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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3734/2023 R.G. e vertente TRA
nata il [...] a [...] ed Arnone, rapp.ta e difesa Parte_1 ino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli, Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 26.02.2023, un provvedimento di revoca della prestazione aspi n. 6037622400756 con il quale le veniva richiesto il rimborso della somma di euro 7.893,00, per la seguente motivazione: “Prestazione revocata per disconoscimento Rapporto di Lavoro 06.12.2013 -31.12.2013 C. ”. C.F._1 Parte_2
A sostegno del proprio ricorso assumeva: l'illegittimità del provvedimento, attesa la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo oggetto di disconoscimento;
l'intervenuto decorso di un periodo di tempo di dieci anni tra l'erogazione della prestazione e la richiesta di restituzione. Dedotta, allora, l'insussistenza, nel caso di specie, del dolo da parte dell'interessato nonché la decadenza ex art. 13 della L. 412/91, concludeva, chiedendo, l'annullamento, la revoca e/o la riforma della richiesta di restituzione delle somme;
in subordine, procedersi ad una rideterminazione del debito;
vinte le spese con distrazione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo la Controparte_2 nullità ed inammissibilità della domanda ex art. 414 c.p.c.; nel merito, evidenziava, che il rapporto lavorativo risultava annullato con disconoscimento - non impugnato dalla ricorrente - avutosi a seguito del verbale ispettivo n. 2015010885 del 11.12.2017 e che, nel caso di specie, dovesse applicarsi la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. con conseguente prescrizione decennale dell'azione di ripetizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. ECCEZIONI PRELIMINARI Le eccezioni preliminari di nullità ed improcedibilità del ricorso sollevate dall' sono CP_1 infondate. Quanto alla nullità, il ricorso è completo di tutti gli elementi previsti dalla legge. Quanto alla improcedibilità è documentata l'avvenuta proposizione di ricorso amministrativo. Nel merito, esso deve essere respinto. SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO La richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite oggetto di causa attiene a prestazione di disoccupazione, relativa al periodo dal 06.12.2013 al 31.12.2013, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di Tale ultimo rapporto lavorativo Parte_2 veniva disconosciuto con verbale ispettivo n. 2015010885 del 11.12.2017. Va subito premesso che nel caso oggetto di causa la ricorrente non offre elementi di sorta per ritenere l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto, limitandosi del tutto genericamente ad affermarne la legittimità ed effettività. Nulla di specifico, tuttavia, afferma o prova, pur essendo a conoscenza (quantomeno fin dal recapito della missiva di indebito) della causa della richiesta di restituzione. Tanto premesso, allora, non possono che recepirsi le conclusioni raggiunte nel verbale ispettivo (del quale la ricorrente non lamenta la mancata conoscenza), mai impugnato CP_1 da nessuno dei soggetti interessati. DECADENZA ART. 13 L. 412/91 – DISCIPLINA APPLICABILE Parte ricorrente invoca la decadenza annuale di cui all'art. 13 L. 412/91. L'eccezione, tuttavia, è priva di pregio. Ed invero, la natura non pensionistica dell'indebito in contestazione (indennità disoccupazione) non consente l'applicazione della favorevole (al pensionato) disciplina speciale dettata dall'art. 52 L. 88/1989, che ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, potendosi far luogo alla ripetizione soltanto in caso di mala fede dell'assistito, nonché dall'art. 13 L. 412/91, che ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, dei correttivi. Ed invero, l'art. 13, comma 1, L. 412/91 dispone: “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. C. Cost. n. 39/93), restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52, comma 2, L. 88/89 nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato. Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (in tal senso, cfr. Cass. n. 17417/16). Questa normativa, che pure fa riferimento all'errore dell' è tuttavia dedicata alle CP_1 pensioni, quindi di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive, come quella di specie (indennità ASpI). Tale conclusione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità: “questa Corte (…) sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica” (Cass. 19908/04; Cass. n. 3488/03 con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione;
nello stesso senso, Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 l. 1088/70 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi). Pertanto, alle altre prestazioni e, in particolare, ai trattamenti temporanei della CP_1 gestione di cui all'art. 24 l. 88/89, si deve applicare la disciplina codicistica dell'indebito, che riconosce invariabilmente il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato (con le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi;
dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede. A ciò si aggiunga che a fronte dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, appare comunque oltremodo difficile escludere il dolo dell'interessato. PRESCRIZIONE L'eccezione di prescrizione è stata tardivamente sollevata solo all'esito della memoria di costituzione dell' nelle note del 15.03.24. essa, dunque, in ragione delle note CP_1 preclusioni processuali previste nel rito del lavoro, non può essere esaminata in questa sede. Ad ogni buon conto, nessuna prescrizione è decorsa, attesa la pacifica applicabilità, nel caso di specie, dell'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello di cui all'art. 2948 n. 5 c.c., trattandosi di ripetizione di somme indebitamente percepite e non di indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Tanto chiarito, va allora precisato che il momento dal quale il diritto poteva essere esercitato (dies a quo) è quello della redazione del verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro, datato 11.12.17. la richiesta di restituzione, pertanto, è intervenuta nell'ambito del termine di prescrizione decennale. A ciò si aggiunga che trattandosi di prestazione erogata nel dicembre 2013, la richiesta di restituzione recapitata nel febbraio 2023 sarebbe stata comunque idonea ad interrompere il decorso del termine. Il ricorso, allora, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3734/2023 R.G. e vertente TRA
nata il [...] a [...] ed Arnone, rapp.ta e difesa Parte_1 ino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1 oli, Itala De Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 26.02.2023, un provvedimento di revoca della prestazione aspi n. 6037622400756 con il quale le veniva richiesto il rimborso della somma di euro 7.893,00, per la seguente motivazione: “Prestazione revocata per disconoscimento Rapporto di Lavoro 06.12.2013 -31.12.2013 C. ”. C.F._1 Parte_2
A sostegno del proprio ricorso assumeva: l'illegittimità del provvedimento, attesa la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo oggetto di disconoscimento;
l'intervenuto decorso di un periodo di tempo di dieci anni tra l'erogazione della prestazione e la richiesta di restituzione. Dedotta, allora, l'insussistenza, nel caso di specie, del dolo da parte dell'interessato nonché la decadenza ex art. 13 della L. 412/91, concludeva, chiedendo, l'annullamento, la revoca e/o la riforma della richiesta di restituzione delle somme;
in subordine, procedersi ad una rideterminazione del debito;
vinte le spese con distrazione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo la Controparte_2 nullità ed inammissibilità della domanda ex art. 414 c.p.c.; nel merito, evidenziava, che il rapporto lavorativo risultava annullato con disconoscimento - non impugnato dalla ricorrente - avutosi a seguito del verbale ispettivo n. 2015010885 del 11.12.2017 e che, nel caso di specie, dovesse applicarsi la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. con conseguente prescrizione decennale dell'azione di ripetizione. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. ECCEZIONI PRELIMINARI Le eccezioni preliminari di nullità ed improcedibilità del ricorso sollevate dall' sono CP_1 infondate. Quanto alla nullità, il ricorso è completo di tutti gli elementi previsti dalla legge. Quanto alla improcedibilità è documentata l'avvenuta proposizione di ricorso amministrativo. Nel merito, esso deve essere respinto. SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO La richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite oggetto di causa attiene a prestazione di disoccupazione, relativa al periodo dal 06.12.2013 al 31.12.2013, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di Tale ultimo rapporto lavorativo Parte_2 veniva disconosciuto con verbale ispettivo n. 2015010885 del 11.12.2017. Va subito premesso che nel caso oggetto di causa la ricorrente non offre elementi di sorta per ritenere l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto, limitandosi del tutto genericamente ad affermarne la legittimità ed effettività. Nulla di specifico, tuttavia, afferma o prova, pur essendo a conoscenza (quantomeno fin dal recapito della missiva di indebito) della causa della richiesta di restituzione. Tanto premesso, allora, non possono che recepirsi le conclusioni raggiunte nel verbale ispettivo (del quale la ricorrente non lamenta la mancata conoscenza), mai impugnato CP_1 da nessuno dei soggetti interessati. DECADENZA ART. 13 L. 412/91 – DISCIPLINA APPLICABILE Parte ricorrente invoca la decadenza annuale di cui all'art. 13 L. 412/91. L'eccezione, tuttavia, è priva di pregio. Ed invero, la natura non pensionistica dell'indebito in contestazione (indennità disoccupazione) non consente l'applicazione della favorevole (al pensionato) disciplina speciale dettata dall'art. 52 L. 88/1989, che ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, potendosi far luogo alla ripetizione soltanto in caso di mala fede dell'assistito, nonché dall'art. 13 L. 412/91, che ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, dei correttivi. Ed invero, l'art. 13, comma 1, L. 412/91 dispone: “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. C. Cost. n. 39/93), restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52, comma 2, L. 88/89 nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato. Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (in tal senso, cfr. Cass. n. 17417/16). Questa normativa, che pure fa riferimento all'errore dell' è tuttavia dedicata alle CP_1 pensioni, quindi di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive, come quella di specie (indennità ASpI). Tale conclusione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità: “questa Corte (…) sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica” (Cass. 19908/04; Cass. n. 3488/03 con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione;
nello stesso senso, Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 l. 1088/70 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi). Pertanto, alle altre prestazioni e, in particolare, ai trattamenti temporanei della CP_1 gestione di cui all'art. 24 l. 88/89, si deve applicare la disciplina codicistica dell'indebito, che riconosce invariabilmente il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato (con le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi;
dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede. A ciò si aggiunga che a fronte dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, appare comunque oltremodo difficile escludere il dolo dell'interessato. PRESCRIZIONE L'eccezione di prescrizione è stata tardivamente sollevata solo all'esito della memoria di costituzione dell' nelle note del 15.03.24. essa, dunque, in ragione delle note CP_1 preclusioni processuali previste nel rito del lavoro, non può essere esaminata in questa sede. Ad ogni buon conto, nessuna prescrizione è decorsa, attesa la pacifica applicabilità, nel caso di specie, dell'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello di cui all'art. 2948 n. 5 c.c., trattandosi di ripetizione di somme indebitamente percepite e non di indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Tanto chiarito, va allora precisato che il momento dal quale il diritto poteva essere esercitato (dies a quo) è quello della redazione del verbale ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro, datato 11.12.17. la richiesta di restituzione, pertanto, è intervenuta nell'ambito del termine di prescrizione decennale. A ciò si aggiunga che trattandosi di prestazione erogata nel dicembre 2013, la richiesta di restituzione recapitata nel febbraio 2023 sarebbe stata comunque idonea ad interrompere il decorso del termine. Il ricorso, allora, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli