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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3458/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3458/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Campagna (SA), alla Via Ca
[...]
.240, presso lo studio dell'avv. Monica Sansone che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno, alla via Sichelman dell'avv. Carla de Gennaro che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con maggio 2013 CP_1 nel Comune di Battipaglia (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli: (31.08.2016) e (20.06.2019), chiedeva pronunciarsi la cessazione Per_1 Per_2 fetti civili del io. In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 8330/2022 del 30.11.2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con tempi paritetici e con il mantenimento diretto degli stessi durante i rispettivi periodi di permanenza, nonche con l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio ma contestava quanto dedott te e chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione, nonche la previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di corrisponderle una somma a titolo di assegno divorzile. In data 10 ottobre 2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. All'udienza del 8 luglio 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 6092/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato ha previsto la conferma delle condizioni di separazione, con una parziale modifica dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle ulteriori domande. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 8 luglio 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
-confermano l'accordo concluso in sede di mediazione (depositato dalla dott.ssa Anna Linda Palladino in data 19.03.2025, che qui si richiama integralmente), con l'unica modifica relativa alla misura del mantenimento per i figli che fissano in € 550,00 mensili, ferma restando la divisione dell'assegno unico;
la sig.ra CP_1 rinuncia alla domanda di assegno divorzile. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3458/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Campagna (SA), alla Via Ca
[...]
.240, presso lo studio dell'avv. Monica Sansone che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno, alla via Sichelman dell'avv. Carla de Gennaro che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con maggio 2013 CP_1 nel Comune di Battipaglia (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli: (31.08.2016) e (20.06.2019), chiedeva pronunciarsi la cessazione Per_1 Per_2 fetti civili del io. In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto n. cronol. 8330/2022 del 30.11.2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con tempi paritetici e con il mantenimento diretto degli stessi durante i rispettivi periodi di permanenza, nonche con l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio ma contestava quanto dedott te e chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione, nonche la previsione dell'obbligo a carico del ricorrente di corrisponderle una somma a titolo di assegno divorzile. In data 10 ottobre 2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, con separata ordinanza, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. All'udienza del 8 luglio 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 6092/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato ha previsto la conferma delle condizioni di separazione, con una parziale modifica dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle ulteriori domande. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 8 luglio 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
-confermano l'accordo concluso in sede di mediazione (depositato dalla dott.ssa Anna Linda Palladino in data 19.03.2025, che qui si richiama integralmente), con l'unica modifica relativa alla misura del mantenimento per i figli che fissano in € 550,00 mensili, ferma restando la divisione dell'assegno unico;
la sig.ra CP_1 rinuncia alla domanda di assegno divorzile. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi