Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6048/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6048/2022 R.G., assegnata in decisione, sulle note di trattazione scritta di parte ricorrente, all'udienza del 15/01/2025, con concessione dei termini di legge di 20 giorni per le comparse conclusionali e
20 giorni per le repliche
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Rodi IC al Corso Madonna della Libera n. 102, presso lo studio legale associato dell'Avv. RICUCCI ALFREDO, c.f.: dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti. Il PM ha espresso parere favorevole con nota del
17.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2022, chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con GL in Rodi IC (FG) in data CP_1
10.09.2007 (Atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2007); che dall'unione coniugale sono nati, a San Giovanni Rotondo, i figli Per_1
[...
(il 23.11.2005), (il 23.02.2008), (il 19.09.2011) e Parte_2 Per_2
(il 22.08.2015); che, fino al 02.07.2017, la relazione tra i coniugi Per_3
si è sempre basata sul reciproco rispetto e sulla stabilità sentimentale;
che in data 02.07.2017 la dopo essere uscita con il marito, i figli e altre CP_1
persone in località Lido del Sole, ha deciso di abbandonare suo marito e i suoi quattro figli, allontanandosi da loro, lasciando i figli con il fratello del ricorrente, senza fare mai più rientro a casa;
che, allarmato dalla notizia dell'allontanamento datagli dal suocero, il ricorrente ha subito iniziato le ricerche della moglie, temendo per la sua incolumità; che, il giorno dopo dell'allontanamento, il ricorrente è riuscito a venire a conoscenza del fatto che la moglie si trovasse presso un'abitazione, sita in Foce Varano, insieme ad un uomo di nazionalità rumena e recandosi lì, con il suocero e il cognato, la resistente gli ha manifestato la sua intenzione di non voler fare più rientro a casa;
che, da quel momento, è completamente sparita dal luogo di residenza, cessando ogni rapporto con il ricorrente, inficiando considerevolmente anche
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sull'educazione della prole;
che la resistente si è trasferita per un breve periodo in Romania con il compagno, salvo poi rientrare in Italia, continuando a vivere lontano dalla propria residenza e disinteressandosi completamente delle cure e dell'educazione dei figli;
che, la resistente non è mai ritornata sui suoi passi e, dopo aver instaurato in Italia una nuova relazione, è in attesa di un altro figlio.
Pertanto, il ricorrente, venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, oltre alla pronuncia di separazione personale, ha chiesto dichiararsi l'addebito della separazione a carico della resistente e disporsi l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
Il Presidente, rilevato come la notifica si fosse perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ben oltre i termini concessi alla controparte per la costituzione in giudizio, ha concesso al ricorrente il termine entro il quale effettuare la nuova notifica e rinviato la causa in data 23.03.2023.
Con ordinanza adottata in data 11.04.2023, il Presidente ha dichiarato la contumacia della resistente la quale, benché regolarmente citata, non ha inteso costituirsi e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida i figli minori , , e Persona_1 Parte_2 Per_2
, in atti generalizzati, in via esclusiva al padre, in considerazione Per_3
del repentino allontanamento della madre dal nucleo familiare per ignota destinazione, nonostante la presenza di ben quattro figli minori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata esclusivamente dal padre anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per i minori che dovranno essere assunte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con il padre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi
e le modalità degli incontri madre-figli vengono così regolamentati: la madre
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potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
assegna la casa coniugale al ricorrente che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
pone a carico della resistente
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando al marito la somma mensile di € 400,00 (€ 100,00 per ciascuno figlio), entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
autorizza il padre a richiedere e percepire il 100% dell'A.U.U. spettante per i figli”; inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Il ricorrente, con memoria integrativa, ha ribadito la richiesta di pronuncia della separazione con addebito alla resistente, ha domandato la conferma dei provvedimenti adottati dal Presidente relativamente ai figli, alla casa coniugale e al mantenimento e, infine, in via istruttoria, ha chiesto disporsi l'ascolto dei testimoni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.07.2023 ha confermato di riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa.
All'udienza del 12.07.2023 il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia della resistente, onerando parte ricorrente del deposito dell'estratto di matrimonio del luogo di celebrazione e rinviando l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell' 08.05.2024.
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A fronte delle richieste istruttorie del ricorrente, il Giudice ha pronunciato l'ordinanza con la quale le ha rigettate, ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio e la causa matura per la decisione;
pertanto, ha fissato l'udienza per le precisazioni delle conclusioni in data 15.01.2025, onerando nuovamente il ricorrente del deposito del certificato di matrimonio del luogo di celebrazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025, il ricorrente ha ribadito le sue conclusioni e depositato il certificato di matrimonio come richiesto dal Giudice;
il Giudice, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche).
In data 04.02.2025 il ricorrente ha depositato la comparsa conclusionale.
******
Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la posizione assunta dal ricorrente e la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato.
2. Sulla pronuncia di separazione.
La domanda di separazione proposta da è fondata e merita, Parte_1
dunque, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, il ricorrente dà atto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, emergendo la dissoluzione del consorzio familiare in considerazione della circostanza che la resistente, all'improvviso, in data
02.07.2017, ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, senza più farvi rientro, arrecando un grave pregiudizio all'educazione della prole.
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In particolare, la richiesta di addebito della separazione, il comportamento della resistente rimasta contumace, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Sulla domanda di addebito.
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'addebito della separazione alla resistente in quanto è venuta meno a tutti i doveri nascenti dal matrimonio, non solo nei confronti del proprio marito, ma anche nei confronti dei propri figli e perché si è allontanata volontariamente dal proprio nucleo familiare senza fare mai più ritorno, intrattenendo relazioni extraconiugali e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale.
Ciò premesso, in diritto, va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, c.c., il Giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del Giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. In ogni caso, la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che,
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pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
L'art. 143 co. 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente emerge come la prima condotta posta in essere dalla resistente valutabile ai fini dell'addebito è l'abbandono della casa coniugale e, quindi, la violazione dell'obbligo di coabitazione, da cui è derivata anche la violazione dell'obbligo di assistenza e dell'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia e nel caso di specie, sulla base delle circostanze descritte dal ricorrente, vi sarebbe poi stata anche violazione dell'obbligo di fedeltà.
Innanzitutto, il dovere di coabitazione si intende violato quando uno dei due coniugi abbandoni la casa coniugale senza giusta causa e rifiuti di tornarvi
(Cass. Ord. n. 14841/2015). Chiedendo l'addebito a carico della resistente il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha descritto un rapporto coniugale connotato, fino in data 02.07.2017, da stabilità e rispetto reciproco. In tale data, infatti, ha riportato il verificarsi di un cambiamento repentino nel comportamento della moglie, la quale ha deciso, senza una spiegazione, di non far più rientro nella casa coniugale, interrompendo ogni rapporto con il ricorrente e abbandonando i quattro figli alle cure esclusive del padre. Tale decisione della resistente si è poi scoperta essere avvenuta con l'intento di intrattenere nuove relazioni sentimentali;
difatti, il giorno dopo essersi allontanata, il ricorrente, dopo essere venuto a conoscenza che la moglie si trovasse presso l'abitazione di un uomo di nazionalità rumena, dirigendosi lì, con il fratello e il padre della resistente, ha avuto la conferma che non avrebbe più fatto rientro a casa. Successivamente, si è anche trasferita, con quell'uomo, a vivere in Romania. Ad oggi, invece, sarebbe nuovamente residente in Italia ed avrebbe una relazione con un altro uomo a lui sconosciuto, da cui avrebbe avuto un altro bambino.
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Ebbene, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, salvo che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa (cfr. Cass. n. 11792/2021). Dimostrazione che in questo caso non c'è stata, stante la contumacia della resistente, la quale non si è neppure costituita, sebbene sia stato chiesto dal ricorrente, oltre l'addebito, l'affido esclusivo dei 4 figli proprio alla luce dell'operato abbandono e disinteresse contestatole.
Detto questo, nel caso di specie, la constatata violazione dell'obbligo di coabitazione si arricchisce con l'asserita violazione del dovere di fedeltà e, contestualmente, degli altri doveri nascenti dal matrimonio, che ricadono anche sulla prole.
Infatti, valutando le condotte della resistente, va tenuto conto non solo di quelle attinenti al rapporto con il marito, ma anche nei riguardi dei figli, verso i quali ha mostrato un completo disinteresse, abbandonandoli quando avevano un'età compresa tra i due e gli undici anni;
così, da un giorno all'altro, ha smesso di occuparsi del loro accudimento, della loro crescita, della loro educazione e istruzione, lasciandoli alle cure esclusive del padre in un'età in cui è auspicabile anche la costante presenza della figura materna e, detta situazione, si è protratta ininterrottamente sino ad oggi.
Bisogna anche sottolineare il comportamento processuale della in CP_1
quanto, a fronte di tutto quanto riferito dal ricorrente, ha preferito restare contumace, non contestando le accuse di controparte, mostrando un disinteresse nei riguardi del marito e dei figli, verso i quali non ha avanzato nessuna domanda o richiesta.
Ebbene, alla luce del quadro delineato e del disinteresse, emerge come la separazione sia addebitale alla resistente.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio, valutando il comportamento complessivo della resistente sufficiente ai fini della richiesta pronuncia di addebito della separazione alla luce dei
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circostanziati fatti posti a base delle domande e così come dedotti in giudizio.
Pertanto, la domanda di addebito come formulata dal ricorrente risulta fondata e va accolta.
4. Sull'affidamento e collocazione dei figli minori.
Il ricorrente ha domandato la conferma del regime di affidamento esclusivo dei figli, già disposto con ordinanza presidenziale dell'11.04.2023 “in considerazione del repentino allontanamento della madre dal nucleo familiare per ignota destinazione, nonostante la presenza di ben quattro figli minori”.
Preliminarmente si dà atto che il figlio maggiore della coppia, , Persona_1
nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne e, pertanto, nulla si disporrà in ordine al suo affidamento, collocazione e diritto di visita.
L'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
Seppur l'art. 337 ter c.c. prevede come regola l'affidamento ad entrambi i genitori, il Tribunale, nel caso di specie, ritiene opportuno, nell'interesse dei figli minori , e , sussistendo gravi ed Parte_2 Per_2 Per_3
evidenti ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, confermare l'affidamento esclusivo al padre, previsto dall'art. 337 quater c.c., con collocazione stabile presso di lui, come di fatto avviene dall'allontanamento della resistente.
Difatti, dall'ordinanza presidenziale, non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da indurre il Collegio a considerare di apportare una modifica al regime di affido esclusivo al padre.
La infatti, restando contumace, non ha inteso nemmeno ribellarsi al CP_1
provvedimento provvisorio di affido esclusivo, mostrando una totale indifferenza dinanzi ad una statuizione così incisiva sui rapporti tra lei e i figli.
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Inoltre, l'art. 147 c.c. prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni” e, con l'abbandono, è incontestato che la resistente sia venuta meno all'adempimento dei suoi doveri verso i figli e, tale situazione, si è protratta ininterrottamente sino ad oggi.
Si è mostrata in tutti questi anni, dal 2017 ad oggi, noncurante delle ripercussioni che i figli, inevitabilmente, avrebbero subito a causa del suo comportamento.
Dunque, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., va disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, poiché il loro affidamento anche alla madre sarebbe nei loro riguardi pregiudizievole, alla luce della perdurante assenza materna nella loro vita quotidiana e, soprattutto, per il disinteresse mostrati nei confronti dei figli, anche mediante la mancata partecipazione al presente procedimento (cfr. Cass. n.
16593/2008, secondo cui va escluso l'affidamento condiviso dei figli minori a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli stessi).
La situazione, come appena descritta, impone di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo al padre, unica presenza per i figli della coppia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo), come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di
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genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Disposta la collocazione dei figli presso il padre, con il quale vive anche
, seppur maggiorenne, va confermata l'assegnazione della casa Persona_1
coniugale al ricorrente, trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass.
Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
5. Sul diritto di visita materno.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita materno, in ordinanza, il
Presidente lo ha disciplinato nei seguenti termini: “la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con il padre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri madre-figli vengono così regolamentati: la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto”.
In atti non vi è prova delle frequentazioni tra madre e figli come definite in ordinanza, nonostante siano decorsi già quasi due anni dalla disposizione di tale calendario di visita e, rispetto alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale, non si sono verificati cambiamenti.
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Innanzitutto, , ha raggiunto la maggiore età, per cui va ribadito Persona_1
che nulla va disposto in merito alle frequentazioni con la madre.
In secondo luogo, la secondogenita ha appena compiuto Parte_2
diciassette anni, e, per questo, in forza della comprovata capacità di discernimento legata alla sua età, si ritiene capace di decidere autonomamente se e quando incontrare sua madre, la quale è stata assente per un periodo prolungato della sua vita;
ciò posto, il diritto di visita per lei deve ritenersi libero.
Come già detto, le parti sono genitori di altri due figli minori, Per_2
prossima a compiere quattordici anni, e , prossimo a compiere Per_3
dieci anni.
Relativamente a loro due, il Tribunale ritiene opportuno che l'esercizio del diritto di visita materno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, considerando che, al momento dell'abbandono volontario della madre, dal cui evento sono passati quasi otto anni, avevano un'età tale da non permettergli di riprendere repentinamente degli incontri secondo un calendario di visita pieno.
Tanto premesso, ove la resistente volesse con serietà e convinzione provare e iniziare ad instaurare un rapporto con i figli e , sarebbe Per_2 Per_3 necessaria un'apposita richiesta di modifica sul punto rivolta al Tribunale formulata con convinzione e serietà dalla stessa al fine di poter programmare un riavvicinamento graduale che possa essere nell'interesse ed a tutela dei minori. Nel caso in cui, quindi, la NE intenderà presentare apposita richiesta, il Tribunale, tenuto conto del preminente interesse dei minori, potrà valutare di disporre un percorso graduale di incontri madre-figli, con il coinvolgimento e la supervisione indispensabile di specialisti, con la predisposizione di un intervento di sostegno alla genitorialità e al recupero del rapporto.
6. Sull'assegno di mantenimento della madre in favore dei figli.
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Quanto al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Nel caso in esame, considerata la collocazione dei figli con il padre, il quale provvede in via diretta al loro mantenimento, è pacifico che anche la madre sia tenuta a contribuire al mantenimento dei suoi figli, versando mensilmente un assegno al ricorrente.
Il Presidente, in ordinanza, ha disposto provvisoriamente l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei figli con complessivi euro
400,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli.
Il ricorrente ha chiesto confermarsi tale statuizione, nulla dichiarando in merito all'effettiva corresponsione, dopo l'ordinanza presidenziale, degli assegni di mantenimento.
Va precisato, prima di definire il quantum del mantenimento che, seppur il figlio , nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, Persona_1 non vi è prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica;
per questo e, considerata anche la sua età, prossimo a compiere i venti anni, si ritiene che siano i genitori a doversi occupare ancora del suo mantenimento.
Ciò posto, non essendo emerse altre circostanze sopravvenute rispetto all'ordinanza presidenziale e, non essendo dimostrata in atti la situazione economica e reddituale della resistente, della quale non si conosce nemmeno la sua attività lavorativa, appare equo confermare l'obbligo posto a carico di
GL di contribuire al mantenimento dei figli , CP_1 Persona_1
, e , versando a entro il 27 Parte_2 Per_2 Per_3 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei predetti figli
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(si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data
18.03.2016).
Si dispone che l'A.U.U. in favore dei figli, istituito con D.Lgs. n.230 del
2021, vada percepito interamente dal , alla luce delle decisioni assunte in Pt_1
questa sede e per meglio riuscire a far fronte a tutte le esigenze dei figli.
7. Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e del comportamento manifestamente disinteressato della resistente, le spese di lite andranno pagate da quest'ultima nei confronti del ricorrente, liquidandosi in base al D.M. 55/2014 e ss.mm. come segue. Scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi per fasi: studio, introduttiva e decisionale;
esclusione della fase istruttoria, nella specie non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra nato a Parte_1
IS in data 22/02/1980, e , nata a Controparte_1
SAN GI TO in data 09/01/1988, unitisi in matrimonio celebrato in RO AN (FG) in data
10/09/2007 (Atto n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2007);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. dichiara la separazione addebitabile alla resistente per le ragioni esposte in parte motiva;
4. dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori , Parte_2
e al padre con collocazione Per_2 Per_3 Parte_1
stabile presso lo stesso e con facoltà per il genitore di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
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5. disciplina il diritto di visita materno come da parte motiva;
6. assegna la casa familiare a affinché continui ad Parte_1
abitarla unitamente ai quattro figli;
7. pone, a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli maggiorenne non Persona_1
economicamente indipendente e , e Parte_2 Per_2 Per_3
[...
, minorenni, mediante il versamento a entro il Parte_1
giorno 27 di ogni mese, della somma complessiva di € 400,00
(€100,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal
Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
8. riconosce il diritto del ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per i figli;
9. condanna GL al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia l'11 marzo 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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