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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposto da: GE RI nato a [...] il [...] RA SI nato a [...] il [...] DI DI SE nato a [...] il [...] LI IO nato a [...] il [...] TA IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 21/03/2024 DEla CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di EM, TR e Di Di DI e l'inammissibilità dei ricorsi di EL e RA;
sentito il difensore Avv. ROSOLINO ULIZZI DE foro di Palermo, in difesa DElo RA e, in sostituzione DEl'Avv. MASSIMILIANO RUSSO DE foro di Palermo, in difesa DE EM, DEl'TR e DE Di DI, nonché, in sostituzione DEl'Avv. FILIPPO LO NIGRO DE foro di Palermo, in difesa DE EL, il quale ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 21/04/2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza DE 13/07/2021 DE Tribunale di Palermo con la quale gli imputati Penale Sent. Sez. 2 Num. 7653 Anno 2025 Presidente: BELTRANI IO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/01/2025 appellanti AR EM, IM TR, IU Di DI, GI EL e TO RA erano stati condannati alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno perché ritenuti responsabili DE reato di rapina aggravata in concorso, commesso ai danni DEla ditta Climart di IU ER e LV ER nonché dei dipendenti CO OS e LV CA (questi ultimi, rientrati da un giro di consegna di merce, erano stati percossi e privati dei loro portafogli e DEl'incasso aziendale DEla vendita, pari ad euro 7.000,00). Gli elementi di prova a carico degli imputati sono stati indicati nelle riprese DE sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale ubicato nei pressi DEla ditta Climart, nelle conversazioni registrate dai ER con il dipendente CA e alcuni suoi familiari, nei riscontri dei tabulati telefonici, DEl'aggancio DEle celle e DEle intercettazioni effettuate nei confronti di AN CA: la lettura congiunta di tali elementi ha consentito di concludere che il EL e lo RA, ex dipendenti DEla Climart, avevano programmato e messo in atto la rapina, con il concorso degli altri tre imputati e con ruoli prestabiliti (tre aggressori e due con funzioni di "palo"). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso AR EM, IM TR, IU Di DI, GI EL e TO RA, tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali. I ricorsi presentati nell'interesse DE EM, DE Di DI e DEl'TR, tramite il comune difensore, hanno identica struttura argomentativa, in quanto articolati in tre motivi, relativi all'accertamento di responsabilità (violazione degli artt. 628 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.), al riconoscimento DEla contestata recidiva (violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen.), al diniego DEle attenuanti generiche 2.1. Nell'interesse di AR EM si eccepisce che non vi sarebbe certezza DE fatto che il soggetto individuato dal teste di PG fosse proprio l'odierno ricorrente, considerato che quest'ultimo era privo di casco e viaggiava a bordo di un ordinario ciclomotore, laddove dalle testimonianze DEle persone offese risultava che i rapinatori indossavano dei caschi e viaggiavano su motori di grossa cilindrata;
le successive indagini non avevano evidenziato alcun contatto tra il EM e gli altri imputati, a vario titolo coinvolti nella vicenda, né alcuno dei testi escussi aveva riferito di aver riconosciuto nel ricorrente uno dei rapinatori;
la circostanza per cui l'imputato sarebbe transitato davanti ai locali DEla ditta pochi minuti prima DEla rapina non era mai stata provata, risultando pertanto il ragionamento probatorio dei giudici di merito l'esito di una valutazione induttiva, inidonea a supportare un giudizio di penale responsabilità. 2 Si censura, inoltre, che i giudici di merito avevano erroneamente applicato la recidiva contestata sulla base di un giudizio incentrato sul disvalore penale DEl'azione DEittuosa, alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza tenere in considerazione le condizioni DE singolo imputato e la diversa natura dei precedenti da cui costui risultava gravato rispetto ai correi. Si lamenta, infine, il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito giustificato il diniego sulla base DEla gravità DEle condotte poste in essere dal EM e DE comportamento processuale, penalizzando la mancata ammissione di responsabilità. 2.2. Nell'interesse di IM TR si eccepisce innanzitutto l'omesso confronto da parte dei giudici di merito con le evidenze processuali di segno contrario e, in particolare, con la circostanza per cui i testi CA, OS e ER non avevano mai indicato l'imputato tra gli autori DEla rapina, né avevano fatto riferimento al fatto che uno dei rapinatori indossava un giubbotto di marca Nike. Si contesta, inoltre, l'applicazione DEla recidiva e il diniego DEle circostanze generiche per motivi analoghi a quelli evidenziati in precedenza per il EM. 2.3. Nell'interesse di IU Di DI si contesta il ragionamento probatorio alla base DE giudizio di responsabilità, basato sulle deposizioni dei titolari DEla ditta Climart, i quali avevano riportato, de relato, il contenuto di quanto appreso dalle vittime nei giorni successivi alla rapina. Tali deposizioni sono state ritenute pienamente utilizzabili dai giudici di merito, sebbene contraddittorie rispetto alle testimonianze DEle persone offese, circostanza che, quantomeno, avrebbe reso necessaria l'acquisizione e la conseguente utilizzabilità ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. dei verbali di sommarie informazioni, rese nel corso DEle indagini preliminari. I successivi motivi subordinati ricalcano, quanto all'oggetto e alle argomentazioni a sostegno, quelli proposti con riferimento alle posizioni DE EM e DEl'TR circa il riconoscimento DEla recidiva e l'esclusione DEle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Nell'interesse di EL GI sono stati articolati sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità DEle registrazioni dalle quali è stata tratta la prova DEla penale responsabilità DE ricorrente, con conseguente violazione degli artt. 234 e 191 cod. proc. pen. La difesa, muovendo dalla premessa secondo cui fonti di prova possono essere considerate soltanto le conversazioni registrate in maniera occulta, intercorse tra la persona offesa e i soggetti indagati, desume l'inutilizzabilità DEle registrazioni effettuate dal ER in quanto intervenute tra costui, vittima DE reato, e il teste CA, soggetto privo DEla qualità di imputato. In secondo luogo, 3 evidenzia che le dichiarazioni rese in maniera informale avrebbero dovuto essere poste a confronto con quelle acquisite nel corso DEla deposizione testimoniale DE CA nel contraddittorio DEle parti, considerando che il teste, in sede di escussione, aveva negato integralmente il contenuto DEla conversazione registrata dal ER. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 125, 62-bis, 62, primo comma, n. 4 e 116 cod. pen. La difesa lamenta che i giudici di merito, riconoscendo in capo agli imputati l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen. e ritenendo sussistente un'ipotesi di concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. per aver i compartecipi previsto l'eventualità e accettato il rischio di un'azione violenta nei confronti DEle vittime, avevano trascurato di considerare che il DEitto programmato non era il reato contestato, bensì una messa in scena, organizzata con soggetti terzi basisti all'interno DEla ditta Climart, per simulare un danno nei confronti dei titolari;
tale circostanza, insieme allo status di incensurato DE ricorrente e alla sua inesperienza a DEinquere, avrebbe dovuto determinare il riconoscimento in capo al EL DE beneficio previsto dall'art. 116 cod. pen. In secondo luogo, la difesa censura la mancata applicazione DEle circostanze attenuanti generiche e DEl'attenuante specifica di cui all'art. 62, primo comma 1, n. 4 cod. pen., ritenendo che la somma sottratta dagli imputati costituisca un'inezia rispetto all'enorme potenzialità economica DEl'azienda, il cui fatturato non era mai stato inferiore ad un milione di euro. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione DEl'art. 597 co.5 cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione DEle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte territoriale giustificato il diniego attraverso un generico riferimento alla mancanza di elementi da valutarsi positivamente, senza considerare l'obiettiva incertezza in merito alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato e il comportamento processuale DEl'imputato il quale, non sottoponendosi ad interrogatorio, aveva accettato lo stato degli atti. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 628, primo comma e 625, primo comma, n.4 cod. pen. e travisamento DEle prove. I giudici di merito si sarebbero limitati a condividere le valutazioni DE Tribunale in merito al riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., senza attribuire rilievo al fatto che l'imputato si era tolto il casco integrale in costanza DEl'azione DEittuosa, rendendo agevole la propria identificazione. Tale circostanza, ove adeguatamente valutata, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a determinarsi nel senso di una riqualificazione DE fatto contestato, quantomeno ai sensi DEl'art. 628, primo comma, cod. pen. 4 Le risultanze probatorie attestavano altresì la sussistenza di un pregresso accordo con soggetti terzi all'interno DEl'azienda, al fine di simulare un furto ai danni dei titolari, con la conseguenza che il reato contestato doveva essere riqualificato ai sensi DEl'art. 624 cod. pen., sia pur nella forma prevista dall'art. 625, primo comma, n.4 cod. pen.; in tal senso, deporrebbero anche le testimonianze DE OS e DE CA, posto che dalle stesse non era dato evincere se la violenza usata dagli imputati fosse stata precedente o successiva all'apprensione DEla borsa e DE portafogli. Il quinto motivo di ricorso censura la violazione DEl'art. 624 cod. pen. per avere la Corte territoriale qualificato il fatto ai sensi DEl'art. 628, primo e terzo comma n.1 cod. pen., senza considerare che nel caso di armi portate ma non utilizzate a scopo intimidatorio si configura l'ipotesi di furto aggravato e non di rapina. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione DEl'art. 628 cod. pen. ratione temporis vigente per avere la Corte territoriale irrogato una pena ingiustamente determinata, in ragione DEla mancata concessione DEla circostanza attenuante DEla lieve entità DE fatto, alla luce DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 86 DE 2024, e DE riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1 cod. pen. nonostante il gesto remissivo DE EL di togliersi il casco integrale in costanza DEl'azione DEittuosa. Si sostiene, infine, che, qualora la condotta fosse riqualificata nella fattispecie prevista dall'art. 624 cod. pen., ne conseguirebbe l'improcedibilità DE reato per mancanza di querela. 3.5. Nell'interesse di RA TO sono stati articolati tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di specifici elementi di prova, indicati nell'atto di appello, avendo la Corte territoriale tralasciato di considerare il contenuto DEla escussione dei testi CA LV e OS CO e fondato la penale responsabilità DEl'imputato esclusivamente sulle testimonianze indirette dei titolari DEla ditta Climart. La circostanza per cui il contenuto DEle registrazioni effettuate dai ER non abbia trovato riscontro alcuno nelle dichiarazioni testimoniali rese dalle vittime DEla rapina, una DEle quali, peraltro, indagata per falsa testimonianza, avrebbe reso, infatti, doveroso un raffronto tra tutti gli elementi costituenti il compendio probatorio, al fine di rendere comprensibile la maggior valenza di alcune prove rispetto alle altre e, in particolare, le ragioni DEla piena attendibilità dei soli elementi probatori a carico DEl'odierno ricorrente. In secondo luogo, la difesa deduce l'inutilizzabilità DEle registrazioni e dei fotogrammi estrapolati dalle riprese fornite da un sistema privato di videosorveglianza, situato 5 nei pressi DE luogo DEla rapina, in considerazione DEla mancata verifica tecnica di funzionamento e DE disallineamento temporale rilevato nelle riprese. Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione DEla pena, avendo i giudici di merito irrogato una pena superiore al minimo edittale, senza fornire un'adeguata motivazione atta a suffragarne la ragionevolezza. Da un lato, infatti, il riferimento alla gravità DEle condotte non poteva ritenersi esaustivo, costituendo la violenza alle persone un elemento insito nella condotta di rapina e non un indice DE grado di intensità DE reato de quo;
dall'altro, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alla penale responsabilità DEl'imputato non avevano trovato riscontro, stante il travisamento degli atti processuali. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche attraverso un generico riferimento all'assenza di elementi da valutarsi positivamente. 3.6. Con motivi aggiunti pervenuti il 6 dicembre 2024 la difesa DElo RA ha puntualizzato i profili di ricorso relativi alla valutazione DEla prova, alla quantificazione DEla pena, al diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Con motivi aggiunti pervenuti il 20 dicembre 2024, la difesa DE EL ha insistito sull'illegalità DEla pena, per profili relativi agli aumenti per le aggravanti e all'esclusione DEl'ipotesi DEl'attenuante DE fatto di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi DEla specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. I ricorrenti reiterano, infatti, censure attinenti all'affermazione di responsabilità per la rapina aggravata e alla determinazione DE trattamento sanzionatorio (in particolare, per il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione DEla recidiva, ove contestata). 2. Per il primo profilo è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando 6 non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità e DEla valenza probatoria DE singolo elemento (ex multis Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). Nel caso, poi, come quello di specie, di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento DEla prova — pure denunciato dai ricorrenti - può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici DE merito siano incorsi nel medesimo travisamento DEle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro DEla non corrispondenza DEle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio DEle parti (Sez. 4, n. 35963 DE 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01); situazioni processuali estranee alle stesse allegazioni di parte. 3. Ciò premesso, il primo motivo dei ricorsi di EM, TR e Di DI — basato su argomentazioni analoghe — costituiscono all'evidenza una richiesta di rivalutazione DE giudizio sulla rilevanza e attendibilità DEle fonti di prova e sulla scelta dei giudici di merito tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti;
valutazione non sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità DEla motivazione. Lo stesso dicasi per il primo motivo di ricorso DElo RA, il quale, inoltre, lamenta — in termini, peraltro, generici — l'omessa valutazione "di elementi di prova oggetto DEl'atto di appello", senza considerare la specifica confutazione DEle tesi difensive da parte DEla corte territoriale (pagine da 12 a 14) e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con il principio di diritto secondo cui in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza DE vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione DEla prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 DE 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01). Anche per il ricorso DE EL valgono considerazioni analoghe laddove, pur richiamando correttamente in premessa i limiti DE sindacato di legittimità, fa riferimento a contraddizioni DEla motivazione, in ordine al giudizio di 7 responsabilità per la rapina aggravata, sulla base di argomentazioni squisitamente di merito. 3.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioni probatorie, la corte palermitana ha condiviso le valutazioni DE primo giudice, previa confutazione dei motivi di appello, caratterizzati anche in quel caso, da argomentazioni comuni o, comunque, fra loro connesse. È stato a tal fine evidenziato come la ricostruzione DEl'accaduto effettuata dal tribunale si sia fondata su numerosi elementi di fatto aventi carattere di certezza, con riferimento, in via principale, alle testimonianze rese dai titolari DEl'azienda Climart, LV ER e IU ER;
quest'ultimo, pur non essendo stato presente all'azione DEittuosa, ha dichiarato di aver preso visione dei video tratti dalle telecamere situate in prossimità di un bar nelle vicinanze DEla propria sede aziendale e di aver riconosciuto il EL e lo RA, oltre al motociclo di costui. Il teste ha altresì riferito di aver ricevuto nella stessa giornata DEla rapina la visita di AN CA, fratello di LV (dipendente DEla ditta Climart e vittima DEla condotta predatoria), apprendendo che questi aveva riconosciuto il EL, per essersi costui tolto per qualche attimo il casco, e individuato il motociclo DElo RA, e che tali soggetti (già dipendenti DEla Climart e in seguito licenziati) gli avevano intimato di non parlare. A riscontro di quanto dichiarato anche da LV ER, sono stati riportati i dialoghi di conversazioni private da questi registrate, una DEle quali intercorsa con LV CA, il quale aveva rappresentato di aver riconosciuto fra i rapinatori il EL e di aver individuato il ciclomotore DElo RA ma di non essere disposto a fare i loro nomi alle forze DEl'ordine (il dvd contenente i file audio fu consegnato nell'immediatezza DEla registrazione agli investigatori, sequestrato e acquisito agli atti, unitamente alle relative trascrizioni effettuate dagli operanti); ulteriore riscontro DEla veridicità DE riconoscimento è stato indicato nei segni DEl'aggressione subita da CA NI ad opera DElo RA, in ragione DEle affermazioni DE fratello ai datori di lavoro e al fine di rafforzare l'intimazione a non parlare con gli inquirenti (le tumefazioni sul volto hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di LV ER). Le testimonianze dei due ER e le quattro conversazioni da costoro registrate - riportate nei punti più rilevanti nella sentenza di primo grado (paragrafo 2.3, pagine 16 e seguenti), con riferimento anche ai riscontri derivanti dall'analisi dei tabulati telefonici - costituiscono, pertanto, nel ragionamento dei giudici di merito, piena prova di reità a carico DE EL e DElo RA. La valorizzazione di tali elementi non ha trascurato di considerare il tenore opposto DEle dichiarazioni testimoniali di OS e DE CA che in dibattimento si sono sostanzialmente limitati a descrivere la dinamica DEla rapina, 8 negando il CA di aver riconosciuto uno o più rapinatori e di aver fatto alcun nome al ER, circostanza che contrasta con il chiaro tenore DEle conversazioni registrate, per cui è stata disposta la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria requirente per il reato di falsa testimonianza. 3.2. La responsabilità concorsuale degli altri tre imputati è ugualmente argomentata in termini plausibili e coerenti con le acquisizioni istruttorie, sintetizzate, in particolare, alle pagine da 41 e seguenti DEla sentenza di primo grado oltre che alle pagine 14 e 15 di quella di appello. Le immagini DE sistema di videosorveglianza (posto all'interno e all'esterno DE locale suddetto) hanno consentito di identificare i cinque soggetti ripresi nel filmato negli odierni imputati, essendosi a riguardo espresso in termini di assoluta certezza il teste di p.g. Francesco Mazzola, che ha puntualmente indicato le ragioni DEla identificazione e DE suo convincimento;
mentre il EL e lo RA, ex dipendenti DEla Climart furono riconosciuti anche dai ER, l'identità di TR, Di DI, EM è risultata evidente a seguito DEla comparazione DEle immagini DEla telecamera interna con le effigi estratte dagli archivi di polizia o dai cartellini demografici comunali (circostanze, queste ultime, non oggetto di specifica contestazione). Il reale orario DEle immagini, coincidente con quello DEla rapina, è stato altresì accertato in relazione anche a quanto dichiarato dal titolare DEl'esercizio commerciale presso il quale le telecamere erano state installate. Tutti gli imputati sono risultati presenti nell'area per un lasso di tempo considerevole e sono stati ripresi a discutere insieme, spostarsi alternativamente a piedi e con gli scooter in direzione DEl'azienda, negli istanti immediatamente antecedenti alla rapina, e tutti e cinque sono stati ripresi percorrere a piedi la strada che portava ai cancelli DEla ditta;
dopo la rapina, quattro di loro sono stati ripresi mentre percorrevano la stessa strada, imboccata dal furgone in direzione opposta (due motocicli con a bordo, rispettivamente, le coppie TR - EM e EL - RA;
Di DI, a piedi). 4. Tutti i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni reiterativi e prive di confronto critico con la motivazione sul punto DEla sentenza impugnata. La Corte di appello ha giustificato il rigetto DEla richiesta DE beneficio con la mancata acquisizione di elementi favorevoli, comunque tali da ridimensionare la gravità DEle condotte, indicative DEla personalità negativa degli imputati, sottolineando a tal fine anche il contegno processuale non collaborativo (l'applicazione DEle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità DE 9 soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione DEle stesse - Sez. 3, n. 24128 DE 18/03/2021, De Crescenzo, rv. 281590-01). 4.1. Manifestamente infondate sono altresì le censure DEla difesa di EM, TR e Di DI sull'applicazione DEla recidiva a ciascuno di essi contestata, risolvendosi i relativi motivi nella riproposizione di rilevi difensivi adeguatamente confutati DEla corte di merito. I giudici di appello, infatti, applicando correttamente i principi DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione DE giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, hanno esaminato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio, ritenendo la ricaduta criminale sintomatica di maggiore pericolosità degli autori e superiore capacità DEinquenziale. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di GI EL presenta ulteriori e peculiari ragioni di inammissibilità. Va ribadito il principio più volte affermato dalla Corte secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto DEla decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione DE giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 DE 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Orbene, il ricorrente in premessa riconosce di aver sottoposto al giudice di appello due specifici motivi incentrati sulla richiesta di assoluzione in ordine alla responsabilità concorsuale nella rapina aggravata e, in subordine, di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche;
la lettura DEl'atto di appello conferma tale ambito circoscritto DEl'impugnazione. Nel ricorso per cassazione vengono prospettati nuovi motivi di gravame, relativi all'inutilizzabilità DEle registrazioni effettuate da LV ER per violazione di norme processuali (primo motivo), all'inapplicabilità DEl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., alla sussistenza DE concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., al riconoscimento DEl'attenuante ex art. 62, n. 4 cod. pen. (secondo motivo), alla riqualificazione DEla fattispecie in termini di rapina impropria non aggravata o di furto (quarto e quinto motivo): questioni tutte non devolute in appello e, pertanto, non deducibili in cassazione. Unica questione nuova che va invece esaminata è quella contenuta nel sesto motivo di ricorso. 10 Premesso che la pena è stata correttamente determinata sulla base dei parametri edittali previsti dal terzo comma DEl'art. 628, terzo comma, cod. pen. sostiene il ricorrente che sussistono i presupposti per l'applicazione DEl'art. 628 cod. pen. nella formulazione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 86/2024, emessa dopo la pronuncia impugnata (diminuzione DEla pena in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze DEl'azione, ovvero per la particolare tenuità DE danno o DE pericolo, il fatto risulti di lieve entità). Sebbene la valutazione debba confrontarsi con la sopravvenuta modifica normativa ad opera DE giudice DEle leggi, il motivo è all'evidenza infondato. L'applicazione DEl'attenuante in questione va infatti a priori esclusa qualora la descrizione nella sentenza impugnata DEle modalità DEl'azione e DEl'entità DE danno siano incompatibili con il fatto di lieve entità (di recente, Sez. 2 n. 43 DE 19/12/2024, dep. 2025, Mosalam, in corso di massimazione); nel caso di specie la rapina è stata commessa da cinque persone travisate, con violenza sulle persone, e l'impossessamento di consistenti somme di danaro, con conseguente esclusione DEl'ipotesi attenuata. Per il resto la pena non presenta profili di illegalità, come denunciati da ultimo con i motivi aggiunti, essendo stata determinata in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, secondo un calcolo corretto: pena base per il DEitto di rapina consumata aggravata (fatto commesso da persone travisate) anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa (prossima al minimo edittale ratione temporis applicabile ai sensi DEl'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.) aumentata ex art. 63, quarto comma, cod. pen. nella misura complessiva di un terzo per la concorrente circostanza aggravante ad effetto speciale DEla commissione DE fatto in più persone e DEla recidiva, fino ad anni sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa - con corretta applicazione, quindi, DE criterio moderatore previsto dalla norma - ulteriormente aumentata di quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per la continuazione interna. I rilievi da ultimo effettuati con i motivi aggiunti non attengono all'illegalità DEla pena, contestandosi per la prima volta l'aumento per la continuazione interna, a fronte DEla ritenuta pluralità di reati da parte DE primo giudice (pag. 49), nonché la autonoma rilevanza DEle circostanze aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. senza peraltro considerare la diversità ontologica fra il travisamento, che mira al conseguimento DEla impunità, e il numero di più persone riunite o l'uso DEle armi che si propongono una maggiore efficacia intimidatoria. 11 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali ed al versamento a favore DEla Cassa DEle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, DEla somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale MARCO PATERNELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di EM, TR e Di Di DI e l'inammissibilità dei ricorsi di EL e RA;
sentito il difensore Avv. ROSOLINO ULIZZI DE foro di Palermo, in difesa DElo RA e, in sostituzione DEl'Avv. MASSIMILIANO RUSSO DE foro di Palermo, in difesa DE EM, DEl'TR e DE Di DI, nonché, in sostituzione DEl'Avv. FILIPPO LO NIGRO DE foro di Palermo, in difesa DE EL, il quale ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 21/04/2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza DE 13/07/2021 DE Tribunale di Palermo con la quale gli imputati Penale Sent. Sez. 2 Num. 7653 Anno 2025 Presidente: BELTRANI IO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/01/2025 appellanti AR EM, IM TR, IU Di DI, GI EL e TO RA erano stati condannati alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno perché ritenuti responsabili DE reato di rapina aggravata in concorso, commesso ai danni DEla ditta Climart di IU ER e LV ER nonché dei dipendenti CO OS e LV CA (questi ultimi, rientrati da un giro di consegna di merce, erano stati percossi e privati dei loro portafogli e DEl'incasso aziendale DEla vendita, pari ad euro 7.000,00). Gli elementi di prova a carico degli imputati sono stati indicati nelle riprese DE sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale ubicato nei pressi DEla ditta Climart, nelle conversazioni registrate dai ER con il dipendente CA e alcuni suoi familiari, nei riscontri dei tabulati telefonici, DEl'aggancio DEle celle e DEle intercettazioni effettuate nei confronti di AN CA: la lettura congiunta di tali elementi ha consentito di concludere che il EL e lo RA, ex dipendenti DEla Climart, avevano programmato e messo in atto la rapina, con il concorso degli altri tre imputati e con ruoli prestabiliti (tre aggressori e due con funzioni di "palo"). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso AR EM, IM TR, IU Di DI, GI EL e TO RA, tramite i rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali. I ricorsi presentati nell'interesse DE EM, DE Di DI e DEl'TR, tramite il comune difensore, hanno identica struttura argomentativa, in quanto articolati in tre motivi, relativi all'accertamento di responsabilità (violazione degli artt. 628 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.), al riconoscimento DEla contestata recidiva (violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen.), al diniego DEle attenuanti generiche 2.1. Nell'interesse di AR EM si eccepisce che non vi sarebbe certezza DE fatto che il soggetto individuato dal teste di PG fosse proprio l'odierno ricorrente, considerato che quest'ultimo era privo di casco e viaggiava a bordo di un ordinario ciclomotore, laddove dalle testimonianze DEle persone offese risultava che i rapinatori indossavano dei caschi e viaggiavano su motori di grossa cilindrata;
le successive indagini non avevano evidenziato alcun contatto tra il EM e gli altri imputati, a vario titolo coinvolti nella vicenda, né alcuno dei testi escussi aveva riferito di aver riconosciuto nel ricorrente uno dei rapinatori;
la circostanza per cui l'imputato sarebbe transitato davanti ai locali DEla ditta pochi minuti prima DEla rapina non era mai stata provata, risultando pertanto il ragionamento probatorio dei giudici di merito l'esito di una valutazione induttiva, inidonea a supportare un giudizio di penale responsabilità. 2 Si censura, inoltre, che i giudici di merito avevano erroneamente applicato la recidiva contestata sulla base di un giudizio incentrato sul disvalore penale DEl'azione DEittuosa, alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., senza tenere in considerazione le condizioni DE singolo imputato e la diversa natura dei precedenti da cui costui risultava gravato rispetto ai correi. Si lamenta, infine, il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito giustificato il diniego sulla base DEla gravità DEle condotte poste in essere dal EM e DE comportamento processuale, penalizzando la mancata ammissione di responsabilità. 2.2. Nell'interesse di IM TR si eccepisce innanzitutto l'omesso confronto da parte dei giudici di merito con le evidenze processuali di segno contrario e, in particolare, con la circostanza per cui i testi CA, OS e ER non avevano mai indicato l'imputato tra gli autori DEla rapina, né avevano fatto riferimento al fatto che uno dei rapinatori indossava un giubbotto di marca Nike. Si contesta, inoltre, l'applicazione DEla recidiva e il diniego DEle circostanze generiche per motivi analoghi a quelli evidenziati in precedenza per il EM. 2.3. Nell'interesse di IU Di DI si contesta il ragionamento probatorio alla base DE giudizio di responsabilità, basato sulle deposizioni dei titolari DEla ditta Climart, i quali avevano riportato, de relato, il contenuto di quanto appreso dalle vittime nei giorni successivi alla rapina. Tali deposizioni sono state ritenute pienamente utilizzabili dai giudici di merito, sebbene contraddittorie rispetto alle testimonianze DEle persone offese, circostanza che, quantomeno, avrebbe reso necessaria l'acquisizione e la conseguente utilizzabilità ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. dei verbali di sommarie informazioni, rese nel corso DEle indagini preliminari. I successivi motivi subordinati ricalcano, quanto all'oggetto e alle argomentazioni a sostegno, quelli proposti con riferimento alle posizioni DE EM e DEl'TR circa il riconoscimento DEla recidiva e l'esclusione DEle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Nell'interesse di EL GI sono stati articolati sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità DEle registrazioni dalle quali è stata tratta la prova DEla penale responsabilità DE ricorrente, con conseguente violazione degli artt. 234 e 191 cod. proc. pen. La difesa, muovendo dalla premessa secondo cui fonti di prova possono essere considerate soltanto le conversazioni registrate in maniera occulta, intercorse tra la persona offesa e i soggetti indagati, desume l'inutilizzabilità DEle registrazioni effettuate dal ER in quanto intervenute tra costui, vittima DE reato, e il teste CA, soggetto privo DEla qualità di imputato. In secondo luogo, 3 evidenzia che le dichiarazioni rese in maniera informale avrebbero dovuto essere poste a confronto con quelle acquisite nel corso DEla deposizione testimoniale DE CA nel contraddittorio DEle parti, considerando che il teste, in sede di escussione, aveva negato integralmente il contenuto DEla conversazione registrata dal ER. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 125, 62-bis, 62, primo comma, n. 4 e 116 cod. pen. La difesa lamenta che i giudici di merito, riconoscendo in capo agli imputati l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen. e ritenendo sussistente un'ipotesi di concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. per aver i compartecipi previsto l'eventualità e accettato il rischio di un'azione violenta nei confronti DEle vittime, avevano trascurato di considerare che il DEitto programmato non era il reato contestato, bensì una messa in scena, organizzata con soggetti terzi basisti all'interno DEla ditta Climart, per simulare un danno nei confronti dei titolari;
tale circostanza, insieme allo status di incensurato DE ricorrente e alla sua inesperienza a DEinquere, avrebbe dovuto determinare il riconoscimento in capo al EL DE beneficio previsto dall'art. 116 cod. pen. In secondo luogo, la difesa censura la mancata applicazione DEle circostanze attenuanti generiche e DEl'attenuante specifica di cui all'art. 62, primo comma 1, n. 4 cod. pen., ritenendo che la somma sottratta dagli imputati costituisca un'inezia rispetto all'enorme potenzialità economica DEl'azienda, il cui fatturato non era mai stato inferiore ad un milione di euro. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione DEl'art. 597 co.5 cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione DEle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte territoriale giustificato il diniego attraverso un generico riferimento alla mancanza di elementi da valutarsi positivamente, senza considerare l'obiettiva incertezza in merito alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato e il comportamento processuale DEl'imputato il quale, non sottoponendosi ad interrogatorio, aveva accettato lo stato degli atti. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 628, primo comma e 625, primo comma, n.4 cod. pen. e travisamento DEle prove. I giudici di merito si sarebbero limitati a condividere le valutazioni DE Tribunale in merito al riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., senza attribuire rilievo al fatto che l'imputato si era tolto il casco integrale in costanza DEl'azione DEittuosa, rendendo agevole la propria identificazione. Tale circostanza, ove adeguatamente valutata, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a determinarsi nel senso di una riqualificazione DE fatto contestato, quantomeno ai sensi DEl'art. 628, primo comma, cod. pen. 4 Le risultanze probatorie attestavano altresì la sussistenza di un pregresso accordo con soggetti terzi all'interno DEl'azienda, al fine di simulare un furto ai danni dei titolari, con la conseguenza che il reato contestato doveva essere riqualificato ai sensi DEl'art. 624 cod. pen., sia pur nella forma prevista dall'art. 625, primo comma, n.4 cod. pen.; in tal senso, deporrebbero anche le testimonianze DE OS e DE CA, posto che dalle stesse non era dato evincere se la violenza usata dagli imputati fosse stata precedente o successiva all'apprensione DEla borsa e DE portafogli. Il quinto motivo di ricorso censura la violazione DEl'art. 624 cod. pen. per avere la Corte territoriale qualificato il fatto ai sensi DEl'art. 628, primo e terzo comma n.1 cod. pen., senza considerare che nel caso di armi portate ma non utilizzate a scopo intimidatorio si configura l'ipotesi di furto aggravato e non di rapina. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione DEl'art. 628 cod. pen. ratione temporis vigente per avere la Corte territoriale irrogato una pena ingiustamente determinata, in ragione DEla mancata concessione DEla circostanza attenuante DEla lieve entità DE fatto, alla luce DEla sentenza DEla Corte costituzionale n. 86 DE 2024, e DE riconoscimento DEl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1 cod. pen. nonostante il gesto remissivo DE EL di togliersi il casco integrale in costanza DEl'azione DEittuosa. Si sostiene, infine, che, qualora la condotta fosse riqualificata nella fattispecie prevista dall'art. 624 cod. pen., ne conseguirebbe l'improcedibilità DE reato per mancanza di querela. 3.5. Nell'interesse di RA TO sono stati articolati tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di specifici elementi di prova, indicati nell'atto di appello, avendo la Corte territoriale tralasciato di considerare il contenuto DEla escussione dei testi CA LV e OS CO e fondato la penale responsabilità DEl'imputato esclusivamente sulle testimonianze indirette dei titolari DEla ditta Climart. La circostanza per cui il contenuto DEle registrazioni effettuate dai ER non abbia trovato riscontro alcuno nelle dichiarazioni testimoniali rese dalle vittime DEla rapina, una DEle quali, peraltro, indagata per falsa testimonianza, avrebbe reso, infatti, doveroso un raffronto tra tutti gli elementi costituenti il compendio probatorio, al fine di rendere comprensibile la maggior valenza di alcune prove rispetto alle altre e, in particolare, le ragioni DEla piena attendibilità dei soli elementi probatori a carico DEl'odierno ricorrente. In secondo luogo, la difesa deduce l'inutilizzabilità DEle registrazioni e dei fotogrammi estrapolati dalle riprese fornite da un sistema privato di videosorveglianza, situato 5 nei pressi DE luogo DEla rapina, in considerazione DEla mancata verifica tecnica di funzionamento e DE disallineamento temporale rilevato nelle riprese. Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione DEla pena, avendo i giudici di merito irrogato una pena superiore al minimo edittale, senza fornire un'adeguata motivazione atta a suffragarne la ragionevolezza. Da un lato, infatti, il riferimento alla gravità DEle condotte non poteva ritenersi esaustivo, costituendo la violenza alle persone un elemento insito nella condotta di rapina e non un indice DE grado di intensità DE reato de quo;
dall'altro, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alla penale responsabilità DEl'imputato non avevano trovato riscontro, stante il travisamento degli atti processuali. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche attraverso un generico riferimento all'assenza di elementi da valutarsi positivamente. 3.6. Con motivi aggiunti pervenuti il 6 dicembre 2024 la difesa DElo RA ha puntualizzato i profili di ricorso relativi alla valutazione DEla prova, alla quantificazione DEla pena, al diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Con motivi aggiunti pervenuti il 20 dicembre 2024, la difesa DE EL ha insistito sull'illegalità DEla pena, per profili relativi agli aumenti per le aggravanti e all'esclusione DEl'ipotesi DEl'attenuante DE fatto di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi DEla specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. I ricorrenti reiterano, infatti, censure attinenti all'affermazione di responsabilità per la rapina aggravata e alla determinazione DE trattamento sanzionatorio (in particolare, per il diniego DEle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione DEla recidiva, ove contestata). 2. Per il primo profilo è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando 6 non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità e DEla valenza probatoria DE singolo elemento (ex multis Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). Nel caso, poi, come quello di specie, di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento DEla prova — pure denunciato dai ricorrenti - può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici DE merito siano incorsi nel medesimo travisamento DEle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro DEla non corrispondenza DEle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio DEle parti (Sez. 4, n. 35963 DE 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01); situazioni processuali estranee alle stesse allegazioni di parte. 3. Ciò premesso, il primo motivo dei ricorsi di EM, TR e Di DI — basato su argomentazioni analoghe — costituiscono all'evidenza una richiesta di rivalutazione DE giudizio sulla rilevanza e attendibilità DEle fonti di prova e sulla scelta dei giudici di merito tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti;
valutazione non sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità DEla motivazione. Lo stesso dicasi per il primo motivo di ricorso DElo RA, il quale, inoltre, lamenta — in termini, peraltro, generici — l'omessa valutazione "di elementi di prova oggetto DEl'atto di appello", senza considerare la specifica confutazione DEle tesi difensive da parte DEla corte territoriale (pagine da 12 a 14) e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con il principio di diritto secondo cui in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza DE vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione DEla prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 DE 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01). Anche per il ricorso DE EL valgono considerazioni analoghe laddove, pur richiamando correttamente in premessa i limiti DE sindacato di legittimità, fa riferimento a contraddizioni DEla motivazione, in ordine al giudizio di 7 responsabilità per la rapina aggravata, sulla base di argomentazioni squisitamente di merito. 3.1. Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioni probatorie, la corte palermitana ha condiviso le valutazioni DE primo giudice, previa confutazione dei motivi di appello, caratterizzati anche in quel caso, da argomentazioni comuni o, comunque, fra loro connesse. È stato a tal fine evidenziato come la ricostruzione DEl'accaduto effettuata dal tribunale si sia fondata su numerosi elementi di fatto aventi carattere di certezza, con riferimento, in via principale, alle testimonianze rese dai titolari DEl'azienda Climart, LV ER e IU ER;
quest'ultimo, pur non essendo stato presente all'azione DEittuosa, ha dichiarato di aver preso visione dei video tratti dalle telecamere situate in prossimità di un bar nelle vicinanze DEla propria sede aziendale e di aver riconosciuto il EL e lo RA, oltre al motociclo di costui. Il teste ha altresì riferito di aver ricevuto nella stessa giornata DEla rapina la visita di AN CA, fratello di LV (dipendente DEla ditta Climart e vittima DEla condotta predatoria), apprendendo che questi aveva riconosciuto il EL, per essersi costui tolto per qualche attimo il casco, e individuato il motociclo DElo RA, e che tali soggetti (già dipendenti DEla Climart e in seguito licenziati) gli avevano intimato di non parlare. A riscontro di quanto dichiarato anche da LV ER, sono stati riportati i dialoghi di conversazioni private da questi registrate, una DEle quali intercorsa con LV CA, il quale aveva rappresentato di aver riconosciuto fra i rapinatori il EL e di aver individuato il ciclomotore DElo RA ma di non essere disposto a fare i loro nomi alle forze DEl'ordine (il dvd contenente i file audio fu consegnato nell'immediatezza DEla registrazione agli investigatori, sequestrato e acquisito agli atti, unitamente alle relative trascrizioni effettuate dagli operanti); ulteriore riscontro DEla veridicità DE riconoscimento è stato indicato nei segni DEl'aggressione subita da CA NI ad opera DElo RA, in ragione DEle affermazioni DE fratello ai datori di lavoro e al fine di rafforzare l'intimazione a non parlare con gli inquirenti (le tumefazioni sul volto hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di LV ER). Le testimonianze dei due ER e le quattro conversazioni da costoro registrate - riportate nei punti più rilevanti nella sentenza di primo grado (paragrafo 2.3, pagine 16 e seguenti), con riferimento anche ai riscontri derivanti dall'analisi dei tabulati telefonici - costituiscono, pertanto, nel ragionamento dei giudici di merito, piena prova di reità a carico DE EL e DElo RA. La valorizzazione di tali elementi non ha trascurato di considerare il tenore opposto DEle dichiarazioni testimoniali di OS e DE CA che in dibattimento si sono sostanzialmente limitati a descrivere la dinamica DEla rapina, 8 negando il CA di aver riconosciuto uno o più rapinatori e di aver fatto alcun nome al ER, circostanza che contrasta con il chiaro tenore DEle conversazioni registrate, per cui è stata disposta la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria requirente per il reato di falsa testimonianza. 3.2. La responsabilità concorsuale degli altri tre imputati è ugualmente argomentata in termini plausibili e coerenti con le acquisizioni istruttorie, sintetizzate, in particolare, alle pagine da 41 e seguenti DEla sentenza di primo grado oltre che alle pagine 14 e 15 di quella di appello. Le immagini DE sistema di videosorveglianza (posto all'interno e all'esterno DE locale suddetto) hanno consentito di identificare i cinque soggetti ripresi nel filmato negli odierni imputati, essendosi a riguardo espresso in termini di assoluta certezza il teste di p.g. Francesco Mazzola, che ha puntualmente indicato le ragioni DEla identificazione e DE suo convincimento;
mentre il EL e lo RA, ex dipendenti DEla Climart furono riconosciuti anche dai ER, l'identità di TR, Di DI, EM è risultata evidente a seguito DEla comparazione DEle immagini DEla telecamera interna con le effigi estratte dagli archivi di polizia o dai cartellini demografici comunali (circostanze, queste ultime, non oggetto di specifica contestazione). Il reale orario DEle immagini, coincidente con quello DEla rapina, è stato altresì accertato in relazione anche a quanto dichiarato dal titolare DEl'esercizio commerciale presso il quale le telecamere erano state installate. Tutti gli imputati sono risultati presenti nell'area per un lasso di tempo considerevole e sono stati ripresi a discutere insieme, spostarsi alternativamente a piedi e con gli scooter in direzione DEl'azienda, negli istanti immediatamente antecedenti alla rapina, e tutti e cinque sono stati ripresi percorrere a piedi la strada che portava ai cancelli DEla ditta;
dopo la rapina, quattro di loro sono stati ripresi mentre percorrevano la stessa strada, imboccata dal furgone in direzione opposta (due motocicli con a bordo, rispettivamente, le coppie TR - EM e EL - RA;
Di DI, a piedi). 4. Tutti i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni reiterativi e prive di confronto critico con la motivazione sul punto DEla sentenza impugnata. La Corte di appello ha giustificato il rigetto DEla richiesta DE beneficio con la mancata acquisizione di elementi favorevoli, comunque tali da ridimensionare la gravità DEle condotte, indicative DEla personalità negativa degli imputati, sottolineando a tal fine anche il contegno processuale non collaborativo (l'applicazione DEle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità DE 9 soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione DEle stesse - Sez. 3, n. 24128 DE 18/03/2021, De Crescenzo, rv. 281590-01). 4.1. Manifestamente infondate sono altresì le censure DEla difesa di EM, TR e Di DI sull'applicazione DEla recidiva a ciascuno di essi contestata, risolvendosi i relativi motivi nella riproposizione di rilevi difensivi adeguatamente confutati DEla corte di merito. I giudici di appello, infatti, applicando correttamente i principi DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione DE giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, hanno esaminato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio, ritenendo la ricaduta criminale sintomatica di maggiore pericolosità degli autori e superiore capacità DEinquenziale. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di GI EL presenta ulteriori e peculiari ragioni di inammissibilità. Va ribadito il principio più volte affermato dalla Corte secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto DEla decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione DE giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 DE 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Orbene, il ricorrente in premessa riconosce di aver sottoposto al giudice di appello due specifici motivi incentrati sulla richiesta di assoluzione in ordine alla responsabilità concorsuale nella rapina aggravata e, in subordine, di riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche;
la lettura DEl'atto di appello conferma tale ambito circoscritto DEl'impugnazione. Nel ricorso per cassazione vengono prospettati nuovi motivi di gravame, relativi all'inutilizzabilità DEle registrazioni effettuate da LV ER per violazione di norme processuali (primo motivo), all'inapplicabilità DEl'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., alla sussistenza DE concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., al riconoscimento DEl'attenuante ex art. 62, n. 4 cod. pen. (secondo motivo), alla riqualificazione DEla fattispecie in termini di rapina impropria non aggravata o di furto (quarto e quinto motivo): questioni tutte non devolute in appello e, pertanto, non deducibili in cassazione. Unica questione nuova che va invece esaminata è quella contenuta nel sesto motivo di ricorso. 10 Premesso che la pena è stata correttamente determinata sulla base dei parametri edittali previsti dal terzo comma DEl'art. 628, terzo comma, cod. pen. sostiene il ricorrente che sussistono i presupposti per l'applicazione DEl'art. 628 cod. pen. nella formulazione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 86/2024, emessa dopo la pronuncia impugnata (diminuzione DEla pena in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze DEl'azione, ovvero per la particolare tenuità DE danno o DE pericolo, il fatto risulti di lieve entità). Sebbene la valutazione debba confrontarsi con la sopravvenuta modifica normativa ad opera DE giudice DEle leggi, il motivo è all'evidenza infondato. L'applicazione DEl'attenuante in questione va infatti a priori esclusa qualora la descrizione nella sentenza impugnata DEle modalità DEl'azione e DEl'entità DE danno siano incompatibili con il fatto di lieve entità (di recente, Sez. 2 n. 43 DE 19/12/2024, dep. 2025, Mosalam, in corso di massimazione); nel caso di specie la rapina è stata commessa da cinque persone travisate, con violenza sulle persone, e l'impossessamento di consistenti somme di danaro, con conseguente esclusione DEl'ipotesi attenuata. Per il resto la pena non presenta profili di illegalità, come denunciati da ultimo con i motivi aggiunti, essendo stata determinata in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, secondo un calcolo corretto: pena base per il DEitto di rapina consumata aggravata (fatto commesso da persone travisate) anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa (prossima al minimo edittale ratione temporis applicabile ai sensi DEl'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.) aumentata ex art. 63, quarto comma, cod. pen. nella misura complessiva di un terzo per la concorrente circostanza aggravante ad effetto speciale DEla commissione DE fatto in più persone e DEla recidiva, fino ad anni sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa - con corretta applicazione, quindi, DE criterio moderatore previsto dalla norma - ulteriormente aumentata di quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per la continuazione interna. I rilievi da ultimo effettuati con i motivi aggiunti non attengono all'illegalità DEla pena, contestandosi per la prima volta l'aumento per la continuazione interna, a fronte DEla ritenuta pluralità di reati da parte DE primo giudice (pag. 49), nonché la autonoma rilevanza DEle circostanze aggravanti previste dall'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. senza peraltro considerare la diversità ontologica fra il travisamento, che mira al conseguimento DEla impunità, e il numero di più persone riunite o l'uso DEle armi che si propongono una maggiore efficacia intimidatoria. 11 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali ed al versamento a favore DEla Cassa DEle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, DEla somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente