Art. 9. Indulto per le pene accessorie 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Articolo 9 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 8Articolo 10
- Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 9 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
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15 dicembre 1986
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