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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 689/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/11/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. l'avv. DISCEPOLO LARA. Parte_1
Per l'avv. SCHIAVONE ANTONIO e l'avv. GALATI GIULIA, oggi CP_1 sostituito dall'avv. Monica Marchegiani.
L'avv. Discepolo precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva deposita alla quale si riporta per la discussione.
L'avv. Marchegiani precisa le conclusioni come da memoria conclusiva e discute riportandosi alla medesima.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15,38.
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 689/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_1 C.F._1
RI e dell'avv. DISCEPOLO LARA elettivamente domiciliata in NC via Matteotti
n. 99 presso lo studio dei difensori
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GALATI GIULIA, elettivamente domiciliato Jesi via dell'Asilo n. 1/bis presso lo studio dell'avv. Nicoletta Cardinali
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1419/2022 emesso in data 15.11.2022, notificato in data 2.1.2023, il Tribunale di
NC - su istanza di – ingiungeva a il pagamento della somma CP_1 Parte_1
di euro 22.210,00, oltre interessi e spese legali, in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 339005136 e dal mancato pagamento dei ratei del prestito personale n. 517107000, stipulati con la società Banca delle Marche spa, incorporata in
[...]
a sua volta incorporata in , la quale, successivamente, ha CP_2 Controparte_3
ceduto il proprio credito alla società CP_1
ha proposto opposizione e, in sintesi, ha dedotto che la Banca delle Marche spa Parte_1
in data 15.12.2011 aveva erogato a titolo di “prestito d'onore” la somma di €. 25.000,00, ha rappresentato che, in caso di insolvenza, il Fondo di Garanzia, attivato dalla e gestito Pt_2
da , avrebbe garantito la copertura del debito nella misura Controparte_4
del 50%, ha contestato la quantificazione del credito preteso, in quanto, la società opposta non aveva specificato se il Fondo Garanzia aveva provveduto all'erogazione del 50% della presunta insolvenza, ha rilevato che l'ammontare del credito era errato, posto che la stessa società opposta aveva espressamente riconosciuto che non erano state pagate tre rate per un ammontare complessivo di €. 4.183,89 oltre al residuo in linea capitale pari ad €. 10.480,31, ha sostenuto che in un momento successivo alla risoluzione del contratto di finanziamento,
erano state versate ulteriori somme non conteggiate dalla società opposta, come risultava dall' estratto conto depositato dalla stessa opposta, ha rilevato che la somma così come azionata in sede monitoria non poteva trovare la sua ragion d'essere nell'applicazione degli interessi, perché, a quel punto, sarebbero stati di gran lunga superiori a quelli pattuiti.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente Parte_1
concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i suesposti motivi, annullare o
revocare, ovvero comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal dott. di Per_1
Tano in data 15.11.2022 n. 1419 nel procedimento rubricato al n. 5317/2022 r.g. “
pagina 3 di 7 La opposta rappresentata dalla mandataria , si è costituita in CP_1 Controparte_5
giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione proposta della quale ha chiesto il rigetto.
L'opposta ha, in particolare, riferito di essere divenuta titolare del credito per effetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione “in blocco” del credito ex art. 58 tub da
[...]
ha evidenziato di aver dato notizia dell'avvenuta cessione mediante CP_3
pubblicazione sulla G.U., ha precisato che il rapporto di conto corrente e il prestito finanziario erano stati stipulati dall'opponente con la Banca delle Marche spa che poi era stata incorporata in , a sua volta, incorporata in , ha sostenuto di CP_2 Controparte_3
avere decurtato dal credito vantato quanto corrisposto dal Fondo di Garanzia, ha dedotto di avere fornito idonea prova del credito mediante produzione dei contratti sottoscritti dall'opponente, contratti nei quali erano indicati le condizioni economiche, ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di note di trattazione scritta, parte opposta ha dedotto che il credito azionato in sede monitoria non era stato correttamente indicato, sicchè ha specificato che la propria pretesa era pari ad €. 8.078,30.
Con ordinanza del 6.11.2023, veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
All'udienza del 10.09.2024, fissata per la decisione sui mezzi istruttori, parte opponente, a fronte della rideterminazione del credito, ha dichiarato di rinunciare alle proprie istanze istruttorie, pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
pagina 4 di 7 Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione,
con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche
nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27/9/2007, n. 20326; Cass.
12/02/2010, n. 3373).
Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Ebbene, l'onere di contestazione rappresenta un principio cardine del processo civile: esso impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti pagina 5 di 7 addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa, la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica,
comporta un effetto particolarmente significativo per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere.
Ne consegue che la titolarità del credito in capo a deve ritenersi pacifica. CP_1
Dall'esame della produzione documentale versata in atti dalla opposta sia in sede monitoria che nella successiva fase di merito di ricava che l'odierna opposta ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante ex art. 2697 c.c.
Parte opposta ha allegato l'adempimento della propria avente causa alla consegna degli importi mutuati nei termini rappresentati sia con i contratti prodotti, sia con la documentazione contabile prodotta, ha allegato l'inadempimento dell'opponente al pagamento dei ratei restitutori del mutuo.
L'opponente non ha contestato né che l'erogazione del finanziamento sia stata Parte_1
eseguita nei termini allegati dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo, né ha contestato la sussistenza del proprio inadempimento.
Parte attrice ha contestato la quantificazione del credito, deducendo che nella lettera di revoca del prestito chirografario del 21.12.2016, la Banca delle Marche aveva determinato il proprio credito in €. 4.183,89 a titolo di mancato pagamento dei ratei scaduti ed in €. 10.480,39 a titolo di capitale residuo, che dai documenti contabili prodotti dalla stessa società opposta risultava un ulteriore pagamento successivo alla data del 21.12.2016 per €. 7.395,29 e che non vi era prova che la somma corrisposta dal Fondo di Garanzia fosse stata decurtata dal debito, sicchè
l'importo azionato in sede monitoria non era adeguatamente provato.
Parte opposta ha evidenziato che per un mero errore materiale nella pretesa creditoria azionata in sede monitoria era stato inserito anche un importo relativo ad un finanziamento non richiesto in sede di decreto ingiuntivo, pertanto, specificava che la somma per la quale agiva era costituita da €. 32,95 a titolo di scoperto di conto corrente e da €. 8.045,40 a titolo di mancato pagamento dei ratei del finanziamento e così determinava la propria pretesa in €.
8.078,30.
pagina 6 di 7 Ha, altresì, specificato che dalla predetta somma era già stato tolto quanto corrisposto dal
Fondo di Garanzia.
Ebbene, dalla documentazione prodotta, si ricava che parte opposta ha provveduto a richiedere al Fondo di Garanzia, come stabilito nel contratto di prestito chirografario, la somma di cui il Fondo si era reso garante, ebbene risulta dall'estratto contabile, allegato agli atti, che l'importo di €. 7.395,29, pari al 50% dell'insolvenza maturata dall'opponente, è stato corrisposto in data 15.4.2019.
L'opponente non ha mosso espresse e specifiche contestazioni alla rideterminazione Pt_1
del credito così come effettuata dalla società opposta, sicchè il credito vantato dall'opposta deve ritenersi provato sulla base del conteggio effettuato dalla in corso di CP_1
causa.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, ma parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di €. 8.078,30 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La natura della decisione, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in primo grado iscritto al n. 689/2023 RG Trib.
ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/2022 emesso dal
Tribunale di NC in data 15.11.2022;
-condanna la parte opponente al pagamento in favore di della somma di €. CP_1
8.079,30 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
NC, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitslmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 689/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 07/11/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. l'avv. DISCEPOLO LARA. Parte_1
Per l'avv. SCHIAVONE ANTONIO e l'avv. GALATI GIULIA, oggi CP_1 sostituito dall'avv. Monica Marchegiani.
L'avv. Discepolo precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva deposita alla quale si riporta per la discussione.
L'avv. Marchegiani precisa le conclusioni come da memoria conclusiva e discute riportandosi alla medesima.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15,38.
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 689/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_1 C.F._1
RI e dell'avv. DISCEPOLO LARA elettivamente domiciliata in NC via Matteotti
n. 99 presso lo studio dei difensori
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVONE ANTONIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GALATI GIULIA, elettivamente domiciliato Jesi via dell'Asilo n. 1/bis presso lo studio dell'avv. Nicoletta Cardinali
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1419/2022 emesso in data 15.11.2022, notificato in data 2.1.2023, il Tribunale di
NC - su istanza di – ingiungeva a il pagamento della somma CP_1 Parte_1
di euro 22.210,00, oltre interessi e spese legali, in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 339005136 e dal mancato pagamento dei ratei del prestito personale n. 517107000, stipulati con la società Banca delle Marche spa, incorporata in
[...]
a sua volta incorporata in , la quale, successivamente, ha CP_2 Controparte_3
ceduto il proprio credito alla società CP_1
ha proposto opposizione e, in sintesi, ha dedotto che la Banca delle Marche spa Parte_1
in data 15.12.2011 aveva erogato a titolo di “prestito d'onore” la somma di €. 25.000,00, ha rappresentato che, in caso di insolvenza, il Fondo di Garanzia, attivato dalla e gestito Pt_2
da , avrebbe garantito la copertura del debito nella misura Controparte_4
del 50%, ha contestato la quantificazione del credito preteso, in quanto, la società opposta non aveva specificato se il Fondo Garanzia aveva provveduto all'erogazione del 50% della presunta insolvenza, ha rilevato che l'ammontare del credito era errato, posto che la stessa società opposta aveva espressamente riconosciuto che non erano state pagate tre rate per un ammontare complessivo di €. 4.183,89 oltre al residuo in linea capitale pari ad €. 10.480,31, ha sostenuto che in un momento successivo alla risoluzione del contratto di finanziamento,
erano state versate ulteriori somme non conteggiate dalla società opposta, come risultava dall' estratto conto depositato dalla stessa opposta, ha rilevato che la somma così come azionata in sede monitoria non poteva trovare la sua ragion d'essere nell'applicazione degli interessi, perché, a quel punto, sarebbero stati di gran lunga superiori a quelli pattuiti.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente Parte_1
concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i suesposti motivi, annullare o
revocare, ovvero comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal dott. di Per_1
Tano in data 15.11.2022 n. 1419 nel procedimento rubricato al n. 5317/2022 r.g. “
pagina 3 di 7 La opposta rappresentata dalla mandataria , si è costituita in CP_1 Controparte_5
giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione proposta della quale ha chiesto il rigetto.
L'opposta ha, in particolare, riferito di essere divenuta titolare del credito per effetto di operazioni di cartolarizzazione con cessione “in blocco” del credito ex art. 58 tub da
[...]
ha evidenziato di aver dato notizia dell'avvenuta cessione mediante CP_3
pubblicazione sulla G.U., ha precisato che il rapporto di conto corrente e il prestito finanziario erano stati stipulati dall'opponente con la Banca delle Marche spa che poi era stata incorporata in , a sua volta, incorporata in , ha sostenuto di CP_2 Controparte_3
avere decurtato dal credito vantato quanto corrisposto dal Fondo di Garanzia, ha dedotto di avere fornito idonea prova del credito mediante produzione dei contratti sottoscritti dall'opponente, contratti nei quali erano indicati le condizioni economiche, ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di note di trattazione scritta, parte opposta ha dedotto che il credito azionato in sede monitoria non era stato correttamente indicato, sicchè ha specificato che la propria pretesa era pari ad €. 8.078,30.
Con ordinanza del 6.11.2023, veniva negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
All'udienza del 10.09.2024, fissata per la decisione sui mezzi istruttori, parte opponente, a fronte della rideterminazione del credito, ha dichiarato di rinunciare alle proprie istanze istruttorie, pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
pagina 4 di 7 Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione,
con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche
nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27/9/2007, n. 20326; Cass.
12/02/2010, n. 3373).
Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Ebbene, l'onere di contestazione rappresenta un principio cardine del processo civile: esso impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti pagina 5 di 7 addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa, la mancata contestazione, alla quale va equiparata la contestazione generica,
comporta un effetto particolarmente significativo per la parte, posto che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere.
Ne consegue che la titolarità del credito in capo a deve ritenersi pacifica. CP_1
Dall'esame della produzione documentale versata in atti dalla opposta sia in sede monitoria che nella successiva fase di merito di ricava che l'odierna opposta ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante ex art. 2697 c.c.
Parte opposta ha allegato l'adempimento della propria avente causa alla consegna degli importi mutuati nei termini rappresentati sia con i contratti prodotti, sia con la documentazione contabile prodotta, ha allegato l'inadempimento dell'opponente al pagamento dei ratei restitutori del mutuo.
L'opponente non ha contestato né che l'erogazione del finanziamento sia stata Parte_1
eseguita nei termini allegati dalla ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo, né ha contestato la sussistenza del proprio inadempimento.
Parte attrice ha contestato la quantificazione del credito, deducendo che nella lettera di revoca del prestito chirografario del 21.12.2016, la Banca delle Marche aveva determinato il proprio credito in €. 4.183,89 a titolo di mancato pagamento dei ratei scaduti ed in €. 10.480,39 a titolo di capitale residuo, che dai documenti contabili prodotti dalla stessa società opposta risultava un ulteriore pagamento successivo alla data del 21.12.2016 per €. 7.395,29 e che non vi era prova che la somma corrisposta dal Fondo di Garanzia fosse stata decurtata dal debito, sicchè
l'importo azionato in sede monitoria non era adeguatamente provato.
Parte opposta ha evidenziato che per un mero errore materiale nella pretesa creditoria azionata in sede monitoria era stato inserito anche un importo relativo ad un finanziamento non richiesto in sede di decreto ingiuntivo, pertanto, specificava che la somma per la quale agiva era costituita da €. 32,95 a titolo di scoperto di conto corrente e da €. 8.045,40 a titolo di mancato pagamento dei ratei del finanziamento e così determinava la propria pretesa in €.
8.078,30.
pagina 6 di 7 Ha, altresì, specificato che dalla predetta somma era già stato tolto quanto corrisposto dal
Fondo di Garanzia.
Ebbene, dalla documentazione prodotta, si ricava che parte opposta ha provveduto a richiedere al Fondo di Garanzia, come stabilito nel contratto di prestito chirografario, la somma di cui il Fondo si era reso garante, ebbene risulta dall'estratto contabile, allegato agli atti, che l'importo di €. 7.395,29, pari al 50% dell'insolvenza maturata dall'opponente, è stato corrisposto in data 15.4.2019.
L'opponente non ha mosso espresse e specifiche contestazioni alla rideterminazione Pt_1
del credito così come effettuata dalla società opposta, sicchè il credito vantato dall'opposta deve ritenersi provato sulla base del conteggio effettuato dalla in corso di CP_1
causa.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, ma parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di €. 8.078,30 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La natura della decisione, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in primo grado iscritto al n. 689/2023 RG Trib.
ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/2022 emesso dal
Tribunale di NC in data 15.11.2022;
-condanna la parte opponente al pagamento in favore di della somma di €. CP_1
8.079,30 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
NC, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitslmente)
pagina 7 di 7