Art. 1.
L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277 , e' soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.
L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277 , e' soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.