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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
24.9.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
19.6.1991 in Piacenza, rappresentata e difesa dall' Avv. Elena
Mattarozzi, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Cremona, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Nicoli, presso il
1 quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 24.9.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore , alle Per_1
seguenti
CONDIZIONI
“1. La figlia minore verrà affidata in forma congiunta e condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con domicilio presso la madre in Caorso (29012 - PC),
Via Roma 6, mantenendo comunque la residenza presso il padre in
LL d'NG (29010 - PC), Via Chiesa Di Fogarole 4 int. 1, vista la concordata alternanza di collocamento della minore presso l'abitazione materna e quella paterna, in modo pressoché paritario. Ogni eventuale cambio di residenza dell'uno o dell'altro genitore andrà comunicato all'altro nell'interesse della minore;
le parti avranno obbligo di reciproco rispetto e di condivisione di ogni questione riguardi la figlia, sulla quale dunque eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
2 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le
decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo. Limitatamente
alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. L'allegato piano genitoriale, sottoscritto dalle parti, è da considerarsi parte integrante del presente atto.
2. I genitori osserveranno il seguente calendario di frequentazione della minore, già sperimentato ed in uso da un anno circa:
i. il padre terrà con sé la minore dalle ore 17.00 della domenica sino al lunedì mattina, quando accompagnerà la figlia a scuola - ovvero sino alle ore 9,30 in periodo non scolastico - quando dunque la verrà a riprendere la madre, che terrà la piccola sino al martedì, quando il padre la Per_1
preleverà all'uscita da scuola - ovvero dalla madre alle ore 9,30 in periodo non scolastico - per poi tenerla con sé nei giorni di martedì e mercoledì,
per poi accompagnarla a scuola il giovedì mattina - ovvero sino alle ore
9,30 in periodo non scolastico - quando dunque la verrà a riprendere la madre, che terrà la piccola giovedì e venerdì sino al sabato mattina Per_1
alle ore 9,30, quando il padre andrà a prenderla per tenerla con sé sino al lunedì, quando la accompagnerà a scuola, ovvero sino alle ore 9,30 del lunedì in periodo non scolastico (settimana con week -end di competenza del papà);
ii. la settimana successiva, il padre terrà con sé la minore dal martedì
all'uscita da scuola - o dalle ore 9,30 in periodo non scolastico quando
3 andrà a prenderla dalla madre - fino al giovedì, quando la accompagnerà a scuola - ovvero sino alle ore 9,30 del giovedì in periodo non scolastico -
quando la madre verrà a riprenderla e la terrà con sé sino alla ore 17,00
della domenica (week-end di competenza della madre), quando il padre andrà a prenderla;
iii. i genitori potranno concordare eventuali cambiamenti alla suddetta calendarizzazione, valutando l'eventuale organizzazione migliore nell'interesse preminente della minore ed in base ai loro impegni lavorativi e quelli extrascolastici della minore, o m antenere il preciso suddetto calendario in assenza di diversi precisi accordi. In via eccezionale potranno essere tollerati eventuali ritardi negli orari concordati
(nell'ordine di 10/20 minuti al massimo), qualora gli stessi siano sempre e comunque congruamente comunicati.
iv. Entrambi i genitori, nei tempi di collocamento della minore presso l'uno o l'altro, potranno sentire la figlia telefonicamente;
v. Entrambi i genitori avranno cura di adeguare tra loro la routine della piccola , impegnandosi a rispettare gli orari dei pasti e Per_1
dell'addormentamento cui la minore è abituata - in particolar modo nel periodo scolastico - comunque valutando autonomamente le esigenze della minore in ambito di ordinaria gestione della figlia;
vi. Quanto alle festività (in particolare: Vigilia di Natale e Natale, ultimo dell'anno e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta e le altre festività da calendario), le stesse saranno alternate di anno in anno, salvo diversi accordi;
nei periodi di vacanza da gli impegni scolastici della figlia, i genitori potranno anche tenere con sé la minore per più giorni consecutivi,
4 da decidersi previo accordo tra gli stessi, salvo quanto previsto per i singoli giorni di festa;
vii. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con la figlia (consecutive o non) periodi che dovranno essere comunque previamente concordati tra i ricorrenti con congruo anticipo e,
comunque, possibilmente entro il 31 magg io di ciascun anno. Qualora, per impegni lavorativi, un genitore risulterà impossibilitato a trascorrere i periodi di vacanza sopra concordati con la figlia (sia estivi che invernali)
- sempre previo accordo tra gli istanti da definirsi con congruo anticip o -
potrà recuperare tali giorni in un diverso periodo dell'anno.
3. Visti i tempi di collocamento della minore, pressoché paritari, presso l'uno e l'altro genitore, i ricorrenti, che hanno già da tempo sperimentato la suddetta calendarizzazione, hanno versato su un conto corrente BA
[...] - banca IN AN AO (saldo al
31/12/2024 € 3.350,49) ed intestato alla sig.ra , sul quale è Parte_1
delegato il Sig. una somma mensile di € 300,00 cadauno, CP_1
impiegata per spese ordinarie - e talvolta straordinarie - della minore
(mensa scolastica, attività scolastiche ed extrascolastiche, medicinali,
centro estivo ecc.), salvo il mantenimento diretto della figlia per i giorni di propria competenza, con diritto di ambe le parti di verificarne le spese in addebito. Il padre, dunque, come la madre, con tinuerà con il versamento sul suddetto conto della somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
il conto in questione potrà essere impiegato anche per le spese straordinarie a favore della figlia, comunque al 50% tra le parti. Ogni mese, dal suddetto conto corrente
5 [...] - banca IN AN AO continueranno ad essere decurtati € 50,00 in accredito su altro conto corrente BA
[...] in essere presso la medesima banca
IN AN AO (saldo al 29/07/2025 di € 6.500,00) per un conto di accumulo dedicato alla minore, utilizzabile per ulteriori e particolari spese per la figlia, di comune accordo.
4. Ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del CNF - e comunque utilizzando in primis come modello il Protocollo spese straordinarie del Tribunale di
Cremona, ivi allegato, sottoscritto da ambe le parti, che con la sottoscrizione dello stesso dichiarano di conoscerlo ed applicarlo come modello - ed al 50% della spesa della mensa scolastica, attingendo dal suddetto conto corrente BA [...] - banca
IN AN AO in uso per le spese della minore (mensa scolastica, attività
scolastiche ed extrascolastiche, medicinali, centro estivo ecc.), salvo necessità di provvedere altrimenti per il pagamento della spesa extra al
50%; le parti si impegnano a condividere i documenti fi scali e le ricevute,
tutte, per le spese straordinarie sostenute a favore della figlia pagate al
50% da ciascuno, con detrazioni fiscali al 50% tra le parti per le spese straordinarie a favore della minore sostenute dalle parti al 50%;
5. I
ricorrenti concordano che l'assegno unico per la figlia verrà percepito al
50% dai genitori e comunque accreditato per intero sul suddetto conto corrente BA [...] - banca IN AN AO
con collaborazione delle parti al disbrigo delle relative p ratiche;
6 6. I ricorrenti prestano reciprocamente e formalmente, sin d'ora, consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per loro stessi e per la figlia , rimanendo inteso che Per_1
quest'ultima, sino al raggiungimento della maggiore età, non potrà essere portata all'estero senza il consenso scritto dell'altro genitore e, comunque,
specificatamente escludendo che possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici e/o scolastici, sempre previo assenso di entrambi i genito ri;
7. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni,
che accettano e sottoscrivono, e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro, riservandosi solo di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
8. Spese legali interamente compensate tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra loro, a favore dell'eletto procuratore. “
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
7 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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