CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2024, n. 32469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32469 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PO NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 12/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia EM, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dei difensori, Avv. Giuseppe Maralfa e Avv. Michele Salvemini, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, formulando motivi aggiunti Penale Sent. Sez. 6 Num. 32469 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 3 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa il 4 febbraio 2013 dal Tribunale di Trani nei confronti di NO PO: - ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di estorsione di cui al capo s1), commesso in data 26 agosto 2005, perché estinto per prescrizione;
- ha confermato le statuizioni civili e la confisca dell'immobile di proprietà di SA IC, coniuge del ricorrente, sito in Corato, alla via Borsellino nn. 52/a e 54. 2. La pronuncia rescindente, dopo avere confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di PO per i reati di usura di cui ai capi dl) ed el), aveva disposto l'annullamento in relazione al reato di estorsione di cui al capo sl) e alla statuizione di confisca, con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, avendo rilevato: - l'omessa assunzione di una prova decisiva, non essendosi dato riscontro all'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, intesa ad accertare compiutamente, mediante perizia, provenienza e disponibilità economiche della intestataria del bene;
- l'erroneità della motivazione resa al riguardo, incentrata sulla pretesa, ma in realtà insussistente, revoca implicita della richiesta di rinnovazione, e sulla assenza di elementi di novità rispetto alle statuizioni assunte ai fini della adozione del sequestro preventivo, senza tenere conto del diverso standard probatorio richiesto per la ablazione in sede di merito (prova, in luogo dei gravi indizi) quanto al requisito della sproporzione dei redditi del titolare apparente in relazione al prezzo di acquisto del bene confiscato. 3. Nel giudizio di rinvio è stata disposta perizia, conformemente a quanto richiesto dalla pronuncia di annullamento, i cui contenuti hanno consentito alla Corte di merito di rilevare, anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso dell'esame dall'estensore, dott. Cassano: una discrasia tra i redditi leciti dichiarati dalla IC e i versamenti effettuati;
la anomala movimentazione dei conti correnti intestati ad entrambi i coniugi;
la compatibilità tra gli importi prelevati dai conti correnti della IC nel medesimo periodo - pari a 74.000,00 euro ed oltre - e l'acquisto dell'immobile di cui è stata disposta la confisca, avvenuto in data 10 giugno 2004, al prezzo di euro 52.000,00. 2 Ricostruita, su tali basi, la vicenda interpositiva dell'acquisto dell'immobile, è stata confermata, con la sentenza impugnata, la statuizione ablatoria. 4. Ha proposto ricorso NO PO per il tramite dei suoi difensori, nel quale è articolato un unico motivo - in realtà fondato su plurimi argomenti - relativo al capo della decisione che ha confermato la confisca, il cui contenuto è di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si sono dedotte: - la violazione dell'art. 12-sexies del dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356; - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; - la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Assume il ricorrente che la Corte di appello non abbia preso in alcuna considerazione l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS e ritualmente prodotto in giudizio al fine di consentire la compiuta ricostruzione dei redditi da lavoro della IC, dal quale è dato evincere che la stessa, tra il 1998 e il 2005, epoca di registrazione della compravendita dell'immobile confiscato, ha percepito somme per un importo complessivo di euro 142.000,00, congruo ai fini dell'acquisto del bene. Non sono stati correttamente applicati i parametri di apprezzamento della prova indiziaria, quanto alla riconducibilità dell'acquisto del bene all'iniziativa economica del responsabile del reato presupposto. In senso contrario avrebbero dovuto essere valorizzate le seguenti circostanze, emerse dall'esame dibattimentale del perito: - le modalità di pagamento dell'appartamento, avvenuto in denaro contante prima del rogito, erano consentite dalla normativa ai tempi vigente;
- è congetturale l'assunto secondo il quale sul conto corrente della IC sarebbero state registrate "movimentazioni anomale", indicative di un trasferimento di denaro provento di attività usurarie operato in suo favore dal coniuge;
- non è stato possibile accertare che il danaro impiegato per l'acquisto provenisse dalla somma di euro 79.000,00, prelevata dalla IC dal proprio conto corrente nel medesimo periodo;
- gli accertamenti peritali relativi alla attività lavorativa svolta dalla predetta e ai redditi percepiti sono limitati cronologicamente ai quattro anni antecedenti l'acquisto (prima dei quali non esisteva l'anagrafe tributaria, perché non ancora istituita), e dunque non è dato escludere che la IC fosse stata in grado di accantonare anche in precedenza una provvista sufficiente;
3 - il requisito dell'effettiva disponibilità dell'immobile in capo al PO è stato fatto discendere, per mero automatismo, dal rapporto di coniugio con l' acquirente, senza considerare che sul cespite il ricorrente non sarebbe titolato a compiere autonomamente atti di disposizione e non potrebbe in alcun modo impiegarlo uti dominus. 3. Il Procuratore Generale ha depositato note conclusionali in cui ha evidenziato che l'estratto contributivo, non allegato al ricorso in violazione del principio di autosufficienza, impedisce di far chiarezza sul periodo valutato e sulla sua decorrenza, risalente, a detta del difensore, al 1998, mentre la Corte l'ha indicata nel 1988. In ogni caso, i dati asseritamente non esaminati dalla Corte di appello sono stati analizzati nei vari passaggi della decisione impugnata, quanto alle attività lavorative espletate dalla IC a far tempo dal 1988 e fino al 2004 e ai redditi dalla stessa percepiti, che sono stati oggetto di ricostruzione anno per anno. Anche la dedotta esiguità o assenza di introiti leciti da parte del ricorrente è stata supportata da elementi dimostrativi congrui. 4. Nei motivi aggiunti, cui sono allegati la richiamata certificazione contributiva (già prodotta in appello, tant'è che il perito vi aveva fatto riferimento nel corso dell'esame) ed il rogito notarile, la difesa ha ulteriormente precisato le proprie censure, insistendo per l'accoglimento. Si è ribadito come sia onere dell'accusa provare che altri rispetto all'intestatario formale abbia la disponibilità del bene coercito, mentre il giudice deve rigorosamente dare conto delle ragioni della ritenuta interposizione fittizia, non operando in tema di confisca allargata il criterio di presunzione iuris tantum a favore dei congiunti, previsto dall'art. 26 del codice antimafia con riferimento alla materia prevenzionale. Difetterebbe, inoltre, l'elemento soggettivo, in capo alla intestataria del bene, della finalità di agevolare il soggetto interponente. 5. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, essendo pervenuta istanza di trattazione orale tardiva. Considerato in diritto 1. il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura è aspecifica e manifestamente infondata. 4 Del tutto irrilevante è il mancato riferimento, in sentenza, alla certificazione contributiva INPS, documento da ultimo prodotto dalla difesa in allegato ai motivi aggiunti, ma già di fatto posto all'attenzione del perito in sede istruttoria e dallo stesso vagliato. Le attività lavorative e i relativi redditi, che emergono da tale certificazione, sono stati ricostruiti a pagina 22 della sentenza impugnata (peraltro, in conformità a quanto prospettato dalla difesa stessa nei motivi di appello), là dove si afferma che SA IC "aveva lavorato alle dipendenze della società Conflevante s.r.l. dal 1988 fino al 2.5.2001 per un periodo di circa 13 anni, svolgendo le mansioni di operaia con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.500.000 di lire con un T.F.R. pari a lire 16.000.000; inoltre, dal 30.7.2003 al 31.12.2003 e dall'1.1.2004 al 7.4.2004 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'oleificio san Nicola s.r.l. con mansioni di impiegata;
complessivamente, nei periodi in cui aveva lavorato, aveva percepito euro 131.600,00 circa." A pag. 52 della sentenza stessa è fatto espresso riferimento ai redditi percepiti dalla IC a decorrere dal 1988, "mai superiori ad euro 11.600,00" annui;
valore che corrisponde — arrotondato per difetto - a quanto si legge nella predetta certificazione, nella quale l'importo più elevato è pari ad euro 11.613,04, percepiti nell'anno 1994. La mancata specificazione, nella relazione peritale, dei redditi percepiti in epoca antecedente all'anno 2000, anno in cui è stata istituita l'anagrafe tributaria, è, dunque, del tutto inconferente. Conclusivamente, quanto ai redditi da lavoro percepiti dalla IC a partire dal 1988, la Corte ne ha ragionevolmente escluso la rilevanza in considerazione della loro esiguità, specie nel periodo immediatamente antecedente all'acquisto della casa oggetto di confisca. Dai relativi importi vanno difatti detratte le spese di mantenimento del nucleo familiare, apprezzate in via presuntiva, e quelle derivanti dall'uso di due autovetture, nonché gli oneri tributari. Si aggiunga che, negli anni 2002, 2003 e 2005, il PO non risulta avere percepito redditi. Con tale puntuale motivazione il ricorso, all'evidenza, non si è confrontato. 3. La seconda e la terza censura sono strettamente connesse e possono essere trattate congiuntamente. Esse sono non consentite e comunque infondate. 5 In relazione alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, hanno affermato che "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In realtà, con le svolte argomentazione, la difesa sollecita una alternativa e qui non consentita valutazione del compendio probatorio. E' pacifico che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., Rv. 280601). La Corte ha peraltro motivato in termini esaustivi e tutt'altro che illogici, apprezzando globalmente plurimi elementi emersi dalla perizia disposta in sede di rinvio e dall'esame del perito, convergenti nell'univoca direzione di far ritenere provata la riconducibilità del cespite immobiliare all'iniziativa economica dell'autore dei reati. In particolare, si è sottolineato che: - il conto corrente della IC, nel periodo immediatamente precedente e coevo all'acquisto, era caratterizzato da una movimentazione "anomala", in quanto non spiegabile con l'attività lavorativa svolta dalla donna (che risulta disoccupata a far data dal 7 aprile 2004) e contraddistinta dalla evidente sproporzione tra redditi e prelievi. Esemplificativamente, nel primo semestre del 2004 risultano prelevati contanti ed emessi assegni per complessivi 79.683,50 euro, mentre, nell'anno 2005, a fronte di redditi dichiarati pari a 901,00 euro, emessi assegni ed effettuati prelievi per contanti per euro 206.615,00 (v. pag. 52); - nello stesso periodo analoghe movimentazioni anomale, perché incompatibili con l'ammontare dei redditi leciti percepiti — negativo, come detto, per gli anni 2002, 2003 e 2005 - si registrano sul conto corrente del PO;
6 - il pagamento dell'immobile confiscato è avvenuto prima del rogito e in contanti, come attestato dalla parte venditrice che ne ha rilasciato quietanza a saldo in occasione della stipula, con contestuale rinuncia alla ipoteca legale. Di qui la inferenza, tutt'altro che distonica — rispetto alla quale ogni ulteriore argomentazione è recessiva - che sui conti intestati alla moglie del ricorrente confluissero assegni e denaro contante riferibili alle attività delittuose per cui PO ha riportata condanna. Da tutto quanto precede consegue che è stata fatta corretta applicazione dei principi affermati da Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612 — 01, secondo la quale, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;
e ciò alla stregua dei principi interpretativi cristallizzati nella sentenza Corte cost. n. 33 del 2018. Infine, la sentenza impugnata ha coerentemente evidenziato come il saldo iniziale registrato sui conti correnti della IC (prima dell'inizio delle operazioni anomale di versamento di contanti e assegni) faccia escludere che l'acquisto dell'immobile sia riconducibile ad un investimento effettuato con i risparmi dalla stessa accumulati nel corso della vita lavorativa nel periodo 1988- 2004. 4. Manifestamente infondata è l'ulteriore deduzione, inerente alla mancanza di motivazione in ordine alla disponibilità del cespite in capo al ricorrente, essendosi precisata la destinazione dello stesso a casa coniugale della coppia PO-IC (pag. 40). Tale adibizione, unitamente ai dati probatori correlati ai prelevamenti effettuati in concomitanza con l'acquisto, ha consentito di affermare la riferibilità del bene al condannato (Sez. 6, n. 49876/12, C.c 28.11.2012, dep. 21.12.2012. rv 253957, in motivazione). 5. Dalla inammissibilità dei motivi primari discende la inammissibilità di quelli aggiunti. E' principio costante, in tema di impugnazioni, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, deo. 2019, Montante, Rv. 275158 — 01). 7 Sono state comunque proposte censure inammissibili ed infondate. E' appena il caso di precisare, quanto al principio richiamato dalle difesa per cui, ai fini del sequestro preventivo in danno di un terzo, occorrono situazioni che avallino concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l'acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca (Sez. 2, n. 17287 del 23.03. Tondi, RV. 250488), che il tema della finalità dell'acquisizione del bene da parte del terzo non è stato specificamente devoluto in sede rescindente e non è strettamente connesso a quelli già articolati. In ogni caso, la Seconda Sezione di questa Corte aveva enunciato il principio di diritto per cui la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale ipotesi di confisca allargata di cui all'art. 12- sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge n. 356 del 1992, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01; Sez. 1, n. 31663 dell'8/07/2004, Rv. 229300-01). Nello stesso senso, si è osservato che, se è vero che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti, a titolo oneroso o gratuito, dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, tuttavia costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo: la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa, l'oggetto dell'atto dispositivo (v. Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538 — 01). Tali elementi indiziari sono stati compiutamente individuati nella sentenza rescissoria, per tutto quanto in precedenza richiamato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità che ne consegue, accede, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende 8 della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0‘ le2,04
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia EM, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dei difensori, Avv. Giuseppe Maralfa e Avv. Michele Salvemini, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, formulando motivi aggiunti Penale Sent. Sez. 6 Num. 32469 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 3 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa il 4 febbraio 2013 dal Tribunale di Trani nei confronti di NO PO: - ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di estorsione di cui al capo s1), commesso in data 26 agosto 2005, perché estinto per prescrizione;
- ha confermato le statuizioni civili e la confisca dell'immobile di proprietà di SA IC, coniuge del ricorrente, sito in Corato, alla via Borsellino nn. 52/a e 54. 2. La pronuncia rescindente, dopo avere confermato, per quanto qui di interesse, la condanna di PO per i reati di usura di cui ai capi dl) ed el), aveva disposto l'annullamento in relazione al reato di estorsione di cui al capo sl) e alla statuizione di confisca, con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, avendo rilevato: - l'omessa assunzione di una prova decisiva, non essendosi dato riscontro all'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, intesa ad accertare compiutamente, mediante perizia, provenienza e disponibilità economiche della intestataria del bene;
- l'erroneità della motivazione resa al riguardo, incentrata sulla pretesa, ma in realtà insussistente, revoca implicita della richiesta di rinnovazione, e sulla assenza di elementi di novità rispetto alle statuizioni assunte ai fini della adozione del sequestro preventivo, senza tenere conto del diverso standard probatorio richiesto per la ablazione in sede di merito (prova, in luogo dei gravi indizi) quanto al requisito della sproporzione dei redditi del titolare apparente in relazione al prezzo di acquisto del bene confiscato. 3. Nel giudizio di rinvio è stata disposta perizia, conformemente a quanto richiesto dalla pronuncia di annullamento, i cui contenuti hanno consentito alla Corte di merito di rilevare, anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso dell'esame dall'estensore, dott. Cassano: una discrasia tra i redditi leciti dichiarati dalla IC e i versamenti effettuati;
la anomala movimentazione dei conti correnti intestati ad entrambi i coniugi;
la compatibilità tra gli importi prelevati dai conti correnti della IC nel medesimo periodo - pari a 74.000,00 euro ed oltre - e l'acquisto dell'immobile di cui è stata disposta la confisca, avvenuto in data 10 giugno 2004, al prezzo di euro 52.000,00. 2 Ricostruita, su tali basi, la vicenda interpositiva dell'acquisto dell'immobile, è stata confermata, con la sentenza impugnata, la statuizione ablatoria. 4. Ha proposto ricorso NO PO per il tramite dei suoi difensori, nel quale è articolato un unico motivo - in realtà fondato su plurimi argomenti - relativo al capo della decisione che ha confermato la confisca, il cui contenuto è di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si sono dedotte: - la violazione dell'art. 12-sexies del dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356; - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; - la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Assume il ricorrente che la Corte di appello non abbia preso in alcuna considerazione l'estratto contributivo rilasciato dall'INPS e ritualmente prodotto in giudizio al fine di consentire la compiuta ricostruzione dei redditi da lavoro della IC, dal quale è dato evincere che la stessa, tra il 1998 e il 2005, epoca di registrazione della compravendita dell'immobile confiscato, ha percepito somme per un importo complessivo di euro 142.000,00, congruo ai fini dell'acquisto del bene. Non sono stati correttamente applicati i parametri di apprezzamento della prova indiziaria, quanto alla riconducibilità dell'acquisto del bene all'iniziativa economica del responsabile del reato presupposto. In senso contrario avrebbero dovuto essere valorizzate le seguenti circostanze, emerse dall'esame dibattimentale del perito: - le modalità di pagamento dell'appartamento, avvenuto in denaro contante prima del rogito, erano consentite dalla normativa ai tempi vigente;
- è congetturale l'assunto secondo il quale sul conto corrente della IC sarebbero state registrate "movimentazioni anomale", indicative di un trasferimento di denaro provento di attività usurarie operato in suo favore dal coniuge;
- non è stato possibile accertare che il danaro impiegato per l'acquisto provenisse dalla somma di euro 79.000,00, prelevata dalla IC dal proprio conto corrente nel medesimo periodo;
- gli accertamenti peritali relativi alla attività lavorativa svolta dalla predetta e ai redditi percepiti sono limitati cronologicamente ai quattro anni antecedenti l'acquisto (prima dei quali non esisteva l'anagrafe tributaria, perché non ancora istituita), e dunque non è dato escludere che la IC fosse stata in grado di accantonare anche in precedenza una provvista sufficiente;
3 - il requisito dell'effettiva disponibilità dell'immobile in capo al PO è stato fatto discendere, per mero automatismo, dal rapporto di coniugio con l' acquirente, senza considerare che sul cespite il ricorrente non sarebbe titolato a compiere autonomamente atti di disposizione e non potrebbe in alcun modo impiegarlo uti dominus. 3. Il Procuratore Generale ha depositato note conclusionali in cui ha evidenziato che l'estratto contributivo, non allegato al ricorso in violazione del principio di autosufficienza, impedisce di far chiarezza sul periodo valutato e sulla sua decorrenza, risalente, a detta del difensore, al 1998, mentre la Corte l'ha indicata nel 1988. In ogni caso, i dati asseritamente non esaminati dalla Corte di appello sono stati analizzati nei vari passaggi della decisione impugnata, quanto alle attività lavorative espletate dalla IC a far tempo dal 1988 e fino al 2004 e ai redditi dalla stessa percepiti, che sono stati oggetto di ricostruzione anno per anno. Anche la dedotta esiguità o assenza di introiti leciti da parte del ricorrente è stata supportata da elementi dimostrativi congrui. 4. Nei motivi aggiunti, cui sono allegati la richiamata certificazione contributiva (già prodotta in appello, tant'è che il perito vi aveva fatto riferimento nel corso dell'esame) ed il rogito notarile, la difesa ha ulteriormente precisato le proprie censure, insistendo per l'accoglimento. Si è ribadito come sia onere dell'accusa provare che altri rispetto all'intestatario formale abbia la disponibilità del bene coercito, mentre il giudice deve rigorosamente dare conto delle ragioni della ritenuta interposizione fittizia, non operando in tema di confisca allargata il criterio di presunzione iuris tantum a favore dei congiunti, previsto dall'art. 26 del codice antimafia con riferimento alla materia prevenzionale. Difetterebbe, inoltre, l'elemento soggettivo, in capo alla intestataria del bene, della finalità di agevolare il soggetto interponente. 5. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, essendo pervenuta istanza di trattazione orale tardiva. Considerato in diritto 1. il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura è aspecifica e manifestamente infondata. 4 Del tutto irrilevante è il mancato riferimento, in sentenza, alla certificazione contributiva INPS, documento da ultimo prodotto dalla difesa in allegato ai motivi aggiunti, ma già di fatto posto all'attenzione del perito in sede istruttoria e dallo stesso vagliato. Le attività lavorative e i relativi redditi, che emergono da tale certificazione, sono stati ricostruiti a pagina 22 della sentenza impugnata (peraltro, in conformità a quanto prospettato dalla difesa stessa nei motivi di appello), là dove si afferma che SA IC "aveva lavorato alle dipendenze della società Conflevante s.r.l. dal 1988 fino al 2.5.2001 per un periodo di circa 13 anni, svolgendo le mansioni di operaia con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.500.000 di lire con un T.F.R. pari a lire 16.000.000; inoltre, dal 30.7.2003 al 31.12.2003 e dall'1.1.2004 al 7.4.2004 aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'oleificio san Nicola s.r.l. con mansioni di impiegata;
complessivamente, nei periodi in cui aveva lavorato, aveva percepito euro 131.600,00 circa." A pag. 52 della sentenza stessa è fatto espresso riferimento ai redditi percepiti dalla IC a decorrere dal 1988, "mai superiori ad euro 11.600,00" annui;
valore che corrisponde — arrotondato per difetto - a quanto si legge nella predetta certificazione, nella quale l'importo più elevato è pari ad euro 11.613,04, percepiti nell'anno 1994. La mancata specificazione, nella relazione peritale, dei redditi percepiti in epoca antecedente all'anno 2000, anno in cui è stata istituita l'anagrafe tributaria, è, dunque, del tutto inconferente. Conclusivamente, quanto ai redditi da lavoro percepiti dalla IC a partire dal 1988, la Corte ne ha ragionevolmente escluso la rilevanza in considerazione della loro esiguità, specie nel periodo immediatamente antecedente all'acquisto della casa oggetto di confisca. Dai relativi importi vanno difatti detratte le spese di mantenimento del nucleo familiare, apprezzate in via presuntiva, e quelle derivanti dall'uso di due autovetture, nonché gli oneri tributari. Si aggiunga che, negli anni 2002, 2003 e 2005, il PO non risulta avere percepito redditi. Con tale puntuale motivazione il ricorso, all'evidenza, non si è confrontato. 3. La seconda e la terza censura sono strettamente connesse e possono essere trattate congiuntamente. Esse sono non consentite e comunque infondate. 5 In relazione alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, hanno affermato che "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In realtà, con le svolte argomentazione, la difesa sollecita una alternativa e qui non consentita valutazione del compendio probatorio. E' pacifico che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., Rv. 280601). La Corte ha peraltro motivato in termini esaustivi e tutt'altro che illogici, apprezzando globalmente plurimi elementi emersi dalla perizia disposta in sede di rinvio e dall'esame del perito, convergenti nell'univoca direzione di far ritenere provata la riconducibilità del cespite immobiliare all'iniziativa economica dell'autore dei reati. In particolare, si è sottolineato che: - il conto corrente della IC, nel periodo immediatamente precedente e coevo all'acquisto, era caratterizzato da una movimentazione "anomala", in quanto non spiegabile con l'attività lavorativa svolta dalla donna (che risulta disoccupata a far data dal 7 aprile 2004) e contraddistinta dalla evidente sproporzione tra redditi e prelievi. Esemplificativamente, nel primo semestre del 2004 risultano prelevati contanti ed emessi assegni per complessivi 79.683,50 euro, mentre, nell'anno 2005, a fronte di redditi dichiarati pari a 901,00 euro, emessi assegni ed effettuati prelievi per contanti per euro 206.615,00 (v. pag. 52); - nello stesso periodo analoghe movimentazioni anomale, perché incompatibili con l'ammontare dei redditi leciti percepiti — negativo, come detto, per gli anni 2002, 2003 e 2005 - si registrano sul conto corrente del PO;
6 - il pagamento dell'immobile confiscato è avvenuto prima del rogito e in contanti, come attestato dalla parte venditrice che ne ha rilasciato quietanza a saldo in occasione della stipula, con contestuale rinuncia alla ipoteca legale. Di qui la inferenza, tutt'altro che distonica — rispetto alla quale ogni ulteriore argomentazione è recessiva - che sui conti intestati alla moglie del ricorrente confluissero assegni e denaro contante riferibili alle attività delittuose per cui PO ha riportata condanna. Da tutto quanto precede consegue che è stata fatta corretta applicazione dei principi affermati da Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612 — 01, secondo la quale, in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna;
e ciò alla stregua dei principi interpretativi cristallizzati nella sentenza Corte cost. n. 33 del 2018. Infine, la sentenza impugnata ha coerentemente evidenziato come il saldo iniziale registrato sui conti correnti della IC (prima dell'inizio delle operazioni anomale di versamento di contanti e assegni) faccia escludere che l'acquisto dell'immobile sia riconducibile ad un investimento effettuato con i risparmi dalla stessa accumulati nel corso della vita lavorativa nel periodo 1988- 2004. 4. Manifestamente infondata è l'ulteriore deduzione, inerente alla mancanza di motivazione in ordine alla disponibilità del cespite in capo al ricorrente, essendosi precisata la destinazione dello stesso a casa coniugale della coppia PO-IC (pag. 40). Tale adibizione, unitamente ai dati probatori correlati ai prelevamenti effettuati in concomitanza con l'acquisto, ha consentito di affermare la riferibilità del bene al condannato (Sez. 6, n. 49876/12, C.c 28.11.2012, dep. 21.12.2012. rv 253957, in motivazione). 5. Dalla inammissibilità dei motivi primari discende la inammissibilità di quelli aggiunti. E' principio costante, in tema di impugnazioni, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, deo. 2019, Montante, Rv. 275158 — 01). 7 Sono state comunque proposte censure inammissibili ed infondate. E' appena il caso di precisare, quanto al principio richiamato dalle difesa per cui, ai fini del sequestro preventivo in danno di un terzo, occorrono situazioni che avallino concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l'acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca (Sez. 2, n. 17287 del 23.03. Tondi, RV. 250488), che il tema della finalità dell'acquisizione del bene da parte del terzo non è stato specificamente devoluto in sede rescindente e non è strettamente connesso a quelli già articolati. In ogni caso, la Seconda Sezione di questa Corte aveva enunciato il principio di diritto per cui la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale prevista nella speciale ipotesi di confisca allargata di cui all'art. 12- sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge n. 356 del 1992, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01; Sez. 1, n. 31663 dell'8/07/2004, Rv. 229300-01). Nello stesso senso, si è osservato che, se è vero che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti, a titolo oneroso o gratuito, dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, tuttavia costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo: la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa, l'oggetto dell'atto dispositivo (v. Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538 — 01). Tali elementi indiziari sono stati compiutamente individuati nella sentenza rescissoria, per tutto quanto in precedenza richiamato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità che ne consegue, accede, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende 8 della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0‘ le2,04