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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MONACO CREA DANIELA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 683/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004142000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004142000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di TA - Via Alacide De Gasperi 4 93100 TA CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180006894805000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180000889530000 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.5.2025 ad Agenzia Entrate NE di TA, Comune di TA e Regione Siciliana, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29280202500004142000 notificato a mezzo pec il 20.3.2025 e le due cartelle di pagamento ad esso sottese n. 29220180000889530000 per tassa auto 2014 dell'importo di euro 513,97 e n. 29220180006894805000 per tassa smaltimento rifiuti anno 2010 dell'importo di euro 74,13.
A sostegno del ricorso è stato dedotto che le due cartelle di cui sopra erano state notificate rispettivamente il 22.2.2018 e il 14.11.2018, allorquando i relativi termini di prescrizione, triennale e quinquennale, erano maturati e che, con riferimento al credito per tassa auto, detto termine non era stato validamente interrotto dalla notifica, avvenuta solo in data 14.3.2024, della intimazione di pagamento n. 29220249002898315000.
Quindi la ricorrente ha chiesto sospendersi l'atto, accogliersi il riscorso e dichiarare la nullità del preavviso di fermo con condanna alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo il concessionario sgravato l'importo come richiesto con pec del 8.4.2024 e del 22.8.2024 e, poi, con istanza in autotutela del 7.4.2025, altresì precisando che per altra cartella, pure riportata nel preavviso di fermo (ma non impugnata), il relativo importo era stato versato.
Il 25 giugno 2025 era respinta l'istanza cautelare richiesta, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 d.lgs 546/1992, inaudita altera parte.
Il 16 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di TA che ha dedotto di avere notificato alla Ricorrente_1 in data 4.9.2015 l'avviso di accertamento n. 6676 relativo alla pretesa tributaria per Tarsu anno 2010, versandone in atti la prova, il che aveva interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
Il 17 settembre 2025 si è costituito in giudizio l'Agente della NE il quale ha documentato la già dichiarata dal ricorrente notifica a mezzo pec delle due cartelle di pagamento impugnate unitamente al preavviso di fermo ed ha altresì versato in atti la prova della notifica, sempre via pec, ricevuta in data
26.10.2022 (ed effettuata il 6.5.2022) della intimazione di pagamento n. 29220229000761167000 relativa alla tassa auto 2014 e in data 15.3.2024 (inviata il 14.3.2024) della intimazione n. 29220249002898315000 relativa ad entrambe le pretese impugnate. ER ha soggiunto che nessuno di tali atti era stato oggetto di impugnazione, sostenendo che, anche in applicazione della normativa emergenziale Covid, nessuna prescrizione fosse maturata al momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Alla udienza camerale del 23 settembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con atto del 5.12.2025 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per la tassa auto 2014.
In pari data il ricorrente ha depositato “memorie illustrative” eccependo la inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario per mancanza di procura del funzionario costituitosi in giudizio, deducendo altresì che non fosse provato “il collegamento della ricevuta allegata dal Comune di TA alla pretesa tributaria impugnata” afferente all'avviso di accertamento Tari 2010 notificato il 4.9.2015 e ribadendo infine la tesi che fosse maturata la prescrizione.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, per ragioni di ordine logico, affrontare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate NE in quanto mancante della procura notarile di conferimento al dirigente, Nominativo_1, del potere di rappresentare l'ente.
L'eccezione è infondata atteso che nel caso di specie il Nominativo_1 , dipendente dell'ER medesima, ha personalmente sottoscritto le controdeduzioni difensive, in forza dell'art. 12 D.lgs. 546/1992
e senza che ciò richiedesse il rilascio di apposita procura alle liti.
Quanto al merito, va poi evidenziato che costituiscono dati certi, incontrovertibili e non contestati dalla ricorrente ed anzi dalla stessa espressamente ammessi nel ricorso introduttivo, quelli secondo cui le due cartelle impugnate (unitamente al preavviso di fermo amministrativo) siano state notificate via pec il 22.2.2018
e il 14.11.2018.
La ricorrente non ha, infatti, dedotto di avere impugnato le predette cartelle, né ha censurato le modalità attraverso cui sono state effettuate le relative notifiche, le cui ricevute sono state versate in atti da ER senza ricevere contestazione alcuna.
Infondato è, quindi, il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi.
Al riguardo va effettuata una premessa e, cioè, che ritiene il Giudice di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza
n. 37259 del 29/11/2021 (Rv. 663045).
Pertanto, in ossequio a tale condivisibile orientamento, recentemente ribadito da Cass. Civ. sez. Tributaria
n. 6436 del 6.2/11.3.2025 che ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme) […] Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento”), constatato che nessuna censura è stata specificamente sollevata in relazione al preavviso di fermo, analizzando i debiti da quest'ultimo portati per i quali è stata proposta impugnazione e ritenuti essi cristallizzati alla data di notifica quanto meno delle due cartelle (ciò che esime dall'analizzare la censura avanzata in merito alla notifica dell'avviso di accertamento
Tari 2010, in quanto superata dalla omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento), si osserva che per nessuno di essi è decorso il termine di prescrizione (quinquennale per la Tari e triennale per la tassa auto).
Rileva comunque la Corte che nel calcolo della prescrizione si deve tenere conto della disposizione di cui all'art.68 del d.l. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia come modificato dall'art.4 d.l. n.41/2021, decreto Sostegni), che al primo comma stabilisce la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (quindi 542 giorni) “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Lo stesso art.68 al comma 4 bis dispone la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per 24 mesi
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La disposizione di cui al comma 4bis dell'art. 68 cit. pertanto si applica ai carichi tributari affidati all'agente di riscossione durante il periodo di sospensione.
Sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza della I sezione civile della Corte di Cassazione del 15-01-2025
n. 960, con provvedimento in data 23-01-2025 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce sulla questione del “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”.
Con questo arresto nomofilattico ex art. 363bis c.p.c. è stato chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Sicché i termini vanno computati tenendo conto anche di queste proroghe e sospensioni che rendono ulteriormente tempestivo il preavviso di fermo impugnato.
Ed invero, come detto è pacifico per come comprovato dalla produzione in atti delle relative ricevute da parte di ER e non contestato dal ricorrente, che la Ricorrente_1 ha ricevuto in data 26.10.2022 la pec inviatale il 6.5.2022 relativa alla intimazione di pagamento n. 29220229000761167000 riguardante la pretesa tributaria per tassa auto 2014 e in data 15.3.2024 la pec inviatale il 14.3.2024 relativa alla intimazione n. 29220249002898315000 riguardante entrambe le pretese tributarie, Tari 2010 e tassa auto 2014, per le quali è stato incoato il presente ricorso.
Pertanto:
- per il debito di cui alla cartella di pagamento n. 29220180000889530000 per tassa auto 2014 dell'importo di euro 513,97, la cui notifica in data 22.2.2018 non è stata validamente e tempestivamente contestata dal ricorrente dopo la produzione di ER (e in relazione alla quale nessuna censura che riguardi la medesima cartella può quindi essere opposta attesa la sua mancata impugnazione in ossequio al principio sopra affermato), il termine di prescrizione triennale decorrente da tale data, prorogato dalla normativa emergenziale covid e comunque interrotto dalla notifica il 26.10.2022 della intimazione di pagamento n.
29220229000761167000 e il 15.3.2024 della intimazione n. 29220249002898315000, non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente ricorso avvenuta il 20.3.2025;
- per il debito di cui alla cartella di pagamento n. 29220180006894805000 per tassa smaltimento rifiuti anno
2010 dell'importo di euro 74,13, la cui notifica in data 14.11.2018
non è stata validamente e tempestivamente contestata dal ricorrente dopo la produzione di ER (e in relazione alla quale nessuna censura che riguardi la medesima cartella può quindi essere opposta attesa la sua mancata impugnazione in ossequio al principio sopra affermato), il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale data, prorogato dalla normativa emergenziale covid e comunque interrotto dalla notifica il 15.3.2024 della intimazione n. 29220249002898315000, non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente ricorso avvenuta il 20.3.2025.
In ragione di quanto sopra argomentato, il Giudice rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 300,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. TA 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
EL NA Crea
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MONACO CREA DANIELA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 683/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004142000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004142000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di TA - Via Alacide De Gasperi 4 93100 TA CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180006894805000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180000889530000 BOLLO AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.5.2025 ad Agenzia Entrate NE di TA, Comune di TA e Regione Siciliana, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29280202500004142000 notificato a mezzo pec il 20.3.2025 e le due cartelle di pagamento ad esso sottese n. 29220180000889530000 per tassa auto 2014 dell'importo di euro 513,97 e n. 29220180006894805000 per tassa smaltimento rifiuti anno 2010 dell'importo di euro 74,13.
A sostegno del ricorso è stato dedotto che le due cartelle di cui sopra erano state notificate rispettivamente il 22.2.2018 e il 14.11.2018, allorquando i relativi termini di prescrizione, triennale e quinquennale, erano maturati e che, con riferimento al credito per tassa auto, detto termine non era stato validamente interrotto dalla notifica, avvenuta solo in data 14.3.2024, della intimazione di pagamento n. 29220249002898315000.
Quindi la ricorrente ha chiesto sospendersi l'atto, accogliersi il riscorso e dichiarare la nullità del preavviso di fermo con condanna alle spese e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo il concessionario sgravato l'importo come richiesto con pec del 8.4.2024 e del 22.8.2024 e, poi, con istanza in autotutela del 7.4.2025, altresì precisando che per altra cartella, pure riportata nel preavviso di fermo (ma non impugnata), il relativo importo era stato versato.
Il 25 giugno 2025 era respinta l'istanza cautelare richiesta, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 d.lgs 546/1992, inaudita altera parte.
Il 16 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di TA che ha dedotto di avere notificato alla Ricorrente_1 in data 4.9.2015 l'avviso di accertamento n. 6676 relativo alla pretesa tributaria per Tarsu anno 2010, versandone in atti la prova, il che aveva interrotto il termine quinquennale di prescrizione.
Il 17 settembre 2025 si è costituito in giudizio l'Agente della NE il quale ha documentato la già dichiarata dal ricorrente notifica a mezzo pec delle due cartelle di pagamento impugnate unitamente al preavviso di fermo ed ha altresì versato in atti la prova della notifica, sempre via pec, ricevuta in data
26.10.2022 (ed effettuata il 6.5.2022) della intimazione di pagamento n. 29220229000761167000 relativa alla tassa auto 2014 e in data 15.3.2024 (inviata il 14.3.2024) della intimazione n. 29220249002898315000 relativa ad entrambe le pretese impugnate. ER ha soggiunto che nessuno di tali atti era stato oggetto di impugnazione, sostenendo che, anche in applicazione della normativa emergenziale Covid, nessuna prescrizione fosse maturata al momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Alla udienza camerale del 23 settembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con atto del 5.12.2025 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per la tassa auto 2014.
In pari data il ricorrente ha depositato “memorie illustrative” eccependo la inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario per mancanza di procura del funzionario costituitosi in giudizio, deducendo altresì che non fosse provato “il collegamento della ricevuta allegata dal Comune di TA alla pretesa tributaria impugnata” afferente all'avviso di accertamento Tari 2010 notificato il 4.9.2015 e ribadendo infine la tesi che fosse maturata la prescrizione.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, per ragioni di ordine logico, affrontare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate NE in quanto mancante della procura notarile di conferimento al dirigente, Nominativo_1, del potere di rappresentare l'ente.
L'eccezione è infondata atteso che nel caso di specie il Nominativo_1 , dipendente dell'ER medesima, ha personalmente sottoscritto le controdeduzioni difensive, in forza dell'art. 12 D.lgs. 546/1992
e senza che ciò richiedesse il rilascio di apposita procura alle liti.
Quanto al merito, va poi evidenziato che costituiscono dati certi, incontrovertibili e non contestati dalla ricorrente ed anzi dalla stessa espressamente ammessi nel ricorso introduttivo, quelli secondo cui le due cartelle impugnate (unitamente al preavviso di fermo amministrativo) siano state notificate via pec il 22.2.2018
e il 14.11.2018.
La ricorrente non ha, infatti, dedotto di avere impugnato le predette cartelle, né ha censurato le modalità attraverso cui sono state effettuate le relative notifiche, le cui ricevute sono state versate in atti da ER senza ricevere contestazione alcuna.
Infondato è, quindi, il motivo di ricorso relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi.
Al riguardo va effettuata una premessa e, cioè, che ritiene il Giudice di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza
n. 37259 del 29/11/2021 (Rv. 663045).
Pertanto, in ossequio a tale condivisibile orientamento, recentemente ribadito da Cass. Civ. sez. Tributaria
n. 6436 del 6.2/11.3.2025 che ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme) […] Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento”), constatato che nessuna censura è stata specificamente sollevata in relazione al preavviso di fermo, analizzando i debiti da quest'ultimo portati per i quali è stata proposta impugnazione e ritenuti essi cristallizzati alla data di notifica quanto meno delle due cartelle (ciò che esime dall'analizzare la censura avanzata in merito alla notifica dell'avviso di accertamento
Tari 2010, in quanto superata dalla omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento), si osserva che per nessuno di essi è decorso il termine di prescrizione (quinquennale per la Tari e triennale per la tassa auto).
Rileva comunque la Corte che nel calcolo della prescrizione si deve tenere conto della disposizione di cui all'art.68 del d.l. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia come modificato dall'art.4 d.l. n.41/2021, decreto Sostegni), che al primo comma stabilisce la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (quindi 542 giorni) “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Lo stesso art.68 al comma 4 bis dispone la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per 24 mesi
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La disposizione di cui al comma 4bis dell'art. 68 cit. pertanto si applica ai carichi tributari affidati all'agente di riscossione durante il periodo di sospensione.
Sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza della I sezione civile della Corte di Cassazione del 15-01-2025
n. 960, con provvedimento in data 23-01-2025 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce sulla questione del “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”.
Con questo arresto nomofilattico ex art. 363bis c.p.c. è stato chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Sicché i termini vanno computati tenendo conto anche di queste proroghe e sospensioni che rendono ulteriormente tempestivo il preavviso di fermo impugnato.
Ed invero, come detto è pacifico per come comprovato dalla produzione in atti delle relative ricevute da parte di ER e non contestato dal ricorrente, che la Ricorrente_1 ha ricevuto in data 26.10.2022 la pec inviatale il 6.5.2022 relativa alla intimazione di pagamento n. 29220229000761167000 riguardante la pretesa tributaria per tassa auto 2014 e in data 15.3.2024 la pec inviatale il 14.3.2024 relativa alla intimazione n. 29220249002898315000 riguardante entrambe le pretese tributarie, Tari 2010 e tassa auto 2014, per le quali è stato incoato il presente ricorso.
Pertanto:
- per il debito di cui alla cartella di pagamento n. 29220180000889530000 per tassa auto 2014 dell'importo di euro 513,97, la cui notifica in data 22.2.2018 non è stata validamente e tempestivamente contestata dal ricorrente dopo la produzione di ER (e in relazione alla quale nessuna censura che riguardi la medesima cartella può quindi essere opposta attesa la sua mancata impugnazione in ossequio al principio sopra affermato), il termine di prescrizione triennale decorrente da tale data, prorogato dalla normativa emergenziale covid e comunque interrotto dalla notifica il 26.10.2022 della intimazione di pagamento n.
29220229000761167000 e il 15.3.2024 della intimazione n. 29220249002898315000, non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente ricorso avvenuta il 20.3.2025;
- per il debito di cui alla cartella di pagamento n. 29220180006894805000 per tassa smaltimento rifiuti anno
2010 dell'importo di euro 74,13, la cui notifica in data 14.11.2018
non è stata validamente e tempestivamente contestata dal ricorrente dopo la produzione di ER (e in relazione alla quale nessuna censura che riguardi la medesima cartella può quindi essere opposta attesa la sua mancata impugnazione in ossequio al principio sopra affermato), il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale data, prorogato dalla normativa emergenziale covid e comunque interrotto dalla notifica il 15.3.2024 della intimazione n. 29220249002898315000, non era scaduto alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto del presente ricorso avvenuta il 20.3.2025.
In ragione di quanto sopra argomentato, il Giudice rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 300,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. TA 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
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