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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 311 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. LO AN Presidente Dott. NN NI Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIURIATTI DONATELLA Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. PAZI LAURA CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di affidamento
Conclusioni congiunte delle parti:
“la bimba sara' affidata al padre in forma rafforzata con collocazione presso il padre. La madre potra' vedere e frequentare la figlia rispettando i desideri e la volonta' della minore. La madre contribuira' al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale. L'assegno unico verra' trattenuta dal padre. Spese compensate.”
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il procedimento prende avvio dal ricorso presentato dal signor , volto a Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore Per_1 precedentemente stabilite con sentenza n. 217/2024. Il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo della minore, la revoca del contributo al mantenimento a favore della madre, signora e l'eventuale attribuzione a quest'ultima di un contributo CP_1 economico mensile, ovvero la disposizione del mantenimento diretto. All'udienza del 27 maggio 2025, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori. Il signor riferiva che la figlia viveva stabilmente con lui dall'8 Parte_1 dicembre 2024 e che, da allora, non aveva più avuto contatti significativi con la madre, se non sporadici messaggi nel mese di gennaio. Egli dichiarava di vivere nella casa di proprietà della madre e di lavorare come idraulico dipendente, percependo uno stipendio mensile di circa € 2.200. L'assegno unico continuava ad essere percepito integralmente dalla madre, nonostante la figlia non vivesse più con lei. La signora dal canto suo, confermava di non vedere né sentire la figlia da CP_1 dicembre 2024. Riferiva di aver avuto una crisi epilettica il 27 novembre e riteneva che la pagina 1 di 4 figlia avesse frainteso la situazione, interpretando erroneamente il suo stato di salute come un segnale di abbandono. La resistente dichiarava di essere disoccupata, di percepire una pensione di reversibilità pari a € 600 e l'assegno unico di € 200, e di vivere in una casa di proprietà senza mutuo. Durante l'udienza, i procuratori delle parti depositavano la relazione del servizio sociale redatta il 20 maggio 2025 su incarico della Procura minorile. Il giudice disponeva che il servizio sociale organizzasse incontri assistiti tra la minore e la madre, osservandone lo svolgimento e riferendo con una nuova relazione da depositarsi entro quattro mesi. Inoltre, preso atto dell'accordo tra le parti sul mantenimento diretto, il giudice revocava la statuizione adottata con la sentenza di cui si chiedeva la modifica e che imponeva al padre il versamento di € 250 mensili alla madre per il mantenimento della figlia. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 14 ottobre 2025, assegnando alle parti il termine di dieci giorni prima per eventuali osservazioni sulla relazione del servizio sociale. La relazione dei servizi sociali, depositata il 2 ottobre 2025, evidenziava che la madre non aveva aderito agli incontri assistiti né collaborato con gli operatori incaricati. Il servizio sociale non era stato in grado di osservare la relazione madre-figlia, a causa della mancata disponibilità della signora La minore, invece, si presentava serena e CP_1 collaborativa agli incontri con il padre, manifestando una buona affettività e fiducia reciproca. A seguito della relazione, il signor depositava memoria difensiva, nella quale Parte_1 sottolineava l'assenza di iniziativa da parte della madre nel recupero del rapporto con la figlia. Egli evidenziava come la signora avesse rifiutato gli incontri proposti dai CP_1 servizi, giustificando la propria assenza con un generico malessere personale. Tale atteggiamento, secondo il ricorrente, costituiva una rinuncia al ruolo genitoriale e una dimostrazione di inidoneità affettiva. La memoria difensiva insisteva sull'affidamento esclusivo al padre, ritenuto l'unico genitore in grado di garantire un ambiente stabile e affettuoso per la crescita della minore. Veniva inoltre segnalato un episodio recente, in cui la madre aveva richiesto la disattivazione del numero di cellulare intestato alla figlia, eliminando l'unico canale di comunicazione diretto tra loro. Il ricorrente evidenziava la propria disponibilità a favorire il benessere della figlia, anche attraverso il supporto di una psicologa infantile, e chiedeva che eventuali incontri tra madre e figlia avvenissero in ambiente protetto, sotto la supervisione dei servizi sociali. Alla udienza fissata per la discussione le parti davano atto di avere raggiunto un accordo rispetto al quale concludevano congiuntamente.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo sopraggiunto fra le parti, confortato dalla disamina della relazione del servizio sociale depositata in data 2 ottobre 2025, ritiene assecondabili le conclusioni formulate congiuntamente delle parti e accoglie la domanda di affidamento esclusivo della minore Per_1 Dalla relazione redatta dall'assistente sociale incaricata emerge con chiarezza l'assenza di collaborazione da parte della madre, signora rispetto al percorso di CP_1 ripresa della relazione con la figlia. La resistente non partecipa agli incontri assistiti organizzati dal servizio sociale, non fornisce alcuna disponibilità al confronto e dichiara espressamente di voler preservare il proprio equilibrio personale, anche su indicazione del proprio psicologo, rinunciando di fatto al ruolo genitoriale. Tale condotta, valutata nel suo complesso, appare incompatibile con l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. La madre, pur consapevole della fragilità emotiva pagina 2 di 4 della figlia e della necessità di un intervento riparativo, si sottrae a ogni forma di coinvolgimento, delegittimando il ruolo dei servizi e disattendendo le prescrizioni dell'ordinanza del 27 maggio 2025. La minore, dal canto suo, si presenta serena e collaborativa agli incontri con il padre, manifestando una buona affettività e una relazione fondata sulla fiducia reciproca. Il padre si mostra disponibile, accogliente e proattivo, aderendo alle proposte dei servizi e promuovendo un ambiente familiare stabile e favorevole alla crescita della figlia. La memoria difensiva del ricorrente evidenzia ulteriori elementi significativi, tra cui la decisione della madre di disattivare il numero di cellulare intestato alla figlia, privandola dell'unico canale di comunicazione diretto. Tale gesto, unitamente al silenzio protratto per oltre dieci mesi, costituisce una manifestazione inequivocabile di distacco e rifiuto, con potenziali ripercussioni sul benessere psicologico della minore. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il principio della bigenitorialità, pur fondamentale, debba essere derogato nel caso di specie, in favore di un affidamento esclusivo al padre, unico genitore che dimostra di possedere le competenze relazionali, affettive ed educative necessarie per garantire una crescita equilibrata della minore. La decisione è assunta nell'esclusivo interesse della minore tenuto conto della Per_1 sua volontà espressa, della stabilità del contesto paterno e dell'assenza di iniziativa da parte della madre nel recupero del legame affettivo. Le spese di giudizio restano compensate come da accordi.
PQM
Il Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore al padre, con Persona_2 collocazione residenziale presso il medesimo e facolta' del padre di adottare ogni decisione nell'interesse della minore;
revoca l'obbligo del padre di corrispondere alla madre, il contributo CP_1 mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della minore, come già disposto con provvedimento del 27.05.2025; revoca la concessione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre e ne dispone l'attribuzione in via esclusiva al padre;
dispone il mantenimento diretto della minore senza obbligo di versamento di Per_1 contributi tra i genitori;
dispone che la madre concorra nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, spese che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
pagina 3 di 4 a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede IA .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Autorizza la madre a frequentare la figlia in ambiente protetto, secondo le modalità che saranno individuate dai Servizi Sociali competenti, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore;
Ferrara, 14.10.25
L'estensore Il presidente
NN NI LO AN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. LO AN Presidente Dott. NN NI Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. GIURIATTI DONATELLA Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. PAZI LAURA CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di affidamento
Conclusioni congiunte delle parti:
“la bimba sara' affidata al padre in forma rafforzata con collocazione presso il padre. La madre potra' vedere e frequentare la figlia rispettando i desideri e la volonta' della minore. La madre contribuira' al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale. L'assegno unico verra' trattenuta dal padre. Spese compensate.”
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il procedimento prende avvio dal ricorso presentato dal signor , volto a Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore Per_1 precedentemente stabilite con sentenza n. 217/2024. Il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo della minore, la revoca del contributo al mantenimento a favore della madre, signora e l'eventuale attribuzione a quest'ultima di un contributo CP_1 economico mensile, ovvero la disposizione del mantenimento diretto. All'udienza del 27 maggio 2025, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori. Il signor riferiva che la figlia viveva stabilmente con lui dall'8 Parte_1 dicembre 2024 e che, da allora, non aveva più avuto contatti significativi con la madre, se non sporadici messaggi nel mese di gennaio. Egli dichiarava di vivere nella casa di proprietà della madre e di lavorare come idraulico dipendente, percependo uno stipendio mensile di circa € 2.200. L'assegno unico continuava ad essere percepito integralmente dalla madre, nonostante la figlia non vivesse più con lei. La signora dal canto suo, confermava di non vedere né sentire la figlia da CP_1 dicembre 2024. Riferiva di aver avuto una crisi epilettica il 27 novembre e riteneva che la pagina 1 di 4 figlia avesse frainteso la situazione, interpretando erroneamente il suo stato di salute come un segnale di abbandono. La resistente dichiarava di essere disoccupata, di percepire una pensione di reversibilità pari a € 600 e l'assegno unico di € 200, e di vivere in una casa di proprietà senza mutuo. Durante l'udienza, i procuratori delle parti depositavano la relazione del servizio sociale redatta il 20 maggio 2025 su incarico della Procura minorile. Il giudice disponeva che il servizio sociale organizzasse incontri assistiti tra la minore e la madre, osservandone lo svolgimento e riferendo con una nuova relazione da depositarsi entro quattro mesi. Inoltre, preso atto dell'accordo tra le parti sul mantenimento diretto, il giudice revocava la statuizione adottata con la sentenza di cui si chiedeva la modifica e che imponeva al padre il versamento di € 250 mensili alla madre per il mantenimento della figlia. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 14 ottobre 2025, assegnando alle parti il termine di dieci giorni prima per eventuali osservazioni sulla relazione del servizio sociale. La relazione dei servizi sociali, depositata il 2 ottobre 2025, evidenziava che la madre non aveva aderito agli incontri assistiti né collaborato con gli operatori incaricati. Il servizio sociale non era stato in grado di osservare la relazione madre-figlia, a causa della mancata disponibilità della signora La minore, invece, si presentava serena e CP_1 collaborativa agli incontri con il padre, manifestando una buona affettività e fiducia reciproca. A seguito della relazione, il signor depositava memoria difensiva, nella quale Parte_1 sottolineava l'assenza di iniziativa da parte della madre nel recupero del rapporto con la figlia. Egli evidenziava come la signora avesse rifiutato gli incontri proposti dai CP_1 servizi, giustificando la propria assenza con un generico malessere personale. Tale atteggiamento, secondo il ricorrente, costituiva una rinuncia al ruolo genitoriale e una dimostrazione di inidoneità affettiva. La memoria difensiva insisteva sull'affidamento esclusivo al padre, ritenuto l'unico genitore in grado di garantire un ambiente stabile e affettuoso per la crescita della minore. Veniva inoltre segnalato un episodio recente, in cui la madre aveva richiesto la disattivazione del numero di cellulare intestato alla figlia, eliminando l'unico canale di comunicazione diretto tra loro. Il ricorrente evidenziava la propria disponibilità a favorire il benessere della figlia, anche attraverso il supporto di una psicologa infantile, e chiedeva che eventuali incontri tra madre e figlia avvenissero in ambiente protetto, sotto la supervisione dei servizi sociali. Alla udienza fissata per la discussione le parti davano atto di avere raggiunto un accordo rispetto al quale concludevano congiuntamente.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo sopraggiunto fra le parti, confortato dalla disamina della relazione del servizio sociale depositata in data 2 ottobre 2025, ritiene assecondabili le conclusioni formulate congiuntamente delle parti e accoglie la domanda di affidamento esclusivo della minore Per_1 Dalla relazione redatta dall'assistente sociale incaricata emerge con chiarezza l'assenza di collaborazione da parte della madre, signora rispetto al percorso di CP_1 ripresa della relazione con la figlia. La resistente non partecipa agli incontri assistiti organizzati dal servizio sociale, non fornisce alcuna disponibilità al confronto e dichiara espressamente di voler preservare il proprio equilibrio personale, anche su indicazione del proprio psicologo, rinunciando di fatto al ruolo genitoriale. Tale condotta, valutata nel suo complesso, appare incompatibile con l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. La madre, pur consapevole della fragilità emotiva pagina 2 di 4 della figlia e della necessità di un intervento riparativo, si sottrae a ogni forma di coinvolgimento, delegittimando il ruolo dei servizi e disattendendo le prescrizioni dell'ordinanza del 27 maggio 2025. La minore, dal canto suo, si presenta serena e collaborativa agli incontri con il padre, manifestando una buona affettività e una relazione fondata sulla fiducia reciproca. Il padre si mostra disponibile, accogliente e proattivo, aderendo alle proposte dei servizi e promuovendo un ambiente familiare stabile e favorevole alla crescita della figlia. La memoria difensiva del ricorrente evidenzia ulteriori elementi significativi, tra cui la decisione della madre di disattivare il numero di cellulare intestato alla figlia, privandola dell'unico canale di comunicazione diretto. Tale gesto, unitamente al silenzio protratto per oltre dieci mesi, costituisce una manifestazione inequivocabile di distacco e rifiuto, con potenziali ripercussioni sul benessere psicologico della minore. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il principio della bigenitorialità, pur fondamentale, debba essere derogato nel caso di specie, in favore di un affidamento esclusivo al padre, unico genitore che dimostra di possedere le competenze relazionali, affettive ed educative necessarie per garantire una crescita equilibrata della minore. La decisione è assunta nell'esclusivo interesse della minore tenuto conto della Per_1 sua volontà espressa, della stabilità del contesto paterno e dell'assenza di iniziativa da parte della madre nel recupero del legame affettivo. Le spese di giudizio restano compensate come da accordi.
PQM
Il Tribunale, dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della minore al padre, con Persona_2 collocazione residenziale presso il medesimo e facolta' del padre di adottare ogni decisione nell'interesse della minore;
revoca l'obbligo del padre di corrispondere alla madre, il contributo CP_1 mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della minore, come già disposto con provvedimento del 27.05.2025; revoca la concessione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre e ne dispone l'attribuzione in via esclusiva al padre;
dispone il mantenimento diretto della minore senza obbligo di versamento di Per_1 contributi tra i genitori;
dispone che la madre concorra nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, spese che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
pagina 3 di 4 a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede IA .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Autorizza la madre a frequentare la figlia in ambiente protetto, secondo le modalità che saranno individuate dai Servizi Sociali competenti, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore;
Ferrara, 14.10.25
L'estensore Il presidente
NN NI LO AN
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