dati dai quali ricavare un
reddito attuale o anche solo potenziale della sig.ra legato all'attività intrapresa, Pt_1
ma si può ragionevolmente affermare che ella abbia tutte le potenzialità per svolgerla
fruttuosamente>>.
La gode di un buon tenore di vita, risultando spese rilevanti in Pt_1
capi di vestiario e gioielli (in parte recuperate tramite vendite dei capi usati on
line) e, seppure di minor consistenza, per profumerie, parrucchieri e estetisti, cui
15 si aggiunge, dal 2023, anche l'abbonamento per il teatro (€ 650 annui). Trascorre
i mesi di luglio e agosto a Castiglion della Pescaia in case prese in locazione.
gode di un cospicuo patrimonio immobiliare di oltre CP_1
3milioni di euro. Di rilievo è anche il valore del patrimonio immobiliare assegnato per trasferimento alla sua attuale compagna e ai figli che, in base alla c.t.u., può quantificarsi in € 1.135.376.
Lo dispone di due autovetture del valore complessivo di 31.700 CP_1
euro. Ma lo studio associato ZA – Romeo ha in leasing ulteriori autoveicoli di pregio (Maserati, Alfa Romeo Stelvio, Audi ecc.).
Lo paga regolarmente al Club nautico una quota per il CP_1
tesseramento e per uno spazio destinato ad ospitare un piccolo natante per il quale non è necessaria l'iscrizione nei registri nautici, ma del quale ha,
evidentemente, la disponibilità.
Egli gode di un reddito netto elevato: da € 220.077 annui nel 2017 a €
272.037 nel 2024, mediamente pari a € 18.907 mensili, con cui ha, nel tempo, fatto fronte anche ad importanti spese di ristrutturazione dei propri immobili (€
421.441,07 dal 2017 al 2023). Al netto delle spese di ristrutturazione, il reddito spendibile del notaio mmonta a circa 13.800 euro mensili (v. c.t.u. in atti). CP_1
Mensilmente lo sostiene ratei per mutui e finanziamenti di € CP_1
3.041,52. Mediamente sostiene una spesa mensile di € 9.000,00 di cui beneficia l'intero suo nuovo nucleo familiare, che, rispetto al divorzio, è costituito oggi dai figli , nata nel 2017, e , nato nel 2021, oltre che dalla sua nuova Per_5 Per_1
compagna.
Ciò posto, ritiene questa Corte che non siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nei confronti di Alla Parte_1
luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 18287/2018,
deve infatti negarsi che al coniuge divorziato debba essere assicurato il
16 medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, dovendosi invece avere riguardo alla funzione assistenziale e compensativo – perequativa che l'art. 5 della legge n. 898/1970 attribuisce all'assegno divorzile.
Ciò richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti,
come sopra ricostruita, tenuto conto, in pari misura, del contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (v. Cass. Sez. U. 18287/2018).
Nell'applicare tali principi occorre, preliminarmente, ribadire anche in questa sede che non pare accoglibile l'istanza di rimessione in termini formulata dalla per consentirle di dedurre e provare fatti che, secondo i nuovi, Pt_1
rivoluzionari, principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
n. 18287/2018, sono divenuti rilevanti, ai fini della concessione e quantificazione
dell'assegno divorzile. Tale istanza era stata infatti già formulata nel corso del giudizio di primo grado ed era stata disattesa dal Tribunale di Siena: <poiché i
termini istruttori sono stati concessi con provvedimenti del 28.7.2018, le parti ben
avrebbero potuto articolare i mezzi di prova anche tenuto conto della recente citata
pronuncia della Corte di cassazione>>. La medesima istanza era stata poi riproposta in appello, senza che fossero stati articolati specifici motivi di censura avverso le ragioni della decisione adottata dal primo giudice per disattenderla, cosicché
questa Corte l'ha, seppur implicitamente, disattesa.
Non risulta invece che essa abbia costituito specifico motivo di ricorso per cassazione per contestare l'eventuale violazione del diritto di difesa, per cui la sua mera riproposizione in questa sede di rinvio nelle conclusioni della parte attrice non vale a riaprire la questione in termini di allegazione e di prova, poiché
17 le relative decadenze erano già maturate nel corso del giudizio di primo grado e non risultano debitamente coltivate né in grado di appello (per difetto di motivi)
né in cassazione. Né, peraltro, la ha specificatamente allegato quali fatti Pt_1
intendeva provare al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti (specie sotto il profilo compensativo – perequativo) dell'assegno divorzile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, pur dovendosi tenere conto della durata del matrimonio (circa 11 anni: dei quali gli ultimi due trascorsi dalla moglie in IA insieme alla figlia , difetti il requisito Persona_2
assistenziale, posto che la dispone, oltre che di un cospicuo patrimonio Pt_1
immobiliare, anche di una sicura capacità di guadagno che ha impiegato e impiega in attività imprenditoriali che le consentono un buon tenore di vita a prescindere dall'assegno divorzile, già ridotto ad € 500 mensili dal giudice di primo grado nel 2019 e poi eliminato dalla Corte d'Appello, siccome non bastevole allo scopo (v. altresì le immagini tratte dai profili social esibite in atti e gli esiti delle investigazioni private esibite dallo le cui foto allegate e non CP_1
specificatamente contestate dalla attestano un tenore di vita che appare Pt_1
scevro da necessità assistenziali), tenuto altresì conto dei costi di gestione degli immobili ad essa riferibili e delle spese condominiali relative.
Tale tenore di vita non trova giustificazione né nell'assegno di mantenimento versatole dall'ex marito, né nel compimento di attività lavorative in chiaro, eccettuata l'ultima attività di impresa iniziata dalla nel 2025, Pt_1
della quale allo stato non sono rilevabili gli utili, ma che concorre a dare conto della capacità di lavoro e di guadagno autonomo della stessa.
Sotto il profilo compensativo e perequativo non risulta che la , Pt_1
coniugatasi dopo aver abbandonato gli studi universitari prima del matrimonio,
abbia dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali, avendo, al contrario,
lo finanziato e mantenuto la anche nel suo progetto CP_1 Pt_1
18 imprenditoriale a Stoccolma, che, seppur ormai venuto meno, ha consentito alla stessa di comprare e poi rivendere un immobile ricavando € 350.000.
Né pare che la scelta della di occuparsi della figlia minore sia Pt_1
dipesa da necessità endo-familiari, potendo la stessa, dato il buon tenore di vita della famiglia, coltivare le proprie aspirazioni professionali, senza essere costretta a rinunciarvi dalla necessità economica di accudimento della casa, della figlia ovvero dell'ex marito. Neppure consta che l'ex marito, in costanza di matrimonio, abbia espresso un diniego alla realizzazione delle aspirazioni professionali della moglie, circostanza quest'ultima espressamente contestata dallo e non contraddetta dalla , oltre che non coerente col fatto CP_1 Pt_1
che lo ha contribuito al finanziamento dell'ex moglie quando si trovava CP_1
in IA per motivi anche professionali. Espressamente contestata e non documentata è, inoltre, la circostanza che la , prima del matrimonio, Pt_1
fosse iscritta all'istituto Polimoda ovvero che la stessa, durante la convivenza matrimoniale, avesse rifiutato offerte di lavoro, pervenutele, invece, dopo la separazione.
Neanche risulta che la abbia in qualche modo contribuito alla Pt_1
formazione del patrimonio familiare o personale del coniuge non essendo controverso che lo avesse intrapreso la professione di notaio prima di CP_1
sposarsi e che il suo lavoro (al quale non risulta che la abbia offerto alcun Pt_1
contributo) abbia costituito l'esclusiva fonte di reddito della famiglia. E, in particolare, va escluso che la abbia dovuto affrontare sacrifici per essersi Pt_1
dedicata alla ristrutturazione della casa coniugale in , trattandosi, tra l'altro, CP_3
di attività di cui non è apprezzabile l'impegno prestato dalla parte attrice, né che ciò abbia per lei comportato la privazione della possibilità di ricercare contestualmente una realizzazione professionale autonoma.
19 Cosicché deve negarsi che lo squilibrio tra le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, seppur sussistente, sia causalmente riconducibile, in via prevalente o comunque apprezzabile, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato un sacrificio da parte della a vantaggio dello Pt_1 CP_1
(Cass. 35434/2023), tenuto altresì conto dell'apporto fornito dall'ex marito alla realizzazione anche professionale della moglie provvedendo alle sue necessità di mantenimento nel periodo trascorso in IA in cui ha intrapreso anche un'attività imprenditoriale.
Ne consegue che la domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
Occorre adesso esaminare la domanda di assegnazione di un contributo del padre al mantenimento della figlia nata nel giugno del 2006 e oggi Persona_2
diciannovenne.
Non è controverso che non abbia ancora raggiunto una propria Persona_2
indipendenza economica e che sia ancora studentessa, iscritta ad un istituto di recupero degli anni scolastici. Dall'esame degli estratti conto emergono costi per ripetizioni private e per terapie di tipo psicologico.
Quanto alle sue specifiche esigenze di mantenimento, dagli atti emerge che segue terapie di tipo psicologico che, unitamente ai costi per le Persona_2
ripetizioni e le scuole di recupero (Cepu e Studium Srl), hanno comportato spese documentate pari a complessivi € 7.288 per il periodo compreso tra l'ottobre 2018
e il dicembre del 2024 (v. c.t.u.).
È presumibile ritenere che una parte delle spese destinate dalla madre all'abbigliamento ed alla cura della persona (estetista, parrucchiere, ecc.)
riguardino anche sebbene non sia possibile determinarne Persona_2
l'ammontare rispetto a quelle sostenute nell'interesse della madre.
Tenuto conto della giovane età della figlia nonché del fatto che Persona_2
la stessa ha diritto di godere del medesimo tenore di vita di cui poteva disporre
20 durante la convivenza matrimoniale dei genitori, ritiene questa Corte che il contributo dello lla figlia minore possa essere equamente determinato in CP_1
€ 1.500 mensili. Ciò in considerazione del fatto che sebbene le esigenze di
Per mantenimento di possano, presumibilmente, ritenersi accresciute rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione (nella quale il relativo assegno era stato determinato in € 2.000 mensili), nondimeno, come sottolineato dalla Suprema Corte, occorre altresì tenere conto del fatto che il padre ha formato un nuovo nucleo familiare con due figli ancora in tenera età
(nati nel 2017 e nel 2021) cui egli deve provvedere.
D'altro lato, occorre altresì considerare che, allo stato, non Persona_2
risulta aver ancora definito il proprio percorso formativo e non consta che essa intenda intraprendere l'università, né seguire corsi di formazione professionale i cui costi sarebbero comunque da ricomprendere nell'ambito delle spese straordinarie.
Pertanto, allo stato, le esigenze di mantenimento della figlia vanno valutate in una prospettiva ancora fluida, peraltro compatibile con l'età della stessa, che non vede aprioristicamente esclusa una possibile prospettiva di un percorso professionale che la stessa, ove non intenda proseguire gli studi universitari (ed in assenza di specifiche allegazioni al riguardo) potrebbe iniziare ad intraprendere una volta terminato il corso di recupero degli anni scolastici.
Quanto alle spese straordinarie, attesa la sperequazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, appare equo ripartirne l'ammontare in ragione del 30% a carico della madre e del restante 70% a carico del padre.
Ne consegue che va revocato l'assegno divorzile in favore della e Pt_1
il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre va Persona_2
determinato in € 1.500 mensili, oltre rivalutazione Istat su base annua ed oltre al
21 70% delle spese straordinarie a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Resta ferma la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata dal primo giudice e non gravata di impugnazione.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza delle parti, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio nella causa tra e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) pone a carico di a decorrere dalla data di pubblicazione CP_1
della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
mediante un assegno mensile di € 1.500, annualmente rivalutabile Persona_4
su base annua, oltre al 70% delle spese straordinarie come definite dal tribunale di Siena con la sentenza n. 793/2019;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte_1
[...]
3) compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Firenze, 16.12.2025.
La Presidente est.
AR MI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22