CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Massime • 1
In tema di "aberratio ictus", la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa. (Fattispecie relativa a vittima che, aggredita da più soggetti, aveva spostato il braccio dell'agente che stava per esplodere un colpo di pistola nei suoi confronti, deviando la direzione di tiro, sicché il proiettile aveva attinto il medesimo agente, cagionandone la morte). (Conf.: n. 6869 del 1984, Rv. 165407-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 34178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34178 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento 2. Di LC AN, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica e il rigetto del ricorso dell'indagato; uditi gli avvocati Giovanni Castronovo e Santo Lucia, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica e l'accoglimento del ricorso del loro assistito;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34178 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 15/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 27 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Agrigento applicava la misura della custodia cautelare in carcere a carico di AN Di LC, NI AV e CA AR, in ordine ai contestati reati di: 1) concorso nell'omicidio consumato di RT Di LC (vittima attinta ed uccisa, in esito ad esecuzione aberrante, in luogo della vittima designata, CA AM); 2) concorso nell'omicidio tentato di LA AM (figlio di CA); 3) concorso nel porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. 2. In prospettazione accusatoria, recepita dal G.i.p., i tre indagati - assieme a RT Di LC, fratello di AN, quest'ultimo armato di pistola semiautomatica calibro 9 - si erano recati, il 23 febbraio 2024, presso la rivendita di automobili usate, di cui era titolare in Agrigento CA AM. Quella messa in atto ai danni di quest'ultimo doveva essere una spedizione punitiva, legata ad una preesistente transazione economica tra le parti, non andata a buon fine. Sul posto, i fratelli Di LC avevano fisicamente aggredito l'imprenditore, mentre era seduto all'interno di una vettura, lato guida. Dopo averne forzato lo sportello, si erano introdotti parzialmente all'interno e avevano iniziato a colpire il loro antagonista. Entrambi erano coadiuvati da AR, salito contemporaneamente a bordo, e da AV, pronto a respingere il figlio di CA, MA AM, accorso subito in soccorso del genitore. Nel corso dell'aggressione, RT Di LC aveva estratto l'arma, l'aveva caricata e l'aveva puntata in direzione di CA AM. Subito prima che l'agente potesse sparare, o nel mentre, la vittima designata era tuttavia riuscita, con mossa repentina e fulminea, a deviarne il braccio (e, con esso, la direzione di tiro), sicché il colpo, infine esploso, aveva attinto l'agente stesso all'addome, uccidendolo. Nella concitazione, che ne era seguìta, CA AM, il figlio MA e l'altro figlio CO (quest'ultimo ulteriormente intervenuto sulla scena) erano riparati in prossimità dell'uscita. Qui erano stati raggiunti da AN Di LC, spalleggiato da AV e da AR. AN Di LC, che si era nel frattempo impossessato della pistola, la spianava
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CO AM e premeva il grilletto. L'arma tuttavia si inceppava e non era riusciva a fare fuoco. 3. Avverso l'ordinanza applicativa di misura AN Di LC proponeva rituale istanza di riesame. Il Tribunale di Agrigento pronunciava su di esso per mezzo dell'ordinanza in epigrafe indicata. 4. In punto di fatto, il giudice del riesame condivideva la ricostruzione degli accadimenti risultante dal provvedimento genetico, che reputava coerente con le immagini videoriprese dalle telecamere di sorveglianza, con le dichiarazioni testimoniali delle vittime e con altri contributi narrativi, diversi da quelli - parimenti esaminati, ma ritenuti contraddittori e svalutati nella loro attendibilità - degli odierni indagati. Il giudice del riesame dissentiva invece, parzialmente, dalla diagnosi penalistica. 5. Quanto al reato di cui al capo 1), anche il Tribunale reputava che l'azione violenta ai danni di CA AM fosse stata concertata tra tutti i partecipi alla spedizione punitiva, antecedentemente programmata. Come già ritenuto dal G.i.p., dunque, la morte di CA AM, seppure originariamente voluta dal solo RT Di LC, sarebbe stata ascrivibile ai correi, ai sensi dell'art. 116, cpv., cod. pen., in quanto costoro avevano consapevolmente deciso di impartire una brutale "lezione" alla vittima con uso di ogni mezzo e, in questo quadro, il decesso dell'aggredito non poteva considerarsi conseguenza avulsa dalla genesi dell'azione, né psicologicamente imprevedibile. A morire era stato, viceversa, lo stesso RT Di LC. Non si trattava, tuttavia, di un omicidio aberrante. L'uccisione di RT Di LC era stata infine determinata dall'azione cosciente e volontaria della vittima designata, la quale, spostando il braccio dell'aggressore, aveva altresì deviato la direzione dell'arma verso lo stesso esecutore materiale. Nella produzione dell'evento si era così inserito un fattore imprevedibile, che aveva segnato l'interruzione del nesso causale. L'azione descritta al capo 1) andava dunque scomposta nel duplice reato di omicidio tentato ai danni di CA AM e di omicidio ai danni di RT De LC. Di quest'ultimo lo stesso AM era responsabile, benché l'occorso fosse scriminato dalla legittima difesa. Il solo reato all'indagato riconducibile, l'omicidio tentato, era diverso da quello contestato. Per tale ragione il giudice del riesame annullava, in questa parte, l'ordinanza genetica. 6. L'ordinanza genetica era confermata nel resto. 3 6.1. Esistevano, per il Tribunale, indizi gravi del concorso, materiale o morale, di tutti gli indagati nel tentato omicidio di CO AM, e nel porto illegale della pistola. L'azione violenta di gruppo non si era arrestata, dopo il ferimento a morte di RT Di LC. Il fratello AN aveva preso a bersaglio CO AM, cercando di sparare al suo indirizzo, e solo il malfunzionamento della pistola aveva impedito l'esito nefasto, mentre AV e AR, anche tenendo impegnati altri potenziali soccorritori, ne avevano sostenuto ulteriormente l'azione, idonea e inequivocamente diretta, almeno in via alternativa, ad uccidere. Dell'esistenza della pistola, illegalmente portata in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, i tre indagati avevano appreso, al più tardi, in corso d'opera. Dell'arma essi si erano serviti, nei rispettivi ruoli, in funzione del reato commesso ai danni di CO AM. I tre indagati concorrevano pertanto a pieno titolo, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nelle azioni criminose descritte nei capi 2) e 3). 6.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ravvisava, a carico di tutti gli indagati, il concreto, elevatissimo e attuale pericolo di reiterazione criminosa, legato alle modalità dell'occorso, fonte di grave allarme sociale, e alla personalità degli autori, totalmente incapaci di autocontrollo e in grado di programmare ulteriori ritorsioni dalla voluta natura esemplare. Il Tribunale del riesame ravvisava, altresì, il rischio di inquinamento probatorio, in rapporto alla protezione delle fonti dichiarative. I contorni della vicenda processuale non apparivano ancora completamente disvelati e l'arma non era mai stata rinvenuta. Le esigenze cautelari erano ritenute di massimo spessore e tali da imporre l'adozione di misura custodiale carceraria. 7. Avverso l'ordinanza adottata in sede di riesame ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Nei due connessi motivi, passibili d'illustrazione congiunta, il pubblico ministero denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, e vizio di motivazione, in ordine al capo 1). Il ricorrente sostiene che la deviazione del braccio che impugnava l'arma in procinto o nell'atto di sparare, da parte di CA AM, vittima designata, non sarebbe configurabile come circostanza atipica, imprevedibile e/o inevitabile. Tale fattore non rappresenterebbe un decorso causale autonomo, ex art. 41, cpv., cod. pen., né il giudice a quo avrebbe compiutamente indicato perché viceversa andrebbe considerato tale. 4 La possibilità che un soggetto, ai quale viene puntata una pistola carica a distanza ravvicinata, possa reagire e tentare di parare l'offesa, e che questo comportamento difensivo possa deviare su altri il corso dell'offesa stessa, rientrerebbe nell'id quod plerumque accidit. Una simile evenienza sarebbe, al tempo stesso, del tutto irrilevante nell'ottica di cui all'art. 82 c.p. Essendo stato il grilletto premuto, pur sempre, da RT De LC, come accertato dal giudice del riesame, la sua azione rimarrebbe causalmente efficiente. Il fatto che lo stesso agente sia rimasto ucciso non escluderebbe l'applicazione dell'art. 82, cit., dovendo ciascuno degli indagati, concorrenti nella realizzazione del reato programmato, ossia l'omicidio di CA AM, rispondere, a pari titolo, nella logica del reato aberrante, dell'identica offesa caduta sul loro correo. 8. Ricorre altresì per cassazione AN Di LC, con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 9. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dell'occorso operata dal Tribunale, relativamente ai capi 1) e 2), e in ordine alla ritenuta configurabilità del reato oggetto del secondo di essi. 9.1. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata perché avrebbe: - ritenuto dimostrata la dinamica degli eventi sulla base di immagini di videosorveglianza, dalle quali non sarebbe viceversa dato ricavare chi avesse la disponibilità della pistola, né risalire all'evento sparo, aspetti nodali della vicenda;
- acriticamente condiviso le dichiarazioni del teste LO CR sull'ideazione della spedizione punitiva, nonostante le incongruenze evidenziate dalla difesa;
- male interpretato le dichiarazioni degli indagati, ravvisando inesistenti contrasti tra di esse;
- ritenuto assertivamente attendibile il narrato di CA AM, viceversa reticente e smentito da altre fonti, e male interpretato quello del figlio CO. 9.2. La ricostruzione del Tribunale del riesame sarebbe dunque il frutto di un palese travisamento di risultanze investigative. Non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva. Gli indagati erano giunti separatamente nell'autosalone, in momenti diversi e con mezzi distinti. La sequela delle condotte, come desumibile dalle immagini, non riscontrerebbe le versioni di CA, MA e CO AM. Non sarebbe 5 vero che le immagini mostrino i tre indagati (oltre a RT Di LC) avventarsi su CA AM nell'automobile e mostrino uno di loro che estrae una pistola e gliela punta contro. Dopo l'esplosione del colpo d'arma da fuoco, con RT Di LC a terra, AV e AR sarebbero corsi a soccorrerlo, mentre AN Di LC si sarebbe diretto, arma in mano, verso l'uscita dell'autosalone (ove erano gli AM) per poi ricongiungersi egli stesso al fratello, ferito a morte. Non vi sarebbe traccia, né video, né sonora, del tentativo (abortito) di premere il grilletto da parte di AN Di LC
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CO AM. L'inceppamento della pistola non sarebbe documentabile. La pistola sarebbe stata puntata in modo estemporaneo e a scopo intimidatorio-difensivo, dopo che CA AM aveva ucciso RT Di LC. Non si sarebbe trattato di azione programmata. Non vi sarebbe stata volontà omicida verso LA AM. AV lo avrebbe sì rincorso, ma non animato da volontà siffatta, mentre AR non avrebbe posto in essere alcuna azione di rilievo. Mancherebbe del resto, nell'ordinanza impugnata, un'attenta valutazione delle posizioni individuali. 10. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo 3). Non vi sarebbe alcuna certezza in ordine al soggetto che aveva portato la pistola sul luogo del crimine e a quello che l'aveva impugnata nel corso della colluttazione. Se anche AN Di LC l'aveva impugnata successivamente, il contesto sarebbe stato quello intimidatorio-difensivo già descritto, in assenza di qualsivoglia apporto, morale o materiale, degli altri due indagati. 11. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. Tale rilievo sarebbe sostenuto dal convincimento, distorto, che l'indagato sia un efferato criminale, in grado di inquinare le prove. L'esigenza di protezione delle fonti dichiarative sarebbe stata argomentata con formule di stile. Nessuna concer- tazione di versioni difensive tra gli indagati sarebbe stata messa in atto, se è vero che il Tribunale del riesame ha ritenuto la contraddittorietà rispettiva delle versioni stesse, così dando vita ad un ragionamento (esso sì) contraddittorìo. Quanto al pericolo di reiterazione, nessun fatto specifico sarebbe in grado di documentarlo. L'allarme sociale, derivato dalle condotte, andrebbe fortemente ridimensionato. Il rischio di ulteriori comportamenti aggressivi ai danni delle vittime sarebbe puramente assertivo. 6 12. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'apprezzata consistenza delle esigenze cautelari. La ritenuta inadeguatezza, rispetto al grado delle esigenze, di misure cautelari non carcerarie -in particolare, degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo- sarebbe frutto di valutazione preconcetta e aprioristica. Il dispositivo di controllo si attiverebbe in caso di evasione dagli arresti domiciliari, in tempo utile ad impedire all'indagato di lasciare il luogo di domicilio coatto (Palma di Montechiaro) e portarsi in Agrigento (luogo di residenza delle vittime). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN Di LC, dal quale è opportuno muovere per esigenze di razionalità espositiva, è infondato in ogni sua prospettazione. 2. Il primo motivo è largamente versato in fatto, in quanto basato su una mera rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa e dichiarativa, che accreditano la ricostruzione accolta in sede di merito. Tale ricostruzione muove dalla preordinazione di una spedizione punitiva
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CA AM, sfociata in brutale aggressione fisica ai suoi danni, portata ad estreme conseguenze con l'azione di fuoco messa in atto dal correo deceduto. Questa prima parte della vicenda è ineccepibilmente ripercorsa nei suoi aspetti storici, con la ragionata esposizione e la critica valutazione del quadro indiziario di sostegno, avente -allo stato- i requisiti di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Nell'ulteriore sviluppo della stessa vicenda, anch'esso rigorosamente valutato, con pari adeguato metodo, l'azione violenta di gruppo si trasferì sul secondo obiettivo, impersonato da CO AM. AN Di LC, sostenuto e coadiuvato da AV e AR nei termini di cui in narrativa, non solo gli puntò contro la pistola ad altezza d'uomo, ma azionò il grilletto senza riuscire ad esplodere il colpo per un improvviso "cedimento" dell'arma, che determinò anche l'esaurimento della progressione criminosa. Il ricorrente contesta la concludenza indiziaria degli elementi raccolti, nel contesto di una divergente ricostruzione dell'occorso. Le sue obiezioni appaiono tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un'alternativa interpreta- zione del dato probatorio cautelare, già preso in opportuna considerazione in sede 7 di riesame e qui giudicato inidoneo ad accreditare l'impostazione liberatoria difensiva. La rivisitazione di tale dato probatorio non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare l'apprezzamento del fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). La relativa decisione non può essere censurata per difetto o contraddittorietà della motivazione, solo perché contraria agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzo di ricorso non rientrano dunque - salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato - quelle relative alla valutazione degli elementi di prova, specie se implicante la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01), ovvero implicante l'interpretazione e la valutazione di immagini filmate e di videoriprese. D'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione del fatto, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare che quest'ultima non violi regole normative sulla formazione e valutazione della prova e sia immune da vizi del ragionamento logico (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). E la verifica risulta in questa sede superata. 3. Sulla base degli accadimenti così incensurabilmente ricostruiti, il dolo di concorso rispetto al tentato omicidio, di cui al capo 2), è stato correttamente ravvisato dal Tribunale del riesame a carico di tutti i correi superstiti, che hanno elevato il livello dello scontro inseguendo CO AM e i suoi familiari, rifugiatisi all'ingresso dell'autosalone, e attentando alla vita del primo, ovvero cooperando nelle relative attività. L'esistenza di un concorso punibile in un determinato reato può fondarsi, specie in sede cautelare, su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché possano residuare margini di incertezza sullo specifico contributo recato da ciascuno alla realizzazione dell'azione tipica (Sez. 5, n. 43781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775-01; Sez. 1, n. 12309 dei 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628-01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177-01). 8 Quel che appare poi indiscutibile, allo stato, è che AN Di LC non agì a scopo puramente intimidatorio. Il tentativo di fare fuoco e l'inceppamento dell'arma sono validamente argomentati dall'ordinanza impugnata e tali modalità sono incompatibili con l'assunto difensivo. Il primo motivo deve giudicarsi, in definitiva, infondato nel suo complesso. 4. Il secondo motivo è invece inammissibile, perché generico e comunque infondato in modo manifesto. Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è chiaramente ravvisabile, a titolo concorsuale, nel momento in cui la pistola è stata apertamente utilizzata, senza licenza, nel contesto di un'azione violenta, collettivamente avviata e - con la consapevolezza, a questo punto almeno, della sua presenza - collettivamente proseguita. Il concorso di più persone nel porto di armi non può essere escluso dalla appartenenza di queste ad uno solo dei compartecipi, allorché l'arma risulti strumentale alla commissione del reato che tutti hanno scientemente contribuito a realizzare (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364- 01). 5. Infondati devono altresì giudicarsi il terzo e il quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili. 5.1. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale novellato dalla legge n. 47 del 2015, deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'esigenza è quella di salvaguardare la genuinità della prova, acquisita e da acquisire, esigenza che ben può essere correlata alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052-01). A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito esauriente spiegazione della duplice esigenza di cautela sulla base di un argomentato giudizio diagnostico e prognostico, facente leva: - quanto al pericolo di reiterazione, su indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità degli autori, analiticamente e insindacabilmente considerati;
- quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sulla necessità, congruamente apprezzata, di preservare l'incolumità di CA AM e dei figli, testimoni chiave, suscettibili per l'innanzi di indebito condizionamento con disinvoltura analoga a quella sottesa alle sproporzionate azioni punitive e ritorsive poste in essere nei loro confronti. 5.2. Né l'ordinanza impugnata può dirsi erronea o carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale correttamente evidenziato come i pericula libertatis appaiano così intensi, anche nel loro incidere combinato, da non potere essere soddisfatti da misure rimesse all'autodisciplina dell'interes- sato;
onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d'inidoneità allo scopo di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, che si attui nell'abitazione, anziché nell'istituto carcerario. Tali ponderate valutazioni, incentrate sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze di cautela del caso concreto, assumono valore assorbente e pregiudiziale (Sez. 2, n. 31572 dei 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). 6. Alla conclusiva reiezione del ricorso dell'indagato segue la sua condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7. Il ricorso del pubblico ministero, che si passa ad esaminare, è fondato nei limiti di seguito precisati. 8. L'aberratio ictus, prevista dall'art. 82 cod. pen., si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, l'offesa tipica della fattispecie criminosa è cagionata a una persona diversa da quella alla quale era diretta. L'errore è estraneo al momento ideativo e volitivo del reato, e dunque alla relativa determinazione delittuosa, incidendo esclusivamente sull'oggetto materia- le della condotta, la quale, invece di ledere il bene-interesse della persona nei cui confronti l'offesa era volutamente diretta, lede un bene-interesse altrui (Sez. 1, n. 4119 del 15/01/2019, Torre, Rv. 276386-01). Un errore di tale genere lascia inalterata la punibilità, giacché l'offesa di una persona invece di un'altra non vale ad alterarne il significato obiettivo, né la direzione della volontà e i suoi contenuti IO (Sez. 1 n. 15990 del 6/04/2006, Muca, Rv. 234132-01; Sez. 1 n. 8353 del 27/06/1988, Santulli, Rv. 178925-01); nella rappresentazione del fatto-reato, normativamente tipizzato, non ricade infatti l'identità personale della vittima prefigurata, che rimane dato esterno al fatto stesso (Sez. 1 n. 18378 del 2/04/2008, Pecoraro, Rv. 240374-01). L'accertamento dell'elemento psicologico del reato deve essere, dunque, effettuato nei riguardi della vittima programmata dell'azione delittuosa (e non di quella effettivamente lesa), avendosi poi, per fictio iuris, il trasferimento del medesimo stato psichico nei confronti della diversa persona concretamente attinta, nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente, con le stesse caratteristiche e intensità, stante la già richiamata indifferenza dell'intervenuto mutamento del soggetto passivo. 9. La condotta aberrante deve rimanere causalmente efficiente. Non si ha dunque aberratio ictus, ma difetto di causalità ex art. 41, cpv., cod. pen., quando l'intervento di fattori sopravvenuti non comporti la sola deviazione dell'offesa verso altra persona, ma abbia reso possibile il prodursi di un'offesa che, al momento della condotta, non era prevedibile come verosimile conseguenza, secondo la migliore scienza ed esperienza (Sez. 1, n. 6869 del 06/03/1984, Buccino, Rv. 165407-01). Il difetto di causalità, ostativo alla configurabilità dell'aberratio, presuppone l'intervento di una serie causale indipendente, di natura eccezionale e assorbente, che cagioni un effetto non più ragionevolmente riconducibile alla condotta del reo. 10. Il dolo dell'agente, riferito come si diceva alla vittima designata, deve in ogni caso, in base ai principi generali, assistere l'intero compimento dell'azione (Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224153-01, § 3.3 del Considerato in diritto), riguardata alla stregua del suo essenziale orientamento finalistico e del criterio della necessaria persistenza dell'originaria intenzione delittuosa per tutto l'iter della condotta fino alla fase terminale. 11. Dell'omicidio di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta risponde, in presenza delle previste e indicate condizioni, anche il concorrente morale, o il concorrente che non ha comunque posto in essere l'azione tipica, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo della compartecipazione, essendosi comunque realizzata l'azione comune, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. 1, n. 38549 del 08/07/2014, Bellone, Rv. 260797- 01; Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001, Anastasio, Rv. 220238-01). 11 E la stessa disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell'art. 116 cod. pen., può trovare applicazione nel caso di aberratio ictus, neppure qui incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originario sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale viene strutturalmente ad inserirsi il contributo del partecipe, ove ritenuto corresponsabile del delitto diverso da quello originariamente concordato (Sez. 1, n. 35386 del 05/06/2001, Liguori, Rv. 219751-01; Sez. 1, n. 17098 del 24/11/1988, dep. 1989, Di Cicco, Rv. 182751-01). Nell'ottica del reato concorsuale, Vaberratio ictus è poi configurabile anche se la vittima attinta sia uno dei correi, ancorché autore o co-autore materiale della condotta. L'azione collettiva, sostenuta da valido elemento psicologico, diretto alla commissione del reato, ha raggiunto lo scopo, ma l'esecuzione aberrante ne ha fatto ricadere le conseguenze su un compartecipe. Tale esito, per il principio dell'indifferenza del soggetto passivo nella prospettiva di cui all'art. 82 cod. pen., non produce (di per sé) un effetto liberatorio sulla posizione dei sodali. 12. La divergenza tra il cagionato e il voluto si determina, nel reato aberrante, per uno sviluppo non preventivato degli avvenimenti nel corso dell'esecuzione del reato medesimo, non necessariamente addebitabile ad un difetto di abilità dell'agente. Lo sviluppo anomalo dell'azione, sussunnibile nella fattispecie dell'art. 82 cod. pen., può dipendere anche dalla reazione della persona offesa, che, opponendosi alla lesione contro di lei diretta, riesca a dirottare l'offesa su altri. Una tale reazione non integra, in linea di principio, un decorso causale eccezionale, che possa escludere, in base ai principi di cui al § 9, l'efficienza causale della condotta offensiva riconducibile all'esecutore materiale. Si tratta di un fattore ampiamente prevedibile, così come rientra nel novero degli accadimenti possibili, e statisticamente non così infrequenti, che detta reazione abbia la conseguenza di mutare il bersaglio finale dell'offesa, lasciandola punibile come se si fosse diretta sulla vittima designata. Ciò a patto che la reazione della vittima non soppianti del tutto, nella produzione dell'evento, la condotta causativa terminale, rendendola all'agente non più riferibile. E a patto che tale condotta causativa terminale non solo risulti all'agente stesso psichicamente riconducibile, ma resti anche sorretta dal medesimo dolo iniziale di offesa. 13. L'ordinanza impugnata, nella parte relativa al reato di cui al capo 1), non è conforme ai principi. 12 Essa ha attribuito alla reazione della vittima, essa stessa ampiamente prevedibile nel contesto dato, il carattere di serie causale autonoma, escludente la fattispecie del reato aberrante. Tale conclusione appare insostenibile in base alle considerazioni già spese. La decisione di riesame ha dunque erroneamente eliso dalla genesi dell'evento morte l'efficienza concausale della condotta di sparo posta in essere dalla stessa persona uccisa, pur essendo stata la paternità dello sparo debitamente accertata. L'esame autoptico su RT Di LC ha infatti rilevato, come riferito nel provvedimento impugnato, una lesione provocata dall'azione di scarrellamento della pistola semiautomatica, dall'agente eseguita, con la pistola dunque ancora in mano, subito dopo l'esplosione del colpo. La decisione di riesame ha, di conseguenza, erroneamente eliso dal quadro penalistico l'azione concorsuale antecedente, riferibile ai correi in un quadro di causalità aberrante. Se l'operato di CA UT è scriminato dalla legittima difesa, detti correi non possono certamente invocare per loro stessi analoga esimente. Quest'ultima, come è pacifico, ha una portata oggettiva e vale a beneficio anche dei concorrenti nel reato. Tra l'operato degli odierni indagati e quello di CA AM sussiste, tuttavia, solo un concorso di cause, e non un concorso di persone, sicché la scriminante non è certamente estensibile. \ 14. L'ordinanza impugnata, viziata nel senso appena precisato, deve essere / pertanto annullata con rinvio, in relazione al reato di cui al capo 1) e ai fini della rinnovazione del relativo giudizio, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero. Il giudice del rinvio, per poter configurare il reato aberrante, dovrà comunque approfondire gli aspetti di cui ai §§ 10 e 12, parte conclusiva. Egli dovrà, in tale ottica, ripercorre%naliticamente la dinamica dell'occorso, onde essere sicuri che l'interferenza di CA AM sia stata circoscritta alla deviazione del braccio dello sparatore (e non sia stata, piuttosto, la mano dello sparatore totalmente etero-diretta dalla vittima). Lo stesso giudice dovrà altresì accertare se RT Di LC, nella colluttazione con la vittima designata, abbia agito nella medesima iniziale prospettiva finalistica (abbia cioè pur sempre voluto orientare il colpo in direzione del suo antagonista) e se l'azione risulti dunque sostenuta dal necessario dolo concomitante. Quest'ultimo andrebbe escluso, ad esempio, se il colpo fosse - durante la colluttazione- partito solo accidentalmente. Si tratterà di indagine complessa, come ogni indagine diretta altresì a cogliere i tratti esteriori ma anche interiori dell'agire umano. La strenua ricerca dei dettagli 13 e la loro serrata ed equilibrata analisi costituiranno strumenti indispensabili ai fini della valutazione.
P.Q.M.
Annulla, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, c. 7, c.p.p. Rigetta il ricorso di Di LC AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica e il rigetto del ricorso dell'indagato; uditi gli avvocati Giovanni Castronovo e Santo Lucia, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica e l'accoglimento del ricorso del loro assistito;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34178 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 15/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 27 febbraio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Agrigento applicava la misura della custodia cautelare in carcere a carico di AN Di LC, NI AV e CA AR, in ordine ai contestati reati di: 1) concorso nell'omicidio consumato di RT Di LC (vittima attinta ed uccisa, in esito ad esecuzione aberrante, in luogo della vittima designata, CA AM); 2) concorso nell'omicidio tentato di LA AM (figlio di CA); 3) concorso nel porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. 2. In prospettazione accusatoria, recepita dal G.i.p., i tre indagati - assieme a RT Di LC, fratello di AN, quest'ultimo armato di pistola semiautomatica calibro 9 - si erano recati, il 23 febbraio 2024, presso la rivendita di automobili usate, di cui era titolare in Agrigento CA AM. Quella messa in atto ai danni di quest'ultimo doveva essere una spedizione punitiva, legata ad una preesistente transazione economica tra le parti, non andata a buon fine. Sul posto, i fratelli Di LC avevano fisicamente aggredito l'imprenditore, mentre era seduto all'interno di una vettura, lato guida. Dopo averne forzato lo sportello, si erano introdotti parzialmente all'interno e avevano iniziato a colpire il loro antagonista. Entrambi erano coadiuvati da AR, salito contemporaneamente a bordo, e da AV, pronto a respingere il figlio di CA, MA AM, accorso subito in soccorso del genitore. Nel corso dell'aggressione, RT Di LC aveva estratto l'arma, l'aveva caricata e l'aveva puntata in direzione di CA AM. Subito prima che l'agente potesse sparare, o nel mentre, la vittima designata era tuttavia riuscita, con mossa repentina e fulminea, a deviarne il braccio (e, con esso, la direzione di tiro), sicché il colpo, infine esploso, aveva attinto l'agente stesso all'addome, uccidendolo. Nella concitazione, che ne era seguìta, CA AM, il figlio MA e l'altro figlio CO (quest'ultimo ulteriormente intervenuto sulla scena) erano riparati in prossimità dell'uscita. Qui erano stati raggiunti da AN Di LC, spalleggiato da AV e da AR. AN Di LC, che si era nel frattempo impossessato della pistola, la spianava
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CO AM e premeva il grilletto. L'arma tuttavia si inceppava e non era riusciva a fare fuoco. 3. Avverso l'ordinanza applicativa di misura AN Di LC proponeva rituale istanza di riesame. Il Tribunale di Agrigento pronunciava su di esso per mezzo dell'ordinanza in epigrafe indicata. 4. In punto di fatto, il giudice del riesame condivideva la ricostruzione degli accadimenti risultante dal provvedimento genetico, che reputava coerente con le immagini videoriprese dalle telecamere di sorveglianza, con le dichiarazioni testimoniali delle vittime e con altri contributi narrativi, diversi da quelli - parimenti esaminati, ma ritenuti contraddittori e svalutati nella loro attendibilità - degli odierni indagati. Il giudice del riesame dissentiva invece, parzialmente, dalla diagnosi penalistica. 5. Quanto al reato di cui al capo 1), anche il Tribunale reputava che l'azione violenta ai danni di CA AM fosse stata concertata tra tutti i partecipi alla spedizione punitiva, antecedentemente programmata. Come già ritenuto dal G.i.p., dunque, la morte di CA AM, seppure originariamente voluta dal solo RT Di LC, sarebbe stata ascrivibile ai correi, ai sensi dell'art. 116, cpv., cod. pen., in quanto costoro avevano consapevolmente deciso di impartire una brutale "lezione" alla vittima con uso di ogni mezzo e, in questo quadro, il decesso dell'aggredito non poteva considerarsi conseguenza avulsa dalla genesi dell'azione, né psicologicamente imprevedibile. A morire era stato, viceversa, lo stesso RT Di LC. Non si trattava, tuttavia, di un omicidio aberrante. L'uccisione di RT Di LC era stata infine determinata dall'azione cosciente e volontaria della vittima designata, la quale, spostando il braccio dell'aggressore, aveva altresì deviato la direzione dell'arma verso lo stesso esecutore materiale. Nella produzione dell'evento si era così inserito un fattore imprevedibile, che aveva segnato l'interruzione del nesso causale. L'azione descritta al capo 1) andava dunque scomposta nel duplice reato di omicidio tentato ai danni di CA AM e di omicidio ai danni di RT De LC. Di quest'ultimo lo stesso AM era responsabile, benché l'occorso fosse scriminato dalla legittima difesa. Il solo reato all'indagato riconducibile, l'omicidio tentato, era diverso da quello contestato. Per tale ragione il giudice del riesame annullava, in questa parte, l'ordinanza genetica. 6. L'ordinanza genetica era confermata nel resto. 3 6.1. Esistevano, per il Tribunale, indizi gravi del concorso, materiale o morale, di tutti gli indagati nel tentato omicidio di CO AM, e nel porto illegale della pistola. L'azione violenta di gruppo non si era arrestata, dopo il ferimento a morte di RT Di LC. Il fratello AN aveva preso a bersaglio CO AM, cercando di sparare al suo indirizzo, e solo il malfunzionamento della pistola aveva impedito l'esito nefasto, mentre AV e AR, anche tenendo impegnati altri potenziali soccorritori, ne avevano sostenuto ulteriormente l'azione, idonea e inequivocamente diretta, almeno in via alternativa, ad uccidere. Dell'esistenza della pistola, illegalmente portata in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, i tre indagati avevano appreso, al più tardi, in corso d'opera. Dell'arma essi si erano serviti, nei rispettivi ruoli, in funzione del reato commesso ai danni di CO AM. I tre indagati concorrevano pertanto a pieno titolo, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nelle azioni criminose descritte nei capi 2) e 3). 6.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ravvisava, a carico di tutti gli indagati, il concreto, elevatissimo e attuale pericolo di reiterazione criminosa, legato alle modalità dell'occorso, fonte di grave allarme sociale, e alla personalità degli autori, totalmente incapaci di autocontrollo e in grado di programmare ulteriori ritorsioni dalla voluta natura esemplare. Il Tribunale del riesame ravvisava, altresì, il rischio di inquinamento probatorio, in rapporto alla protezione delle fonti dichiarative. I contorni della vicenda processuale non apparivano ancora completamente disvelati e l'arma non era mai stata rinvenuta. Le esigenze cautelari erano ritenute di massimo spessore e tali da imporre l'adozione di misura custodiale carceraria. 7. Avverso l'ordinanza adottata in sede di riesame ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Nei due connessi motivi, passibili d'illustrazione congiunta, il pubblico ministero denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, e vizio di motivazione, in ordine al capo 1). Il ricorrente sostiene che la deviazione del braccio che impugnava l'arma in procinto o nell'atto di sparare, da parte di CA AM, vittima designata, non sarebbe configurabile come circostanza atipica, imprevedibile e/o inevitabile. Tale fattore non rappresenterebbe un decorso causale autonomo, ex art. 41, cpv., cod. pen., né il giudice a quo avrebbe compiutamente indicato perché viceversa andrebbe considerato tale. 4 La possibilità che un soggetto, ai quale viene puntata una pistola carica a distanza ravvicinata, possa reagire e tentare di parare l'offesa, e che questo comportamento difensivo possa deviare su altri il corso dell'offesa stessa, rientrerebbe nell'id quod plerumque accidit. Una simile evenienza sarebbe, al tempo stesso, del tutto irrilevante nell'ottica di cui all'art. 82 c.p. Essendo stato il grilletto premuto, pur sempre, da RT De LC, come accertato dal giudice del riesame, la sua azione rimarrebbe causalmente efficiente. Il fatto che lo stesso agente sia rimasto ucciso non escluderebbe l'applicazione dell'art. 82, cit., dovendo ciascuno degli indagati, concorrenti nella realizzazione del reato programmato, ossia l'omicidio di CA AM, rispondere, a pari titolo, nella logica del reato aberrante, dell'identica offesa caduta sul loro correo. 8. Ricorre altresì per cassazione AN Di LC, con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 9. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dell'occorso operata dal Tribunale, relativamente ai capi 1) e 2), e in ordine alla ritenuta configurabilità del reato oggetto del secondo di essi. 9.1. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata perché avrebbe: - ritenuto dimostrata la dinamica degli eventi sulla base di immagini di videosorveglianza, dalle quali non sarebbe viceversa dato ricavare chi avesse la disponibilità della pistola, né risalire all'evento sparo, aspetti nodali della vicenda;
- acriticamente condiviso le dichiarazioni del teste LO CR sull'ideazione della spedizione punitiva, nonostante le incongruenze evidenziate dalla difesa;
- male interpretato le dichiarazioni degli indagati, ravvisando inesistenti contrasti tra di esse;
- ritenuto assertivamente attendibile il narrato di CA AM, viceversa reticente e smentito da altre fonti, e male interpretato quello del figlio CO. 9.2. La ricostruzione del Tribunale del riesame sarebbe dunque il frutto di un palese travisamento di risultanze investigative. Non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva. Gli indagati erano giunti separatamente nell'autosalone, in momenti diversi e con mezzi distinti. La sequela delle condotte, come desumibile dalle immagini, non riscontrerebbe le versioni di CA, MA e CO AM. Non sarebbe 5 vero che le immagini mostrino i tre indagati (oltre a RT Di LC) avventarsi su CA AM nell'automobile e mostrino uno di loro che estrae una pistola e gliela punta contro. Dopo l'esplosione del colpo d'arma da fuoco, con RT Di LC a terra, AV e AR sarebbero corsi a soccorrerlo, mentre AN Di LC si sarebbe diretto, arma in mano, verso l'uscita dell'autosalone (ove erano gli AM) per poi ricongiungersi egli stesso al fratello, ferito a morte. Non vi sarebbe traccia, né video, né sonora, del tentativo (abortito) di premere il grilletto da parte di AN Di LC
contro
CO AM. L'inceppamento della pistola non sarebbe documentabile. La pistola sarebbe stata puntata in modo estemporaneo e a scopo intimidatorio-difensivo, dopo che CA AM aveva ucciso RT Di LC. Non si sarebbe trattato di azione programmata. Non vi sarebbe stata volontà omicida verso LA AM. AV lo avrebbe sì rincorso, ma non animato da volontà siffatta, mentre AR non avrebbe posto in essere alcuna azione di rilievo. Mancherebbe del resto, nell'ordinanza impugnata, un'attenta valutazione delle posizioni individuali. 10. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo 3). Non vi sarebbe alcuna certezza in ordine al soggetto che aveva portato la pistola sul luogo del crimine e a quello che l'aveva impugnata nel corso della colluttazione. Se anche AN Di LC l'aveva impugnata successivamente, il contesto sarebbe stato quello intimidatorio-difensivo già descritto, in assenza di qualsivoglia apporto, morale o materiale, degli altri due indagati. 11. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo delle esigenze cautelari. Tale rilievo sarebbe sostenuto dal convincimento, distorto, che l'indagato sia un efferato criminale, in grado di inquinare le prove. L'esigenza di protezione delle fonti dichiarative sarebbe stata argomentata con formule di stile. Nessuna concer- tazione di versioni difensive tra gli indagati sarebbe stata messa in atto, se è vero che il Tribunale del riesame ha ritenuto la contraddittorietà rispettiva delle versioni stesse, così dando vita ad un ragionamento (esso sì) contraddittorìo. Quanto al pericolo di reiterazione, nessun fatto specifico sarebbe in grado di documentarlo. L'allarme sociale, derivato dalle condotte, andrebbe fortemente ridimensionato. Il rischio di ulteriori comportamenti aggressivi ai danni delle vittime sarebbe puramente assertivo. 6 12. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'apprezzata consistenza delle esigenze cautelari. La ritenuta inadeguatezza, rispetto al grado delle esigenze, di misure cautelari non carcerarie -in particolare, degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo- sarebbe frutto di valutazione preconcetta e aprioristica. Il dispositivo di controllo si attiverebbe in caso di evasione dagli arresti domiciliari, in tempo utile ad impedire all'indagato di lasciare il luogo di domicilio coatto (Palma di Montechiaro) e portarsi in Agrigento (luogo di residenza delle vittime). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN Di LC, dal quale è opportuno muovere per esigenze di razionalità espositiva, è infondato in ogni sua prospettazione. 2. Il primo motivo è largamente versato in fatto, in quanto basato su una mera rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli elementi, di natura rappresentativa e dichiarativa, che accreditano la ricostruzione accolta in sede di merito. Tale ricostruzione muove dalla preordinazione di una spedizione punitiva
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CA AM, sfociata in brutale aggressione fisica ai suoi danni, portata ad estreme conseguenze con l'azione di fuoco messa in atto dal correo deceduto. Questa prima parte della vicenda è ineccepibilmente ripercorsa nei suoi aspetti storici, con la ragionata esposizione e la critica valutazione del quadro indiziario di sostegno, avente -allo stato- i requisiti di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Nell'ulteriore sviluppo della stessa vicenda, anch'esso rigorosamente valutato, con pari adeguato metodo, l'azione violenta di gruppo si trasferì sul secondo obiettivo, impersonato da CO AM. AN Di LC, sostenuto e coadiuvato da AV e AR nei termini di cui in narrativa, non solo gli puntò contro la pistola ad altezza d'uomo, ma azionò il grilletto senza riuscire ad esplodere il colpo per un improvviso "cedimento" dell'arma, che determinò anche l'esaurimento della progressione criminosa. Il ricorrente contesta la concludenza indiziaria degli elementi raccolti, nel contesto di una divergente ricostruzione dell'occorso. Le sue obiezioni appaiono tuttavia reiterative, risolvendosi nella riproposizione di un'alternativa interpreta- zione del dato probatorio cautelare, già preso in opportuna considerazione in sede 7 di riesame e qui giudicato inidoneo ad accreditare l'impostazione liberatoria difensiva. La rivisitazione di tale dato probatorio non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare l'apprezzamento del fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). La relativa decisione non può essere censurata per difetto o contraddittorietà della motivazione, solo perché contraria agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzo di ricorso non rientrano dunque - salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui superato - quelle relative alla valutazione degli elementi di prova, specie se implicante la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni: Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01), ovvero implicante l'interpretazione e la valutazione di immagini filmate e di videoriprese. D'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione del fatto, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare che quest'ultima non violi regole normative sulla formazione e valutazione della prova e sia immune da vizi del ragionamento logico (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). E la verifica risulta in questa sede superata. 3. Sulla base degli accadimenti così incensurabilmente ricostruiti, il dolo di concorso rispetto al tentato omicidio, di cui al capo 2), è stato correttamente ravvisato dal Tribunale del riesame a carico di tutti i correi superstiti, che hanno elevato il livello dello scontro inseguendo CO AM e i suoi familiari, rifugiatisi all'ingresso dell'autosalone, e attentando alla vita del primo, ovvero cooperando nelle relative attività. L'esistenza di un concorso punibile in un determinato reato può fondarsi, specie in sede cautelare, su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché possano residuare margini di incertezza sullo specifico contributo recato da ciascuno alla realizzazione dell'azione tipica (Sez. 5, n. 43781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775-01; Sez. 1, n. 12309 dei 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628-01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177-01). 8 Quel che appare poi indiscutibile, allo stato, è che AN Di LC non agì a scopo puramente intimidatorio. Il tentativo di fare fuoco e l'inceppamento dell'arma sono validamente argomentati dall'ordinanza impugnata e tali modalità sono incompatibili con l'assunto difensivo. Il primo motivo deve giudicarsi, in definitiva, infondato nel suo complesso. 4. Il secondo motivo è invece inammissibile, perché generico e comunque infondato in modo manifesto. Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è chiaramente ravvisabile, a titolo concorsuale, nel momento in cui la pistola è stata apertamente utilizzata, senza licenza, nel contesto di un'azione violenta, collettivamente avviata e - con la consapevolezza, a questo punto almeno, della sua presenza - collettivamente proseguita. Il concorso di più persone nel porto di armi non può essere escluso dalla appartenenza di queste ad uno solo dei compartecipi, allorché l'arma risulti strumentale alla commissione del reato che tutti hanno scientemente contribuito a realizzare (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364- 01). 5. Infondati devono altresì giudicarsi il terzo e il quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili. 5.1. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale novellato dalla legge n. 47 del 2015, deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'esigenza è quella di salvaguardare la genuinità della prova, acquisita e da acquisire, esigenza che ben può essere correlata alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052-01). A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito esauriente spiegazione della duplice esigenza di cautela sulla base di un argomentato giudizio diagnostico e prognostico, facente leva: - quanto al pericolo di reiterazione, su indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità degli autori, analiticamente e insindacabilmente considerati;
- quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sulla necessità, congruamente apprezzata, di preservare l'incolumità di CA AM e dei figli, testimoni chiave, suscettibili per l'innanzi di indebito condizionamento con disinvoltura analoga a quella sottesa alle sproporzionate azioni punitive e ritorsive poste in essere nei loro confronti. 5.2. Né l'ordinanza impugnata può dirsi erronea o carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale correttamente evidenziato come i pericula libertatis appaiano così intensi, anche nel loro incidere combinato, da non potere essere soddisfatti da misure rimesse all'autodisciplina dell'interes- sato;
onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d'inidoneità allo scopo di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, che si attui nell'abitazione, anziché nell'istituto carcerario. Tali ponderate valutazioni, incentrate sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze di cautela del caso concreto, assumono valore assorbente e pregiudiziale (Sez. 2, n. 31572 dei 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01). 6. Alla conclusiva reiezione del ricorso dell'indagato segue la sua condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7. Il ricorso del pubblico ministero, che si passa ad esaminare, è fondato nei limiti di seguito precisati. 8. L'aberratio ictus, prevista dall'art. 82 cod. pen., si verifica quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, l'offesa tipica della fattispecie criminosa è cagionata a una persona diversa da quella alla quale era diretta. L'errore è estraneo al momento ideativo e volitivo del reato, e dunque alla relativa determinazione delittuosa, incidendo esclusivamente sull'oggetto materia- le della condotta, la quale, invece di ledere il bene-interesse della persona nei cui confronti l'offesa era volutamente diretta, lede un bene-interesse altrui (Sez. 1, n. 4119 del 15/01/2019, Torre, Rv. 276386-01). Un errore di tale genere lascia inalterata la punibilità, giacché l'offesa di una persona invece di un'altra non vale ad alterarne il significato obiettivo, né la direzione della volontà e i suoi contenuti IO (Sez. 1 n. 15990 del 6/04/2006, Muca, Rv. 234132-01; Sez. 1 n. 8353 del 27/06/1988, Santulli, Rv. 178925-01); nella rappresentazione del fatto-reato, normativamente tipizzato, non ricade infatti l'identità personale della vittima prefigurata, che rimane dato esterno al fatto stesso (Sez. 1 n. 18378 del 2/04/2008, Pecoraro, Rv. 240374-01). L'accertamento dell'elemento psicologico del reato deve essere, dunque, effettuato nei riguardi della vittima programmata dell'azione delittuosa (e non di quella effettivamente lesa), avendosi poi, per fictio iuris, il trasferimento del medesimo stato psichico nei confronti della diversa persona concretamente attinta, nei cui riguardi il dolo sussiste ugualmente, con le stesse caratteristiche e intensità, stante la già richiamata indifferenza dell'intervenuto mutamento del soggetto passivo. 9. La condotta aberrante deve rimanere causalmente efficiente. Non si ha dunque aberratio ictus, ma difetto di causalità ex art. 41, cpv., cod. pen., quando l'intervento di fattori sopravvenuti non comporti la sola deviazione dell'offesa verso altra persona, ma abbia reso possibile il prodursi di un'offesa che, al momento della condotta, non era prevedibile come verosimile conseguenza, secondo la migliore scienza ed esperienza (Sez. 1, n. 6869 del 06/03/1984, Buccino, Rv. 165407-01). Il difetto di causalità, ostativo alla configurabilità dell'aberratio, presuppone l'intervento di una serie causale indipendente, di natura eccezionale e assorbente, che cagioni un effetto non più ragionevolmente riconducibile alla condotta del reo. 10. Il dolo dell'agente, riferito come si diceva alla vittima designata, deve in ogni caso, in base ai principi generali, assistere l'intero compimento dell'azione (Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224153-01, § 3.3 del Considerato in diritto), riguardata alla stregua del suo essenziale orientamento finalistico e del criterio della necessaria persistenza dell'originaria intenzione delittuosa per tutto l'iter della condotta fino alla fase terminale. 11. Dell'omicidio di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta risponde, in presenza delle previste e indicate condizioni, anche il concorrente morale, o il concorrente che non ha comunque posto in essere l'azione tipica, in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo della compartecipazione, essendosi comunque realizzata l'azione comune, il cui esito aberrante è privo di rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Sez. 1, n. 38549 del 08/07/2014, Bellone, Rv. 260797- 01; Sez. 1, n. 40513 del 21/09/2001, Anastasio, Rv. 220238-01). 11 E la stessa disciplina del c.d. concorso anomalo, contenuta nell'art. 116 cod. pen., può trovare applicazione nel caso di aberratio ictus, neppure qui incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originario sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale viene strutturalmente ad inserirsi il contributo del partecipe, ove ritenuto corresponsabile del delitto diverso da quello originariamente concordato (Sez. 1, n. 35386 del 05/06/2001, Liguori, Rv. 219751-01; Sez. 1, n. 17098 del 24/11/1988, dep. 1989, Di Cicco, Rv. 182751-01). Nell'ottica del reato concorsuale, Vaberratio ictus è poi configurabile anche se la vittima attinta sia uno dei correi, ancorché autore o co-autore materiale della condotta. L'azione collettiva, sostenuta da valido elemento psicologico, diretto alla commissione del reato, ha raggiunto lo scopo, ma l'esecuzione aberrante ne ha fatto ricadere le conseguenze su un compartecipe. Tale esito, per il principio dell'indifferenza del soggetto passivo nella prospettiva di cui all'art. 82 cod. pen., non produce (di per sé) un effetto liberatorio sulla posizione dei sodali. 12. La divergenza tra il cagionato e il voluto si determina, nel reato aberrante, per uno sviluppo non preventivato degli avvenimenti nel corso dell'esecuzione del reato medesimo, non necessariamente addebitabile ad un difetto di abilità dell'agente. Lo sviluppo anomalo dell'azione, sussunnibile nella fattispecie dell'art. 82 cod. pen., può dipendere anche dalla reazione della persona offesa, che, opponendosi alla lesione contro di lei diretta, riesca a dirottare l'offesa su altri. Una tale reazione non integra, in linea di principio, un decorso causale eccezionale, che possa escludere, in base ai principi di cui al § 9, l'efficienza causale della condotta offensiva riconducibile all'esecutore materiale. Si tratta di un fattore ampiamente prevedibile, così come rientra nel novero degli accadimenti possibili, e statisticamente non così infrequenti, che detta reazione abbia la conseguenza di mutare il bersaglio finale dell'offesa, lasciandola punibile come se si fosse diretta sulla vittima designata. Ciò a patto che la reazione della vittima non soppianti del tutto, nella produzione dell'evento, la condotta causativa terminale, rendendola all'agente non più riferibile. E a patto che tale condotta causativa terminale non solo risulti all'agente stesso psichicamente riconducibile, ma resti anche sorretta dal medesimo dolo iniziale di offesa. 13. L'ordinanza impugnata, nella parte relativa al reato di cui al capo 1), non è conforme ai principi. 12 Essa ha attribuito alla reazione della vittima, essa stessa ampiamente prevedibile nel contesto dato, il carattere di serie causale autonoma, escludente la fattispecie del reato aberrante. Tale conclusione appare insostenibile in base alle considerazioni già spese. La decisione di riesame ha dunque erroneamente eliso dalla genesi dell'evento morte l'efficienza concausale della condotta di sparo posta in essere dalla stessa persona uccisa, pur essendo stata la paternità dello sparo debitamente accertata. L'esame autoptico su RT Di LC ha infatti rilevato, come riferito nel provvedimento impugnato, una lesione provocata dall'azione di scarrellamento della pistola semiautomatica, dall'agente eseguita, con la pistola dunque ancora in mano, subito dopo l'esplosione del colpo. La decisione di riesame ha, di conseguenza, erroneamente eliso dal quadro penalistico l'azione concorsuale antecedente, riferibile ai correi in un quadro di causalità aberrante. Se l'operato di CA UT è scriminato dalla legittima difesa, detti correi non possono certamente invocare per loro stessi analoga esimente. Quest'ultima, come è pacifico, ha una portata oggettiva e vale a beneficio anche dei concorrenti nel reato. Tra l'operato degli odierni indagati e quello di CA AM sussiste, tuttavia, solo un concorso di cause, e non un concorso di persone, sicché la scriminante non è certamente estensibile. \ 14. L'ordinanza impugnata, viziata nel senso appena precisato, deve essere / pertanto annullata con rinvio, in relazione al reato di cui al capo 1) e ai fini della rinnovazione del relativo giudizio, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero. Il giudice del rinvio, per poter configurare il reato aberrante, dovrà comunque approfondire gli aspetti di cui ai §§ 10 e 12, parte conclusiva. Egli dovrà, in tale ottica, ripercorre%naliticamente la dinamica dell'occorso, onde essere sicuri che l'interferenza di CA AM sia stata circoscritta alla deviazione del braccio dello sparatore (e non sia stata, piuttosto, la mano dello sparatore totalmente etero-diretta dalla vittima). Lo stesso giudice dovrà altresì accertare se RT Di LC, nella colluttazione con la vittima designata, abbia agito nella medesima iniziale prospettiva finalistica (abbia cioè pur sempre voluto orientare il colpo in direzione del suo antagonista) e se l'azione risulti dunque sostenuta dal necessario dolo concomitante. Quest'ultimo andrebbe escluso, ad esempio, se il colpo fosse - durante la colluttazione- partito solo accidentalmente. Si tratterà di indagine complessa, come ogni indagine diretta altresì a cogliere i tratti esteriori ma anche interiori dell'agire umano. La strenua ricerca dei dettagli 13 e la loro serrata ed equilibrata analisi costituiranno strumenti indispensabili ai fini della valutazione.
P.Q.M.
Annulla, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, c. 7, c.p.p. Rigetta il ricorso di Di LC AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/07/2024