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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2038/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6322/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 51995 2024 TARI 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 51995 2024 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1465/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con atto notificato il 14/2/2025 a Roma Capitale ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro le intimazioni di pagamento ricevute in data 16 e 18 dicembre 2024, con cui le era stato sollecitato il pagamento di complessivi euro 1.639,60, asseritamente dovuti per TARI 2015 e 2016 sulla base di due distinti accertamenti (nn. 0000011/0201216 e
0000000/0210916), che contrariamente a quanto affermato nelle intimazioni impugnate, non le erano stati, nella realtà, mai notificati,
Ha eccepito, inoltre, la ricorrente l'intervenuta prescrizione dei crediti di controparte, concludendo perciò per l'annullamento degli atti impugnati previa sospensione della loro efficacia esecutiva.
L'AdER ha depositato controdeduzioni, con le quali ha sottolineato la sua estraneità rispetto alle obiezioni di parte ricorrente e la Corte ha fissato l'udienza del 15/12/2025 per la trattazione dell'istanza di sospensione, di cui la Ricorrente_1 aveva sollecitato l'esame.
Anche Roma Capitale ha depositato controdeduzioni con le quali ha negato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta cautelare, obiettando nel merito che i due accertamenti erano stati entrambi notificati e che non si era verificata nessuna prescrizione dei relativi crediti.
All'udienza del 15/12/2025, la Corte ha rigettato l'stanza e rinviato, per la decisione del merito, all'udienza del 9/2/2026, in vista della quale Roma Capitale ha depositato memoria con cui ha insistito nell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento e nella conseguente infondatezza dell'avverso ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ed all'udienza del 9/2/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, rileva il giudicante che malgrado quanto affermato in controdeduzioni, Roma
Capitale non ha dato prova dell'asserita notificazione degli accertamenti e della conseguente interruzione dei termini di decadenza.
Il ricorso della ZO va pertanto accolto e le intimazioni impugnate annullate.
Le spese di lite vanno compensate fra la Ricorrente_1 e l'AdER e, per il resto, poste a carico di Roma Capitale e liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla le intimazioni impugnate e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Roma, il 9/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6322/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 51995 2024 TARI 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 51995 2024 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1465/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con atto notificato il 14/2/2025 a Roma Capitale ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione (d'ora in avanti solo AdER), Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro le intimazioni di pagamento ricevute in data 16 e 18 dicembre 2024, con cui le era stato sollecitato il pagamento di complessivi euro 1.639,60, asseritamente dovuti per TARI 2015 e 2016 sulla base di due distinti accertamenti (nn. 0000011/0201216 e
0000000/0210916), che contrariamente a quanto affermato nelle intimazioni impugnate, non le erano stati, nella realtà, mai notificati,
Ha eccepito, inoltre, la ricorrente l'intervenuta prescrizione dei crediti di controparte, concludendo perciò per l'annullamento degli atti impugnati previa sospensione della loro efficacia esecutiva.
L'AdER ha depositato controdeduzioni, con le quali ha sottolineato la sua estraneità rispetto alle obiezioni di parte ricorrente e la Corte ha fissato l'udienza del 15/12/2025 per la trattazione dell'istanza di sospensione, di cui la Ricorrente_1 aveva sollecitato l'esame.
Anche Roma Capitale ha depositato controdeduzioni con le quali ha negato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta cautelare, obiettando nel merito che i due accertamenti erano stati entrambi notificati e che non si era verificata nessuna prescrizione dei relativi crediti.
All'udienza del 15/12/2025, la Corte ha rigettato l'stanza e rinviato, per la decisione del merito, all'udienza del 9/2/2026, in vista della quale Roma Capitale ha depositato memoria con cui ha insistito nell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento e nella conseguente infondatezza dell'avverso ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ed all'udienza del 9/2/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, rileva il giudicante che malgrado quanto affermato in controdeduzioni, Roma
Capitale non ha dato prova dell'asserita notificazione degli accertamenti e della conseguente interruzione dei termini di decadenza.
Il ricorso della ZO va pertanto accolto e le intimazioni impugnate annullate.
Le spese di lite vanno compensate fra la Ricorrente_1 e l'AdER e, per il resto, poste a carico di Roma Capitale e liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla le intimazioni impugnate e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 200,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Roma, il 9/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli