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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1450 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1450 /2025 R.G. promosso da: con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, numero di codice Controparte_1
fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , P.IVA_1
R.E.A. n. MI – 2521466, in persona della sua procuratrice speciale Dott. Parte_1
società che agisce quale mandataria di con sede legale in Parma, Via Controparte_2
Università n. 1, banca iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale , partita P.IVA_2
iva , rappresentata e difesa dall'Avv. AO Damini presso il cui studio in Parma, Via P.IVA_3
G. Verdi 9 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. CP_3 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente chiamava in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito: CP_3
1 “Voglia Il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in premesse, che il convenuto nato a [...] il [...] ( CP_3 C.F._2
ha accettato, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità del coniuge defunto signora
[...] Persona_1
nata ad [...] il [...] ( ), e mancata ai vivi il 3 giugno CodiceFiscale_3
2015, e ne è divenuto erede, e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di
Alessandria di provvedere, con esonero da sua responsabilità, alla relativa trascrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 c.c., o come meglio, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge. Spese protestate in caso di opposizione.”.
Parte ricorrente ha dedotto in particolare che era pendente innanzi al Tribunale di Alessandria la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 350/2024 R.G. (Giudice Dott. Michele Delli Paoli), nei confronti del Sig. in forza di contratto di , Rep. N. 199028 Racc. CP_3 Parte_2
31605 del 7.06.2004, a ministero dott. (doc. 3); che con il predetto contratto la Persona_2
Banca Intesa S.p.A. aveva mutuato ai signori ed alla moglie signora nata ad CP_3 Persona_1
Elbasan (Albania) il 9 dicembre 1969 ( ), coniuge in regime di separazione CodiceFiscale_3 dei beni, la somma di € 95.000,00 (novantacinquemila/00); che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo sopra richiamato, e così per la somma accordata a mutuo, per gli interessi, gli accessori e ogni altra obbligazione derivante dal contratto, come indicato nell'art. 7, la parte mutuataria aveva concesso in favore della banca ipoteca di primo grado per la somma di Euro 142.500,00 iscritta presso l'Agenzia Provinciale del Territorio di Alessandria –
Servizio Pubblicità Immobiliare, al n. 5772 R.G. e n. 1120 R.P. sui seguenti immobili, siti in Comune di Valenza (AL): ➢ di proprietà del sig. CP_3
Appartamento al secondo piano (terzo fuori terra) composto da: ingresso – disimpegno, cucina, bagno, due camere, con locale di cantina al secondo piano sottostrada: l'appartamento confina con:
Largo Costituzione della Repubblica, vano scala, cortile ed appartamento censito con il subalterno
103 del mappale 55 del foglio 25. Detti immobili sono censiti nel catasto dei fabbricati sezione urbana
VAL - al foglio 25 mappale 55 subalterno 102 categoria A/4, cl. 7 vani 4,5 rendita euro 313,75
➢ di proprietà della signora Persona_1
Appartamento al secondo piano terzo fuori terra, composto da: corridoio, ripostiglio, cucina, bagno in due camere, a confini: cortile ed appartamento censito con il subalterno 102 del mappale 55 a due lati:censito nel catasto dei fabbricati sezione urbana al foglio 25 mappale 55 subalterno 103 cat. A/4 cl. 7, vani 4,5 rendita euro 313,75; che con contratto di cessione stipulato in data 26 giugno 2007 a rogito del notaio di Persona_3
Milano Rep. 18069 – Racc. 10088 la mutuante Banca Intesa San AO aveva ceduto ai sensi dell'art. 58 T.U.B., con effetti dal 1° luglio 2007, a favore di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
2 (oggi denominata , il ramo d'azienda costituito da n. 173 filiali bancarie;
Controparte_2
che tra le filiali cedute, contenute nell'elenco pubblicato, figurava (al n. 3) la filiale di Alessandria,
Corso Roma n. 5, radicataria del rapporto di conto corrente e del contratto di mutuo di cui in premesse
(doc. 4); che era dunque subentrata all'originaria mutuante ed era titolare Controparte_2
del diritto di credito attribuito dal contratto di mutuo di cui sopra;
che in data 3 giugno 2015 era deceduta la signora che l'eredità si era devoluta ex lege al coniuge ed ai Persona_1 CP_3
figli e;
che costoro avevano tuttavia rinunciato all'eredità con atto dott. Parte_3 CP_4
del 13/07/2015 Rep. 52.512, registrato il 15/07/2015 al n. 7212, come da certificato di Per_4 denunciata successione presentato all'Ufficio Provinciale di Alessandria - Territorio il 20/05/2016 al n. 3107 R..G. e 2214 R.P (cfr. doc. 5); che nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare n. 350/2024 R.G., il G.E., con ordinanza resa all'udienza del 13 maggio 2025, rilevata la mancata continuità delle trascrizioni (atteso che il Sig. pur avendo presentato la dichiarazione di CP_3
successione con voltura degli immobili a suo favore, non aveva provveduto a trascrivere l'accettazione di eredità) aveva onerato il creditore procedente di introdurre il giudizio di accertamento dello status di erede tacito entro il termine di giorni 45, decorrenti dal 13 maggio 2025,
a pena di improcedibilità della procedura esecutiva;
che era pertanto interesse della ricorrente, creditrice procedente nella citata procedura esecutiva, proporre il presente procedimento, al fine di sentire accertare e dichiarare che il Sig. ha accettato tacitamente l'eredità del coniuge CP_3
signora onde procedere alla relativa trascrizione dell'accettazione tacita ai sensi e per Persona_1
gli effetti degli artt. 476 e 2648 c.c.; che nello specifico risultava dalla relazione notarile ex art. 567 comma 2, prodotta nella procedura esecutiva e allegata sub doc. 5, che il Sig. aveva CP_3 presentato all'Ufficio Provinciale di Alessandria – Territorio la dichiarazione di successione n. 177
Vol. 9990, registrata in Alessandria il 5 febbraio 2016, ivi trascritta il 20/05/2016 al n. 3107 R..G. e
2214 R.P., effettuando contestualmente la voltura catastale e l'intestazione a proprio nome degli immobili ovvero delle quote immobiliari di proprietà del coniuge defunto;
che a ciò si aggiungeva che il Sig. anche a seguito di rinuncia all'eredità da parte dei figli, era dal 2015, anno di CP_3
morte del coniuge, nel pieno ed esclusivo possesso dei beni ereditari, che aveva utilizzato ed utilizzava come esclusivamente propri e nei quali aveva la residenza coi figli;
che come risultava dalla perizia di stima redatta dal CTU Geom. nell'ambito della citata procedura Persona_5 esecutiva n. 350/2024 RGE (docc.
7-7bis) l'unità immobiliare di proprietà della defunta Persona_1
censita al foglio 25 mappale 55 subalterno 103, in origine distinta da quella di proprietà del convenuto, era stata da questi, fin dall'anno 2016 fusa ed accorpata con l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del sig. in modo tale da costituire un unicum; che pertanto quantomeno dal maggio 2016 CP_3
il sig. aveva accorpato alla propria abitazione l'unità immobiliare già di proprietà della CP_3
3 moglie, facendola così interamente propria, e ricavando in tal modo un'unica unità immobiliare, occupata dal convenuto e dai suoi famigliari;
che tale condotta rilevava, senza dubbio alcuno, come atto integrante, se non una vera e propria accettazione espressa dell'eredità della moglie (non constando alcuna accettazione beneficiata, né la redazione di alcun inventario) quantomeno la tacita accettazione dell'eredità del coniuge defunto;
che ancora integrava accettazione tacita di eredità la costituzione in giudizio, col patrocinio dell'avv. Mirone alla quale era stata rilasciata ampia procura, del sig. nella procedura esecutiva immobiliare n. 350/2024 RGE promossa nei suoi CP_3 confronti “quale unico proprietario degli immobili concessi in garanzia” e nell'ambito della quale era stato pignorato anche l'immobile già di proprietà della moglie, condebitrice solidale nel contratto di mutuo, poi accorpato dal convenuto al proprio appartamento in un'unica unità immobiliare (docc. 8-
9).
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18.11.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni di parte ricorrente e della discussione orale ex art 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Nel merito la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei seguenti termini.
Il ricorrente ha depositato con il ricorso il certificato notarile ex art 567 co. 2 cpc (cfr. doc. 5 ricorso)
- attestante quindi le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - dal quale risulta che il sig. è pieno e intero proprietario dell'immobile identificato al Catasto dei fabbricati di CP_3
Valenza come segue: foglio 25, mapp. 55, sub 122 (ex subb 102-103), categoria A4, classe 7, vani
8,5, che l'immobile censito al sub 103 è appartenente al resistente per successione alla signora
[...]
deceduta ad Alessandria il 3 giugno 2015 (dichiarazione di successione n. 177 vol. 9990 Per_1 registrata il 5 febbraio 2016; rinuncia all'eredità da parte dei figli con atto notarile in data 13 luglio
2015). Ebbene quanto alle risultanze delle visure catastali si rileva che tale documentazione, secondo giurisprudenza ormai consolidata (ex multis Cass., ord. n. 11478/21; Cass., ord. n. 12259/22,) oltre a poter integrare l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., rileva per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi poiché “Soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso” (in tal senso già Cass. n. 5226/2009).
Dalla relazione svolta nell'ambito della procedura esecutiva avente rg n. 350/2024 sopra indicata risulta poi quanto indicato dal ricorrente in relazione sia alla pratica catastale di fusione (del
10.5.2016) dei subalterni 102 e 103, costituenti singoli e distinti tra loro alloggi, che sono stati messi in comunicazione tra loro formando un'unica unità immobiliare (cfr. pagina 5 della perizia, doc. 7);
4 sia con riferimento all'occupazione degli immobili in questione risultando che gli stessi sono occupati con continuità da parte di , come da certificato di stato di famiglia CP_3 Pt_3 Per_6 Per_7
del 23 gennaio 2025 (cfr. pag. 4 doc. 7). Ad abundantiam si rileva che l'indirizzo di tali immobili
(Valenza Largo Costituzione della Repubblica 2) è anche lo stesso ove è stata eseguita la notifica per il presente procedimento. Ebbene tale occupazione che nella perizia è indicata come continuativa integra l'ipotesi di cui all'art. 485, co. 2, c.c., per cui può essere ritenuto erede puro e CP_3
semplice del coniuge defunto, in quanto, pur trovandosi nel possesso dei suddetti beni ereditari, non risulta che abbia redatto l'inventario nel termine previsto dalla citata norma.
Risulta poi la costituzione del resistente nella procedura esecutiva avente rg n. 350/2024 sui beni immobili di cui sopra senza contestazioni, con la finalità di essere notiziato circa il corso della procedura stessa (cfr. doc. 9): altro elemento che ad abundantiam può ritenersi indice della volontà del resistente di accettare l'eredità morendo dismessa dalla moglie.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene, pertanto, che il sig. sia erede puro e semplice CP_3 della defunta per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi di legge. Persona_1
La domanda di parte ricorrente di accertamento della qualità di erede della defunta in Persona_1
capo al resistente deve quindi trovare accoglimento.
Si rileva, infine, quanto alla richiesta in ordine alla trascrizione, che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648 c.c..
Le spese di lite, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tabella II, causa di valore indeterminabile di complessità bassa, compensi minimi, in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accerta e dichiara che (C.F. come sopra generalizzato, è erede CP_3 C.F._1
puro e semplice della defunta moglie (C.F. ), nata in [...] Persona_1 CodiceFiscale_3
il 09/12/1969 e deceduta in Alessandria in data 03/06/2015, per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi di legge;
- Condanna a rifondere le spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, spese CP_3 che si liquidano in € 545,00 per esborsi, in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre a CPA ed IVA come per legge.
5 Alessandria, 06/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1450 /2025 R.G. promosso da: con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, numero di codice Controparte_1
fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , P.IVA_1
R.E.A. n. MI – 2521466, in persona della sua procuratrice speciale Dott. Parte_1
società che agisce quale mandataria di con sede legale in Parma, Via Controparte_2
Università n. 1, banca iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale , partita P.IVA_2
iva , rappresentata e difesa dall'Avv. AO Damini presso il cui studio in Parma, Via P.IVA_3
G. Verdi 9 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. CP_3 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente chiamava in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito: CP_3
1 “Voglia Il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in premesse, che il convenuto nato a [...] il [...] ( CP_3 C.F._2
ha accettato, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità del coniuge defunto signora
[...] Persona_1
nata ad [...] il [...] ( ), e mancata ai vivi il 3 giugno CodiceFiscale_3
2015, e ne è divenuto erede, e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di
Alessandria di provvedere, con esonero da sua responsabilità, alla relativa trascrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 c.c., o come meglio, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge. Spese protestate in caso di opposizione.”.
Parte ricorrente ha dedotto in particolare che era pendente innanzi al Tribunale di Alessandria la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 350/2024 R.G. (Giudice Dott. Michele Delli Paoli), nei confronti del Sig. in forza di contratto di , Rep. N. 199028 Racc. CP_3 Parte_2
31605 del 7.06.2004, a ministero dott. (doc. 3); che con il predetto contratto la Persona_2
Banca Intesa S.p.A. aveva mutuato ai signori ed alla moglie signora nata ad CP_3 Persona_1
Elbasan (Albania) il 9 dicembre 1969 ( ), coniuge in regime di separazione CodiceFiscale_3 dei beni, la somma di € 95.000,00 (novantacinquemila/00); che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo sopra richiamato, e così per la somma accordata a mutuo, per gli interessi, gli accessori e ogni altra obbligazione derivante dal contratto, come indicato nell'art. 7, la parte mutuataria aveva concesso in favore della banca ipoteca di primo grado per la somma di Euro 142.500,00 iscritta presso l'Agenzia Provinciale del Territorio di Alessandria –
Servizio Pubblicità Immobiliare, al n. 5772 R.G. e n. 1120 R.P. sui seguenti immobili, siti in Comune di Valenza (AL): ➢ di proprietà del sig. CP_3
Appartamento al secondo piano (terzo fuori terra) composto da: ingresso – disimpegno, cucina, bagno, due camere, con locale di cantina al secondo piano sottostrada: l'appartamento confina con:
Largo Costituzione della Repubblica, vano scala, cortile ed appartamento censito con il subalterno
103 del mappale 55 del foglio 25. Detti immobili sono censiti nel catasto dei fabbricati sezione urbana
VAL - al foglio 25 mappale 55 subalterno 102 categoria A/4, cl. 7 vani 4,5 rendita euro 313,75
➢ di proprietà della signora Persona_1
Appartamento al secondo piano terzo fuori terra, composto da: corridoio, ripostiglio, cucina, bagno in due camere, a confini: cortile ed appartamento censito con il subalterno 102 del mappale 55 a due lati:censito nel catasto dei fabbricati sezione urbana al foglio 25 mappale 55 subalterno 103 cat. A/4 cl. 7, vani 4,5 rendita euro 313,75; che con contratto di cessione stipulato in data 26 giugno 2007 a rogito del notaio di Persona_3
Milano Rep. 18069 – Racc. 10088 la mutuante Banca Intesa San AO aveva ceduto ai sensi dell'art. 58 T.U.B., con effetti dal 1° luglio 2007, a favore di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
2 (oggi denominata , il ramo d'azienda costituito da n. 173 filiali bancarie;
Controparte_2
che tra le filiali cedute, contenute nell'elenco pubblicato, figurava (al n. 3) la filiale di Alessandria,
Corso Roma n. 5, radicataria del rapporto di conto corrente e del contratto di mutuo di cui in premesse
(doc. 4); che era dunque subentrata all'originaria mutuante ed era titolare Controparte_2
del diritto di credito attribuito dal contratto di mutuo di cui sopra;
che in data 3 giugno 2015 era deceduta la signora che l'eredità si era devoluta ex lege al coniuge ed ai Persona_1 CP_3
figli e;
che costoro avevano tuttavia rinunciato all'eredità con atto dott. Parte_3 CP_4
del 13/07/2015 Rep. 52.512, registrato il 15/07/2015 al n. 7212, come da certificato di Per_4 denunciata successione presentato all'Ufficio Provinciale di Alessandria - Territorio il 20/05/2016 al n. 3107 R..G. e 2214 R.P (cfr. doc. 5); che nell'ambito della predetta procedura esecutiva immobiliare n. 350/2024 R.G., il G.E., con ordinanza resa all'udienza del 13 maggio 2025, rilevata la mancata continuità delle trascrizioni (atteso che il Sig. pur avendo presentato la dichiarazione di CP_3
successione con voltura degli immobili a suo favore, non aveva provveduto a trascrivere l'accettazione di eredità) aveva onerato il creditore procedente di introdurre il giudizio di accertamento dello status di erede tacito entro il termine di giorni 45, decorrenti dal 13 maggio 2025,
a pena di improcedibilità della procedura esecutiva;
che era pertanto interesse della ricorrente, creditrice procedente nella citata procedura esecutiva, proporre il presente procedimento, al fine di sentire accertare e dichiarare che il Sig. ha accettato tacitamente l'eredità del coniuge CP_3
signora onde procedere alla relativa trascrizione dell'accettazione tacita ai sensi e per Persona_1
gli effetti degli artt. 476 e 2648 c.c.; che nello specifico risultava dalla relazione notarile ex art. 567 comma 2, prodotta nella procedura esecutiva e allegata sub doc. 5, che il Sig. aveva CP_3 presentato all'Ufficio Provinciale di Alessandria – Territorio la dichiarazione di successione n. 177
Vol. 9990, registrata in Alessandria il 5 febbraio 2016, ivi trascritta il 20/05/2016 al n. 3107 R..G. e
2214 R.P., effettuando contestualmente la voltura catastale e l'intestazione a proprio nome degli immobili ovvero delle quote immobiliari di proprietà del coniuge defunto;
che a ciò si aggiungeva che il Sig. anche a seguito di rinuncia all'eredità da parte dei figli, era dal 2015, anno di CP_3
morte del coniuge, nel pieno ed esclusivo possesso dei beni ereditari, che aveva utilizzato ed utilizzava come esclusivamente propri e nei quali aveva la residenza coi figli;
che come risultava dalla perizia di stima redatta dal CTU Geom. nell'ambito della citata procedura Persona_5 esecutiva n. 350/2024 RGE (docc.
7-7bis) l'unità immobiliare di proprietà della defunta Persona_1
censita al foglio 25 mappale 55 subalterno 103, in origine distinta da quella di proprietà del convenuto, era stata da questi, fin dall'anno 2016 fusa ed accorpata con l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del sig. in modo tale da costituire un unicum; che pertanto quantomeno dal maggio 2016 CP_3
il sig. aveva accorpato alla propria abitazione l'unità immobiliare già di proprietà della CP_3
3 moglie, facendola così interamente propria, e ricavando in tal modo un'unica unità immobiliare, occupata dal convenuto e dai suoi famigliari;
che tale condotta rilevava, senza dubbio alcuno, come atto integrante, se non una vera e propria accettazione espressa dell'eredità della moglie (non constando alcuna accettazione beneficiata, né la redazione di alcun inventario) quantomeno la tacita accettazione dell'eredità del coniuge defunto;
che ancora integrava accettazione tacita di eredità la costituzione in giudizio, col patrocinio dell'avv. Mirone alla quale era stata rilasciata ampia procura, del sig. nella procedura esecutiva immobiliare n. 350/2024 RGE promossa nei suoi CP_3 confronti “quale unico proprietario degli immobili concessi in garanzia” e nell'ambito della quale era stato pignorato anche l'immobile già di proprietà della moglie, condebitrice solidale nel contratto di mutuo, poi accorpato dal convenuto al proprio appartamento in un'unica unità immobiliare (docc. 8-
9).
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18.11.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni di parte ricorrente e della discussione orale ex art 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Nel merito la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei seguenti termini.
Il ricorrente ha depositato con il ricorso il certificato notarile ex art 567 co. 2 cpc (cfr. doc. 5 ricorso)
- attestante quindi le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari - dal quale risulta che il sig. è pieno e intero proprietario dell'immobile identificato al Catasto dei fabbricati di CP_3
Valenza come segue: foglio 25, mapp. 55, sub 122 (ex subb 102-103), categoria A4, classe 7, vani
8,5, che l'immobile censito al sub 103 è appartenente al resistente per successione alla signora
[...]
deceduta ad Alessandria il 3 giugno 2015 (dichiarazione di successione n. 177 vol. 9990 Per_1 registrata il 5 febbraio 2016; rinuncia all'eredità da parte dei figli con atto notarile in data 13 luglio
2015). Ebbene quanto alle risultanze delle visure catastali si rileva che tale documentazione, secondo giurisprudenza ormai consolidata (ex multis Cass., ord. n. 11478/21; Cass., ord. n. 12259/22,) oltre a poter integrare l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., rileva per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi poiché “Soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso” (in tal senso già Cass. n. 5226/2009).
Dalla relazione svolta nell'ambito della procedura esecutiva avente rg n. 350/2024 sopra indicata risulta poi quanto indicato dal ricorrente in relazione sia alla pratica catastale di fusione (del
10.5.2016) dei subalterni 102 e 103, costituenti singoli e distinti tra loro alloggi, che sono stati messi in comunicazione tra loro formando un'unica unità immobiliare (cfr. pagina 5 della perizia, doc. 7);
4 sia con riferimento all'occupazione degli immobili in questione risultando che gli stessi sono occupati con continuità da parte di , come da certificato di stato di famiglia CP_3 Pt_3 Per_6 Per_7
del 23 gennaio 2025 (cfr. pag. 4 doc. 7). Ad abundantiam si rileva che l'indirizzo di tali immobili
(Valenza Largo Costituzione della Repubblica 2) è anche lo stesso ove è stata eseguita la notifica per il presente procedimento. Ebbene tale occupazione che nella perizia è indicata come continuativa integra l'ipotesi di cui all'art. 485, co. 2, c.c., per cui può essere ritenuto erede puro e CP_3
semplice del coniuge defunto, in quanto, pur trovandosi nel possesso dei suddetti beni ereditari, non risulta che abbia redatto l'inventario nel termine previsto dalla citata norma.
Risulta poi la costituzione del resistente nella procedura esecutiva avente rg n. 350/2024 sui beni immobili di cui sopra senza contestazioni, con la finalità di essere notiziato circa il corso della procedura stessa (cfr. doc. 9): altro elemento che ad abundantiam può ritenersi indice della volontà del resistente di accettare l'eredità morendo dismessa dalla moglie.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene, pertanto, che il sig. sia erede puro e semplice CP_3 della defunta per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi di legge. Persona_1
La domanda di parte ricorrente di accertamento della qualità di erede della defunta in Persona_1
capo al resistente deve quindi trovare accoglimento.
Si rileva, infine, quanto alla richiesta in ordine alla trascrizione, che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648 c.c..
Le spese di lite, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tabella II, causa di valore indeterminabile di complessità bassa, compensi minimi, in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accerta e dichiara che (C.F. come sopra generalizzato, è erede CP_3 C.F._1
puro e semplice della defunta moglie (C.F. ), nata in [...] Persona_1 CodiceFiscale_3
il 09/12/1969 e deceduta in Alessandria in data 03/06/2015, per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi di legge;
- Condanna a rifondere le spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, spese CP_3 che si liquidano in € 545,00 per esborsi, in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre a CPA ed IVA come per legge.
5 Alessandria, 06/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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