Articolo 3 della Legge 11 luglio 1942, n. 1134
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27 ottobre 1942
Art. 3.

L'art. 12 della. legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, e' sostituito dal seguente :

Art. 12. - Contro i deliberati della Commissione comunale e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale e' costituita :

del prefetto o di un suo delegato, presidente;

del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dai loro delegati, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari;

dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

del preside della provincia o di un suo delegato;

del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, o di un suo delegato;

della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili o di una sua delegata.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credono, le parti interessate.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1942