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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa IA CO, dato atto che le parti hanno depositato note conclusive nei termini assegnati,
PQM
Trattiene la causa in decisione e deposita sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da separato provvedimento.
Cosenza/Firenze, 14.11.2025
Il Giudice
IA CO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa IA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6619/2023 R.G. promossa da :
Per la Sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...]
Porte Nuove n. 30 (C.F. ), quale socio responsabile in solido della societa C.F._1
LE STELLE DI OU KE E , difesa e rappresentata dall'avv. Guglielma Losardo (C.F. Pt_2
), pec: , come da mandato in C.F._2 Email_1 calce al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., domicilio eletto in Prato a Viale Montegrappa n. 177 attore contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 eciale da Roma, Persona_1 rilasciata in data 20.4.2023 (rep. 179856-Racc. n. 12775) domicili giudizio in Lecce alla via Leuca n. 105 presso lo studio dell'avv. Giuseppa Bascià (C.F. ) C.F._3 pec: Email_2
convenuta nonché contro
C.F. Controparte_2
P.IVA_2 [...] la carica ed elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza dei Giudici 3, CP_3
a Camera di Commercio, rappresentato e difeso Avv. Elisa Failli (C.F.
), come da mandato in calce all'atto di C.F._4 Email_3
convenuta e in qualità di terzo pignorato, Controparte_4
intervenuto FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente ha impugnato la cartella di pagamento n. 041200990013320275501 ed il pignoramento presso terzi n.
4184202200001381001.
Nella specie, con ricorso regolarmente notificato (procedimento n.384/2023- sub1- R.G. Esec.) in fase cautelare ha impugnato n.4 pignoramenti di credito presso terzi Parte_1 notificati dall , di cui 3 atti di pignoramento con esito negativo Controparte_1 ed uno con esito positivo, eseguito in data 15/07/2022 dall'Ente Riscossore presso il terzo
Danubio n.10 - TO FI (FI)- Agenzia n.2136, c/c n.4275, deducendo CP_5 di non aver mai ricevuto regolare notifica. Proponeva dunque opposizione alle cartelle notificate tra il 2009 ed il 2013 ed aventi ad oggetto crediti della C.C.I.A.A. di Firenze (per
Sanzioni ex art. 28 l. 689/81, mancato pagamento del diritto annuale alla Controparte_2 mancato pagamento della tassa automobilistica) deducendone l'inesigibilita in quanto prescritti ex art. 2948, n.4, c.c.; deduceva, ancora, la prescrizione del credito stante la tardivita dell'atto di intimazione di pagamento del 20/06/2022( n.04120229000123433 dell'importo di
€ 318.427,65) e concludeva : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la parziale nullità ed infondatezza della procedura esecutiva iniziata con intimazione di pagamento notificata in data 20/06/2022, dell'importo di € 318.427,65 ed eseguita con atto di pignoramento presso -Via Danubio n.10 - TO FI (FI)- CP_5
Agenzia n.2136, c/c n.4275, per intervenuta prescrizione parziale delle pretese creditorie ivi contenute, per un importo complessivo pari ad € 292.693,87, con conseguenziale annullamento totale delle cartelle da“a” ad “h”, di cui in premessa, e annullamento parziale della cartella “i”, di cui in premessa, limitatamente alle sanzioni ed interessi prescritti, per l'importo di € 6.030,57. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa ex D.M. n.55/2014 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA E C.P.A. come per legge.”
Costituitasi l , contestava l'eccezione di prescrizione e depositava , a riscontro di atti CP_6 interruttivi della prescrizione, intimazione di pagamento n.04120159009095030000, del
28/07/2015, intimazione di pagamento n.04120199010852452 del 20/12/2019 e intimazione di pagamento n.04120229000123433, notificata a presso la sua residenza, ex Parte_1 artt.140 cpc e 26 D.P.R.602/73 (circostanza non contestata). Riconosciuto in capo all'opponente l'interesse a coltivare l'azione dinanzi al giudice ordinario per la sola cartella n.041200900133202755 01, in data 29/05/2023 , limitatamente alla sola CP_7 cartella n.04120090013320275501, notificata all'attrice in data 27/05/2009, dell'importo di €
268.156,09, per sanzioni amministrative (ex UPICA), ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione;
nonche dichiarare inefficace il pignoramento presso terzi
n.04184202200001381001-fascicolo n.041/2022/000004970 notificato il 12/07/2022.
Si e costituita l , per sentire acclarare: q) l'inammissibilita Controparte_8 della domanda di accertamento della prescrizione del credito riportato nella cartella n.
04120090013320275501, notificata il 27.05.2009, per intervenuta decadenza dell'attrice dal muovere la contestazione;
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, sostenendo che avendo la e ZH Ke, quali legali rappresentanti della societa CP_7
“Le Stelle di ZH Ke e C. snc”, impugnato, nel 2008, le ordinanze-ingiunzioni, essendo intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, il credito si prescrive con il decorso dei
10 anni. Deduceva , ancora, che dopo la prima notifica del 27/05/2009 effettuata in mani della
, quale socio, la prescrizione era stata interrotta dalle intimazioni di pagamento Parte_1
n.04120159009095030000, per cui era stata tentata la notifica in data 28/07/2015, presso la sede della societa , risultata sconosciuta all'indirizzo e dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n.04120199010852452 la cui tentata notifica era stata effettuata sempre presso la sede della societa , in Via Senna n.8, a TO FI (FI) risultata sconosciuta all'indirizzo e, da ultimo, dalla intimazione di pagamento n.04184202200001335/001, correttamente notificata alla residenza di in Via Delle Porte Nuove, 30 in Firenze. Parte_3
Instava, ancora, per l'inammissibilita dell'opposizione al pignoramento per carenza di interesse all'azione, e, conseguentemente, della domanda di restituzione delle somme corrisposte dal terzo - Controparte_4
Si e costituita la eccependo che il credito portato nella cartella n. Controparte_9
04120090013320275501, originato da n.3 ordinanze-ingiunzioni (n.743/2007, 762/2007 e
423/2007), tempestivamente notificate alla societa , era stato Controparte_10 oggetto di opposizione ex legge 689/1981 rigettata dall'Autorita giudiziaria e, conseguentemente, l'Ente creditore aveva provveduto a formare il ruolo ed a trasmetterlo tempestivamente all'Ente Riscossore, unico onerato della prova della corretta notificazione delle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative. Concludeva per il rigetto delle domande formulate nei confronti della di Firenze, con vittoria di spese e Controparte_2 compensi professionali”.
In ragione del litisconsorzio necessario, il contraddittorio veniva ritualmente integrato nei confronti di che interveniva in giudizio. Controparte_4 La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione, innanzi alla scrivente giudicante, in assegnazione su ruolo in ragione del DL 117/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La domanda di , in proprio e nella qualità, è infondata. Parte_4
La cartella n. 041200990013320275501 trae origine dalla sentenza del Tribunale di Firenze n.
2470/2008, incontestatamente passata in cosa giudicata.
La giurisprudenza costante afferma che, ove l'obbligazione sia consacrata in sentenza passata in giudicato, la prescrizione si “converte” in quella decennale ex art. 2953 c.c. (Cass. Sez. Unite
n. 25790/2009; Cass. n. 1111/2019; Cass. n. 18254/2021).
Le doglianze di nullità della notifica del pignoramento non trovano riscontro.
L'atto risulta più volte notificato presso la sede legale della società, quale risultante dal Registro delle Imprese, luogo che costituisce domicilio legale idoneo alla notificazione anche in caso di mancata presenza di personale o chiusura dei locali (Cass. n. 18233/2018; Cass. n.
14891/2019; Cass. n. 22148/2020). In tale evenienza è legittimo procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la notifica si perfeziona per il destinatario con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (Cass. n. 2479/2021; Cass. n. 12822/2022), atteso che la mancata ricezione soggettiva non rileva se il procedimento notificatorio risulta ritualmente eseguito (Cass. n. 26913/2021). Ma, ancor prima, in via dirimente, appare incontestato che l'avviso della intimazione di pagamento del 20.6.2022 portante il credito per cu si procede, sia stato consegnato a mani della opponente (vedi all. in atti) persona fisica.
Ciò posto, (Cassazione civile , sez. trib. , 21/07/2025 , n. 20476) In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all' art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973 , in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. Secondo consolidato dettame giurisprudenziale, il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente, quale atto che precede l'esecuzione, assimilabile all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 ( "avviso di mora”) che segue la disciplina dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992" in punto di termini di impugnazione (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817), comporta che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n.
22108, e precedenti ivi citati).
Rimane precluso, dunque, al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine". In termini, la recentissima ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025, che ha statuito che la prescrizione si può far valere solo impugnando tempestivamente l'atto prodromico, non in un momento successivo, poiché ciò implica la rinuncia alla possibilità di eccepire l'estinzione del credito.
Le censure relative al pignoramento devono essere respinte anche perché l'opponente, nella precedente fase esecutiva, aveva rinunciato a contestare il medesimo pignoramento, con conseguente preclusione alla riproposizione delle stesse doglianze nel merito (Cass. n.
25098/2019). Inoltre, al momento dell'introduzione dell'opposizione, il pignoramento era stato già definito con il versamento delle somme da parte del terzo, sicché difettava l'interesse ad agire (Cass. n. 9260/2021).
La domanda restitutoria, esaminabile essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di
è infondata. Il pagamento è stato effettuato in esecuzione di un pignoramento Controparte_4 validamente notificato e non tempestivamente impugnato;
non sussiste alcun presupposto per la ripetizione di quanto già assegnato al creditore esattoriale (Cass. n. 25743/2018; Cass. n.
3318/2020).
In conclusione, l'atto di opposizione deve essere integralmente respinta.
Quanto alle spese, la natura documentale delle questioni giuridiche e l'intervento di novità giurisprudenziali in tema costituiscono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
– rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
– conferma la legittimità della cartella n. 041200990013320275501 e degli atti di riscossione ed esecuzione impugnati;
– rigetta le ulteriori domande ivi compresa quella di restituzione delle somme pignorate;
– compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cosenza/Firenze, li, 14 novembre 2025
Il Giudice
IA CO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa IA CO, dato atto che le parti hanno depositato note conclusive nei termini assegnati,
PQM
Trattiene la causa in decisione e deposita sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da separato provvedimento.
Cosenza/Firenze, 14.11.2025
Il Giudice
IA CO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa IA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6619/2023 R.G. promossa da :
Per la Sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...]
Porte Nuove n. 30 (C.F. ), quale socio responsabile in solido della societa C.F._1
LE STELLE DI OU KE E , difesa e rappresentata dall'avv. Guglielma Losardo (C.F. Pt_2
), pec: , come da mandato in C.F._2 Email_1 calce al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., domicilio eletto in Prato a Viale Montegrappa n. 177 attore contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 eciale da Roma, Persona_1 rilasciata in data 20.4.2023 (rep. 179856-Racc. n. 12775) domicili giudizio in Lecce alla via Leuca n. 105 presso lo studio dell'avv. Giuseppa Bascià (C.F. ) C.F._3 pec: Email_2
convenuta nonché contro
C.F. Controparte_2
P.IVA_2 [...] la carica ed elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza dei Giudici 3, CP_3
a Camera di Commercio, rappresentato e difeso Avv. Elisa Failli (C.F.
), come da mandato in calce all'atto di C.F._4 Email_3
convenuta e in qualità di terzo pignorato, Controparte_4
intervenuto FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente ha impugnato la cartella di pagamento n. 041200990013320275501 ed il pignoramento presso terzi n.
4184202200001381001.
Nella specie, con ricorso regolarmente notificato (procedimento n.384/2023- sub1- R.G. Esec.) in fase cautelare ha impugnato n.4 pignoramenti di credito presso terzi Parte_1 notificati dall , di cui 3 atti di pignoramento con esito negativo Controparte_1 ed uno con esito positivo, eseguito in data 15/07/2022 dall'Ente Riscossore presso il terzo
Danubio n.10 - TO FI (FI)- Agenzia n.2136, c/c n.4275, deducendo CP_5 di non aver mai ricevuto regolare notifica. Proponeva dunque opposizione alle cartelle notificate tra il 2009 ed il 2013 ed aventi ad oggetto crediti della C.C.I.A.A. di Firenze (per
Sanzioni ex art. 28 l. 689/81, mancato pagamento del diritto annuale alla Controparte_2 mancato pagamento della tassa automobilistica) deducendone l'inesigibilita in quanto prescritti ex art. 2948, n.4, c.c.; deduceva, ancora, la prescrizione del credito stante la tardivita dell'atto di intimazione di pagamento del 20/06/2022( n.04120229000123433 dell'importo di
€ 318.427,65) e concludeva : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la parziale nullità ed infondatezza della procedura esecutiva iniziata con intimazione di pagamento notificata in data 20/06/2022, dell'importo di € 318.427,65 ed eseguita con atto di pignoramento presso -Via Danubio n.10 - TO FI (FI)- CP_5
Agenzia n.2136, c/c n.4275, per intervenuta prescrizione parziale delle pretese creditorie ivi contenute, per un importo complessivo pari ad € 292.693,87, con conseguenziale annullamento totale delle cartelle da“a” ad “h”, di cui in premessa, e annullamento parziale della cartella “i”, di cui in premessa, limitatamente alle sanzioni ed interessi prescritti, per l'importo di € 6.030,57. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa ex D.M. n.55/2014 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA E C.P.A. come per legge.”
Costituitasi l , contestava l'eccezione di prescrizione e depositava , a riscontro di atti CP_6 interruttivi della prescrizione, intimazione di pagamento n.04120159009095030000, del
28/07/2015, intimazione di pagamento n.04120199010852452 del 20/12/2019 e intimazione di pagamento n.04120229000123433, notificata a presso la sua residenza, ex Parte_1 artt.140 cpc e 26 D.P.R.602/73 (circostanza non contestata). Riconosciuto in capo all'opponente l'interesse a coltivare l'azione dinanzi al giudice ordinario per la sola cartella n.041200900133202755 01, in data 29/05/2023 , limitatamente alla sola CP_7 cartella n.04120090013320275501, notificata all'attrice in data 27/05/2009, dell'importo di €
268.156,09, per sanzioni amministrative (ex UPICA), ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione;
nonche dichiarare inefficace il pignoramento presso terzi
n.04184202200001381001-fascicolo n.041/2022/000004970 notificato il 12/07/2022.
Si e costituita l , per sentire acclarare: q) l'inammissibilita Controparte_8 della domanda di accertamento della prescrizione del credito riportato nella cartella n.
04120090013320275501, notificata il 27.05.2009, per intervenuta decadenza dell'attrice dal muovere la contestazione;
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, sostenendo che avendo la e ZH Ke, quali legali rappresentanti della societa CP_7
“Le Stelle di ZH Ke e C. snc”, impugnato, nel 2008, le ordinanze-ingiunzioni, essendo intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, il credito si prescrive con il decorso dei
10 anni. Deduceva , ancora, che dopo la prima notifica del 27/05/2009 effettuata in mani della
, quale socio, la prescrizione era stata interrotta dalle intimazioni di pagamento Parte_1
n.04120159009095030000, per cui era stata tentata la notifica in data 28/07/2015, presso la sede della societa , risultata sconosciuta all'indirizzo e dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n.04120199010852452 la cui tentata notifica era stata effettuata sempre presso la sede della societa , in Via Senna n.8, a TO FI (FI) risultata sconosciuta all'indirizzo e, da ultimo, dalla intimazione di pagamento n.04184202200001335/001, correttamente notificata alla residenza di in Via Delle Porte Nuove, 30 in Firenze. Parte_3
Instava, ancora, per l'inammissibilita dell'opposizione al pignoramento per carenza di interesse all'azione, e, conseguentemente, della domanda di restituzione delle somme corrisposte dal terzo - Controparte_4
Si e costituita la eccependo che il credito portato nella cartella n. Controparte_9
04120090013320275501, originato da n.3 ordinanze-ingiunzioni (n.743/2007, 762/2007 e
423/2007), tempestivamente notificate alla societa , era stato Controparte_10 oggetto di opposizione ex legge 689/1981 rigettata dall'Autorita giudiziaria e, conseguentemente, l'Ente creditore aveva provveduto a formare il ruolo ed a trasmetterlo tempestivamente all'Ente Riscossore, unico onerato della prova della corretta notificazione delle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative. Concludeva per il rigetto delle domande formulate nei confronti della di Firenze, con vittoria di spese e Controparte_2 compensi professionali”.
In ragione del litisconsorzio necessario, il contraddittorio veniva ritualmente integrato nei confronti di che interveniva in giudizio. Controparte_4 La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione, innanzi alla scrivente giudicante, in assegnazione su ruolo in ragione del DL 117/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La domanda di , in proprio e nella qualità, è infondata. Parte_4
La cartella n. 041200990013320275501 trae origine dalla sentenza del Tribunale di Firenze n.
2470/2008, incontestatamente passata in cosa giudicata.
La giurisprudenza costante afferma che, ove l'obbligazione sia consacrata in sentenza passata in giudicato, la prescrizione si “converte” in quella decennale ex art. 2953 c.c. (Cass. Sez. Unite
n. 25790/2009; Cass. n. 1111/2019; Cass. n. 18254/2021).
Le doglianze di nullità della notifica del pignoramento non trovano riscontro.
L'atto risulta più volte notificato presso la sede legale della società, quale risultante dal Registro delle Imprese, luogo che costituisce domicilio legale idoneo alla notificazione anche in caso di mancata presenza di personale o chiusura dei locali (Cass. n. 18233/2018; Cass. n.
14891/2019; Cass. n. 22148/2020). In tale evenienza è legittimo procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la notifica si perfeziona per il destinatario con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (Cass. n. 2479/2021; Cass. n. 12822/2022), atteso che la mancata ricezione soggettiva non rileva se il procedimento notificatorio risulta ritualmente eseguito (Cass. n. 26913/2021). Ma, ancor prima, in via dirimente, appare incontestato che l'avviso della intimazione di pagamento del 20.6.2022 portante il credito per cu si procede, sia stato consegnato a mani della opponente (vedi all. in atti) persona fisica.
Ciò posto, (Cassazione civile , sez. trib. , 21/07/2025 , n. 20476) In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all' art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973 , in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. Secondo consolidato dettame giurisprudenziale, il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente, quale atto che precede l'esecuzione, assimilabile all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 ( "avviso di mora”) che segue la disciplina dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992" in punto di termini di impugnazione (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817), comporta che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n.
22108, e precedenti ivi citati).
Rimane precluso, dunque, al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine". In termini, la recentissima ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025, che ha statuito che la prescrizione si può far valere solo impugnando tempestivamente l'atto prodromico, non in un momento successivo, poiché ciò implica la rinuncia alla possibilità di eccepire l'estinzione del credito.
Le censure relative al pignoramento devono essere respinte anche perché l'opponente, nella precedente fase esecutiva, aveva rinunciato a contestare il medesimo pignoramento, con conseguente preclusione alla riproposizione delle stesse doglianze nel merito (Cass. n.
25098/2019). Inoltre, al momento dell'introduzione dell'opposizione, il pignoramento era stato già definito con il versamento delle somme da parte del terzo, sicché difettava l'interesse ad agire (Cass. n. 9260/2021).
La domanda restitutoria, esaminabile essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di
è infondata. Il pagamento è stato effettuato in esecuzione di un pignoramento Controparte_4 validamente notificato e non tempestivamente impugnato;
non sussiste alcun presupposto per la ripetizione di quanto già assegnato al creditore esattoriale (Cass. n. 25743/2018; Cass. n.
3318/2020).
In conclusione, l'atto di opposizione deve essere integralmente respinta.
Quanto alle spese, la natura documentale delle questioni giuridiche e l'intervento di novità giurisprudenziali in tema costituiscono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
– rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
– conferma la legittimità della cartella n. 041200990013320275501 e degli atti di riscossione ed esecuzione impugnati;
– rigetta le ulteriori domande ivi compresa quella di restituzione delle somme pignorate;
– compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cosenza/Firenze, li, 14 novembre 2025
Il Giudice
IA CO