Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 4
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti al preavviso di fermo non siano state impugnate, rendendo inammissibile l'eccezione di prescrizione relativa a tali atti. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale Covid e le interruzioni dovute alle intimazioni di pagamento, concludendo che il termine di prescrizione non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate

    L'eccezione è infondata poiché il dirigente dell'Agenzia delle Entrate ha sottoscritto le controdeduzioni in forza dell'art. 12 D.lgs. 546/1992, senza necessità di apposita procura.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti al preavviso di fermo non siano state impugnate, rendendo inammissibile l'eccezione di prescrizione relativa a tali atti. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale Covid e le interruzioni dovute alle intimazioni di pagamento, concludendo che il termine di prescrizione non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto superata la censura relativa all'avviso di accertamento, in quanto la successiva cartella di pagamento non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che, non essendo stata impugnata la cartella di pagamento, l'eccezione di prescrizione maturata precedentemente è preclusa. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale Covid e le interruzioni dovute alle intimazioni di pagamento, concludendo che il termine di prescrizione non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che, non essendo stata impugnata la cartella di pagamento, l'eccezione di prescrizione maturata precedentemente è preclusa. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale Covid e le interruzioni dovute alle intimazioni di pagamento, concludendo che il termine di prescrizione non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 4
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo