Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 18807/2024 R.G.L. promossa da con l'avv. CIRRINCIONE MARIANGELA Parte_1
contro con le avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA
All'udienza del 19/03/2025 ore 11:38, alla presenza del giudice Paola Marino, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente l'avv. CIRRINCIONE
MARIANGELA che chiede dichiararsi cessata la materia del contendere perché l CP_1
ha annullato in autotutela e chiede condanna al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale
Per parte convenuta l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA anche in sost. avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA che chiede cmc con compensazione delle spese
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 11:40
Successivamente, alle ore 15:05 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 15:10
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 18807/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CIRRINCIONE Parte_1
MARIANGELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
All'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato,
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CIRRINCIONE
MARIANGELA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l opponendo l'avviso di addebito n. 596 2024 00044990 39 000, con CP_1
il quale l' gli aveva richiesto importi a titolo di contributi dovuti alla CP_2 gestione commercianti per il periodo compreso tra il 1/2018 e il 12/2023, per complessivi € 29.488,85.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio;
in particolare, deduceva: “l' ha proceduto all'annullamento dell'avviso di addebito CP_2
59620240004499039000 con conseguente cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti”.
All'udienza odierna, stante l'annullamento in autotutela dell'avviso opposto, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, di cui l ha chiesto la CP_2 CP_1
compensazione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/03/2025.
La Giudice
Paola Marino