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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MA, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - cf_ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele Ii 25 02100 Rieti RI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 332 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 333 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 216 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 TASI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 335 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 336 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente deduce di aver raggiunto un accordo conciliativo con il Comune di Rieti, già agli atti del presente procedimento. Di talché chiede estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 19.03.2025 (R.G.R. 93/2025, “Ricorrente_1
” con sede a Indirizzo_2, come in atti rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso avvisi di accertamento esecutivi per IMU e TASI emessi dal Comune di Rieti, per omesso pagamento dell'imposta municipale per gli anni 2017,2018,2019,2020 e 2021, per un importo complessivo comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi di €. 88.728,00.
Dette imposte comunali sono scaturite dal possesso dell'istituzione religiosa di cui sopra, dei seguenti immobili nel territorio del Comune di Rieti e precisamente:
- Indirizzo_1, dati catastali_1;
Indirizzo_1 dati catastali_2- , ;
- Indirizzo_1, dati catastali_3;
- Località_3, dati catastali_4.
Adduceva in particolare l'opponente a fondamento della formulata opposizione la non debenza delle somme richieste, in quanto la ricorrente è un ente non religioso iscritto nel registro delle persone giuridiche al n.790/1987.
Ai fini istituzionali persegue attività di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale che temporale: E che,
l'immobile denominato “Località_3”, essendo stato dichiarato non utilizzabile dall'Ordinanza di sgombero n. 14188 del 09.03.2017, ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n.229 del 2016, dispone, al comma 16, esenzione dall'IMU e dalla TASI. Si è costituto il Comune di Rieti con documentazione in atti. E' stata medio tempore alla camera di consiglio del 20.10.2025 disposta la sospensione dell'esecuzione di quanto richiesto con ordinanza n. 188/2025.
Risulta, tuttavia, che in data 28.11.2025 al n. identificativo NIR: 383256072025 di questa Corte, è stato depositato un accordo conciliativo con compensazione delle spese, tra le parti.
All'udienza pubblica del 1° dicembre 2025, il ricorrente presente in collegamento da remoto, deduce di aver raggiunto un accordo conciliativo con il Comune di Rieti, già agli atti del presente procedimento. Di talché chiede estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
La corte, visti anche gli atti di causa, trattiene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto descritto nella parte in fatto, la Corte prende atto che è intervenuto accordo di conciliazione giudiziale (ex art. 48 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) sottoscritto tra le parti sulla base della proposta consensuale per l'annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento esecutivi impugnati, limitatamente agli immobili classificati in categoria catastale
B/1, e riconosciuta la debenza da parte ricorrente, per gli immobili in categoria catastale C/2 e
C/6. Concordano anche la modalità di pagamento delle somme dovute, e si prende atto anche della rinuncia al ricorso da parte ricorrente, nonché l'accordo integrale della compensazione delle spese processuali sostenute per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992. Ciò stante in ragione dell'intervenuta conciliazione deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non residuando ragioni di conflitto tra le parti, con la convenuta compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Così deciso in Rieti il 1° dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LA MA, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - cf_ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele Ii 25 02100 Rieti RI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 332 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 333 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 216 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 217 TASI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 335 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 336 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente deduce di aver raggiunto un accordo conciliativo con il Comune di Rieti, già agli atti del presente procedimento. Di talché chiede estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 19.03.2025 (R.G.R. 93/2025, “Ricorrente_1
” con sede a Indirizzo_2, come in atti rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso avvisi di accertamento esecutivi per IMU e TASI emessi dal Comune di Rieti, per omesso pagamento dell'imposta municipale per gli anni 2017,2018,2019,2020 e 2021, per un importo complessivo comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi di €. 88.728,00.
Dette imposte comunali sono scaturite dal possesso dell'istituzione religiosa di cui sopra, dei seguenti immobili nel territorio del Comune di Rieti e precisamente:
- Indirizzo_1, dati catastali_1;
Indirizzo_1 dati catastali_2- , ;
- Indirizzo_1, dati catastali_3;
- Località_3, dati catastali_4.
Adduceva in particolare l'opponente a fondamento della formulata opposizione la non debenza delle somme richieste, in quanto la ricorrente è un ente non religioso iscritto nel registro delle persone giuridiche al n.790/1987.
Ai fini istituzionali persegue attività di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale che temporale: E che,
l'immobile denominato “Località_3”, essendo stato dichiarato non utilizzabile dall'Ordinanza di sgombero n. 14188 del 09.03.2017, ai sensi dell'art. 48 del D.L. n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n.229 del 2016, dispone, al comma 16, esenzione dall'IMU e dalla TASI. Si è costituto il Comune di Rieti con documentazione in atti. E' stata medio tempore alla camera di consiglio del 20.10.2025 disposta la sospensione dell'esecuzione di quanto richiesto con ordinanza n. 188/2025.
Risulta, tuttavia, che in data 28.11.2025 al n. identificativo NIR: 383256072025 di questa Corte, è stato depositato un accordo conciliativo con compensazione delle spese, tra le parti.
All'udienza pubblica del 1° dicembre 2025, il ricorrente presente in collegamento da remoto, deduce di aver raggiunto un accordo conciliativo con il Comune di Rieti, già agli atti del presente procedimento. Di talché chiede estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
La corte, visti anche gli atti di causa, trattiene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto descritto nella parte in fatto, la Corte prende atto che è intervenuto accordo di conciliazione giudiziale (ex art. 48 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) sottoscritto tra le parti sulla base della proposta consensuale per l'annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento esecutivi impugnati, limitatamente agli immobili classificati in categoria catastale
B/1, e riconosciuta la debenza da parte ricorrente, per gli immobili in categoria catastale C/2 e
C/6. Concordano anche la modalità di pagamento delle somme dovute, e si prende atto anche della rinuncia al ricorso da parte ricorrente, nonché l'accordo integrale della compensazione delle spese processuali sostenute per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992. Ciò stante in ragione dell'intervenuta conciliazione deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non residuando ragioni di conflitto tra le parti, con la convenuta compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Così deciso in Rieti il 1° dicembre 2025