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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/12/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 18/12/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota congiunta contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.306/2025 R.G. promossa da
con Parte_1
l'avv. DEL MORO LUCA, come da mandato in atti
- ATTRICE OPPONENTE
contro
con l'avv. Controparte_1
GL RO, come da mandato in atti
1 - CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti:
“L'avv. Del Moro, per parte attrice-opponente, insiste per l'accoglimento
dell'opposizione in ragione della nullità del decreto ingiuntivo, nonché per la condanna
dell'opposta al rimborso delle spese di causa, richiamando quanto dedotto nella nota
conclusiva depositata il 28/11/2025; in subordine, insiste nelle ulteriori domande e
nelle istanze istruttorie già declinate a prova diretta e contraria, nonché per il rigetto
delle istanze istruttorie, così come di tutte le domande, anche di merito, formulate
dall'opposta.
L'avv. Roberto Pregaglia, per parte convenuta opposta, ferme le conclusioni tutte già
precisate, insiste per il rigetto della eccezione preliminare avversaria inerente la
competenza del Collegio Arbitrale e, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiede che
il Giudice voglia compensare le spese di lite ravvisando, anche nella complessità e
natura controversia delle questioni sottese alla eccezione dedotta ex adverso, i giusti
motivi per l'integrale compensazione. In subordine, insiste nelle ulteriori domande e
nelle istanze istruttorie già declinate a prova diretta e contraria, nonché per il rigetto
delle istanze istruttorie, così come di tutte le domande, anche di merito, formulate
dall'opponente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della società Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2025, emesso
[...]
dal Tribunale di Belluno in data 14.3.2025.
L'attrice opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza dell'adito
Tribunale, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 14
del contratto quadro stipulato dalle parti il 20 Febbraio 2014, in ossequio a
2 quanto previsto dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 102 del 27.5.2005, e formulava nel merito ulteriori motivi di opposizione.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
La convenuta opposta lamentava la genericità della disposizione normativa e la vessatorietà della clausola compromissoria invocate dalla parte opponente;
nel merito contestava la fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
La causa, ritenuta matura per la decisione in ordine alla questione preliminare sollevata in giudizio, veniva successivamente rinviata per la decisione.
***
L'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente va ritenuta fondata.
L'art. 11 comma 4 del d. lgs. 102/2005 dettato in materia di “Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7
marzo 2003, n. 38” prevede che “I contratti quadro devono contenere, per ogni
prodotto, disposizioni relative a: (…) b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo
rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie
degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di
rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli
imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano
parti dei contratti da essi regolati.”
Nel contratto quadro concluso tra le parti in data 20.2.2014, all'art. 14, risulta prevista una clausola compromissoria, secondo cui qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è sottoposta ad arbitrato rituale, da affidarsi ad un collegio di tre arbitri.
La convenuta opposta ha sostenuto la natura vessatoria di tale clausola, ma l'eccezione non può ritenersi fondata, in quanto la clausola in discussione è
3 imposta dalla richiamata previsione normativa e riproduce pertanto, nella sostanza, un precetto legislativo.
Ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. l'arbitrato va ritenuto, di regola, rituale, salvo che le parti ne abbiano previsto la natura irrituale;
è pertanto irrilevante che non risulti specificato nella richiamata normativa se l'arbitrato sia rituale o irrituale.
La domanda introdotta dalla convenuta-opposta in via monitoria ha ad oggetto il pagamento di fatture relative al c.d. “sovrapprezzo da filiera”
emesse tra l'aprile e il dicembre 2022, sulla base del contratto annuale di fornitura del 01.04.2022, in esecuzione del suddetto Contratto Quadro, e quindi rappresenta una controversia relativa all'esecuzione di quest'ultimo, rientrante nell'oggetto della clausola compromissoria.
Ne consegue che la domanda azionata in sede monitoria in relazione all'esecuzione del Contratto Quadro è sottratta alla competenza del giudice ordinario ed è devoluta ad un collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto Quadro (Cassazione civile sez. I, 16/07/2025, n.19610
“In tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola
compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di
natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si
fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o
meno la controversia agli arbitri”).
Si impone, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai valori medi per la fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) dichiara l'incompetenza del tribunale adito risultando la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Contratto
Quadro;
2) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice opponente che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per compensi ed € 1241,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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