Articolo 54 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 56Articolo 58
Versione
5 febbraio 1976
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Versione
10 marzo 1992
Art. 54. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine
e ricorsi in materia elettorale e disciplinare ((In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamzione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato))
Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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