CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14787 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT ZI nata a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 09/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO CI , con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, del difensore avv. UR PARRETTA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14787 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, in data 17 aprile 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato EZ ZZ, colpevole del reato ascrittole al capo P), riqualificato, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n.309/90, quale concorso nei reati di cui ai capi PB) e PC), e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art.80 d.P.R. n.309/90, la aveva condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa. 1.1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell' 8 luglio 2016, aveva riformato parzialmente, nei confronti della odierna ricorrente, la pronuncia di primo grado, nel senso che, nei confronti di EZ ZZ (unitamente al coimputato IM UE UE) era stata , esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 T.U. stup., con conferma della pena irrogata in primo grado. 1.2.Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro EZ ZZ aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo aveva dedotto l' erronea applicazione della legge processuale relativamente agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n.309/90 , confermando la pena inflitta alla ricorrente, irrogata in primo grado, per il capo P4) a fronte della riqualificazione, già operata dal primo giudice, della condotta associativa, in quella di cui all'art. 110, 73 d.P.R. n.309/90., in relazione ai reati di cui ai capi PB) e PC). Ciò, secondo la ricorrente, era avvenuto in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante l'eterogeneità degli elementi contestati con l'imputazione originaria di reato associativo e, dunque, eccepiva la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. Secondo la ZZ, nella contestazione originaria, mancava infatti qualsiasi riferimento ai singoli episodi di cessione illecita ritenuti con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, senza che la difesa avesse avuto, dunque, possibilità di difendersi dalla nuova accusa, con la conseguente violazione dell'art. 6, comma 3 lett. a) CEDU. 2 Con il secondo motivo aveva denunciato carenza e manifesta illogicità della motivazione. Per la ricorrente la responsabilità si fondava soltanto su di una captazione ambientale, registrata tra lei ed il padre EG, relativa alla conversazione, avvenuta durante un colloquio in carcere, in cui la figlia chiedeva al genitore di trovare un canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente per il suo compagno convivente. Con il terzo motivo aveva lamentato il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n.309/90., tenuto conto di quanto rilevato, con l'impugnazione, rispetto alla minima offensività dell'episodio, argomento del tutto trascurato dalla Corte territoriale. 1.3. Questa Corte, con sentenza n. 53421/2018, quanto alla posizione di EZ ZZ, accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 1.4. In particolare, con tale decisione, la Corte di cassazione aveva evidenziato che la ricorrente era stata condannata in primo grado, per il reato di cui al capo P), con la specificazione della condotta addebitata descritta sub P4), qualificato il reato associativo quale concorso nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/90., contestati ai capi PB) e PC), con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 cit. La Corte territoriale, esclusa l'aggravante di cui sopra, aveva confermato la riqualificazione operata dal primo giudice;
orbene la sentenza di appello risultava, però, del tutto priva di motivazione quanto al motivo di gravame proposto dalla difesa, con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto, partendo dalla condotta di reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 , il Giudice per le indagini preliminari, riqualificando il fatto, aveva condannato l'imputata per due distinti episodi di cessione illecita di stupefacenti in concorso con altri soggetti. 1.5. La sentenza impugnata veniva, quindi, annullata affinché il giudice di appello specificasse, in sede di rinvio, in che modo i due reati-fine ora descritti, fossero senz'altro contenuti ed indicati, nelle loro componenti fattuali e 3 soggettive, sia pure sommariamente, nell'imputazione del delitto associativo originariamente contestato alla ZZ. L'accoglimento del primo motivo veniva ritenuto assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione prospettata con il ricorso. 1.6. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio - ferma restando l'esclusione dell'aggravante ex art.80 d.P.R. n.309/90 nei confronti di EZ ZZ in quanto coperta dal giudicato - ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato (già riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, confermando la pena irrogata in primo grado. In particolare, la Corte del rinvio ha considerato corretta la riqualificazione - effettuata dal primo giudice - della condotta associativa (originariamente contestata alla imputata) nella condotta concorsuale nei reati di cui ai capi PB) e PC) precisando, al riguardo, che la puntuale descrizione delle condotte addebitate alla ZZ nei citati capi PB) e PC) si rinveniva, secondo una sequenza logico- temporale, nei punti P3) e P2) del capo P). In sostanza, secondo la Corte territoriale, i reati-fine di cui ai capi PB) e PC) erano già contenuti ed indicati, nelle loro componenti fattuali e soggettive, nell'imputazione del delitto associativo originariamente contestato alla ricorrente. La suddetta riqualificazione giuridica, secondo la Corte distrettuale, non aveva quindi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante la chiarezza dell'imputazione elevata, che descriveva in modo preciso e puntuale le condotte addebitate alla ricorrente, consentendole in tal modo di esercitare, senza difficoltà, il diritto di difesa. 2. Avverso la predetta sentenza EZ ZZ, per mezzo dell'avv. Simona Longo, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La ricorrente, al riguardo, osserva che la Corte di appello ha omesso di considerare che l'originaria contestazione mossale non comprendeva nessuna delle condotte indicate ai capi P3) e P2) addebitate a soggetti diversi, 4 limitandosi a ricondurre alla imputata la condotta di cui al capo P4) che era formulato nei seguenti termini: "ZZ EZ chiedeva al padre EG di indicare per il suo tramite al convivente UE UE IM un contatto per l'acquisto di sostanza stupefacente. Riceveva dal padre EG assicurazioni che avrebbe provveduto a garantire il debito paro a 8/10 mila euro che lei e il convivente IM avevano nei confronti di alcuni fornitori di stupefacente nella zona di Guardavalle". Pertanto, secondo l'imputata, il capo di imputazione non conteneva alcun riferimento a sollecitazioni o richieste da parte sua al padre perché invitasse il figlio NI ZZ ad effettuare acquisto di stupefacente. Quindi la riqualificazione giuridica operata dal primo giudice e confermata anche in sede di rinvio si porrebbe in contrasto con il principio di correlazione tra accusa e sentenza stabilito dall'art.521 del codice di rito, in considerazione della assoluta eterogeneità tra i fatti richiamati nella originaria imputazione e quelli considerati da entrambi i giudici di merito per pervenire alla condanna della ricorrente, con la conseguente nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.522 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo EZ ZZ lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.73 d.P.R. n.309/90 e vizio di motivazione;
al riguardo deduce che la sentenza impugnata risulterebbe carente rispetto alla spiegazione della sussistenza della prova del suo coinvolgimento nei fatti sopra indicati e per la esclusione della configurabilità della ipotesi prevista dal quinto comma del citato art.73. 3. In data 29 novembre 2022 il nuovo difensore avv. Simona Parretta ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto è opportuno richiamare il condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale non vi è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a 5 fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine (Sez. 6, Sentenza n. 7893 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272269 - 01). 3. Ciò posto, la decisione impugnata non è incorsa nella lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
infatti, nel capo associativo P) sono state descritte, sia pure in forma di "sottocapi" (P2, P3 e P4), le condotte di partecipazione degli imputati. In particolare, la ZZ viene descritta come istigatrice della condotta di acquisto e, per la precisione, di acquisto di una fornitura di eroina (sottocapo P3); tale acquisto, materialmente effettuato dal fratello NI ZZ, si è svolto in tre tempi: 1) un primo viaggio a Bari per acquistare un campione dello stupefacente;
2) un secondo viaggio sempre a Bari per acquistare l'intero carico;
3) un terzo viaggio, in cui NI ZZ era stato accompagnato dal NT e dal Valsavoia, per restituire la fornitura precedente, non gradita al compagno della odierna ricorrente, ed acquistare il kg di stupefacente poi sequestrato dalla polizia. 4. Ne consegue che sulla base della imputazione, come riportata nel capo P) e nei vari sottocapi, alla ZZ era stato contestato di essere responsabile degli acquisti e della successiva detenzione in concorso di cui sopra: quella restituita al fornitore perché di scarsa qualità (ricompresa nel capo PB) e quella poi sequestrata (compresa nel capo PC). Pertanto i fatti oggetto della imputazione, conseguente la diversa qualificazione operata dal Giudice per le indagini preliminari, sono stati indicati in maniera chiara, come coerentemente precisato nella sentenza impugnata, e quindi con la possibilità per l'imputata di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. 6 5. Parimenti infondati risultano gli ultimi due motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), riguardanti il profilo della responsabilità della ZZ. 5.1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). 5.2. Ciò posto, va notato che le critiche esposte dalla ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 5.3. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' 8/3/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 7 5.4. Al contrario la Corte del rinvio, con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiamando le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, ha dato particolare rilievo, tra l'altro, al colloquio intercorso in carcere tra la ricorrente ed il di lei padre all'epoca detenuto, nel corso del quale la ZZ aveva chiesto al genitore dei 'contatti' per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Il padre della ricorrente aveva poi incaricato uno dei figli di occuparsi del predetto acquisto. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione della imputata ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 17/11/2011 dep.2012, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/05/2008, Rv. 240763) . 5.5. In sostanza la ZZ pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale. Anzitutto, eg ,r- non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata con particolare riferimento al citato colloquio in carcere. 5.6. Infine, il mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art.73 d.P.R. n..309/90 è stata giustificato, in modo coerente, tenuto conto della quantità non esigua dello stupefacente sequestrato, superiore ad un kilogrammo. 6. In conclusione il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO CI , con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, del difensore avv. UR PARRETTA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14787 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, in data 17 aprile 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato EZ ZZ, colpevole del reato ascrittole al capo P), riqualificato, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n.309/90, quale concorso nei reati di cui ai capi PB) e PC), e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art.80 d.P.R. n.309/90, la aveva condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa. 1.1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell' 8 luglio 2016, aveva riformato parzialmente, nei confronti della odierna ricorrente, la pronuncia di primo grado, nel senso che, nei confronti di EZ ZZ (unitamente al coimputato IM UE UE) era stata , esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 T.U. stup., con conferma della pena irrogata in primo grado. 1.2.Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro EZ ZZ aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo aveva dedotto l' erronea applicazione della legge processuale relativamente agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n.309/90 , confermando la pena inflitta alla ricorrente, irrogata in primo grado, per il capo P4) a fronte della riqualificazione, già operata dal primo giudice, della condotta associativa, in quella di cui all'art. 110, 73 d.P.R. n.309/90., in relazione ai reati di cui ai capi PB) e PC). Ciò, secondo la ricorrente, era avvenuto in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante l'eterogeneità degli elementi contestati con l'imputazione originaria di reato associativo e, dunque, eccepiva la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. Secondo la ZZ, nella contestazione originaria, mancava infatti qualsiasi riferimento ai singoli episodi di cessione illecita ritenuti con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, senza che la difesa avesse avuto, dunque, possibilità di difendersi dalla nuova accusa, con la conseguente violazione dell'art. 6, comma 3 lett. a) CEDU. 2 Con il secondo motivo aveva denunciato carenza e manifesta illogicità della motivazione. Per la ricorrente la responsabilità si fondava soltanto su di una captazione ambientale, registrata tra lei ed il padre EG, relativa alla conversazione, avvenuta durante un colloquio in carcere, in cui la figlia chiedeva al genitore di trovare un canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente per il suo compagno convivente. Con il terzo motivo aveva lamentato il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n.309/90., tenuto conto di quanto rilevato, con l'impugnazione, rispetto alla minima offensività dell'episodio, argomento del tutto trascurato dalla Corte territoriale. 1.3. Questa Corte, con sentenza n. 53421/2018, quanto alla posizione di EZ ZZ, accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 1.4. In particolare, con tale decisione, la Corte di cassazione aveva evidenziato che la ricorrente era stata condannata in primo grado, per il reato di cui al capo P), con la specificazione della condotta addebitata descritta sub P4), qualificato il reato associativo quale concorso nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/90., contestati ai capi PB) e PC), con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 cit. La Corte territoriale, esclusa l'aggravante di cui sopra, aveva confermato la riqualificazione operata dal primo giudice;
orbene la sentenza di appello risultava, però, del tutto priva di motivazione quanto al motivo di gravame proposto dalla difesa, con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto, partendo dalla condotta di reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 , il Giudice per le indagini preliminari, riqualificando il fatto, aveva condannato l'imputata per due distinti episodi di cessione illecita di stupefacenti in concorso con altri soggetti. 1.5. La sentenza impugnata veniva, quindi, annullata affinché il giudice di appello specificasse, in sede di rinvio, in che modo i due reati-fine ora descritti, fossero senz'altro contenuti ed indicati, nelle loro componenti fattuali e 3 soggettive, sia pure sommariamente, nell'imputazione del delitto associativo originariamente contestato alla ZZ. L'accoglimento del primo motivo veniva ritenuto assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione prospettata con il ricorso. 1.6. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio - ferma restando l'esclusione dell'aggravante ex art.80 d.P.R. n.309/90 nei confronti di EZ ZZ in quanto coperta dal giudicato - ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato (già riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, confermando la pena irrogata in primo grado. In particolare, la Corte del rinvio ha considerato corretta la riqualificazione - effettuata dal primo giudice - della condotta associativa (originariamente contestata alla imputata) nella condotta concorsuale nei reati di cui ai capi PB) e PC) precisando, al riguardo, che la puntuale descrizione delle condotte addebitate alla ZZ nei citati capi PB) e PC) si rinveniva, secondo una sequenza logico- temporale, nei punti P3) e P2) del capo P). In sostanza, secondo la Corte territoriale, i reati-fine di cui ai capi PB) e PC) erano già contenuti ed indicati, nelle loro componenti fattuali e soggettive, nell'imputazione del delitto associativo originariamente contestato alla ricorrente. La suddetta riqualificazione giuridica, secondo la Corte distrettuale, non aveva quindi violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante la chiarezza dell'imputazione elevata, che descriveva in modo preciso e puntuale le condotte addebitate alla ricorrente, consentendole in tal modo di esercitare, senza difficoltà, il diritto di difesa. 2. Avverso la predetta sentenza EZ ZZ, per mezzo dell'avv. Simona Longo, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La ricorrente, al riguardo, osserva che la Corte di appello ha omesso di considerare che l'originaria contestazione mossale non comprendeva nessuna delle condotte indicate ai capi P3) e P2) addebitate a soggetti diversi, 4 limitandosi a ricondurre alla imputata la condotta di cui al capo P4) che era formulato nei seguenti termini: "ZZ EZ chiedeva al padre EG di indicare per il suo tramite al convivente UE UE IM un contatto per l'acquisto di sostanza stupefacente. Riceveva dal padre EG assicurazioni che avrebbe provveduto a garantire il debito paro a 8/10 mila euro che lei e il convivente IM avevano nei confronti di alcuni fornitori di stupefacente nella zona di Guardavalle". Pertanto, secondo l'imputata, il capo di imputazione non conteneva alcun riferimento a sollecitazioni o richieste da parte sua al padre perché invitasse il figlio NI ZZ ad effettuare acquisto di stupefacente. Quindi la riqualificazione giuridica operata dal primo giudice e confermata anche in sede di rinvio si porrebbe in contrasto con il principio di correlazione tra accusa e sentenza stabilito dall'art.521 del codice di rito, in considerazione della assoluta eterogeneità tra i fatti richiamati nella originaria imputazione e quelli considerati da entrambi i giudici di merito per pervenire alla condanna della ricorrente, con la conseguente nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art.522 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo EZ ZZ lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.73 d.P.R. n.309/90 e vizio di motivazione;
al riguardo deduce che la sentenza impugnata risulterebbe carente rispetto alla spiegazione della sussistenza della prova del suo coinvolgimento nei fatti sopra indicati e per la esclusione della configurabilità della ipotesi prevista dal quinto comma del citato art.73. 3. In data 29 novembre 2022 il nuovo difensore avv. Simona Parretta ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto è opportuno richiamare il condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale non vi è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a 5 fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine (Sez. 6, Sentenza n. 7893 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272269 - 01). 3. Ciò posto, la decisione impugnata non è incorsa nella lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
infatti, nel capo associativo P) sono state descritte, sia pure in forma di "sottocapi" (P2, P3 e P4), le condotte di partecipazione degli imputati. In particolare, la ZZ viene descritta come istigatrice della condotta di acquisto e, per la precisione, di acquisto di una fornitura di eroina (sottocapo P3); tale acquisto, materialmente effettuato dal fratello NI ZZ, si è svolto in tre tempi: 1) un primo viaggio a Bari per acquistare un campione dello stupefacente;
2) un secondo viaggio sempre a Bari per acquistare l'intero carico;
3) un terzo viaggio, in cui NI ZZ era stato accompagnato dal NT e dal Valsavoia, per restituire la fornitura precedente, non gradita al compagno della odierna ricorrente, ed acquistare il kg di stupefacente poi sequestrato dalla polizia. 4. Ne consegue che sulla base della imputazione, come riportata nel capo P) e nei vari sottocapi, alla ZZ era stato contestato di essere responsabile degli acquisti e della successiva detenzione in concorso di cui sopra: quella restituita al fornitore perché di scarsa qualità (ricompresa nel capo PB) e quella poi sequestrata (compresa nel capo PC). Pertanto i fatti oggetto della imputazione, conseguente la diversa qualificazione operata dal Giudice per le indagini preliminari, sono stati indicati in maniera chiara, come coerentemente precisato nella sentenza impugnata, e quindi con la possibilità per l'imputata di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. 6 5. Parimenti infondati risultano gli ultimi due motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), riguardanti il profilo della responsabilità della ZZ. 5.1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). 5.2. Ciò posto, va notato che le critiche esposte dalla ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 5.3. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' 8/3/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 7 5.4. Al contrario la Corte del rinvio, con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiamando le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, ha dato particolare rilievo, tra l'altro, al colloquio intercorso in carcere tra la ricorrente ed il di lei padre all'epoca detenuto, nel corso del quale la ZZ aveva chiesto al genitore dei 'contatti' per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Il padre della ricorrente aveva poi incaricato uno dei figli di occuparsi del predetto acquisto. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione della imputata ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 17/11/2011 dep.2012, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/05/2008, Rv. 240763) . 5.5. In sostanza la ZZ pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale. Anzitutto, eg ,r- non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata con particolare riferimento al citato colloquio in carcere. 5.6. Infine, il mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art.73 d.P.R. n..309/90 è stata giustificato, in modo coerente, tenuto conto della quantità non esigua dello stupefacente sequestrato, superiore ad un kilogrammo. 6. In conclusione il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.