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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1030/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo de Marchis e Flaminia Agostinelli, Parte_1 come da procura in atti appellante
E
e n.q. di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv. Barbara Pignotti e Alessandra Coata, come da procura in atti appellati
E
, in proprio e n.q. di erede di rappresentata e difesa Controparte_3 Persona_1 dagli avv. Liliana Salemme e Marinella Modugno, come da procura in atti appellata
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Samuela Pischedda, CP_4 come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9232/2022 pubblicata il 9.11.2022
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.11.2019, conveniva in giudizio i coniugi Parte_1 [...]
e esponendo: di avere lavorato in forza di un rapporto di lavoro Per_1 Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato, continuativo e ininterrotto, dall'1.3.2006 al 31.8.2019 per i coniugi presso la loro villa sita in Roma via Bassano in Teverina n. 110; che Controparte_5 tale villa era di grandi dimensioni (di circa 700 mq) ed era ubicata all'interno di un parco di due ettari (nel quale erano presenti 3000 metri di prato, 160 alberi d'olivo, circa 30 alberi da frutta e un orto per le esigenze domestiche); che era stato assunto assieme a sua moglie, , Persona_2 rispettivamente con mansioni di giardiniere-manutentore e di colf convivente (la sig.ra Per_2
aveva proposto una vertenza, conclusasi con verbale di conciliazione giudiziale, n.d.r.);
[...] che i coniugi – omessa qualsiasi formalizzazione del rapporto di lavoro – gli avevano CP_1 concesso con contratto di comodato a tempo indeterminato, l'uso di una porzione della villa delle dimensioni di circa 40 mq, al fine di dimorarvi con la famiglia;
che aveva osservato l'orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 (salvo recupero sabato e domenica in caso di maltempo), svolgendo mansioni di giardiniere, manutentore tuttofare (in particolare curava il giardino provvedendo alla tosatura dei prati, alla raccolta del fogliame, alla potatura degli alberi e delle siepi, innaffiava le piante, puliva e caricava la caldaia con il pellet/nocciolino, sistemava le recinzioni); che utilizzava strumenti e attrezzi messi a disposizione dai datori di lavoro e custoditi in un garage;
che non era stato mai pagato per il lavoro svolto e che era quindi creditore, tenuto conto dell'inquadramento nel livello B (2° fino al febbraio 2007) spettante in base al CCNL Colf Confedilizia, dell'importo di €
107.273,59, come da conteggi sviluppati dal sindacato (per le seguenti voci: retribuzione giornaliera, tredicesima, lavoro festivo, permessi e ferie non goduti) e di € 7.560,76 per t.f.r..
Chiedeva, comunque, che - nella denegata ipotesi in cui la prestazione lavorativa resa non fosse riconducibile al lavoro subordinato - essa fosse ricondotta, a decorrere dal 15 giugno 2015, alle prestazioni eterodirette di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 per le quali trovava applicazione la disciplina del lavoro subordinato.
Concludeva chiedendo di:
“1. Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1 marzo 2006 al 31 agosto 2019, o altra data di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento al 2 del CCNL Colf Parte_1
Confedilizia fino al 28 febbraio 2007 successivamente definito quale livello B fino alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal 31 marzo 2006 al 31 agosto 2019 o altro livello e CCNL di giustizia e, comunque, condannare i convenuti in solido, sigg.ri e , Controparte_3 Persona_1
o comunque ognuno per quanto di ragione nella misura ritenuta di giustizia, nonché per i motivi di
2 cui al ricorso, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 107.273.59, come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta
l'insufficienza del compenso pattuito, condannare i convenuti al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra di giustizia di giustizia anche in via equitativa ai sensi del comma
772 della legge 296/06 ovvero, in via subordinata, ritenuta in ogni caso l'insufficienza del compenso pattuito, ritenuta l'applicabilità dell'art. 2 del d.lgs. 81/15, condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra di giustizia.
3. In ogni caso condannare i convenuti in solido o comunque ognuno per quanto di ragione e per quanto ritenuto di giustizia alla regolarizzazione previdenziale del rapporto di lavoro del ricorrente oltre al pagamento dei contributi dovuti per legge sulle somme riconosciute di giustizia”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato e la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione del giorno 9.12.2020 il processo veniva interrotto, perché in data 30.3.2020 era deceduto il sig. (cfr. certificato di morte in atti). Persona_1
Con tempestivo ricorso in riassunzione il riassumeva il giudizio nei confronti della Per_2
in proprio e quale erede del defunto nonché nei confronti dei figli di CP_3 Persona_1 quest'ultimo, che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 26.10.2020, nonché CP_ nei confronti dell'
Si costituivano tempestivamente nel giudizio riassunto, in proprio e quale coerede, Controparte_3
CP_ riportandosi alle precedenti difese e contestando la fondatezza della domanda, l' rimettendosi all'accertamento giudiziale, nonché e quali eredi di CP_2 Controparte_1 Persona_1 affermando l'infondatezza del ricorso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e proponendo a propria volta domanda riconvenzionale nei confronti del Per_2 avente ad oggetto il rilascio dell'immobile di via Bassano in Teverina 110 e il pagamento dell'indennità di occupazione dal giorno 2.7.2021, anche ex art. 614 bis c.p.c..
Si costituiva con memoria depositata il 10.10.21 il per contestare la fondatezza della Per_2 domanda riconvenzionale e alla prima udienza del 26.10.2021 offriva banco iudicis la restituzione delle chiavi dell'immobile, che erano ricevute dall'avv. Salemme per conto della con CP_3 riserva di ogni necessaria verifica.
Venivano espletati il libero interrogatorio delle parti, e la prova testimoniale.
3 Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore della e dei fratelli CP_3
compensate per il residuo;
rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e dichiarava CP_1 inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai CP_1
In particolare, il giudice di primo grado riteneva non provati gli elementi tipici della subordinazione, non avendo il dimostrato: di ricevere ordini e direttive dai sig.ri Per_2 [...]
e che quest'ultima agisse quale datrice di lavoro;
che costoro Per_1 Controparte_3 esercitassero su di lui un potere direttivo, organizzativo, di controllo;
che fosse assoggettato al rispetto di un orario di lavoro fisso;
che dovesse giustificare assenze, ritardi;
che dovesse ricevere l'autorizzazione per fruire di permessi e di ferie;
che fosse assoggettato al potere gerarchico e disciplinare;
che avesse l'obbligo di conformarsi agli ordini datoriali.
Ha, poi, evidenziato che, dall'istruttoria espletata era emerso soltanto che il abitava in un Per_2 immobile adiacente alla villa divisa tra i coniugi (civico 110) e figli e CP_1 CP_2 CP_1
(civico 100) insieme alla sua famiglia;
che saltuariamente svolgeva dei lavori agricoli e di manutenzione dell'immobile e del terreno circostante, utilizzando strumenti custoditi in un garage
(trattore, zappa, pala, carriola, rastrello); che caricava e puliva la caldaia, attraverso la quale egli stesso poteva riscaldarsi;
che si dedicava alla coltivazione di un piccolo orto dal quale egli stesso traeva frutti e che contribuiva, insieme agli altri abitanti della villa, alla cura e manutenzione del giardino comune, che tali elementi, nonché la stessa allegazione di parte ricorrente secondo cui, a fronte della sua richiesta di essere pagato, i convenuti gli rispondevano “noi ti diamo la casa e tu lavori per noi mentre a tua moglie diamo i soldi”, confermava l'implicita esistenza di un accordo negoziale, confermato dalla sua lunga esecuzione senza contestazioni reciproche tra le parti, per cui il a fronte del godimento gratuito dell'abitazione e di una porzione di terreno circostante Per_2 per sé e per la sua famiglia, eseguiva in favore dei proprietari occasionali lavori di manutenzione della villa e del giardino.
Quanto alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti e il CP_2 Controparte_1
Tribunale evidenziava che le chiavi dell'immobile erano state consegnate banco iudicis dal ricorrente e che la domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione esulava dal novero delle controversie proponibili davanti al giudice del lavoro.
Quanto, infine, alla domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., rilevava che non vi era prova dei presupposti oggettivi e soggettivi ai fini dell'accoglimento.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati. Parte_1
1) Erronea valutazione delle prove – sussistenza della subordinazione.
4 Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, se del caso anche ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, nonostante le dichiarazioni dei testimoni che avrebbero confermato il periodo di lavoro, le mansioni e la sottoposizione a direttive di lavoro.
2) Erronea valutazione dell'attendibilità dei testimoni di parte ricorrente.
Secondo parte appellante, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, le dichiarazioni dei testimoni intimati dall'odierno appellante sarebbero attendibili, atteso che tutti i testi hanno dichiarato, precisando i particolari di tempo e di luogo, di essere a conoscenza diretta dei fatti di causa, motivando anche le ragioni per cui hanno frequentato, più o meno assiduamente,
l'abitazione dell'appellante.
3) Erroneità della sentenza per rigetto della domanda subordinata di condanna ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015.
Ha sostenuto parte appellante che l'attività di lavoro del , così come dedotta e provata in Per_2 giudizio, sarebbe da definirsi di carattere personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione sono state organizzate dal committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di esecuzione.
Ha, quindi, concluso chiedendo di: “1. Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1 marzo 2006 al 31 agosto 2019, o altra data di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del sig. all'inquadramento al 2 del CCNL Colf Parte_1
Confedilizia fino al 28 febbraio 2007 successivamente definito quale livello B fino alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal 31 marzo 2006 al 31 agosto 2019 o altro livello e CCNL di giustizia e, comunque, condannare i convenuti in solido, sigg.ri (in proprio e nella Controparte_3 qualità di erede del sig. ) e e (nella qualità di Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 eredi del sig. ), o comunque ognuno per quanto di ragione nella misura ritenuta di Persona_1 giustizia, nonché per i motivi di cui al ricorso, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 107.273,59, come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza del compenso pattuito, condannare i convenuti al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra di giustizia di giustizia anche in via equitativa ai sensi del comma 772 della legge 296/06 ovvero, in via subordinata, ritenuta in ogni caso l'insufficienza del compenso pattuito, ritenuta l'applicabilità dell'art. 2 del d.lgs 81/15, condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra di giustizia di giustizia.
5
3. In ogni caso condannare i convenuti in solido o comunque ognuno per quanto di ragione e per quanto ritenuto di giustizia alla regolarizzazione previdenziale del rapporto di lavoro del ricorrente oltre al pagamento dei contributi dovuti per legge sulle somme riconosciute di giustizia in favore dell' CP_4
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
Si sono costituiti in giudizio e n.q. di eredi di nonché, CP_1 Controparte_2 Persona_1 con separate memorie, in proprio e n.q. di erede di resistendo al Controparte_3 Persona_1 gravame e chiedendone il rigetto, poiché infondato in fatto e in diritto. La ha reiterato nel CP_3 grado la richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_ Si è costituito in giudizio l' riportandosi alle difese svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo alla Corte di decidere secondo giustizia, con condanna al pagamento delle spese legali del grado della parte che risulterà soccombente.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestualei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di appello possono essere valutati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente valutato le prove e considerato inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni intimati dall'odierno appellante.
Le censure non colgono nel segno.
1.1. E' necessario premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante, infatti, la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa (Cass. n.
9853/2002).
Il potere organizzativo e gerarchico deve, poi, estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro (Cass. n.
11936/2000).
6 In buona sostanza, gli indici sintomatici della subordinazione sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione) (Cass. n.5989/01; n. 4171/2006, n.
4500/2007, n. 5645/2009).
Quanto al potere disciplinare, è vero che l'esercizio di tale potere è sicuro indice della subordinazione, ma la sua mancata manifestazione può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se realmente significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (Cass. n. 17008/2014).
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito (ord. n. 23324/2021) che mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative
(operae) e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus); (ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999, 5464/1997, 2690/1994, 4770/2003, 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto).
Ancor più di recente i giudici di legittimità hanno evidenziato (ord. n. 1095/2023) che, quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere
7 sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di un valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme).
1.2. Ciò premesso, prima di valutare le censure mosse da parte appellante, è necessario riportare le allegazioni contenute nel ricorso di primo grado, al fine di valutare se le stesse sono risultate provate, come egli sostiene.
Costui ha esposto di avere lavorato in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non formalizzato, continuativo e ininterrotto, dall'1.3.2006 al 31.8.2019 per i coniugi presso la loro villa sita in Roma via Bassano in Teverina n. 110; che tale villa Controparte_5
è di grandi dimensioni (di circa 700 mq) ed è ubicata all'interno di un parco di due ettari;
che era stato assunto assieme a sua moglie, , rispettivamente con mansioni di giardiniere- Persona_2 manutentore e di colf convivente;
che i coniugi gli avevano concesso con contratto di CP_1 comodato a tempo indeterminato, l'uso di una porzione della villa delle dimensioni di circa 40 mq, al fine di dimorarvi con la famiglia;
che aveva osservato l'orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12
(salvo recupero sabato e domenica in caso di maltempo), svolgendo mansioni di giardiniere, manutentore tuttofare (in particolare curava il giardino provvedendo alla potatura dei prati, alla raccolta del fogliame, alla potatura degli alberi e delle siepi, innaffiava le piante, puliva e caricava la caldaia con il pellet/nocciolino, sistemava le recinzioni); che utilizzava strumenti e attrezzi messi a disposizione dai datori di lavoro e custoditi in un garage;
che non era stato mai pagato per il lavoro svolto.
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, è onere di chi agisce in giudizio provare la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.
Il primo testimone indicato dall'odierno appellante, ha riferito di conoscere il Testimone_1
dal 2001/2002, in quanto costui aveva lavorato come baby sitter presso casa di suo Per_2 fratello e ciò fino al 2006; che l'appellante gli aveva chiesto di poter mettere la propria residenza presso casa sua, ossia in via Savoia n. 92, e ciò nel 2001/2002, per poter acquistare una automobile, chiedendogli anche di fargli da garante, auto che effettivamente aveva acquistato nel 2003/2004; che il aveva anche le chiavi di casa sua, in quanto il teste aveva un cane molto anziano e Per_2
l'appellante gli dava una mano per la gestione dell'animale quando lui si assentava.
Il teste ha anche riferito di conoscere e sua madre dal 1986, quando abitavano in via Persona_1
Gian Giacomo Porro, e di avere accompagnato personalmente il dai il primo Per_2 CP_1 marzo del 2006; di avere invece saputo dall'appellante che il rapporto era cessato il 31.8.2019.
8 Quanto all'attività lavorativa svolta dall'appellante presso la casa dei il teste ha riferito: CP_1
“Io ho visto la villa dei sigg.ri perché ogni tanto andavo a trovare il ricorrente per CP_1 piacere e a volte per dargli una mano, abbiamo fatto insieme la recinzione che costeggia il bosco,
l'ho aiutato a fare le fioriere intorno agli alberi, lo stradellino, varie cose. Questo nel corso degli anni, a partire dal 2006 in poi. L'ultima volta che ci sono stato era circa 4 anni fa….. Spesso lo trovavo sul trattore che tagliava l'erba, su uno dei trattori. Il prato stava in parte a ridosso della villa e arrivava fino al boschetto e poi si estendeva anche più avanti. Stava sul trattore per tagliare
l'erba. Poi l'ho visto fare lo scarico dei pallet nel periodo invernale, delle nocchie…. Lui curava tutto il giardino. Nel periodo estivo faceva anche da custode, andando i signori in vacanza e avendo pure dei cani”; ha anche dichiarato di avere visto l'appellante innaffiare il prato, che aveva un sistema di irrigazione che, però, ogni tanto si bloccava, e di non avere mai sentito
[...]
e la moglie dare direttive di lavoro al e di presumere che vi fosse un programma Per_1 Per_2 di manutenzione.
Il teste ha, poi, dichiarato di avere saputo dal che doveva chiedere l'autorizzazione Tes_1 Per_2 per ferie e permessi e che costui non aveva un orario preciso di lavoro, nel senso che faceva le sue ore ma le distribuiva nell'arco della giornata.
Tale deposizione, ad avviso del Collegio, anche a volerla considerare attendibile, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, è insufficiente a fornire la rigorosa prova dei requisiti tipici della subordinazione, per come sopra riportati, specialmente in considerazione del fatto che il testimone ha visto saltuariamente il svolgere le attività che ha riferito, avendo costui precisato che si Per_2 recava a casa dei dall'appellante, con una frequenza di una volta o due al mese, CP_1 prevalentemente di mattina e soprattutto nel periodo estivo, e di non avere mai sentito i coniugi dare direttive di lavoro all'appellante. CP_1
L'altra testimone intimata da parte ricorrente, , ha riferito di essere Testimone_2 arrivata in Italia nel 2006 e di avere conosciuto in quell'anno l'appellante; che si recava a casa dell'appellante e della moglie, per il periodo 2006 -2008, una volta a settimana, e dal 2008, avendo iniziato a lavorare in un negozio di parrucchiere ai Parioli, una volta o due al mese, sia di mattina che di pomeriggio, fermandosi per circa due ore, anche per sistemare i capelli alla moglie del
; che dal 2008, poiché lavorava anche di lunedì, poteva prendersi un giorno intero o due Per_2 mezze giornate a settimana di riposo, e si recava a casa dell'appellante.
Con riferimento all'attività svolta dal , la testimone ha riferito di averlo visto tagliare Per_2
l'erba, la siepe, coltivare l'orto, occuparsi delle piante, e di aver saputo dall'appellante, una volta che si trovava a casa sua, che doveva recarsi a casa dei per cambiare una lampadina;
di CP_1
9 avere sentito dire al di mettere le noccioline alla caldaia e di togliere le Controparte_2 Per_2 foglie.
La testimone ha, poi, dichiarato di non aver mai sentito o la moglie dare ordini o Persona_1 direttive di lavoro all'appellante, ma di avere saputo da quest'ultimo e dalla moglie che ad agosto non potevano lasciare la casa, poiché i non c'erano e neppure il fine settimana se loro CP_1 uscivano.
Infine, la ha riferito che la caldaia, che l'appellante riforniva, serviva per tutta la casa Tes_2 anche per la parte di casa che occupava lui;
che i pomodori coltivati nell'orto erano destinati a tutti anche ai sigg.ri e al;
che costui non aveva un altro lavoro e che le aveva riferito CP_1 Per_2 che veniva aiutato economicamente dalla sua famiglia e dai genitori.
Anche per tale deposizione valgono le stesse valutazioni fatte per quella del teste in quanto le Tes_1 circostanze riferite dalla testimone sono insufficiente a fornire la rigorosa prova dei requisiti tipici della subordinazione, avendo la testimone riferito di avere visto il svolgere le attività Per_2 sopra indicate una sola volta a settimana fino al 2008 e poi una o due volte al mese, e per breve tempo, ossia per le due ore in cui si tratteneva a casa dei coniugi , il più delle volte Per_2 impegnata a sistemare i capelli della moglie dell'appellante; di non avere mai sentito i coniugi dare direttive di lavoro al o esercitare nei suoi confronti il potere gerarchico e CP_1 Per_2 disciplinare;
di avere appreso le altre circostanze in quanto a lei riferite dallo stesso appellante.
Il Collegio, invece, concorda con le valutazioni del Tribunale in merito alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente, che si riportano: Testimone_3
“ADR ho conosciuto il ricorrente tramite mio cugino, dal 2003/2004. Ricordo che io lo ho accompagnato il primo giorno di lavoro presso la villa, il primo marzo del 2006, perché mi ero comprato la macchina da qualche mese. In macchina eravamo io e lui e poi vi era anche Tes_1 che guidava un'altra macchina. Servivano due macchine perché il ricorrente stava facendo un
[...] trasloco e si trasferiva nella villa di Persona_1
Dopo questa volta io sono stato tante volte nella villa.
Quando il ricorrente è andato nel 2006 la villa era ancora un cantiere, non vi era il marciapiedi, dovevi camminare sui calcinacci. Il locale del ricorrente era però tinteggiato.
Andavo nella villa due volte a settimana dal 2006 al 2019, per qualche mese ci sarò andato una volta a settimana. Andavo nella villa perché i miei figli giocavano con quelli del ricorrente e qualche volta ci andavo per aiutarlo.
ADR Andava di mattina o di pomeriggio? Dipende, qualche volta di mattina e qualche volta di pomeriggio.
10 ADR Lei non lavorava? Certo che lavoravo, io lavoravo sulla Cassia facendo manutenzione, ero dipendente di una ditta e avevo un orario flessibile e qualche volta potevo arrivare più tardi o andare via prima. Andavo ad aiutarlo nei giorni di festa.
ADR I suoi figli che età anno? Mia figlia ha 15 anni è del 2007. La figlia del ricorrente è del 2009 e
l'altro del 2015. ADR sua figlia la mattina non andava all'asilo? Si ci andava.
Cap 4) è vero.
Cap 5) è vero.
Cap 6) da quello che so io è vero. ADR che mansioni lo ha visto eseguire? Tagliare l'erba con il trattore. Era mattina o pomeriggio? Era mezzogiorno. Potare gli olivi e qualche volta lo ho aiutato.
Cogliere le olive, potare le rose, pulire le grondaie.
Cap 7) 8) è vero
Cap 12) è vero.
Cap 13) il ricorrente prendeva ordini dal sig. e dalla sig.ra Persona_1 Per_3
Io ho visto delle volte il sig. che diceva al ricorrente che loro non c'erano e che Persona_1 quindi lui doveva dare da mangiare ai cani, accendere le luci e controllare il perimetro. Questo mi
è capitato in una occasione che io stavo in visita, era il 2017.
Cap 14) ho sentito la sig.ra dire al ricorrente che doveva lavorare più, che doveva pulire CP_3 meglio le erbacce in mezzo ai sassi. Una volta era saltata la corrente e lui è stato chiamato per andare a vedere cosa fosse successo.
Cap 17) so che lui lavorava tutto il giorno. Dal lunedì al venerdì e anche il sabato, il sabato andavo ad aiutarlo io.
ADR lei ha mai visto la sig.ra ? Ho visto una ragazza che penso che abitasse lì. Parte_2
ADR In che periodo? Intorno al 2016/2017. ADR per quanto tempo? Ho visto una ragazza di passaggio non so se abitasse lì, non si dire per quanto tempo.
ADR Sa se il ricorrente lavorava altrove? Da quello che so io no. Quando lo ho conosciuto faceva il baby sitter e poi ha lavorato per due mesi nella mia ditta e poi io so che lavorava lì per i resistenti.
ADR Io lavoro per una impresa che su chiama che si occupa di manutenzione stradale CP_6 movimentazione terra. Adesso si chiama l cui principale è . CP_7 Per_4 Pt_3
Preciso che il ricorrente, dopo il 2006 poiché non era pagato io gli ho detto “lascia stare e viene a lavorare con il mio principale!” e lui ha lavorato per circa due mesi e poi i sigg.ri gli CP_1 hanno promesso che lo avrebbero messo in regola e lo ha fatto tornare e lui è tornato. E lo hanno messo in regola? Da quello che so io no. Ma lui ha continuato a lavorare perché si fidava del sig.
11 . Questi due mesi di cui ho parlato erano a cavallo tra il 2014 e il 2015 quando la moglie del Per_1 ricorrente stava per partorire la seconda figlia.
ADR nell'occasione del 2017 di cui ho riferito prima e anche nel 2018 io ho visto il sig. , ho Per_1 citofonato al cancello e lui è venuto con la macchina e mi ha aggredito chiedendomi perché suonavo. Stava in buone condizioni di salute”.
Ebbene, non solo appare inverosimile che il testimone potesse recarsi per ben due volte a settimana a casa dell'appellante, essendo costui impiegato in una ditta di manutenzione, ma non è credibile la circostanza riferita secondo cui, per l'intero arco temporale dal 2006 al 2019, si recava alla villa dei per far giocare la propria figlia con i figli dell'appellante, dal momento che la figlia del CP_1 teste, per sua stessa ammissione è nata nel 2007 e figli del rispettivamente nel 2009 e nel Per_2
2015, per cui è da escludere che almeno fino al 2010/2011 i rispettivi figli abbiano potuto giocare insieme, mentre può ritenersi ragionevole che il teste si recasse a casa del il fine Per_2 settimana, ossia quando i figli non erano all'asilo o a scuola, circostanza questa che, però, risulta irrilevante rispetto all'allegazione dell'odierno appellante che, nel ricorso introduttivo, ha indicato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
Le dichiarazioni del teste sono, inoltre, state smentite dai testimoni intimati dagli odierni Tes_3 appellati e, in particolare, da amico di e assiduo Testimone_4 Controparte_2 frequentatore della villa dei Merluzzi, da amico e collega di e Testimone_5 Controparte_2 anche lui assiduo frequentatore della villa per motivi lavorativi, e da , compagna di Tes_6
e con lui convivente nella villa da maggio 2019. Controparte_1
Costoro hanno dichiarato di non avere mai visto il lavorare per i né costoro Per_2 CP_1 dargli direttive di lavoro;
che l'appellante si occupava esclusivamente dell'orto, dei cui frutti godeva anche lui, e di potare solo le piante che si trovavano nella parte di giardino di fronte alla casa da lui abitata;
che talvolta il aveva aiutato a caricare il pellet della Per_2 Controparte_1 stufa, di cui beneficiava anche la sua abitazione;
che della manutenzione della restante parte del parco adiacente alla villa se ne occupava una ditta di giardinieri (in particolare su tale ultima circostanza vedi dichiarazioni testi e ). Tes_7 Tes_6
La teste ha, anche, riferito che la mattina presto vedeva l'appellante uscire di casa con gli Tes_6 attrezzi e gli abiti da muratore e di avere saputo dalla moglie che costui lavorava come muratore.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste , nipote della che ha abitato Pt_2 CP_3 stabilmente nella villa degli zii dal 2009 al 2015, che ha riferito che la mattina presto, verso le 7,30 dal lunedì al venerdì, quando usciva per recarsi al lavoro in un centro sportivo situato nelle vicinanze, vedeva il andare via in auto o in moto, e che nella pausa pranzo, che Per_2
12 trascorreva nella villa, non vedeva l'appellante e la sua macchina non c'era; di averlo visto alle volte rientrare verso le 16,30.
1.3. Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e, in particolare, l'assoggettamento del al potere direttivo, disciplinare e di controllo dei Per_2 coniugi che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa CP_1
e non soltanto al suo risultato;
e ha ritenuta non provata anche la sussistenza dei c.d. indici indiziari, ossia la continuità della prestazione lavorativa, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato,
l'assenza in capo al lavoratore di un rischio.
Ciò che è emerso, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, è che l'appellante abitava in un immobile adiacente alla villa divisa tra i coniugi (civico 110) e figli CP_1
e (civico 100) insieme alla sua famiglia;
che saltuariamente svolgeva dei lavori CP_2 CP_1 di manutenzione dell'immobile e del terreno circostante, utilizzando strumenti custoditi in un garage (trattore, zappa, pala, carriola, rastrello); che caricava e puliva la caldaia, di cui usufruiva anche l'abitazione a lui concessa in comodato gratuito;
che si occupava della coltivazione di un orto dal quale egli stesso traeva frutti;
che contribuiva, insieme agli altri abitanti della villa, alla cura e alla manutenzione del giardino comune, ma tanto non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
2. Le considerazioni che precedono, consentono di ritenere infondato anche il terzo motivo di appello.
L'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 (Collaborazioni organizzate dal committente), la cui applicazione è stata invocata, in via subordinata, dall'appellante, stabilisce che: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno appellante non ha fornito la prova della etero – organizzazione della sua attività lavorativa, non essendo emerso, dall'attività istruttoria espletata, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, che i coniugi gli impartissero CP_1 periodicamente direttive sui lavori da svolgere, che costui fosse tenuto a eseguirli con le modalità e i tempi da questi determinati, che costui fosse, quindi, inserito in una compagine organizzativa facente capo agli stessi CP_1
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
13 4. Deve essere, infine, respinta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., reiterata nel grado dalla difesa della non essendovi prova, nel caso in esame, né CP_3 dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) né dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto che vada al di là dell'esborso delle spese di lite) richiesti dal primo comma dell'art. 96
c.p.c.; né, tantomeno, di una condotta dell'appellante oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, come invece richiesto dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
5. Le spese di lite del grado, nei rapporti tra l'appellante e gli appellati Controparte_1 CP_2
e seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto
[...] Controparte_3 conto del valore della controversia. CP_ Possono essere, invece, compensate le spese di lite del grado tra l'appellante e l' data la posizione di terzietà, nel presente giudizio, dell'Ente.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello.
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 in favore di e e in € 5.000,00 in favore di Controparte_1 Controparte_2
in proprio e n.q. di erede di oltre spese generali, Iva e Cpa come Controparte_3 Persona_1 per legge;
CP_
- compensa le spese di lite del grado nei confronti dell'
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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