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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.v. 3475/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA Parte_1 C.F._1
FRANCA, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI NICOLA, Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 §
I ricorrenti hanno rappresentato di essere divorziati in forza di sentenza n. 91/2023 pronunciata in data 17/01/2023 e pubblicata in data 20/01/2023, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per divorzio congiunto iscritta al n. 5394/2022 R.G., con è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, è stato previsto, con riguardo al contributo al mantenimento per i figli ( nata in data [...] e nato il [...]), all'assegnazione della Per_1 Per_2
casa coniugale e all'assegno di mantenimento a favore della moglie, ai n. 2 -3-4 quanto segue:
“1) (…)
2) Con decorrenza da gennaio 2023 il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli maggiorenni, la somma di euro 350,00 per la figli e di euro 250,00 Per_1 per il figlio , annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo Per_2 delle famiglie, da versarsi entro il giorno 20 d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, fino alla loro completa indipendenza economica.
3) La casa familiare, posta in Vignola, via Gobetti n. 280, resta assegnata alla sig.r , Parte_2 fino a quando resterà ad abitarvi anche con uno solo dei figli, anche se divenuti economicamente autonomi. La sig.ra perderà il diritto ad abitare nella casa familiare ove vi conviva stabilmente Parte_2 con altra persona, mentre entrambi o anche uno solo dei figli manteranno anche in questa ipotesi il diritto a continuare ad abitarvi.
4) Con decorrenza da gennaio 2023 il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 un assegno divorzile mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese.
5) (…)”. Con ricorso depositato in data 13/09/2025 le parti hanno dato atto che, medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio come stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, il figlio si è trasferito da diversi Per_2
mesi presso la casa del padre ove tuttora vi abita.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
pagina 2 di 4 “1) il figli è collocato presso il padre sig il quale provvederà direttamente al Per_2 Pt_1
suo mantenimento ordinario;
2) la figli è collocata presso la madre sig.r la quale provvederà direttamente al suo Per_1 Pt_2
mantenimento ordinario;
3) le spese straordinarie dei figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, saranno divise tra i due genitori nella misura pari al 50% ciascuno;
4) il sig ontinuerà a versare a favore della sig.r entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 Pt_2
l'assegno divorzile di Euro 150,00 oltre ISTAT, con conguaglio per periodo gennaio 2024-
gennaio 2025 pari a Euro 18,35 e con versamento da febbraio 2025 della somma mensile di
Euro 160,35 rivalutata;
5) la casa familiare sita a Vignola in via Gobetti n. 280 resta assegnata alla sig.ra fino a Pt_2
quando resterà ad abitarvi anche con uno solo dei figli, anche se divenuto economicamente autonomo. La sig.ra perderà il diritto ad abitare nella casa familiare ove vi conviva Parte_2
stabilmente con altra persona, mentre entrambi o anche uno solo dei figli manterranno anche in questa ipotesi il diritto a continuare ad abitarvi;
6) permane il diritto del figlio di rientrare nella casa familiare quando lo desidera. Nel Per_2
caso, le parti si impegnano a rivedere le condizioni di divorzio oggetto di modifica;
7) spese legali compensate.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 3 di 4 Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 91/2023 pronunciata in data
17/01/2023 e pubblicata in data 20/01/2023, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per divorzio congiunto iscritta al n. 5394/2022 R.G. recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.v. 3475/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA Parte_1 C.F._1
FRANCA, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI NICOLA, Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 §
I ricorrenti hanno rappresentato di essere divorziati in forza di sentenza n. 91/2023 pronunciata in data 17/01/2023 e pubblicata in data 20/01/2023, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per divorzio congiunto iscritta al n. 5394/2022 R.G., con è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, è stato previsto, con riguardo al contributo al mantenimento per i figli ( nata in data [...] e nato il [...]), all'assegnazione della Per_1 Per_2
casa coniugale e all'assegno di mantenimento a favore della moglie, ai n. 2 -3-4 quanto segue:
“1) (…)
2) Con decorrenza da gennaio 2023 il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli maggiorenni, la somma di euro 350,00 per la figli e di euro 250,00 Per_1 per il figlio , annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo Per_2 delle famiglie, da versarsi entro il giorno 20 d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, fino alla loro completa indipendenza economica.
3) La casa familiare, posta in Vignola, via Gobetti n. 280, resta assegnata alla sig.r , Parte_2 fino a quando resterà ad abitarvi anche con uno solo dei figli, anche se divenuti economicamente autonomi. La sig.ra perderà il diritto ad abitare nella casa familiare ove vi conviva stabilmente Parte_2 con altra persona, mentre entrambi o anche uno solo dei figli manteranno anche in questa ipotesi il diritto a continuare ad abitarvi.
4) Con decorrenza da gennaio 2023 il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 un assegno divorzile mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese.
5) (…)”. Con ricorso depositato in data 13/09/2025 le parti hanno dato atto che, medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio come stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, il figlio si è trasferito da diversi Per_2
mesi presso la casa del padre ove tuttora vi abita.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
pagina 2 di 4 “1) il figli è collocato presso il padre sig il quale provvederà direttamente al Per_2 Pt_1
suo mantenimento ordinario;
2) la figli è collocata presso la madre sig.r la quale provvederà direttamente al suo Per_1 Pt_2
mantenimento ordinario;
3) le spese straordinarie dei figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, saranno divise tra i due genitori nella misura pari al 50% ciascuno;
4) il sig ontinuerà a versare a favore della sig.r entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 Pt_2
l'assegno divorzile di Euro 150,00 oltre ISTAT, con conguaglio per periodo gennaio 2024-
gennaio 2025 pari a Euro 18,35 e con versamento da febbraio 2025 della somma mensile di
Euro 160,35 rivalutata;
5) la casa familiare sita a Vignola in via Gobetti n. 280 resta assegnata alla sig.ra fino a Pt_2
quando resterà ad abitarvi anche con uno solo dei figli, anche se divenuto economicamente autonomo. La sig.ra perderà il diritto ad abitare nella casa familiare ove vi conviva Parte_2
stabilmente con altra persona, mentre entrambi o anche uno solo dei figli manterranno anche in questa ipotesi il diritto a continuare ad abitarvi;
6) permane il diritto del figlio di rientrare nella casa familiare quando lo desidera. Nel Per_2
caso, le parti si impegnano a rivedere le condizioni di divorzio oggetto di modifica;
7) spese legali compensate.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 3 di 4 Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 91/2023 pronunciata in data
17/01/2023 e pubblicata in data 20/01/2023, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito della procedura per divorzio congiunto iscritta al n. 5394/2022 R.G. recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4