Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 417
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento nei confronti del socio in assenza di definitività dell'accertamento societario

    La Corte ribadisce il principio che in caso di società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, senza che ciò integri una doppia presunzione. La modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera della legge n. 130 del 2022, non ha introdotto un onere probatorio più gravoso per l'amministrazione. La Suprema Corte ha ammesso come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio anche la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria, ma tale prova deve essere rigorosa. Nel caso di specie, il ricorrente è l'unico socio, il che rafforza la presunzione e pone a suo carico la prova contraria.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'amministrazione

    La Corte ritiene che l'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti, ma è coerente con le modifiche legislative che assegnano un ruolo centrale all'istruttoria dibattimentale. Pertanto, permane il principio che attribuisce l'onere probatorio a carico del contribuente in presenza di elementi presuntivi rilevanti, come la partecipazione societaria in società a ristretta base azionaria.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e prova, mancanza dei requisiti di certezza, gravità e concordanza

    La motivazione è ritenuta soddisfatta anche mediante rinvio 'per relationem' all'accertamento societario, in quanto il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria. L'atto impugnato richiama l'avviso emesso a carico della società per maggiori utili non dichiarati, e tenuto conto della quota di partecipazione del socio unico, le ragioni di fatto e di diritto sono congruamente esplicitate, consentendo al contribuente di apprestare un'adeguata difesa.

  • Rigettato
    Nullità o inesistenza dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione

    L'atto di accertamento risulta sottoscritto con firma digitale da un funzionario delegato, modalità di sottoscrizione ammessa e riconosciuta ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che garantisce la paternità dell'atto con la stessa efficacia probatoria della firma autografa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 417
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 417
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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