Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2025, proposto da ER LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppe Massimo Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n.132/2023 del Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna PI;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, l’Avvocato distrettuale dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO
La sig.ra ER LO, docente con incarichi a tempo determinato, con precedente ricorso al Tribunale del Lavoro di Trapani, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, anche per gli anni di insegnamento svolti con contratti a termine.
Con sentenza n. 132/2023 del 15 marzo 2023, passata in giudicato, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta docente la somma complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte, limitandosi a riconoscere l’esistenza della condanna ma senza darvi concreta esecuzione.
Con l’odierno ricorso, la sig.ra LO chiede che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, con eventuale nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, nonché la condanna alle spese di giudizio.
Il Ministero intimato si è costituito formalmente in giudizio, senza nulla opporre.
Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la pretesa è sorretta da un titolo esecutivo pienamente efficace, costituito dalla sentenza n. 132/2023 del Tribunale di Trapani passata in giudicato, che reca una condanna pecuniaria specifica ed è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione soccombente.
La parte ricorrente ha inoltre rispettato le formalità di legge e i termini per la notificazione e l’intimazione ad adempiere.
Pertanto, il ricorso va accolto e per l’effetto va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla citata sentenza del giudice ordinario nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione resistente, va nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della stessa Direzione.
Il Commissario ad acta , su istanza della parte interessata, provvederà – entro il termine di ulteriori sessanta (60) giorni – a compiere tutti gli atti necessari per dare piena attuazione al giudicato, senza diritto ad ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (in applicazione analogica dell’art. 5- sexies , comma 8, l. n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e della limitata complessità della controversia, anche in ragione dei numerosi precedenti conformi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato indicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e termini indicati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del MIM, in qualità di Commissario ad acta , presso la sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC BR, Presidente
Anna PI, Consigliere, Estensore
LI FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna PI | NC BR |
IL SEGRETARIO