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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n.5977/2022 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 9/5/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5977/2022 R.G. tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], nonché per Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2
in Napoli alla via Carlo De Marco n. 45 rappresentati, assistiti e difesi, dall'Avv. Daniela Russo
(CF: ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli alla C.F._3
via Armando Diaz n. 8, in virtù di procura allegata
APPELLANTI
E
, C.F. e P.I. nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata dalla Consap per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, con sede legale LI VE ( Tv) alla Via Marocchesa 14, Capogruppo
del iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi in forza di procura in data 18.12.14 n. Controparte_2
di repertorio 186905 e, n. di raccolta 30367 per atto di Notaio in Treviso dott. Persona_1
in persona dei legali rapp.ti p.t., dott. e dott.
[...] Controparte_3 Controparte_4
muniti degli occorrenti poteri, elett.te dom.ta in PO (Na) alla Via Dalbono II Fabbricato Iasiello,
presso lo studio dell'avv. Luciano Sorrentino, (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura generale alle liti, in atti APPELLATA NONCHE'
nato a [...] il [...] Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n 23539/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e verbale del 9/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato alla nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata dal FGVS e a , e hanno proposto appello Controparte_5 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n 23539/2021 con la quale il Giudice ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria avanzata da entrambi i e relativa al sinistro Pt_1
verificatosi il 9 luglio 2011, alle ore 16.00 circa, in Napoli, alla via Caracciolo e precisamente in coincidenza di piazza Vittoria, ove il veicolo di Kimco trg. DV52448 condotto da Parte_1
, veniva urtato da un motoveicolo del tipo di proprietà di Parte_2 CP_6 Controparte_7
non assicurato al momento dell'incidente; costituendosi la ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame quindi depositata documentazione, è stata disposta C.T.U. medica su . Parte_2
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità rispetto alla pubblicazione della sentenza, il 10/8/2021 e alla data di notifica dell'appello.
Premesso che i motivi di appello sono specifici e illustrati nel rispetto dell'art. 342 cpc , va confermata la statuizione di improponibilità della domanda dichiarata dal primo giudice.
Infatti questo giudice, melius re perpensa, alla luce di tutte le considerazioni e rilievi critici mossi dalla società assicuratrice, ritiene che in realtà l'eccezione di improponibilità delle domande risarcitorie non sia superabile. Infatti va evidenziato che gli stessi appellanti ammettono, nell'atto costitutivo di secondo grado, che dalla relazione di servizio del sinistro stradale, in atti, del maggio 2013, ad opera della Polizia
Municipale, in atti, emerge il nominativo del responsabile civile ed il numero di telaio del motociclo Zip Verde ma nonostante tale dato acquisito, entrambi gli appellanti si sono limitati ad inviare, prima dell'inizio del processo dinnanzi al Giudice di Pace ( del 2014 e 2015), una lettera, nel 2011, di messa in mora ( cfr produzioni in atti), in cui hanno solo dedotto la responsabilità di un veicolo privo di copertura assicurativa , senza alcuna indicazione dei dati identificativi emergenti dalla relazione della polizia, in tal modo impedendo alla società assicuratrice di avere contezza completa del tipo di sinistro, delle modalità e soprattutto dei soggetti coinvolti;
né successivamente alla lettera del 2011 e alla relazione di servizio del 2013, gli attuali appellanti si sono premurati di inviare, prima di introdurre il giudizio, una nuova missiva contenente i dati omessi in precedenza.
Avendo gli appellanti frustrato, con il suddetto comportamento, la ratio e lo scopo perseguiti dagli artt 145 e 148 cda, possono condividersi le motivazioni del primo giudice ed i rilievi della società assicuratrice, con conseguente rigetto del gravame in quanto destituito di fondamento.
Le spese di C.T.U. liquidate in decreto vanno poste a carico di e le spese di secondo Parte_2
grado sopportate dalla società, liquidate in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad € 5.200,00 valore medio ridotto , seguono la soccombenza e vanno poste a in solido a carico di e Parte_2
. Parte_1
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere e in Parte_1 Parte_2
solido, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come liquidate in decreto. Parte_2
Condanna in solido e a pagare le spese del secondo grado in favore Parte_1 Parte_2
della nella qualità di Impresa Designata per € 2.000,00 per compenso oltre IVA e Controparte_1
CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuti , e in Parte_1 Parte_2
solido, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 8/7/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 9/5/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5977/2022 R.G. tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], nonché per Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2
in Napoli alla via Carlo De Marco n. 45 rappresentati, assistiti e difesi, dall'Avv. Daniela Russo
(CF: ), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli alla C.F._3
via Armando Diaz n. 8, in virtù di procura allegata
APPELLANTI
E
, C.F. e P.I. nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata dalla Consap per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, con sede legale LI VE ( Tv) alla Via Marocchesa 14, Capogruppo
del iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi in forza di procura in data 18.12.14 n. Controparte_2
di repertorio 186905 e, n. di raccolta 30367 per atto di Notaio in Treviso dott. Persona_1
in persona dei legali rapp.ti p.t., dott. e dott.
[...] Controparte_3 Controparte_4
muniti degli occorrenti poteri, elett.te dom.ta in PO (Na) alla Via Dalbono II Fabbricato Iasiello,
presso lo studio dell'avv. Luciano Sorrentino, (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura generale alle liti, in atti APPELLATA NONCHE'
nato a [...] il [...] Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n 23539/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e verbale del 9/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato alla nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata dal FGVS e a , e hanno proposto appello Controparte_5 Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n 23539/2021 con la quale il Giudice ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria avanzata da entrambi i e relativa al sinistro Pt_1
verificatosi il 9 luglio 2011, alle ore 16.00 circa, in Napoli, alla via Caracciolo e precisamente in coincidenza di piazza Vittoria, ove il veicolo di Kimco trg. DV52448 condotto da Parte_1
, veniva urtato da un motoveicolo del tipo di proprietà di Parte_2 CP_6 Controparte_7
non assicurato al momento dell'incidente; costituendosi la ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame quindi depositata documentazione, è stata disposta C.T.U. medica su . Parte_2
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità rispetto alla pubblicazione della sentenza, il 10/8/2021 e alla data di notifica dell'appello.
Premesso che i motivi di appello sono specifici e illustrati nel rispetto dell'art. 342 cpc , va confermata la statuizione di improponibilità della domanda dichiarata dal primo giudice.
Infatti questo giudice, melius re perpensa, alla luce di tutte le considerazioni e rilievi critici mossi dalla società assicuratrice, ritiene che in realtà l'eccezione di improponibilità delle domande risarcitorie non sia superabile. Infatti va evidenziato che gli stessi appellanti ammettono, nell'atto costitutivo di secondo grado, che dalla relazione di servizio del sinistro stradale, in atti, del maggio 2013, ad opera della Polizia
Municipale, in atti, emerge il nominativo del responsabile civile ed il numero di telaio del motociclo Zip Verde ma nonostante tale dato acquisito, entrambi gli appellanti si sono limitati ad inviare, prima dell'inizio del processo dinnanzi al Giudice di Pace ( del 2014 e 2015), una lettera, nel 2011, di messa in mora ( cfr produzioni in atti), in cui hanno solo dedotto la responsabilità di un veicolo privo di copertura assicurativa , senza alcuna indicazione dei dati identificativi emergenti dalla relazione della polizia, in tal modo impedendo alla società assicuratrice di avere contezza completa del tipo di sinistro, delle modalità e soprattutto dei soggetti coinvolti;
né successivamente alla lettera del 2011 e alla relazione di servizio del 2013, gli attuali appellanti si sono premurati di inviare, prima di introdurre il giudizio, una nuova missiva contenente i dati omessi in precedenza.
Avendo gli appellanti frustrato, con il suddetto comportamento, la ratio e lo scopo perseguiti dagli artt 145 e 148 cda, possono condividersi le motivazioni del primo giudice ed i rilievi della società assicuratrice, con conseguente rigetto del gravame in quanto destituito di fondamento.
Le spese di C.T.U. liquidate in decreto vanno poste a carico di e le spese di secondo Parte_2
grado sopportate dalla società, liquidate in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad € 5.200,00 valore medio ridotto , seguono la soccombenza e vanno poste a in solido a carico di e Parte_2
. Parte_1
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere e in Parte_1 Parte_2
solido, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come liquidate in decreto. Parte_2
Condanna in solido e a pagare le spese del secondo grado in favore Parte_1 Parte_2
della nella qualità di Impresa Designata per € 2.000,00 per compenso oltre IVA e Controparte_1
CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuti , e in Parte_1 Parte_2
solido, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione .
Napoli 8/7/2025 Il Giudice