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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12350/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GABRIELE GIAMPIETRO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.09.2025 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni “
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire Parte_1
l'assegno di incollocabilità dicui all'art. 180 del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni, sussistendone tutti i presupposti di legge;
- Per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto emesso dall in CP_1 data 05.03.2025;
- Conseguentemente, condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno di incollocabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(20.12.2024), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e maturandi sino al saldo effettivo. - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito della concessione in favore del ricorrente dell'assegno di incollocabilità in data 24/09/2025, con decorrenza 20/12/2024.
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha riconosciuto, CP_1 nelle more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto al riconoscimento dellla prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 16.09.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12350/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GABRIELE GIAMPIETRO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.09.2025 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni “
- Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire Parte_1
l'assegno di incollocabilità dicui all'art. 180 del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni, sussistendone tutti i presupposti di legge;
- Per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto emesso dall in CP_1 data 05.03.2025;
- Conseguentemente, condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno di incollocabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(20.12.2024), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e maturandi sino al saldo effettivo. - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito della concessione in favore del ricorrente dell'assegno di incollocabilità in data 24/09/2025, con decorrenza 20/12/2024.
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha riconosciuto, CP_1 nelle more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto del ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto al riconoscimento dellla prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 16.09.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli