CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4934/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018578062000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001396678000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001396678000 REGISTRO 2017 proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220011227030000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Eccepisce il mancato perfezionamento delle notifiche per documentazione irregolare;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 10.9.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 29620170018578062000, asseritamente notificata in data 22/12/2022 per l'importo pari ad € 342,65 (tasse automobilistiche anno 2012);
2) n. 29620190001396678000, asseritamente notificata in data 5.6.2019 per l'importo pari ad € 120,24 (imposta di registro locazione fabbricati anno 2016);
3) n. 29620220011227030000, asseritamente notificata in data 2.11.2022 per l'importo pari ad € 561,96 (Art. 15
D.Lgs n. 546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori anno 2020). Ne chiede l'annullamento, lamentando omessa notifica delle tre prodromiche cartelle e prescrizione.
Si è costituita ER che documenta la notifica di atti prodromici e conclude per il rigetto, vinte le spese. Agenzia entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i profili esattivi. All'odierna udienza del 5/02/2026, la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, avendo ER documentato la rituale notifica delle seguenti cartelle:
- n. 29620170018578062000, in data 22/12/2022 per l'importo pari ad € 342,65 (tasse automobilistiche anno
2012);
- n. 29620220011227030000, in data 2.11.2022 per l'importo pari ad € 561,96 (Art. 15 D.Lgs n. 546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori anno 2020).
Per la cartella n. 29620190001396678000, (imposta di registro locazione fabbricati anno 2016), non si rinvengono documentazioni comprovanti notifiche.
Non essendo spirato alcun termine di prescrizione dal 2022, il ricorso è pertanto da accogliere limitatamente a quest'ultima cartella, n. 29620190001396678000, di cui non è comprovata la notifica.
L'intimazione resta ferma per tutte le restanti cartelle sottostanti, non oggetto di impugnativa. Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
II GM, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti di cui in motivazione e rigetta per il resto. Spese compensate. Firma digitale
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4934/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030806621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018578062000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001396678000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001396678000 REGISTRO 2017 proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220011227030000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Eccepisce il mancato perfezionamento delle notifiche per documentazione irregolare;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 10.9.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 29620170018578062000, asseritamente notificata in data 22/12/2022 per l'importo pari ad € 342,65 (tasse automobilistiche anno 2012);
2) n. 29620190001396678000, asseritamente notificata in data 5.6.2019 per l'importo pari ad € 120,24 (imposta di registro locazione fabbricati anno 2016);
3) n. 29620220011227030000, asseritamente notificata in data 2.11.2022 per l'importo pari ad € 561,96 (Art. 15
D.Lgs n. 546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori anno 2020). Ne chiede l'annullamento, lamentando omessa notifica delle tre prodromiche cartelle e prescrizione.
Si è costituita ER che documenta la notifica di atti prodromici e conclude per il rigetto, vinte le spese. Agenzia entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i profili esattivi. All'odierna udienza del 5/02/2026, la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, avendo ER documentato la rituale notifica delle seguenti cartelle:
- n. 29620170018578062000, in data 22/12/2022 per l'importo pari ad € 342,65 (tasse automobilistiche anno
2012);
- n. 29620220011227030000, in data 2.11.2022 per l'importo pari ad € 561,96 (Art. 15 D.Lgs n. 546/92 spese di giudizio ed eventuali oneri accessori anno 2020).
Per la cartella n. 29620190001396678000, (imposta di registro locazione fabbricati anno 2016), non si rinvengono documentazioni comprovanti notifiche.
Non essendo spirato alcun termine di prescrizione dal 2022, il ricorso è pertanto da accogliere limitatamente a quest'ultima cartella, n. 29620190001396678000, di cui non è comprovata la notifica.
L'intimazione resta ferma per tutte le restanti cartelle sottostanti, non oggetto di impugnativa. Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
II GM, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti di cui in motivazione e rigetta per il resto. Spese compensate. Firma digitale