Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carola Ragni e Diego Gilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MELZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Luciano Manara, n. 1;
nei confronti
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco metropolitano p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Melzo, n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, con cui è stato ordinato alla sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n.380 del 2001, la “messa in pristino dello stato dei luoghi rendendo gli stessi conformi alla P.E. 185/1954 mediante eliminazione delle criticità e difformità urbanistico edilizie” presso l’immobile sito in Melzo, -OMISSIS-, “mediante il ripristino della corretta imposta di falda interna del sottotetto e la riconduzione all’attività agricola dell’uso effettivo dell’u.i. in trattazione, oggi incompatibile con la residenza dichiarata” ;
per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento ivi richiamato del 7 settembre 2023, prot. n. -OMISSIS-, redatto dal Comune di Melzo, insieme agli agenti della Polizia Locale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. NO CE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un immobile ad uso abitativo situato nel territorio del Comune di Melzo, catastalmente individuato al foglio -OMISSIS-.
Con il ricorso in esame, viene impugnata l’ordinanza del Comune di Melzo n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, con la quale sono stati sanzionati, mediante ordine di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, alcuni interventi edilizi abusivi realizzati sul predetto immobile. In particolare gli interventi abusivi cui si riferisce la citata ordinanza sono i seguenti: a) mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, avendo la ricorrente adibito il fabbricato a propria residenza, nonostante lo stesso sia stato assentito come “casa colonica” e nonostante la medesima ricorrente non sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo; b) incremento volumetrico del locale sottotetto per difformità dell’imposta di falda.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Melzo.
La Sezione con ordinanza n. 138 del 7 febbraio 2024, ha accolto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 21 ottobre 2025.
Il primo motivo di ricorso è diretto contro la parte del provvedimento impugnato che contesta il fatto che l’immobile in esame sia stato adibito a residenza della ricorrente nonostante quest’ultima non possegga la qualifica di imprenditore agricolo.
In questa parte il ricorso è fondato, essendo meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale l’interessata sostiene che il requisito del possesso della qualifica di imprenditore agricolo non sarebbe nella fattispecie necessaria posto che l’immobile oggetto del provvedimento impugnato è stato realizzato nell’anno 1954, e che, in Regione Lombardia, solo con l’art. 49 della legge regionale n. 51 del 1975 è stato imposto il possesso del suddetto requisito per l’utilizzo civile di abitazioni ricadenti in zona rurale e serventi fondi agricoli.
In proposito si osserva quanto segue.
Come noto, in base all’art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi hanno efficacia solo per il futuro e non possono perciò disciplinare fattispecie verificatesi prima della loro entrata in vigore.
Questo principio viene applicato dalla giurisprudenza anche con riferimento alla disciplina urbanistica introdotta dagli strumenti di pianificazione. Gli strumenti urbanistici sono infatti essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e sviluppo del territorio sicché, salvo che la legge non disponga diversamente, i limiti e le condizioni cui essi subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro precedente e legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21 giugno 2013, n. 3429; id., 19 febbraio 1997 n. 176; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1436).
Ciò precisato, va ora rilevato che non è contestato che l’immobile di cui si discute è stato realizzato nell’anno 1954 sulla base della licenza edilizia n. 185/1954, la quale ha attribuito ad esso funzione abitativa qualificandolo come “casa colonica" (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Il Comune sostiene che tale qualificazione avrebbe impresso al bene una vocazione agricola e che, per questa ragione, la destinazione residenziale sarebbe ammessa solo per coloro che posseggono la qualifica di imprenditore agricolo, così come previsto dall’art. 60 della legge regionale n. 12 del 2005.
Va però in proposito rilevato che, in questo modo, l’Amministrazione applica retroattivamente la normativa sopravvenuta: invero, come correttamente osserva l’interessata, la necessità di possedere la qualifica di imprenditore agricolo per poter utilizzare a fini di civile abitazione fabbricati collocati in zona agricola è stata prevista, per la prima volta in Regione Lombardia, dall’art. 49 della legge regionale n. 51 del 1975, che ha dettato una disciplina poi riprodotta dalle successive leggi regionali n. 93 del 1980 e n. 12 del 2005. Prima dell’entrata in vigore di queste leggi, gli immobili aventi destinazione residenziale collocati in zone rurali potevano quindi essere utilizzati a questi fini anche da chi non era in possesso del suddetto requisito.
Per giungere a conclusioni contrarie non è decisivo il fatto che, nel caso concreto, l’immobile in esame è stato, come detto, qualificato come “casa colonica” dalla licenza edilizia n. 185/1954. Va invero osservato che le limitazioni d’uso dei fabbricati non possono ricavarsi in maniera implicita dai titoli edilizi che li hanno assentiti; pertanto, sebbene le case coloniche fossero normalmente destinate ad ospitare famiglie di coloni legate al proprietario terriero, non si può ritenere, in assenza di disposizioni specifiche in tal senso (vigenti al momento della costruzione), che l’uso abitativo di questi immobili da parte di altri soggetti fosse vietato (neppure parte resistente, nelle proprie memorie, è stata in grado di indicare norme specifiche che prevedessero tale divieto).
Si deve pertanto affermare che – siccome la disciplina urbanistica applicabile all’immobile di cui è causa non è quella contenuta nella legge n. 12 del 2005, richiamata nel provvedimento impugnato, ma quella vigente all’epoca in cui lo stesso immobile è stato realizzato (la quale, si ripete, non richiedeva il possesso della qualifica di imprenditore agricolo per poter legittimante adibire a finzioni residenziali le abitazioni collocate in zone rurali) – non si può ritenere che, per poter oggi assegnare allo stesso immobile tali funzioni, sia necessario che colui che attualmente lo utilizza possegga il suddetto requisito.
Deve essere per queste ragioni ribadita la fondatezza della censura in esame.
Si può ora passare all’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale viene censurata la parte del provvedimento impugnato che sanziona la realizzazione del sottotetto, ritenuto non conforme alla licenza edilizia n. 185/1954 per difformità delle imposte di falda.
A questo proposito parte ricorrente rileva in sostanza che il provvedimento impugnato sarebbe affetto dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, e ciò in quanto dalle tavole allegate alla suddetta licenza edilizia non sarebbe possibile evincere con precisione quale altezza avrebbero dovuto avere le imposte di falda.
Ritiene il Collegio che anche questa censura sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come rilevato dalla ricorrente, le tavole allegate alla licenza edilizia n. 185/1954 non indicano in maniera esplicita le misure delle altezze delle imposte di falda (mentre indicano con precisione le dimensioni di altre parti dell’edificio).
In assenza di tali quotazioni, il Comune ha dovuto ricavare le altezze di imposta rappresentate nelle suddette tavole mediante la misurazione delle linee grafiche in esse contenute. Da questa misurazione sarebbe emerso che, in base al progetto, le imposte di falda avrebbero dovuto avere altezza pari a cm 25. Lo stesso Comune ha quindi ritenuto che, siccome nel concreto l’altezza è invece pari cm 36/47, vi sia difformità fra opera realizzata e titolo edilizio, difformità che avrebbe peraltro comportato un aumento volumetrico.
A questo proposito va però osservato che, come rileva la ricorrente, essendo queste le grandezze, l’effettiva sussistenza degli scostamenti rilevati dipende, in mancanza di quotazioni esplicite, dalla correttezza millimetrica delle rappresentazioni grafiche contenute nelle tavole, eseguite in scala 1:100.
Ritine il Collegio che, siccome le tavole sono state formate a mano negli anni cinquanta, non è plausibile affermare con certezza che esse siano esatte al millimetro, tanto più che non è specificamente contestato che, ove le quotazioni sono state invece riportate, queste non sempre collimano con le grandezze delle linee grafiche rappresentate nei disegni (si veda sul punto la relazione tecnica depositata sub documento 18 di parte ricorrente).
Si deve pertanto ritenere che, come sostenuto nel ricorso, la decisione avversata sia basata su presupposti di fatto non sufficientemente dimostrati in quanto ricavati da una istruttoria non adeguata.
Va pertanto ribadita la fondatezza della censura in esame.
Poiché l’accoglimento dei motivi esaminati determina l’intero annullamento dell’atto impugnato, viene meno l’interesse all’esame del secondo motivo di ricorso rivolto contro la parte dello stesso atto in cui si afferma che l’immobile di cui si discute, in quanto qualificabile come casa colonica, sarebbe incedibile. Si precisa al riguardo che l’interesse ad impugnare questa specifica parte del provvedimento è comunque carente anche per la decisiva ragione che l’affermazione contestata è stata utilizzata per mere finalità motivazionali, non potendo certo il suddetto provvedimento incidere sul regime giuridico concernente la possibilità di cessione a terzi del bene.
In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Melzo al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AD SS, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
NO CE CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO CE CO | AR AD SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.