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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ES, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1981/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 19.02.2025
promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ES, via Garibaldi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Lucia Bonanno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
ES, via Luciano Manara n. 137, presso lo studio dell'Avv. M. Cecilia Magazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di ES.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025, i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Visto del Pubblico Ministero in data 07/06/2024.
FATTO E DIRITTO
1 R.G. n. 1981/2024
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.05.2024, Parte_1
premetteva di aver contratto matrimonio a ES in data 02.09.2011 con Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
[...]
ES (atto n. 533, parte 2, serie A, anno 2011), e che dal matrimonio erano nati due figli:
[...]
, in data 14.04.2014, e , in data 08.03.2016. Persona_1 Persona_2
Esponeva che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione con addebito alla moglie;
che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza con la madre;
che fosse assegnata la casa coniugale a sé; infine, che fosse posto l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo di € 150,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, poi, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il Giudice delegato, con decreto del 29/05/2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con note congiunte del 30.11.2024 le parti chiedevano di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024, sì come modificato con note del 3 febbraio 2025.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Ciò posto, ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
2 R.G. n. 1981/2024
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, modificato con note del 3 febbraio 2025.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 30 novembre 2024, modificato con note del 3 febbraio 2025.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Dispone, dunque, la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ES per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Dispone ancora come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in Parte_1
data 14.05.2024, nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, Controparte_1
così provvede:
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
12/11/1988, depositato con note del 29 novembre 2024 e modificato con note del 3 febbraio 2025;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ES di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in ES nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 25.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di ES.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ES, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1981/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 19.02.2025
promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ES, via Garibaldi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Lucia Bonanno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
ES, via Luciano Manara n. 137, presso lo studio dell'Avv. M. Cecilia Magazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di ES.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.02.2025, i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Visto del Pubblico Ministero in data 07/06/2024.
FATTO E DIRITTO
1 R.G. n. 1981/2024
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14.05.2024, Parte_1
premetteva di aver contratto matrimonio a ES in data 02.09.2011 con Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
[...]
ES (atto n. 533, parte 2, serie A, anno 2011), e che dal matrimonio erano nati due figli:
[...]
, in data 14.04.2014, e , in data 08.03.2016. Persona_1 Persona_2
Esponeva che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione con addebito alla moglie;
che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza con la madre;
che fosse assegnata la casa coniugale a sé; infine, che fosse posto l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo di € 150,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, poi, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il Giudice delegato, con decreto del 29/05/2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con note congiunte del 30.11.2024 le parti chiedevano di mutare il rito da contenzioso in consensuale e che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 29 novembre 2024, sì come modificato con note del 3 febbraio 2025.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto la causa matura per la decisione, avendo le parti insistito nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, assegnava la causa a sentenza, riservando di riferire al Collegio.
Ciò posto, ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
2 R.G. n. 1981/2024
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, modificato con note del 3 febbraio 2025.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione e chiesto l'omologazione della separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato con note del 30 novembre 2024, modificato con note del 3 febbraio 2025.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Dispone, dunque, la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ES per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
Dispone ancora come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in Parte_1
data 14.05.2024, nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, Controparte_1
così provvede:
- omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
12/11/1988, depositato con note del 29 novembre 2024 e modificato con note del 3 febbraio 2025;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ES di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in ES nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 25.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di ES.
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