Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 07/04/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 66/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati Rita LORETO Presidente ID CONTINO Consigliere relatore Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61942 del registro di segreteria, proposto da:
1) NA D’PO (C.F. [...]), nata a [...] il 26.04.1972, rappresentata e difesa, dall’avv. Enrico Soprano (C.F.
[...]), presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata (fax 06.48916676, p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it )
(Appellante principale)
Contro:
- Procura generale della CO dei conti, in persona del Procuratore Generale p.t.;
- Procura regionale della CO dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, in persona del Procuratore
regionale pro tempore;
- (Appellati)
e nei confronti di :
- BR AN, elettivamente domiciliato con il difensore costituito nel giudizio di primo grado, l’avv. LV EL CO, in LI alla Via San Carlo n. 32;
- RO EL, elettivamente domiciliato con il difensore costituito nel giudizio di primo grado, l’avv. LU RU, in LI alla Via Vittorio Veneto n. 288/A:
- ZI Di ON, elettivamente domiciliata con il difensore costituito nel giudizio di primo grado, l’avv. Giuseppe Russo, in LI alla Via Cesario Console n. 3;
- ID ON, elettivamente domiciliata con il difensore costituito nel giudizio di primo grado, l’avv. Orazio Abbamonte, presso il suo indirizzo pec orazioabbamonte@pec.giuffrè.it 2) PROCURA REGIONALE, nella persona del Procuratore regionale p.t. presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania
(Appellante incidentale autonomo)
Avverso:
- D’SI NA, come sopra rappresentata e difesa;
- FR ID , come sopra rappresentata e difesa.
(Appellati incidentali)
Avverso:
la sentenza n. 529/2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della CO dei conti, depositata il
29/10/2024 e non notificata.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons ID Contino, l’avv. Enrico Soprano per l’appellante D’PO NA, l’avv. Orazio Abbamonte in sostituzione e per delega degli avv.ti LV EL CO e LU RU, difensori di AN BR e TU RO, il Pubblico ministero d’udienza nella persona del VPG LF IO e l’avv. Orazio Abbamonte per l’appellata incidentale
ON ID.
FATTO
1. Con la sentenza n. 529/2024, pubblicata in data 29 ottobre 2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in parziale accoglimento della pretesa attorea, condannava la sig.ra D’PO NA al pagamento di € 16.768.04, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza e sino al soddisfo e spese del giudizio, e rigettava la domanda proposta nei confronti di AN BR, EL RO, Di ON ZI e ON ID.
2. Il danno erariale azionato era scaturito dall’occupazione sine titulo dell’alloggio dell’ex custode del plesso scolastico “EL”, del 36°
Circolo Didattico Statale “Luigi Vanvitelli”, locale situato all’interno di un più ampio edificio destinato ad attività scolastica, condotto in locazione dal Comune di LI.
2.1 La Procura riferiva che tale alloggio, inizialmente destinato all’allora custode OM, era stato occupato da questi anche successivamente al collocamento in quiescenza, avvenuto in data 1.9.1988; occupazione che era proseguita successivamente al suo decesso, avvenuto il OM, da parte dei suoi eredi. Rilevava altresì che, sebbene gli Uffici comunali avessero tentato di liberare i locali indebitamente occupati, lo avevano fatto non applicando le procedure corrette. In data 26/10/2012, infatti, l’allora IZo “Demanio e Patrimonio e Politiche per la Casa” del Comune di LI avviava un’
azione avverso l’illecita e indebita occupazione, e, tuttavia, nell’errato convincimento che si trattasse di un proprio cespite, faceva impropriamente ricorso all’azione di autotutela ai sensi dell’art. 823 c.c.. La vicenda, pertanto, si concludeva con l’ordinanza del Tribunale Civile di LI, Sezione X, depositata in data 08/07/2013, con la quale veniva inibito al Comune di proseguire nello sgombero coattivo dell’alloggio in parola.
Secondo la prospettazione attorea, il citato IZo “Demanio e Patrimonio” del Comune di LI, pur formalmente reso edotto dall’Avvocatura municipale di un siffatto epilogo, non si era più attivato per liberare l’immobile dagli occupanti abusivi sino al 8/02/2023, allorquando chiedeva un parere all’Avvocatura municipale su come procedere per lo sgombero.
Inoltre, sempre il IZo Demanio, Patrimonio e Politiche per la Casa, nel corso dell’anno 2013, avviava un procedimento ai sensi del R.D. 4 aprile 1910, n. 639, finalizzato al recupero dell’esposizione debitoria registrata a carico dell’occupante, mediante emissione di un’ingiunzione di pagamento nei suoi confronti, notificata con nota prot.
PG/2013/299238 in data 15/04/2013. Ne scaturiva un giudizio civile avverso la suddetta ingiunzione promosso dalla occupante, che, tuttavia, si interrompeva – a seguito del decesso di quest’ultima – in data OM. Nonostante, dunque, la suddetta ingiunzione fosse rimasta pienamente efficace, in quanto non annullata, la stessa non è stata mandata a esecuzione “né è stata curata in modo diligente la successiva catena delle costituzioni in mora, provocandosi, in tal modo, la prescrizione del sotteso credito erariale” (pag. 7 dell’atto di citazione).
2.2 L’occupazione abusiva, secondo quanto prospettato nell’atto di citazione, avrebbe cagionato al Comune di LI due diverse tipologie di danno erariale: la prima, quantificata in € 92.081,65, era scaturita dall’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune a titolo di risarcimento per la lesione “esterna” del diritto al godimento dei locali occupati, risarcimento che la stessa Procura identificava con i canoni di occupazione non pagati; e la seconda, pari a euro 268,04, era stata causata dal pagamento indebito di utenze idriche da parte dell’Ente comunale per l’immobile occupato.
Riguardo alla prima posta di danno, la Procura, dopo aver puntualizzato che tale depauperamento sarebbe divenuto certo, attuale e concreto solo al momento della prescrizione del diritto alla riscossione, riteneva che le annualità da prendere in considerazione quale danno erariale fossero quelle maturate dal 1° giugno 2013 a tutto il mese di ottobre 2018. Tale danno, quantificato in € 62.654,15, era stato calcolato dalla Procura rapportando la superficie illegittimamente occupata (65 mq), pari al 7.14% della superficie totale riportata nel contratto di locazione (910 mq), al valore complessivo del canone di locazione annuo. Riteneva così il Requirente che la quota risarcitoria mensile fosse di € 963,91 da calcolare per 65 mesi (da giugno 2013 a ottobre 2018).
A tale periodo, la Procura aggiungeva una quota di danno maturata nelle annualità antecedenti al 2013. In proposito precisava che in data 15.1.2016 era stato regolarmente notificato agli occupanti un atto di diffida e messa in mora relativo ai crediti concernenti i canoni da ottobre 1993 a dicembre 2012, quantificati in € 29.427,50.
Infine, il danno da pagamento indebito di utenze idriche, quantificato dalla Procura in € 268,04, era stato calcolato considerando il consumo annuo medio pro capite per uso domestico, come indicato nelle tabelle ISTAT di riferimento (veniva assunto il valore di 215 litri al giorno, pari a 0,215 m3);,il nucleo familiare che occupava l’immobile, composto da 2 persone e le voci di spesa applicate dalla società di erogazione del servizio idrico in ragione della tabella di riferimento.
2.3 Secondo la prospettazione della Procura tale danno doveva essere imputato in primo luogo al grave inadempimento degli obblighi di servizio da parte della “LI IZ S.p.a”; nello specifico, a AN BR, quale responsabile della UOC Gestione contabile dal 20.11.2015 all’attualità, e a EL RO, quale Dirigente dell’Area gestionale dal 22.06.2017 al 15.09.2021. La LI IZ, infatti, pur essendosi effettivamente attivata per interrompere i termini prescrizionali mediante la costituzione in mora degli occupanti il cespite in esame, lo avrebbe fatto in modo gravemente negligente, senza accertarsi dell’effettivo perfezionamento del procedimento di notificazione degli atti; né avrebbe “mai informato e aggiornato, in sede di obbligo di rendicontazione delle morosità, il Comune di LI, salvo quanto accaduto solo da ultimo”. Tale obbligo, nel caso all’esame, era concretamente esigibile e andava adempiuto già nel 2017, allorquando la notifica della diffida nei confronti degli occupanti l’immobile in via EL non aveva avuto successo e la problematica delle morosità era già nota.
Sempre secondo la Procura contabile, il danno erariale andava imputato altresì ai dirigenti dei servizi Demanio e Patrimonio e Politiche per la Casa e, nello specifico alla signora D’PO NA, responsabile del IZo “Demanio e Patrimonio e politiche per la casa” dall’1/01/2014 al 12/10/2015 e, successivamente alla scissione, titolare del IZo “Demanio e Patrimonio” dal 13/10/2015 al 30/12/2019 e del IZo “Politiche per la Casa” dal 16/05/2017 al 31/03/2019; e alla dott.ssa ZI DI BONITO, responsabile del IZo “Demanio e Patrimonio” dal febbraio 2020 al 22/06/2023, oltreché responsabile dell’area Patrimonio dal febbraio 2020 al 12/10/2022. Costoro, infatti, secondo la prospettazione attorea, avrebbero protratto una condotta omissiva e negligente per un lungo lasso temporale. Nello specifico, i suddetti IZ, a decorrere dal 2015 e sino al 2023, pur avendo avuto, da una parte, chiara contezza degli errori commessi in sede di procedura di sgombero, e dall’altra, della possibilità di mandare a esecuzione l’ordinanza ingiunzione al fine di riscuotere le indennità fino ad allora non pagate, non avevano fatto alcunché né avevano curato “in modo diligente la successiva catena delle costituzioni in mora, provocando, in tal modo, la prescrizione del sotteso credito erariale per il quale si procede con il presente atto”( pag. 7 atto di citazione) .
Infine, la Procura ha imputato il danno alla dirigente scolastica dott.ssa ON ID, titolare dell’incarico in quella sede da oltre 20 anni.
Secondo la prospettazione attorea la ON era pienamente consapevole della continua occupazione sine titulo dell’appartamento interno al plesso scolastico, oltreché della circostanza che gli occupanti abusivi fossero nel possesso delle chiavi della scuola. Ciononostante, la suddetta DS non aveva mai denunciato formalmente la vicenda ai competenti dirigenti dei servizi comunali, limitandosi a inoltrare solo due volte nel 2006 e nel 2009) la denuncia dell’occupazione abusiva ai soli assessorati competenti.
2.4 Tutto ciò premesso, la Procura ha citato in giudizio i sig.ri AN BR, EL RO, D’PO NA, Di ON ZI e ON ID, per sentirli condannare a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di LI della somma complessiva di € 92.349,69 (novantaduemilatrecentoquarantanove/69), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
3. Con la sentenza n. 529/2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in via preliminare, ha respinto l’eccezione di genericità della citazione formulata dalla Di ON. Sempre in via preliminare, ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto ai canoni di occupazione formulata dalla ON.
Nel merito, i primi giudici hanno rideterminato, riducendolo, il danno indicato dalla Procura per il periodo 2013-2018. In proposito hanno evidenziato che la quantificazione operata da parte attrice per tale periodo, pari a € 62.654,15 (€ 963,91 x 65 mesi), era superiore di circa un triplo rispetto all’importo del canone richiesto nella diffida e messa in mora notificata dalla LI IZ agli occupanti in data 15 gennaio 2016, pari a €. 303,59 mensili. Secondo i primi giudici, dunque, la diversa quantificazione operata dalla Procura, ancorata a un parametro induttivo, priverebbe il danno stesso dei caratteri della certezza, non essendone stato fornito al riguardo alcun riscontro probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Hanno, pertanto, ritenuto congruo rideterminare tale posta di danno da € 62.654,15 a €
19.733,35; per la parte restante, invece, hanno condiviso la quantificazione della Procura.
Riguardo agli addebiti di responsabilità, il Collegio partenopeo, dopo aver ricostruito le modalità di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di LI ed essersi soffermato sugli obblighi contrattuali della società in house LI IZ s.p.a., ha mandato esenti da responsabilità sia il EL che il AN per mancanza di colpa grave. Secondo i primi giudici, infatti, dalla documentazione versata in atti, “si ricava che il Comune era pienamente a conoscenza della situazione delle ingenti morosità a rischio prescrizione e, nel caso di specie, dell’esito del mancato perfezionamento della notifica alla OM, denotano un flusso informativo che partiva proprio da chi gestiva il procedimento di notifica delle diffide” (pag. 57 sentenza).
Ha invece ritenuto che la responsabilità per la prescrizione della pretesa creditoria dovesse essere ascritta alla dirigente D’PO, la quale, nella sua qualità di dirigente del IZo Patrimonio e Demanio del Comune di LI “era pienamente a conoscenza della problematica specifica della mancata riscossione della predetta indennità” sicché si rendeva “concretamente esigibile nei suoi confronti l’obbligo di servizio di attivarsi per perseguire con la dovuta diligenza l’interesse dell’erario. Ciononostante, la stessa era rimasta colpevolmente inerte, consentendo la protrazione dell’occupazione sine titulo e l’omessa riscossione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale” (pag. 61).
Il Collegio, inoltre, ha mandato assolta la Dirigente Di ON precisando che, nonostante fosse competente nella materia, la documentazione versata dimostrava “che la stessa, a differenza della D’esposito, sebbene fosse a conoscenza dell'ingente morosità accumulata … non era a conoscenza specifica della vicenda, circostanza imprescindibile perché possa configurarsi nei suoi confronti il requisito della colpa grave” (pag. 67 della sentenza gravata).
Infine, i primi giudici hanno ritenuto del tutto destituita di fondamento la pretesa erariale avanzata nei confronti della Dirigente scolastica del circolo distrettuale di via EL, dott.ssa ON ID, per insussistenza del nesso casuale tra la sua condotta e il danno ipotizzato dalla Procura. Nello specifico, hanno ritenuto che la dirigente scolastica non avesse alcun potere di intervento nell’occupazione abusiva dell’alloggio del custode. In ogni caso, la ON si era attivata inviando all'assessorato alla pubblica istruzione e all'assessorato al personale del Comune di LI, due note, una il 17.10.2006 e l’altra il 2.7.2009, in cui rappresentava che alcune aule scolastiche dell'edificio erano state occupate ed erano utilizzate in modo abusivo. Escludevano altresì che in capo alla Dirigente scolastica incombesse l’obbligo di denuncia del danno per cui è causa ai sensi dell’art. 52 c.g.c.
Ciò posto, il Collegio campano ha condannato la dott.ssa D’PO NA al pagamento di €. 16.768,04 a titolo di risarcimento del danno nei confronti del Comune di LI, mandando assolti tutti gli altri convenuti.
4. Con atto notificato in data 11.12.2024 e depositato in Segreteria il 12.12.2024, ha proposto appello la sig.ra D’PO NA, con il patrocinio dell’avv. Enrico Soprano, affidando il gravame ai seguenti motivi:
4.I Errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare la mancata conoscenza in capo alla dott.ssa D’PO della vicenda specifica da cui è derivato il danno erariale.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui i primi giudici hanno statuito la condanna presupponendo che la D’esposito, in quanto dirigente all’epoca del servizio competente ratione materiae, fosse effettivamente a conoscenza della vicenda potenzialmente foriera dal danno erariale.
Secondo l’appellante, invece, dai documenti agli atti del giudizio non è possibile desumere alcuna effettiva conoscenza da parte della dirigente circa il mancato perfezionamento dell’atto interruttivo nei confronti dell’occupante abusivo. Dunque, il giudice di prime cure sarebbe dovuto pervenire al rigetto della citazione nei suoi confronti per gli stessi motivi per i quali ha assolto la dott.ssa Di ON.
4.II Errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare l’esclusiva responsabilità della LI IZ nella produzione della fattispecie dannosa.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha contestato l’addebito di responsabilità considerato che la LI IZ s.p.a., omettendo di notiziare i funzionari comunali competenti sul mancato recapito degli atti di messa in mora agli occupanti di via EL, avrebbe impedito al Comune di LI di effettuare i dovuti controlli. Inoltre, la sentenza di condanna sarebbe contraddittoria, avendo lo stesso Giudice territoriale affermato che l’obbligo di curare il procedimento di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione rientrasse tra quelli imposti dal contratto di affidamento del servizio alla LI IZ.
4.III Errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare l’infondatezza degli addebiti mossi dalla procura regionale nei confronti della dott.ssa D’PO.
Con il terzo profilo di censura, l’appellante, per le stesse motivazioni formulate nel motivo precedente, ha ritenuto viziato anche il capo della pronuncia che ha statuito la responsabilità della D’PO per aver omesso di segnalare l’ occupazione per cui è causa in sede di passaggio di consegne ai suoi successori e per non aver denunciato il presunto danno erariale alla competente Procura regionale.
4.IV Errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare l’inesistenza del danno erariale. v. errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare l’insussistenza di una condotta omissiva in capo alla dott.ssa D’PO Con il quarto motivo di gravame, l’appellante ha censurato l’esistenza del danno erariale ribadendo, anche in questa sede, che il Comune di LI verserebbe, rispetto all’immobile in questione, in uno stato di occupazione sine titulo in quanto non aveva rinnovato il contratto di locazione con il terzo; conseguentemente non poteva azionare alcuna pretesa risarcitoria nei riguardi dell’occupante abusivo.
4.V Errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare l’insussistenza di una condotta omissiva in capo alla dott.ssa D’PO Con l’ultimo motivo, la difesa lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui si imputa alla D’PO una condotta omissiva sebbene la dirigente, nel periodo in esame, avesse ridotto del 60% i fitti passivi del Comune di LI passando da € 8.325.944,19 a € 3.778.761,73, oltre a realizzare azioni propedeutiche a evitare la causazione del danno erariale oggi contestato.
5. Con atto notificato in data 15 gennaio 2025, ha proposto appello incidentale autonomo la Procura regionale nei confronti dell’appellante principale D’PO NA e della Dirigente scolastica ON ida.
5.1 La Procura regionale, con il primo motivo, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Collegio campano, nella quantificazione del danno, ha ritenuto di voler utilizzare come parametro di riferimento il canone mensile richiesto dalla LI IZ SP con la lettera di messa in mora del 15 gennaio 2016 piuttosto che il canone indicato nell’atto di citazione, ricavato dal rapporto tra il canone locatizio dovuto dal Comune di LI e la superficie abusivamente occupata. Inoltre, ha censurato la sentenza nella parte in cui non è stato motivato l’esercizio del potere riduttivo.
5.2 Con un secondo motivo, la Procura regionale ha appellato la sentenza nella parte in cui ha mandato assolta la dirigente scolastica dott.ssa ID ON.
Sul punto ha lamentato che, a fronte della pluriennale gestione del citato Circolo Scolastico da parte di ID ON (oltre 20 anni), non risponde a una condotta normalmente diligente l’aver inoltrato le denunce di occupazione abusiva solo ai competenti assessorati del Comune di LI e non anche ai Dirigenti dei IZ; così come negligente appare l’omesso inoltro, dopo le missive degli anni 2006 e 2009, di una nuova e accurata comunicazione. Una tale inerzia, secondo la Procura regionale, non si giustifica e appare in contraddizione con una serie di norme dell’ordinamento che tracciano la condotta minima esigibile da un Dirigente Scolastico nella gestione patrimoniale dell’istituto a lui affidato. In proposito ha richiamato l’art.
25 del d.lgs 165/2001; l’art. 1 comma 78 della l. 107/2015; l’art. 9 comma 2 e l’art. 38 comma 4 della l. 129/2018.
Inoltre, la Procura ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha negato che sulla Dirigente incomba l’obbligo di doverosa segnalazione del danno erariale alla Procura contabile.
5.3 Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della dott.ssa D’PO NA al pagamento di
€ 20.081,65, secondo la quantificazione dettagliatamente motivata in citazione; e la condanna di ON ID al pagamento di € 12.000, oltre interessi e rivalutazione.
6. In data 26 gennaio 2026 si è costituita l’appellata ON ID, con il patrocinio dell’avv. Orazio Abbamonte, chiedendo il rigetto del gravame.
L’appellata, nel contestare i profili di censura formulati dalla Procura appellante nei suoi confronti ha richiamato le prospettazioni difensive già esposte nella memoria di costituzione presentata in primo grado.
In particolare, ha ribadito la propria estraneità al danno erariale azionato, rilevando che nessuna possibilità aveva, quale dirigente scolastica, di intervenire per lo sgombero dell’immobile. Ha altresì evidenziato che il Comune, unico organo competente ad agire, era perfettamente a conoscenza dell’occupazione abusiva dell’immobile almeno dal 2000, sicché era irrilevante, ai fini dell’insorgenza del danno erariale, ogni sua condotta. In ogni caso, ha ricordato di aver inviato due note indirizzandole al plesso organizzativo competente. Infine, ha escluso che nei suoi confronti possa essere ipotizzato un obbligo di denunciare il danno erariale alla Procura contabile.
7. Si è costituito BR AN in data 30 gennaio 2026, con il patrocinio dell’avv. LV EL CO, evidenziando in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria nei suoi confronti;
ha pertanto rilevato il proprio interesse a costituirsi solo per controdedurre al secondo e terzo motivo di gravame formulati nell’appello presentato dalla dott.ssa D’PO. Ha, quindi, concluso chiedendo la declaratoria di infondatezza dell’appello nei suoi riguardi.
8. Si è costituito EL RO con memoria depositata agli atti il 30 gennaio 2026, con il patrocinio dell’avv. LU RU, evidenziando, anche nei suoi confronti, il passaggio in giudicato della statuizione di assoluzione e ribadendo la propria estraneità al danno per cui è causa.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di infondatezza dell’appello.
9. In data 29 gennaio 2026, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, previa riunione degli appelli, il rigetto dell’appello principale di D’PO NA e l’accoglimento dell’appello incidentale autonomo proposto dal Procuratore regionale, con condanna dell’appellante principale al pagamento delle spese del presente giudizio.
10. All’odierna udienza, le parti presenti hanno argomentato le rispettive prospettazioni difensive concludendo come da verbale.
La causa è pertanto passata in decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente, in rito, i gravami vanno riuniti ex art. 184, comma 1, c.g.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
II. Prima di procedere alla disamina degli appelli, si puntualizza che nessun gravame è stato posto avverso la statuizione che ha mandato assolti i sig.ri EL RO, AN BR e Di ON ZI, sicché la sentenza di prime cure, nei loro confronti, è divenuta definitiva con efficacia di res iudicata. Ne consegue che le argomentazioni riproposte dai signori EL RO e AN BR, nelle rispettive memorie di costituzione, non saranno esaminate non potendosi configurare nei loro confronti alcun interesse a resistere al gravame.
III. Seguendo il sistema delineato dall’art. 101 del c.g.c., il Collegio decide, in via preliminare al merito, l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, reiterata dall’appellata incidentale ON ID sul presupposto che i canoni di locazione o le indennità di occupazione chiesti a titolo di risarcimento del danno, che riguardano il periodo dal giugno 2013 a ottobre 2018, siano tutte maturate oltre il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre.
L’eccezione è infondata.
Emerge in maniera inequivoca dall’atto di citazione che il danno erariale azionato dalla Procura è scaturito dall’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di LI a titolo di risarcimento del danno per la lesione da parte di un terzo del godimento di immobili locati.
Correttamente, dunque, sia la Procura contabile che il giudice di prime cure hanno puntualizzato che nelle fattispecie da omessa riscossione di entrate, qual è quella in esame, il danno erariale diviene certo, attuale e concreto, e quindi azionabile, solo con la definitiva perdita del diritto di credito per intervenuta prescrizione. Conseguentemente, poiché il termine prescrizionale è quinquennale a decorrere da ciascuna mensilità, il credito relativo al periodo dal 1.6.2013 al 31.10.2018 si prescriveva dal 1.06.2018 al 31.10.2023. A tale periodo deve essere aggiunta la sospensione ex lege di cui al d.l. 18/2020 per l’emergenza covid, dal 8.3.2020 al 31.08.2020, sicché il termine finale di prescrizione va a scadere (dal 23.11.2023) al 23.04.2024. Dunque, poiché l’invito a dedurre è stato notificato alla ON in data 7 novembre 2023, l’azione è stata esercitata tempestivamente.
IV. Passando al merito, gli appelli in esame, poiché involgono statuizioni differenti e posizioni diverse, saranno esaminati separatamente, dando priorità all’appello principale della D’PO.
IV.1 Error in iudicando: mancata conoscenza in capo alla dott.ssa D’PO della vicenda da cui è derivato il danno erariale.
Con il primo motivo, l’appellante D’PO ha censurato la sentenza nella parte in cui i primi giudici hanno riconosciuto la sua esclusiva responsabilità sull’erroneo presupposto che, quale dirigente del IZo competente ratione materiae, fosse effettivamente a conoscenza della vicenda potenzialmente foriera del danno erariale.
Secondo la prospettazione difensiva, invece, dalla documentazione agli atti non è rinvenibile alcun documento idoneo a provare che la D’PO fosse davvero informata del mancato perfezionamento della notifica degli atti interruttivi nei confronti dell’occupante abusivo dell’alloggio e, dunque, del rischio della prescrizione del relativo credito.
Per tale motivo, secondo la prospettazione difensiva, i giudici di prime cure avrebbero dovuto prosciogliere la D’PO per lo stesso motivo per cui hanno mandato assolta la Di ON che ha rivestito il medesimo incarico di Responsabile del IZo Demanio e Patrimonio dal febbraio 2020 al 22. 06.2022 .
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, occorre considerare le gravi difficoltà operative del IZo Demanio e Patrimonio del Comune di LI in ragione del diffuso fenomeno delle occupazioni sine titulo e delle morosità degli occupanti gli immobili comunali; difficoltà che emergono chiaramente da tutto il compendio probatorio versato in atti.
Il Comune di LI, all’epoca dei fatti, vantava un patrimonio di oltre 75.000 unità immobiliari, tanto è che si era reso necessario l’affidamento della sua gestione alla società privata Romeo Gestioni S.p.a. dal 1990 al 2012, e, successivamente, alla LI IZ s.p.a.,
società di proprietà al 100% del Comune di LI in regime di in house providing.
Invero, l’immobile per cui è causa non è di proprietà del Comune di LI, rientrando nel compendio degli immobili di proprietà altrui e quindi nell’ambito dei cd “fitti passivi”. Tuttavia, tale circostanza, seppure opposta dal AN e dal TU nelle rispettive memorie difensive sin dal primo grado, non ha alcun rilievo ai fini del giudizio. Si consideri, infatti, che il danno azionato dalla Procura è scaturito dalla prescrizione del diritto alla riscossione dei canoni di occupazione.
Ma soprattutto, la gestione di tale immobile, sebbene non fosse di proprietà del Comune, è stata svolta in concreto dalla LI IZ s.p.a mediante il recapito delle bollette e la notifica degli atti di diffida e messa in mora, esattamente come per tutti gli altri immobili di proprietà comunale. Dunque, non vi sono motivi per considerare l’occupazione dell’immobile in via EL diversamente da tutte le altre situazioni di occupazione abusiva, come avrebbero eccepito i dirigenti della LI IZ s.p.a.
Ciò precisato, al fine di comprendere le oggettive difficoltà operative nel settore delle morosità e delle occupazioni abusive del Comune di LI, si richiama la relazione dell’Assessore OM (allegato 13 alla memoria di costituzione di AN), elaborata per la seduta del Consiglio comunale del 23 luglio 2018. Da tale relazione emerge che negli anni dal 2013 al 2017 il totale degli incassi rispetto alle bollettazioni emesse (circa 30.000.000 di euro all’anno) era pari in media al 51%, con una tendenza in crescita dal 49% al 54%. In cinque anni, infatti, il totale degli incassi è stato di € 76.428.981,44 su €.
150.000.000 di bollettato; il che significa che vi erano da gestire morosità per circa 74.000.000 di euro.
Ebbene, in tale complessa situazione deve essere scrutinata la condotta dell’appellante D’PO in relazione alla prima censura formulata nell’atto di gravame.
È dato incontestabile che la D’PO, quale responsabile del IZo Demanio e Patrimonio, fosse stata resa edotta del problema relativo all’occupazione dell’immobile destinato ad alloggio del custode dell’Istituto comprensivo EL; così come è certo che l’appellante potesse conoscere la situazione di morosità in cui versavano gli occupanti dell’alloggio.
In proposito, si richiama la nota n. 19445/2016 della LI IZ
(peraltro anche enunciata dal Collegio di prime cure) con la quale era stato fornito alla D’PO un report sulle morosità superiori a tre mensilità, con allegato un elenco di soggetti, tra cui la sig.ra OM, moglie del custode OM.
Ancora, la nota n. 30606/2016 avente a oggetto “Seguito nostra nota prot. 19445/2016 dell’11.5.2016, diffide degli occupanti ERP”, con la quale la LI IZ SP trasmetteva ai IZ comunali competenti
“l’elenco relativo ai 4.543 soggetti – attualmente morosi con oltre tre mensilità non pagate- che sono stati raggiunti dalla notifica dell’atto di diffida per il recupero delle morosità; e tra questi, al progressivo 1773, vi era la OM.
Così come tale nominativo risulta tra i 643 (si veda il n. 166) dell’elenco dei morosi inviato a mezzo pec dalla LI IZ al Comune di LI in data 31 luglio 2017.
Dunque, è certo che la Dirigente fosse consapevole che tra le numerosissime posizioni di occupanti unità immobiliari in stato di morosità (oltre 4.500), vi fosse anche quella della OM, moglie dell’ex custode OM. Si consideri anche la nota del 10.03.2014, con la quale la D’PO interloquiva con l’Avvocatura comunale.
Tuttavia, come correttamente opposto dall’appellante, da nessuna delle note innanzi citate, né da altre depositate agli atti, per come sarà successivamente evidenziato, risulta che la LI IZ avesse attenzionato la Dirigente del IZo comunale sulla difficoltà/impossibilità di notificare gli atti di diffida alla OM.
Tale circostanza, a parere di questo Collegio, assume carattere dirimente ove si consideri che il danno erariale azionato risulta eziologicamente ricollegato, secondo la prospettazione della Procura contabile, al mancato introito dei canoni di occupazione e non già alla morosità delle utenze. Dalla lettura del libello introduttivo, infatti, risulta con chiarezza che all’appellante non è stato contestato un danno da ritardata riscossione – pur teoricamente configurabile in ragione della mancata redditività delle somme non tempestivamente introitate - ma un vulnus da mancata entrata dei canoni di occupazione.
Ebbene, come anche correttamente affermato dai primi giudici, tale tipologia di danno si perfeziona solo allorché l’Ente perde il diritto alla riscossione delle somme, di regola per estinzione del diritto conseguente al decorso del termine prescrizionale.
In tale ottica appare di tutta evidenza la rilevanza della prospettazione difensiva secondo cui agli atti non vi è alcuna prova che la D’PO avesse avuto conoscenza delle difficoltà della LI IZ di notificare gli atti di diffida alla OM. Solo in presenza di una tale evenienza, infatti, poteva iniziare a ipotizzarsi il divenire del danno erariale azionato in considerazione del decorso del tempo, e quindi la necessità di attivarsi per impedirlo.
Invero, deve rilevarsi che agli atti del giudizio risulta che la società LI IZ, in data 30 ottobre 2017 inviava, sempre a mezzo pec, una nota con allegato un elenco delle prime 100 diffide azionate nei confronti degli occupanti morosi; in tale nota si evidenziava che 85 diffide erano andate a buon fine mentre 15 non erano state consegnate per varie ragioni. Tra queste ultime, si legge che la notifica alla OM non era stata recapitata in quanto la destinataria era risultata
“sconosciuta”.
Tuttavia, tale nota, pure richiamata dai primi giudici per escludere la responsabilità della Società di IZ, era stata inoltrata esclusivamente all’assessore OM e non anche alla d’PO o al IZo comunale da lei diretto; né vi è agli atti alcuna prova che tale report le fosse stato recapitato successivamente.
Peraltro, ulteriore prova che nessun atto informativo della mancata notifica degli atti di diffida alla OM fosse stato inoltrato alla D’PO, emerge, a parere di questo Collegio, anche dalla nota 722584 del 1.11.2020, con la quale il dirigente pro-tempore del IZo, dott. OM, chiedeva alla LI IZ alcune notizie sui conduttori inadempienti per poter azionare le procedure coattive previste dall’art. 1, comma 792, della l. 160/2019. Ebbene, a tale nota il dirigente comunale allegava un elenco di oltre duecento conduttori morosi, ove erano riportati gli esiti delle notifiche (e tra questi al n. 57 il nominativo della OM con la dicitura “sconosciuto”). Tale elenco, tuttavia, secondo quanto indicato dallo stesso RR nella nota appena citata, era stato “fornito da codesta Società per le vie brevi”.
Dunque, non era nella disponibilità del IZo comunale, ma era stato trasmesso informalmente (per le vie brevi) verosimilmente in coincidenza temporale con la manifestata intenzione da parte del Comune di procedere ex art. 1 comma 792 della l. 160/2019. A quella data, tuttavia, la D’PO era cessata dalla carica di dirigente del Demanio e Patrimonio e dal servizio Politiche per la casa, da oltre nove mesi.
Ancora, le plurime comunicazioni tra la LI IZ e la D’PO, cui si riferisce il giudice di prime cure per escludere la responsabilità della società in house e per statuire la condanna della dirigente comunale, richiamate alle pag. 52-54 della sentenza gravata, non fanno alcun riferimento alla specifica vicenda del mancato recapito della notifica dell’atto di diffida alla OM; tranne quella del 30.10.2017, di cui, tuttavia, si è detto innanzi.
Con la nota del 20.7.2017, infatti, come peraltro evidenziato nella sentenza gravata, la LI IZ, facendo seguito agli incontri tenutisi presso il Comune, confermava “la necessità della presenza della Polizia Municipale a supporto di una squadra di accertamento tecnico della scrivente, al fine di poter effettuare una serie di accessi in fabbricati dove sono allocate unità immobiliari i cui occupanti risultano aver maturato una consistente morosità…” In tale nota, tuttavia, nessun riferimento è contenuto su vicende specifiche (tra cui quella in esame) riguardanti il mancato recapito dell’atto interruttivo alla
OM.
Analogamente, con la nota del 31 luglio 2017 veniva ribadita “la necessità della esecuzione da parte della Polizia Municipale U.O.T.P di accertamenti mirati a verificare i reali occupanti di alcuni immobili di proprietà del Comune di LI…Gli elenchi dei cespiti per i quali si rende necessario l'intervento della UOTP (…)saranno oggetto di consegna diretta alla PM con la quale la scrivente dovrà concordare un piano di interventi sul territorio …; tuttavia l'avvio di tale piano, …
potrà indispensabilmente avvenire solo a valle di idonea richiesta di intervento che vorrete, pertanto, formalizzare con la dovuta urgenza”.
Ebbene, oltre alla genericità della nota, ritiene questo Collegio che tale richiesta di intervento sia stata tempestivamente formalizzata alla Polizia Municipale, tanto è che nella stessa giornata del 31.7.2017 il Responsabile del IZo autonomo della Polizia Locale chiedeva all’assessorato al Bilancio l’attribuzione di almeno 1000 ore di lavoro in regime straordinario per espletare gli interventi richiesti dalla Società di servizi. Non solo; agli atti vi è altresì una relazione del Comandante del IZo della Polizia Locale, (PG/2017/950058 del 6.12.2017),
dalla quale risulta che, nel periodo programmato, e cioè dal 21 novembre 2017 al 30 novembre 2017, erano stati svolti i sopralluoghi presso gli immobili indicati dalla LI IZ e, nello specifico, erano stati effettuati 116 accertamenti, come risultanti dall’allegato elenco.
Ebbene, tra i sopralluoghi si rinviene quello effettuato presso l’immobile cod unità 133880O002 in via EL Annibale, che è appunto l’immobile per cui è causa.
Ancora, il giudice di prime cure richiama la nota del 29.12.2017, con la quale la società di servizi dava atto che “una buona porzione delle missive inviate non era stata recapitata, sia a causa dalla della mancata rintracciabilità dei destinatari (sconosciuto, trasferito, non presente, deceduto, ccc.) e sia perché non tutte le raccomandate in giacenza presso gli uffici postali sono state ritirate e ci sono state quindi restituite”. Per tale motivo la società aveva provveduto “a trasferire, a più riprese, così come stabilito congiuntamente, i nominativi degli utenti di cui ai citati mancati recapiti direttamente alla U.O.T.P. del Comune di LI, per l'esecuzione di più approfonditi accertamenti sull'effettiva occupazione dei cespiti interessati”.
Ebbene, le note innanzi riportate, richiamate dal giudice di prime cure per statuire la responsabilità dell’appellante, sono tutte generiche e finalizzate a comunicare le generali difficoltà incontrate dalla Società di servizi nell’attività di notifica delle diffide ad alcuni occupanti morosi;
per tali difficoltà chiedeva, e otteneva, di essere affiancata dalla Polizia Municipale.
Dalla documentazione agli atti, dunque, non vi è prova che la D’PO fosse a conoscenza del mancato recapito dell’atto interruttivo alla OM; quindi, non poteva immaginare che le indennità di occupazione potessero andare prescritte e quindi che potesse prospettarsi un danno erariale.
Quanto sin qui evidenziato induce questo Collegio a ritenere non corretta la statuizione di condanna della D’PO, in quanto essa muove dall’erroneo presupposto che la Dirigente “fosse pienamente a conoscenza della problematica specifica della mancata riscossione della predetta indennità rendendosi concretamente esigibile nei suoi confronti l’obbligo di servizio di attivarsi per perseguire con la dovuta diligenza l’interesse dell’erario comunale...” (pag. 61 della sentenza).
Per quanto innanzi evidenziato, la consapevolezza della generica mancata riscossione non è sufficiente a configurare una condotta omissiva gravemente colposa nei suoi confronti per il danno azionato, soprattutto ove si consideri l’ingente numero delle posizioni debitorie da gestire (circa 74 milioni di euro). Proprio le difficoltà operative del settore, di cui si è detto innanzi, in mancanza di una specifica conoscenza del mancato recapito dell’atto interruttivo, non consentono di configurare una condotta quantomeno gravemente colposa in capo alla D’PO, neanche in ragione della disciplina della responsabilità erariale previgente alla novella della l. 1/2026.
Peraltro, proprio in questi termini si sono espressi i primi giudici nei confronti della Di ON ZI, divenuta responsabile del IZo
“Demanio e Patrimonio” dal febbraio 2020 al 22.6.2023.
Rispetto alla Di ON, infatti, il Collegio di prime cure ha ritenuto che,
“sebbene fosse a conoscenza dell’ingente morosità, accumulata e della problematica della possibile prescrizione dei crediti …, non era a conoscenza specifica della vicenda, circostanza imprescindibile perché possa configurarsi nei suoi confronti il requisito della colpa grave. Data l’ingente mole di immobili e di crediti non riscossi il Requirente avrebbe dovuto fornire la prova della conoscenza specifica della vicenda da parte della convenuta, che manca nel caso di specie, non rinvenendosi nelle comunicazioni con i IZ del Comune o con la LI IZ SpA depositate agli atti, sebbene il cespite figurasse negli elenchi trasmessi dalla Società al Comune, unitamente a numerosissime altre posizioni” (pag. 69 della sentenza).
A parere di questo Collegio, in considerazione degli atti prodotti in giudizio e richiamati in sentenza, e per i motivi innanzi evidenziati, la medesima situazione è riscontrabile anche nei confronti della D’PO. Ne consegue che le corrette considerazioni formulate dai primi giudici nei confronti della Di ON, pienamente condivise da questo Collegio, avrebbero dovuto determinare i primi giudici a prosciogliere dall’addebito in esame anche la D’PO.
IV.2 Errores in iudicando – mancato accoglimento dell’eccezione volta a dimostrare l’infondatezza degli addebiti mossi dalla procura regionale nei confronti della dott.ssa D’PO La Sezione partenopea, in accoglimento della prospettazione attorea, ha addebitato all’odierna appellante anche ulteriori condotte omissive:
la mancata effettuazione del passaggio di consegne per informare i suoi successori dell’esistenza dei procedimenti più importanti e urgenti, tra cui anche quello oggetto del presente giudizio; l’omessa denuncia alla Procura contabile del danno erariale derivante dalle mancate riscossioni.
Si tratta, invero di rationes decidendi distinte e autonome rispetto a quella innanzi esaminata, ciascuna delle quali in astratto idonea a giustificare la decisione di condanna adottata, sicché, correttamente, l’appellante ha provveduto a impugnarle con il terzo motivo di gravame, che pertanto deve essere scrutinato.
IV.2.1 Riguardo all’omesso passaggio di consegne, l’appellante ha eccepito come tale statuizione sia in contrasto con la stessa documentazione richiamata in citazione e in sentenza per sostenere la decisione, e quindi in contrasto con la nota PG/2015/872722 del 9.11.2015 e con la nota PG/2020/112306 del 6.02.2020. Peraltro, secondo la prospettazione difensiva, la statuizione gravata è tutt’altro che convincente ove si consideri che il Comune di LI vanta un patrimonio immobiliare di circa 75.000 cespiti, sicché è impossibile ipotizzare che in sede di passaggio di consegne la relazione potesse contenere un’analisi dettagliata dei singoli cespiti occupati.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, deve rilevarsi che il richiamo operato sia dalla Procura contabile che dai primi giudici alla nota n. PG/2015/872722 del 9.11.2015, a parere di questo Collegio è del tutto irrilevante.
Con tale nota l’appellante, infatti, a seguito della scissione dall’unitario IZo Demanio Patrimonio e Politiche per la casa (ottobre 2015) ha trasmesso alla nuova Dirigente del IZo Politiche per la casa una relazione di nove pagine nelle quali ha riassunto le principali attività svolte quale responsabile IZo prima della scissione. Ebbene, in primo luogo non risulta provato che il IZo Politiche per la casa avesse alcuna competenza nella gestione delle morosità in esame, tanto è che la stessa Procura contabile non ha citato la responsabile del nuovo servizio e ha ritenuto di archiviare la posizione di OM, responsabile del IZo Politiche per la Casa dal 2.1.2020 al 31.12.2021, in quanto il servizio dal lei diretto era competente, seppure in ragione della disposizione organizzativa n. 9/2019, solo ed esclusivamente per le moratorie superiori a 100.000,00 euro.
In ogni caso, pur volendo ammettere che il IZo Politiche per la casa avesse competenza per la gestione di tutte le morosità, si ritiene che a fronte del patrimonio immobiliare del Comune di LI e dell’ingente fenomeno delle morosità, non potesse pretendersi una dettagliata relazione su tutte le posizioni debitorie. Ma, soprattutto, deve evidenziarsi che alla data del 9.11.2015 il danno per cui è causa non era neanche ipotizzabile, visto che la posizione debitoria della OM e dei suoi eredi era stata continuamente interrotta con diffide andate a buon fine, sicché non vi era, all’epoca, una concreta esigenza di segnalarla nella relazione.
Stesse considerazioni devono essere svolte per la nota n.
PG/2020/112306 del 6.02.2020, avente a oggetto “Consegne Area e IZo Demanio e Patrimonio, con la quale la D’PO, a seguito della sua nomina a Responsabile di Area Welfare (31.12.2019), in ben diciassette pagine forniva al nuovo dirigente le informazioni necessarie sulle principali attività in corso, sulle priorità operative e sulle scadenze del IZo da lei diretto. Oltre alle specifiche tematiche individuate, la D’PO, in tale relazione, faceva esplicito riferimento alla LI IZ e alla sua attività di gestione della morosità degli immobili, evidenziando che la società “per l’anno 2019 ha elaborato il dovuto per i destinatari delle diffide e inviato la bollettazione, ma allo stato non ha trasmesso i relativi rendiconti”. Ancora, la D’PO evidenziava che su detta società incombeva l’onere di rendicontare entro il 28.2. di ogni anno l’attività di riscossione svolta al fine di consentire l’aggiornamento dei residui attivi.
La D’PO, dunque, sebbene non abbia fatto specifico riferimento alla morosità dell’immobile occupato all’interno dell’Istituto comprensivo EL, come d’altronde non abbia elencato alcun’altra delle oltre 4.500 posizioni debitorie, tuttavia ha senz’altro posto il nuovo dirigente nelle condizioni di affrontare il problema delle morosità.
Da ultimo, al fine di valutare correttamente la condotta omissiva in esame, deve ribadirsi che la D’PO non aveva conoscenza specifica della mancata notifica dell’atto di diffida agli eredi della
OM.
IV.2.2 L’appellante ha, altresì, contestato la sentenza nella parte in cui i primi giudici hanno addebitato alla dirigente comunale un’ulteriore omissione, ossia quella di non aver segnalato all’Ufficio di Procura il danno oggetto di causa, seppure fosse già a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a integrare una responsabilità erariale.
Secondo la prospettazione difensiva, anche in questo caso il Giudice di primo grado sarebbe partito dall’erroneo presupposto “che la dott.ssa D’PO fosse concretamente informata del potenziale rischio di prescrizione del credito derivante dal mancato perfezionamento della notifica della diffida al pagamento nei confronti dell’occupante abusivo dell’alloggio” (pag. 30 atto d’appello).
Ebbene, anche sotto tale profilo, l’appello è fondato.
Invero, è necessario sul punto svolgere alcune considerazioni sull’obbligo di denuncia di cui all’art. 52 c.g.c..
Il legislatore nella richiamata disposizione ha statuito che “Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della CO dei conti territorialmente competente”.
Tale disposizione ha sostanzialmente confermato il quadro normativo precedente (art. 1, comma 3, della l. 20/1994), giungendo a dare spessore normativo all’obbligo di denuncia collegato a un generalizzato rilievo delle funzioni di vertice, di controllo e ispettive.
Si tratta, tuttavia, di una fattispecie di danno diversa e autonoma rispetto a quella sinora trattata (danno da mancata riscossione di crediti erariali), il cui perimetro applicativo è stato puntualmente precisato dal Supremo consesso contabile con la sentenza n. 2/2017.
L’obbligo di immediata denuncia alla competente Procura regionale grava, come conseguenza insita nel rapporto di servizio, su determinati soggetti individuati in base alle funzioni loro assegnate, di regola ricollegabili alla cosiddetta verticalizzazione dell’organizzazione amministrativa. Nello specifico, nella sentenza n. 2/2017 è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in presenza di funzioni organizzative e/o di controllo apicali tali da prospettare una posizione di alterità tra il funzionario o amministratore che le ricopre e l’organo o il soggetto che ha adottato il provvedimento dannoso, il funzionario o amministratore che venga a conoscenza di possibili danni erariali per ragioni del proprio ufficio deve adempiere all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 1, comma 3, l. n. 20/1994.
Come chiarito dalle Sezioni riunite, tale obbligo è stato mantenuto dall’art. 52 c.g.c. anche laddove dall’adempimento suddetto possa poi trarre origine l’eventuale incolpazione del denunciante stesso.
Si tratta, dunque, di un fatto illecito diverso rispetto a quello posto “a monte“ ed è a esso subordinato; è un danno che, pur essendo identico in termini quantitativi a quello “principale”, è ontologicamente diverso da questo, consistendo nella perdita della possibilità di conseguire il risultato della reintegrazione dell’erario. Il danno da omessa denuncia, dunque, coincide con il depauperamento erariale definitivo che consegue allorché, a causa dell’omissione o del ritardo nella presentazione della denuncia, la Procura non possa più procedere a esercitare l’azione erariale.
Nella fattispecie all’esame, la Procura contabile, così come i giudici di prime cure, hanno operato una sostanziale identificazione tra il danno da mancata riscossione del credito erariale e il danno da mancata denuncia, sovrapponendo nello stesso agente due diverse condotte omissive causative del medesimo danno.
Tuttavia, la ratio dell’art. 52 c.g.c. non consente una tale sovrapposizione tanto è che, come chiarito dalle Sezioni riunite, “la mancanza dell’alterità soggettiva determinerebbe l’ascrizione di un medesimo fatto a doppio titolo”. L’antigiuridicità dell’omessa denuncia
“è collegata all’inerzia che, avendo impedito il tempestivo esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli autori del danno
“principale”, ha determinato, al decorso della prescrizione, la mancata reintegrazione dell'erario “ ( SS.RR. n. 2/2017).
Dunque, solo allorché l’obbligato ometta (o ritardi), mediante condotta gravemente colposa (in quanto avrebbe potuto conoscere i fatti dannosi mediante la diligenza esigibile in relazione alle funzioni espletate) o intenzionale-dolosa, di denunciare il danno erariale, derivandone la prescrizione del diritto alla compensazione, risulterà perfezionato l’illecito amministrativo-contabile disciplinato dall'art. 1 comma 3 della l. n. 20 del 1994 (SS.RR. n. 2/2017).
Ciò posto, nessun danno da omessa denuncia è configurabile nella fattispecie in quanto il danno erariale che si è verificato dal 1992 al dicembre 2012 e dal 1° giugno 2013 al 31.12.18, danno per il quale la Procura ha agito, non risulta prescritto. Sicché, nessun danno da violazione dell’art. 52 c.g.c. è configurabile nella fattispecie.
In ogni caso, si deve altresì evidenziare che, comunque, nessun obbligo di denuncia era esigibile in capo alla D’PO, ove si consideri che la LI IZ non l’aveva resa edotta delle difficoltà riscontrate nella notifica degli atti di diffida alla OM.
IV.3 La portata dirimente dei profili di censura innanzi esaminati rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze formulate nell’atto di gravame della D’PO.
IV.4 Infine, deve rilevarsi che la sentenza gravata imputa all’appellante anche € 268,00 a titolo di risarcimento del danno per l’indebito pagamento della fornitura idrica utilizzata dagli occupanti abusivi dell’alloggio del custode.
Sulla condotta causativa di tale diverso danno, tuttavia, i primi giudici, così come la Procura contabile non si soffermano, ritenendo evidentemente che si tratti di una conseguenza dannosa ulteriore della medesima condotta omissiva.
Una volta esclusa la condotta illecita contestata in capo all’appellante, pertanto, deve essere riformata la sentenza anche sul punto, come chiesto nell’atto di gravame.
IV.5 Conclusivamente, l’appello proposto dalla D’PO NA è fondato e deve essere accolto.
V. Appello Procura regionale.
La sentenza n. 529/24 della Sezione giurisdizionale Campania è stata altresì gravata dalla Procura regionale nella parte in cui i primi giudici hanno ritenuto di ridurre il danno imputabile alla D’PO da €
20.081,65 (oltre ad € 268,04 per le spese di utenza idrica sostenuta dal Comune di LI) a € 16.768,04; e nella parte in cui hanno escluso la responsabilità della dott.ssa ID ON, dirigente scolastico del 36° C.D. statale “Luigi Vanvitelli”.
V.1 Riguardo al primo profilo di censura, incentrato esclusivamente sulla corretta quantificazione del danno imputabile, l’accoglimento dell’appello proposto dalla D’PO per i motivi innanzi evidenziati, ne rende indubbiamente superflua la disamina.
V.2 È invece infondato il secondo motivo di gravame.
V.2.1 Secondo la Procura appellante i primi giudici avrebbero errato laddove hanno ritenuto che la dott.ssa ON avesse assolto l’obbligo di denunciare l’occupazione dell’immobile con le due comunicazioni del 17.10.2006 e del 2.7.2009. Secondo la prospettazione dell’appellante Procuratore, invece, la ON, nonostante la pluriennale gestione del citato Circolo (oltre 20 anni),
avrebbe agito con colpa grave inviando solo due comunicazioni e, peraltro, agli assessorati del Comune di LI e non anche ai Dirigenti dei IZ. Il tutto in violazione dell’art. 25, comma 2 del d.lgs 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della l. 107/2015, art. 29, comma 2 l.
129/2018 e dell’art. 38, comma 4, L. 28 agosto 2018, n. 129.
La prospettazione dell’appellante non è condivisa.
I primi giudici, infatti, correttamente hanno mandato assolta la ON per insussistenza del nesso causale tra la condotta serbata dalla convenuta e l’ipotizzato danno erariale.
È evidente, infatti, che la Dirigente scolastica non avesse alcun potere di intervenire concretamente sulla occupazione dell’alloggio del custode né tantomeno sulla riscossione dei canoni di occupazione.
L’unica condotta esigibile, infatti, era quella di far conoscere al Comune l’abusiva occupazione dell’alloggio del custode.
Ebbene, come correttamente evidenziato dai primi giudici, la ON, con due distinte missive, inviate nel 2006 e nel 2009, aveva comunicato la situazione illecita all’Ente locale e, nello specifico, agli assessori alla pubblica istruzione e all’educazione; sicché a organi competenti al ramo che ben avrebbero dovuto e potuto successivamente trasmetterle ai IZ competenti. Non è pertanto condiviso l’assunto dell’appellante secondo cui sarebbe configurabile in capo alla ON una grave negligenza per non aver comunicato l’occupazione abusiva direttamente ai IZ compenti.
Non solo; emerge dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in citazione, e come statuita dai primi giudici, che i competenti IZ comunali e la LI IZ SP fossero pienamente consapevoli della situazione abusiva in via EL, almeno dal 2013. Peraltro, come provato dall’appellata ON già nella memoria di costituzione in primo grado, il Comune di LI, in data 7.12.2000 rappresentava al 36° circolo che “…allo stato, gli alloggi di servizio sono occupati da OM“ e che “gli occupanti pagano una indennità di occupazione dovuta ai sensi della l. 392/78 che non legittima la loro posizione“.
Dunque, il Comune era a conoscenza della occupazione abusiva almeno dal 2000. Ne consegue che nessun rilievo, sotto il profilo eziologico, può essere attribuito alla condotta omissiva della ON.
In altri termini, il rimprovero mosso alla Dirigente dall’appellante, di avere segnalato il problema con due sole comunicazioni, non assume rilevanza ai fini di una condotta gravemente colposa, dal momento che appare comunque dirimente la circostanza che ulteriori denunce sarebbero state solo finalizzate a segnalare una vicenda di cui il Comune di LI era da tempo pienamente consapevole.
Conclusivamente, la condotta omissiva contestata non ha potuto produrre alcuna conseguenza pregiudizievole al patrimonio dell’Ente comunale.
Per tale motivo, condivisibilmente i primi giudici hanno escluso il nesso eziologico tra il danno erariale e la condotta addebitata dalla Procura contabile alla ON.
V.2.2 Né, ai fini del presente giudizio, assume rilievo l’ulteriore contestazione formulata dalla Procura, secondo cui la ON sarebbe rimasta inerte nonostante il grave pregiudizio per la sicurezza del luogo di lavoro “atteso che dei soggetti estranei hanno avuto e hanno tuttora la possibilità di aprire o chiudere arbitrariamente il cancello della scuola sito al civico n. 4 di Via EL, la porta d’ingresso del fabbricato e l’uscita di emergenza”.
Un tale addebito avrebbe potuto senz’altro avere rilievo ove fosse stato prospettato con la citazione un danno indiretto, scaturito cioè dalla condanna dell’Amministrazione a risarcire il pregiudizio eventualmente causato dagli occupanti dell’immobile.
Ma un tale addebito, in alcun modo può essere ricollegabile al danno per cui è causa.
V.2.3 Infine, la Procura appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui i giudici hanno escluso che la dirigente scolastica avesse l’obbligo di comunicare alla competente Procura regionale il danno erariale causato dall’occupazione abusiva. Secondo la prospettazione della Procura appellante, infatti, tutto il quadro normativo che disciplina le competenze del dirigente scolastico impone una corretta gestione e cura dei locali al medesimo affidati; di qui l’obbligo della ON di denunciare alla Procura contabile ex art. 52 c.g.c. il danno erariale per cui è causa.
Anche tale ulteriore articolazione argomentativa non è fondata.
In ordine all’obbligo di cui all’art. 52 c.g.c. si richiamano le considerazioni innanzi svolte, ribadendo che non si tratta di un obbligo diffuso gravante su tutti i soggetti che vengano a conoscenza di un danno erariale, ma solo su quelli posti in posizione organizzative e/ di controllo apicali rispetto a chi ha causato il danno e quindi in presenza di una verticalizzazione nell’organizzazione amministrativa. Deve, pertanto escludersi che la ON rivestisse tale posizione nei confronti dei funzionari del IZo comunale competente. In ogni caso, nel rinviare alle considerazioni innanzi svolte, si ribadisce ancora una volta che nella fattispecie per cui è causa non è configurabile un danno da violazione dell’art. 52 c.g.c. non essendosi prescritto il danno erariale azionato.
VI. Alla luce di quanto sin qui considerato, è fondato l’appello proposto dalla dott.ssa D’PO NA e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 529/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, deve essere mandata assolta da ogni addebito Deve essere invece, rigettato, l’appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania.
Ai fini del rimborso delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31, 2°
comma c.g.c., si liquidano alla D’PO NA €. 1.500,00 per il primo grado di giudizio ed €. 1.500,00 per il presente grado, oltre accessori di legge; si liquidano, altresì, in favore della ON ID le spese del presente grado, nella misura di €. 1.500,00 oltre accessori di legge, da porre a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
P.Q.M.
la CO dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito ai sensi dell’art.184 c.g.c.
- Accoglie l’appello proposto da D’PO NA e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 529/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, la manda assolta da ogni addebito;
- Rigetta l’appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania e, per l’effetto, conferma la statuizione di assoluzione di ON ID;
- Liquida in favore di D’PO NA €. 1.500,00 per il primo grado di giudizio ed €. 1.500,00 per il presente grado, oltre accessori di legge;
liquida, altresì, in favore della ON ID le spese del presente grado, nella misura di €. 1.500,00 oltre accessori di legge, da porre a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza all’epoca dei fatti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.
Il giudice relatore il Presidente
( dott.ssa ID Contino) ( dott.ssa Rita Loreto)
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositato in Segreteria il 7 APRILE 2026 Per il Dirigente
(dr. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Manuela Asole