Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2025, proposto da IT Terrinoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN EL EC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria regionale di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con il D.M. 205 del 26 ottobre 2023e con il Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso A022 Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, per la Regione Lazio, approvata con il Decreto del Direttore Generale del U.S.R. per il Lazio, Prot. n. 2376 del 25 novembre 2024 , nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice ( pur avendo riportato la valutazione complessiva di 198,50 punti e pur avendo diritto alla riserva del 30% - per aver svolto tre anni di servizio nelle scuole statali e nella medesima classe di concorso - nonché alla riserva del 15 % per aver svolto senza demerito il servizio civile universale);
- delle successive rettifiche intervenute il 3 dicembre 2024 con il Decreto n. 1456 del U.S.R. del Lazio, ed il 9 dicembre 2024 con il Decreto del U.R.R del Lazio n. 2501 del 9.12.2024 nella parte in cui non includono l’odierna ricorrente quale vincitrice di concorso;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto, tra cui eventuali ed ulteriori provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all’approvazione della graduatoria di merito, dei provvedimenti di scorrimento della stessa, di assegnazione delle sedi, e di stipula dei contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente e, ove e se lesivi, degli interessi della ricorrente, del D.M. 205 del 2023 e del Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IR NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato, in uno con gli atti conseguenti, la graduatoria finale dei vincitori del concorso indicato in epigrafe, relativo alla classe di concorso A022 -Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio, nella parte in cui non prevede l’odierna ricorrente, asseritamente a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva, di cui all'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ed all’art. 3, comma 3, del bando, che, in tesi, le avrebbe dovuto essere riconosciuto per aver svolto il servizio civile universale, come da dichiarazione resa nella domanda di partecipazione e attestazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e del titolo di riserva previsto dall’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 205/2023, per “ coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11 comma 14 della Legge n. 124 del 1999. ”
Deduce che in virtù del punteggio conseguito, pari a 198,5 e delle riserve dichiarate, avrebbe avuto diritto all’inserimento nella graduatoria finale dei vincitori e alla immissione in ruolo.
1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I) “ Illegittimità per violazione dell’art. 10 comma 9 del d.m. 205 del 2023 “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno “, e del d.d.g. 2575 del 6.12. 2023 (art. 9) – ingiusto mancato inserimento in graduatoria e ingiusto mancato riconoscimento della riserva del 30 per cento in favore della ricorrente ”, con cui lamenta che l’amministrazione avrebbe redatto la graduatoria finale senza tener conto delle quote di riserva ai sensi dell’art. 13, commi 9 e 10, del Bando;
II) “ Illegittimita’ per violazione dell’art. 1 comma 9 bis del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023 convertito con modificazioni nella Legge n. 74 del 21 giugno 2023; e dell’art. 3 comma tre del D.D.G. 2575 del 6.12. 2023 – Ingiusto mancato riconoscimento della riserva del 15 per cento in favore della ricorrente ”, con cui la ricorrente contesta che l’Amministrazione le ha negato la riserva prevista dall’articolo 3, comma 3, del bando, non avendo valutato, a tal fine, il periodo di servizio civile universale svolto dalla stessa senza demerito dal 13.9.2017 al 12.9.2018, ossia successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 che lo ha istituito e violando altresì l’art. 26 del medesimo decreto il quale prevedeva che “ Fino all’approvazione del primo piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale ”.
1.3. Si costituiva in giudizio, in data 5.2.2025, l’Amministrazione resistente, depositando documentazione il 6.2.2025 e il 19.2.2025.
1.4. Ad esito della camera di consiglio del 18.2.2025, con ordinanza n. 3794/2025, la Sezione disponeva il mutamento del rito, nonché la notifica del ricorso per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio.
Con la medesima ordinanza, la Sezione disponeva un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione, al fine di ottenere chiarimenti circa l’omessa valutazione del titolo relativo al servizio civile nazionale e al pregresso svolgimento di tre anni di servizio nelle scuole statali e nella medesima classe di concorso. A tale richiesta, l’Amministrazione riscontrava con documentazione depositata il 26.3.2025.
1.5. Con successiva ordinanza del 29.4.2025, n. 2427, la Sezione si pronunciava sull’istanza cautelare, accogliendola.
1.6. Con memoria del 13.1.2026, la ricorrente rappresentava che l’Amministrazione aveva eseguito l’ordinanza cautelare, con provvedimento di rettifica della graduatoria depositato in atti, a seguito del quale la ricorrente è risultata inserita, con riserva, tra i vincitori e, per l’effetto, nominata in ruolo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2. – Alla udienza pubblica del 22.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. Va preliminarmente valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria depositata il 26.2.2025, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3.2. Quanto al merito del ricorso, va premesso che con riguardo alla titolarità della riserva del 30 % prevista in favore dei c.d. triennalisti ( ex art. 13, D.M. 205 del 2025), è lo stesso Ministero che nella relazione depositata il 25.3.2025 – non smentita sul punto da parte ricorrente – riconosce come: “ a fronte di 4 annualità ritenute valide per il servizio di insegnamento prestato sulla c.d.c. di interesse, venivano attribuiti 8 punti (Allegato 3) e attribuita la riserva del 30% (allegati 4, 5). Pertanto, a confutazione di quanto narrato in ricorso, il diritto alla riserva del 30%, così come espressamente previsto dall’art. 13 commi 9 e 10 del D.M. 205 del 2023, è stato correttamente attribuito alla ricorrente ”.
3.3. Avuto riguardo alla seconda censura, relativa alla mancata considerazione della riserva ex art. 18 d.lgs. n. 40/2017, va premesso che il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77.
Nella Relazione illustrativa del citato “ Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale ” n. 40/2017 si legge: “ Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile ”.
Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “ nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001 ”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina.
Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “ revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale ”, da porre in essere, peraltro, “ tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 ” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso “ tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza ”.
3.4. Nel caso di specie, va precisato che la ricorrente ha partecipato all’espletamento del servizio civile nel periodo transitorio, successivo all’entra in vigore del D. Lgs. n. 40/2017, ma anteriore alla pubblicazione dei primi bandi di selezione per l’impiego in progetti di servizio civile universale, avvenuta il 20 agosto 2018.
Tale circostanza è confermata dalla nota del Dipartimento per le politiche giovanili e per il servizio civile universale depositata in atti, che attesta lo svolgimento di un “servizio civile” tra il 13.9.2017 e il 12.9.2018 (e quindi successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, avvenuta il 18.4.2017).
3.5. Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, il Collegio ritiene di dover aderire a quanto già ritenuto – in una fattispecie sovrapponibile – dal Consiglio di Stato, per cui il servizio civile svolto nel periodo transitorio governato dall’art. 26 del d.lgs. n. 40/2017 deve essere qualificato come servizio civile universale ai fini della riserva prevista dall’art. 18 del medesimo decreto.
Nello specifico, è stato considerato quanto segue:
- “ 10.1. Il fatto storico consiste nel caso di specie nell’avvenuto svolgimento da parte della sig.ra […] di un’attività di servizio civile effettuata partecipando volontariamente ad un bando emanato dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 40/2017. Tale fatto va ricondotto alla fattispecie concreta applicabile al caso, consistente nella previsione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 40/2017, non presa – erroneamente – in considerazione dall’Amministrazione, dalla nota del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 3.7.2024 (emanata su apposito quesito dell’Agenzia delle Entrate e valorizzata nelle difese dell’Agenzia), e, in ultimo, dal Giudice di primo grado. Tale disposizione ha, infatti, previsto che: i) fino all'approvazione del primo Piano triennale di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 40/2017, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale; ii) fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017. Inoltre, la regola di cui all’art. 26, comma 5, ha abrogato il decreto legislativo n. 77/2002, relativa alla disciplina del servizio civile nazionale. In sostanza, il legislatore ha qualificato il servizio svolto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017 come servizio civile universale, pur se svolto – in attesa del Piano di cui all’art. 4 – con le modalità previste per il servizio civile nazionale.
10.2. La natura del servizio svolto è stata, quindi, affermata dallo stesso legislatore che ha reso ultrattive sole le modalità del servizio civile nazionale – e non anche l’intero servizio civile nazionale, la cui disciplina è stata, contestualmente, abrogata - nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 40/2017. Il servizio svolto dalla sig.ra […] deve, quindi, qualificarsi come servizio civile universale, pur se svolto con le modalità del servizio civile nazionale, secondo l’espressa indicazione del dato normativo esaminato. Non si tratta di una mera “coincidenza temporale” (come affermato dal T.A.R. al punto 9 della sentenza appellata) ma di un fatto che ha una precisa rilevanza giuridica, imponendo l’applicazione della fattispecie astratta indicata dal Collegio. Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati che hanno omesso di considerare una regola rilevante per la qualificazione del servizio svolto nonché l’accertamento del diritto della sig.ra […] a vedersi riconosciuto il servizio svolto come servizio civile universale, con conseguente applicazione della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 40/2017. ” (Consiglio di Stato, VI, sentenza 15.12.2025, n. 9877).
3.6. Le condivisibili considerazioni appena riportate trovano applicazione anche nel presente caso in cui il ricorrente, come evidenziato in premessa e riconosciuto dalla stessa relazione depositata dalla Amministrazione resistente, ha svolto il servizio civile nel periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 e, pertanto, lo stesso deve essere qualificato come “servizio civile universale”, anche se svolto con le modalità del precedente servizio civile.
4. – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente onere in capo all’Amministrazione resistente di inserire stabilmente la ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella quale la stessa risulta già annoverata con riserva, in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 2427/2025 citata in premessa.
5. – Le spese possono essere compensate, attesa la novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS MA, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
IR NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI RO | SS MA |
IL SEGRETARIO