Articolo 9 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 dicembre 1986
Art. 9. Indulto per le pene accessorie 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986