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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.115/2022
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2
Brandimarte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. RI IO IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Piazza
XX Settembre n.7, come da procura agli atti Appellata nonche'
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
RI IO IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Piazza XX
Settembre n.7, come da procura agli atti Appellata avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.470/21 del Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Accogliere l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n°368/2018 emesso anche nei confronti dei garanti Parte_1
e e le conclusioni ivi rassegnate, e per l'effetto riformare la sentenza n. 470/2021
[...] Parte_2
TRIBUNALE DI SPOLETO del 16/07/2021 PUBBLICATA il 20/07/2021 avente Rep. 760/2021 del 20/07/2021 pronunciata in esito al giudizio RG 1159/2018 mai notificata;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis,
RIGETTARE l'appello proposto dai sigg.ri e in quanto infondato sia in Parte_2 Parte_1 fatto che in diritto e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza di condanna di cui è gravame e per l'effetto CONFERMARE la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 99.380,69 oltre interessi dalla domanda sino al saldo e in favore tra le due appellate di chi risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis,
RIGETTARE l'appello proposto dai sigg.ri e in quanto infondato sia in Parte_2 Parte_1 fatto che in diritto e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza di condanna di cui è gravame e per l'effetto CONFERMARE la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 99.380,69 oltre interessi dalla domanda sino al saldo e in favore tra le due appellate di chi risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.”
All'esito della prima udienza, con ordinanza in data 7/2/23 venivano rigettate tutte le istanze istruttorie dopodiché, all'udienza del 27/9/24 la causa veniva dapprima trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc ma poi rimessa sul ruolo a causa del trasferimento, con anticipata immissione nelle nuove funzioni, di uno dei componenti del Collegio prima che fosse possibile tenere la camera di consiglio. Successivamente quindi, in data 22/7/25, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con
Collegio in diversa composizione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e deducevano che la Parte_1 Parte_2 [...] aveva proposto un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società CP_1 Controparte_3
a suo dire debitrice nei suoi confronti della somma di euro 186.082,17 derivanti dal saldo debitore del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso essa banca, chiedendo in quella sede l'emissione del decreto ingiuntivo anche nei loro confronti quali fideiussori (assieme ad , successivamente deceduto) della Persona_1 società in virtù di fideiussioni omnibus da loro sottoscritte in data 20/7/09. Il Tribunale di Spoleto – continuavano gli appellanti – aveva quindi ingiunto alla società ed a loro il pagamento del Controparte_3 saldo debitore del predetto conto pari ad euro 186.082,17.
Davano quindi atto di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo la non debenza delle indicate somme in ragione della nullità, per contrasto con la normativa antitrust, delle fideiussioni da loro sottoscritte nonché stante la nullità delle pattuizioni di cui al contratto di conto corrente stipulato dalla società CP_3 in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione del tasso debitore annuo,
[...] risultato usurario, chiedendo in subordine comunque la rideterminazione del saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Aggiungevano che in quella sede si era costituita anche la quale cessionaria del credito di Controparte_2
, contestando le loro argomentazioni sul rilievo della piena validità delle clausole del contratto Controparte_1 di conto corrente e quindi della debenza delle somme oggetto di ingiunzione. Era invece rimasta contumace, in sede di opposizione, la . Gli appellanti precisavano poi che, all'esito della costituzione della Controparte_1
e dell'esame degli estratti conto dalla stessa versati in atti, era emerso che all'epoca dell'apertura CP_4 del conto corrente, in data 22/7/09, v'era sin da subito una sofferenza pari ad euro 86.701,48 derivante da Co CP_ un'operazione di addebito da parte di per “azzeramento saldo da a per Persona_1 trasferimento di conto corrente beneficiario 010/01001328”, credito la cui effettiva sussistenza e provenienza avrebbe dovuto essere dimostrata dalla banca, laddove nulla era stato prodotto in merito al menzionato conto n.010/01001328.
Davano poi atto che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta ed avendo riconosciuto che la banca non aveva dimostrato la debenza della posta passiva di euro 86.701,48 di cui sopra detraendola dal saldo finale del conto, aveva così statuito: “Revoca il decreto ingiuntivo n.368/2018 emesso dal Tribunale di Spoleto il 20/03/2018 nei soli confronti di e;
condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 pagamento, in solido fra loro e in favore dell'opposta , della somma di euro 99.380,69 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
spese di lite compensate”.
Ebbene gli appellanti, con il primo e secondo motivo di appello, censuravano la sentenza impugnata per essersi, il primo Giudice, pronunziato nel merito della domanda nonostante avesse ritenuto che l'unica parte costituita in sede di opposizione, la , non fosse titolare del credito ed essendo quindi anche incorso nel CP_2 vizio di ultrapetizione avendo, a fronte della domanda svolta da limitata alla conferma del CP_2 decreto ingiuntivo o, in subordine, nella rideterminazione del relativo importo, pronunciato una condanna a loro carico in favore di altro soggetto ossia la , non costituita e non più legittimata, stante Controparte_1
l'intervenuta cessione del suo credito, a ricevere il pagamento. Con il terzo motivo gli appellanti censuravano la sentenza impugnata laddove era stata rigettata la loro eccezione di nullità delle fideiussioni nonostante che essi avessero precisamente dedotto quali erano le clausole da ritenersi nulle ai sensi della normativa antitrust e alla luce del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia. Con il quarto e quinto motivo, poi, la e Pt_2
l' lamentavano l'errata valutazione del primo Giudice in punto di usurarietà del tasso debitorio Parte_1 pattuito nel contratto di conto corrente e la mancata effettuazione di una CTU volta, come loro avevano richiesto, a ricalcolare il saldo del conto espungendo tutti gli addebiti illegittimi per interessi ultra-legali, illegittimi, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Con l'ultimo motivo di appello la e l' contestavano poi la regolazione delle spese osservando che, non essendo Pt_2 Parte_1 stata dimostrata la titolarità del credito della controparte, la relativa domanda doveva essere rigettata con condanna della stessa alla rifusione delle spese in loro favore.
Si costituivano in questa sede la e adducendo le stesse argomentazioni. In CP_2 Controparte_1 primo luogo deducevano la sussistenza della legittimazione attiva di essendo essa cessionaria CP_2 del credito di cui era originariamente titolare ed evidenziando comunque che, ove pure così Controparte_1 non fosse stato come ritenuto dal primo Giudice, correttamente quest'ultimo aveva allora condannato gli opponenti a pagare il saldo debitore del conto nei confronti di . Quanto poi alla dedotta nullità Controparte_1 delle fideiussioni le appellate rilevavano anzitutto la tardività della relativa eccezione e poi la sua infondatezza nel merito posto che gli appellanti non avevano provato che le clausole della fideiussione fossero frutto delle intese anticoncorrenziali di cui al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia; la stesse evidenziavano inoltre l'infondatezza delle doglianze degli appellanti in punto di usurarietà dei tassi debitori e di anatocismo per le ragioni già evidenziate dal Tribunale.
La Corte osserva che l'appello è fondato già in ragione dei primi due motivi.
Ed invero con l'opposizione a decreto ingiuntivo inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e stavolta nel contraddittorio delle parti, giudizio nel quale l'attore che deve esplicitare tutte le sue domande e conclusioni è il ricorrente in via monitoria mentre la parte opponente è in realtà convenuta in senso sostanziale: ne consegue che ove il soggetto che abbia proposto il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo non si costituisce nel giudizio di opposizione, pur avendo azionato il proprio diritto in sede monitoria resta, nel giudizio a cognizione piena, una parte attrice che non insiste più nella domanda e non precisa più alcuna conclusione sicché si configura in effetti il dedotto vizio della sentenza impugnata avendo il Tribunale pronunciato ultra petita una condanna nella quale la parte attrice, non costituita, non aveva insistito. E' pur vero che si è costituita nella presente sede di appello affermando di aver ceduto il credito alla CP_6
e chiedendo, qualora anche questa Corte non avesse riconosciuto la titolarità del credito, CP_2 appunto, in capo a , la conferma della sentenza di I grado che aveva condannato gli opponenti a CP_2 pagare gli importi ivi indicati nei suoi confronti. Tuttavia non può tenersi conto di tale domanda per difetto di interesse della giacché, proprio in base al tenore delle sue difese nelle quali ha chiarito di aver Controparte_1 ceduto tale credito (avendone evidentemente già incamerato il relativo valore), essa non può più considerarsi interessata al pagamento richiesto in suo favore.
Né sussiste poi la titolarità del credito in capo a , avendo la sentenza impugnata escluso che CP_2 quest'ultima avesse provato di esserne la cessionaria e non avendo la stessa proposto appello incidentale sul punto sicché nessuna ulteriore valutazione può essere compiuta in merito.
Restano a questo punto assorbiti i restanti motivi di appello, il quale andrà pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza, sia in I che in II grado a carico delle odierne appellate - dovendosi pertanto accogliere anche l'ultimo motivo di appello relativo, appunto, alla regolazione delle spese di lite – e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da ed ed accoglie pertanto Parte_2 Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocandolo per l'intera somma;
- Condanna le società appellate alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli opponenti sia in I grado – che si liquidano in euro 436,64 per spese ed euro 6.000,00 per compenso professionale – sia in II grado, che si liquidano in euro 1138,50 per spese ed euro 7.100,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.115/2022
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2
Brandimarte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. RI IO IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Piazza
XX Settembre n.7, come da procura agli atti Appellata nonche'
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
RI IO IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Piazza XX
Settembre n.7, come da procura agli atti Appellata avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.470/21 del Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Accogliere l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n°368/2018 emesso anche nei confronti dei garanti Parte_1
e e le conclusioni ivi rassegnate, e per l'effetto riformare la sentenza n. 470/2021
[...] Parte_2
TRIBUNALE DI SPOLETO del 16/07/2021 PUBBLICATA il 20/07/2021 avente Rep. 760/2021 del 20/07/2021 pronunciata in esito al giudizio RG 1159/2018 mai notificata;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis,
RIGETTARE l'appello proposto dai sigg.ri e in quanto infondato sia in Parte_2 Parte_1 fatto che in diritto e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza di condanna di cui è gravame e per l'effetto CONFERMARE la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 99.380,69 oltre interessi dalla domanda sino al saldo e in favore tra le due appellate di chi risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis,
RIGETTARE l'appello proposto dai sigg.ri e in quanto infondato sia in Parte_2 Parte_1 fatto che in diritto e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza di condanna di cui è gravame e per l'effetto CONFERMARE la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 99.380,69 oltre interessi dalla domanda sino al saldo e in favore tra le due appellate di chi risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.”
All'esito della prima udienza, con ordinanza in data 7/2/23 venivano rigettate tutte le istanze istruttorie dopodiché, all'udienza del 27/9/24 la causa veniva dapprima trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc ma poi rimessa sul ruolo a causa del trasferimento, con anticipata immissione nelle nuove funzioni, di uno dei componenti del Collegio prima che fosse possibile tenere la camera di consiglio. Successivamente quindi, in data 22/7/25, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con
Collegio in diversa composizione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e deducevano che la Parte_1 Parte_2 [...] aveva proposto un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società CP_1 Controparte_3
a suo dire debitrice nei suoi confronti della somma di euro 186.082,17 derivanti dal saldo debitore del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso essa banca, chiedendo in quella sede l'emissione del decreto ingiuntivo anche nei loro confronti quali fideiussori (assieme ad , successivamente deceduto) della Persona_1 società in virtù di fideiussioni omnibus da loro sottoscritte in data 20/7/09. Il Tribunale di Spoleto – continuavano gli appellanti – aveva quindi ingiunto alla società ed a loro il pagamento del Controparte_3 saldo debitore del predetto conto pari ad euro 186.082,17.
Davano quindi atto di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo la non debenza delle indicate somme in ragione della nullità, per contrasto con la normativa antitrust, delle fideiussioni da loro sottoscritte nonché stante la nullità delle pattuizioni di cui al contratto di conto corrente stipulato dalla società CP_3 in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione del tasso debitore annuo,
[...] risultato usurario, chiedendo in subordine comunque la rideterminazione del saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Aggiungevano che in quella sede si era costituita anche la quale cessionaria del credito di Controparte_2
, contestando le loro argomentazioni sul rilievo della piena validità delle clausole del contratto Controparte_1 di conto corrente e quindi della debenza delle somme oggetto di ingiunzione. Era invece rimasta contumace, in sede di opposizione, la . Gli appellanti precisavano poi che, all'esito della costituzione della Controparte_1
e dell'esame degli estratti conto dalla stessa versati in atti, era emerso che all'epoca dell'apertura CP_4 del conto corrente, in data 22/7/09, v'era sin da subito una sofferenza pari ad euro 86.701,48 derivante da Co CP_ un'operazione di addebito da parte di per “azzeramento saldo da a per Persona_1 trasferimento di conto corrente beneficiario 010/01001328”, credito la cui effettiva sussistenza e provenienza avrebbe dovuto essere dimostrata dalla banca, laddove nulla era stato prodotto in merito al menzionato conto n.010/01001328.
Davano poi atto che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta ed avendo riconosciuto che la banca non aveva dimostrato la debenza della posta passiva di euro 86.701,48 di cui sopra detraendola dal saldo finale del conto, aveva così statuito: “Revoca il decreto ingiuntivo n.368/2018 emesso dal Tribunale di Spoleto il 20/03/2018 nei soli confronti di e;
condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 pagamento, in solido fra loro e in favore dell'opposta , della somma di euro 99.380,69 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
spese di lite compensate”.
Ebbene gli appellanti, con il primo e secondo motivo di appello, censuravano la sentenza impugnata per essersi, il primo Giudice, pronunziato nel merito della domanda nonostante avesse ritenuto che l'unica parte costituita in sede di opposizione, la , non fosse titolare del credito ed essendo quindi anche incorso nel CP_2 vizio di ultrapetizione avendo, a fronte della domanda svolta da limitata alla conferma del CP_2 decreto ingiuntivo o, in subordine, nella rideterminazione del relativo importo, pronunciato una condanna a loro carico in favore di altro soggetto ossia la , non costituita e non più legittimata, stante Controparte_1
l'intervenuta cessione del suo credito, a ricevere il pagamento. Con il terzo motivo gli appellanti censuravano la sentenza impugnata laddove era stata rigettata la loro eccezione di nullità delle fideiussioni nonostante che essi avessero precisamente dedotto quali erano le clausole da ritenersi nulle ai sensi della normativa antitrust e alla luce del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia. Con il quarto e quinto motivo, poi, la e Pt_2
l' lamentavano l'errata valutazione del primo Giudice in punto di usurarietà del tasso debitorio Parte_1 pattuito nel contratto di conto corrente e la mancata effettuazione di una CTU volta, come loro avevano richiesto, a ricalcolare il saldo del conto espungendo tutti gli addebiti illegittimi per interessi ultra-legali, illegittimi, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Con l'ultimo motivo di appello la e l' contestavano poi la regolazione delle spese osservando che, non essendo Pt_2 Parte_1 stata dimostrata la titolarità del credito della controparte, la relativa domanda doveva essere rigettata con condanna della stessa alla rifusione delle spese in loro favore.
Si costituivano in questa sede la e adducendo le stesse argomentazioni. In CP_2 Controparte_1 primo luogo deducevano la sussistenza della legittimazione attiva di essendo essa cessionaria CP_2 del credito di cui era originariamente titolare ed evidenziando comunque che, ove pure così Controparte_1 non fosse stato come ritenuto dal primo Giudice, correttamente quest'ultimo aveva allora condannato gli opponenti a pagare il saldo debitore del conto nei confronti di . Quanto poi alla dedotta nullità Controparte_1 delle fideiussioni le appellate rilevavano anzitutto la tardività della relativa eccezione e poi la sua infondatezza nel merito posto che gli appellanti non avevano provato che le clausole della fideiussione fossero frutto delle intese anticoncorrenziali di cui al provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia; la stesse evidenziavano inoltre l'infondatezza delle doglianze degli appellanti in punto di usurarietà dei tassi debitori e di anatocismo per le ragioni già evidenziate dal Tribunale.
La Corte osserva che l'appello è fondato già in ragione dei primi due motivi.
Ed invero con l'opposizione a decreto ingiuntivo inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e stavolta nel contraddittorio delle parti, giudizio nel quale l'attore che deve esplicitare tutte le sue domande e conclusioni è il ricorrente in via monitoria mentre la parte opponente è in realtà convenuta in senso sostanziale: ne consegue che ove il soggetto che abbia proposto il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo non si costituisce nel giudizio di opposizione, pur avendo azionato il proprio diritto in sede monitoria resta, nel giudizio a cognizione piena, una parte attrice che non insiste più nella domanda e non precisa più alcuna conclusione sicché si configura in effetti il dedotto vizio della sentenza impugnata avendo il Tribunale pronunciato ultra petita una condanna nella quale la parte attrice, non costituita, non aveva insistito. E' pur vero che si è costituita nella presente sede di appello affermando di aver ceduto il credito alla CP_6
e chiedendo, qualora anche questa Corte non avesse riconosciuto la titolarità del credito, CP_2 appunto, in capo a , la conferma della sentenza di I grado che aveva condannato gli opponenti a CP_2 pagare gli importi ivi indicati nei suoi confronti. Tuttavia non può tenersi conto di tale domanda per difetto di interesse della giacché, proprio in base al tenore delle sue difese nelle quali ha chiarito di aver Controparte_1 ceduto tale credito (avendone evidentemente già incamerato il relativo valore), essa non può più considerarsi interessata al pagamento richiesto in suo favore.
Né sussiste poi la titolarità del credito in capo a , avendo la sentenza impugnata escluso che CP_2 quest'ultima avesse provato di esserne la cessionaria e non avendo la stessa proposto appello incidentale sul punto sicché nessuna ulteriore valutazione può essere compiuta in merito.
Restano a questo punto assorbiti i restanti motivi di appello, il quale andrà pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza, sia in I che in II grado a carico delle odierne appellate - dovendosi pertanto accogliere anche l'ultimo motivo di appello relativo, appunto, alla regolazione delle spese di lite – e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da ed ed accoglie pertanto Parte_2 Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocandolo per l'intera somma;
- Condanna le società appellate alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli opponenti sia in I grado – che si liquidano in euro 436,64 per spese ed euro 6.000,00 per compenso professionale – sia in II grado, che si liquidano in euro 1138,50 per spese ed euro 7.100,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)