TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 24353/2022 promossa da:
elettivamente Controparte_1
domiciliata in NO, corso Tassoni 25, presso lo studio degli avv. Elena Taricco e
Alberto Torta, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in NO, via Controparte_2
Magenta 12 bis D, presso lo studio dell'avv. Francesca Contento, che la rappresentata e difende, con l'avv. Priscilla Lo Bartolo, per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: concorrenza sleale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…nel merito, accertare il diritto esclusivo di Parte_1 derivante dalla Concessione n. 902680, di irradiare il proprio Controparte_3 segnale radiofonico: a) sulla frequenza 91.580 MHz nell'area di servizio corrispondente alle province di Vercelli-Biella e di NO (capoluogo escluso) attraverso il proprio impianto di diffusione di Netro regione Le Bline;
b) sulla Pt_2 frequenza 91.350 MHz nell'area di servizio corrispondente alle province di Cuneo e di NO (capoluogo escluso) attraverso il proprio impianto di diffusione di OS
NA (CN), località Monte Moro;
accertare che l'attrice di Parte_1 CP_1
Con
e sulle frequenze e nelle aree di servizio di cui al punto precedente,
[...]
subisce interferenze ad opera della convenuta Controparte_2
e precisamente provenienti dall'impianto di quest'ultima situato in
[...]
comune di Pecetto Torinese, località Colle della Maddalena, strada della Vetta n.
46, operante su frequenza 91.500 MHz e avente area di servizio limitata alla città di NO e pochi altri comuni confinanti con il capoluogo;
condannare la convenuta alla cessazione immediata delle denunciate turbative;
accertare che le turbative oggetto di causa integrano l'illecito di cui all'art. 2598 segg. c.c., o in ogni caso di quello ex art. 2043 c.c., per il cui risarcimento parte attrice si riserva di agire in separato giudizio;
con vittoria di spese processuali i e successive occorrende, comprese quelle per eventuale C.T.U. e C.T.P., oltre a rimborso forfettario per spese generali e
C.P.A., oltre I.V.A. se dovuta.
In via istruttoria ...”
Convenuta: “… in via istruttoria ...
Nel merito,
Respingere ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.”
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta, come precisate all'udienza del 18/12/2024, hanno a oggetto l'inibitoria della continuazione delle interferenze su due frequenze, con mero accertamento della sussistenza di un illecito ex art. 2598 o 2043 Cc, per il quale inizialmente era stata richiesta una condanna generica, con provvisionale di € 20.000,00 (cit. p. 11).
Costituendosi in giudizio, l'associazione ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
2. L'oggetto della controversia rende necessario rilevare che il consulente tecnico ing. , in primo luogo, ha verificato che “le interferenze allegate Persona_1 dall'attrice esistono e ... sono di entità tale da essere percepibili dall'utente nell'ascolto”; in secondo luogo, ha affermato che “la causa dell'interferenza è da individuarsi nello sconfinamento dei segnali di dall'ambito CP_2
territoriale autorizzato per l'emittente convenuta con interessamento delle zone autorizzate per NORI”; infine, ha individuato rimedi tecnici per ovviare al fenomeno
(p. 40 e seg.).
Anche in relazione a queste risultanze, nella comparsa conclusionale la convenuta sostiene che “non vi è alcun diritto di a trasmettere Parte_1 senza interferenze in forza della concessione” (p. 4), evidenziando che essa è data
“salvi i diritti dei terzi” (p. 5) e che, secondo lo stesso consulente, “detto sconfinamento è di per sé fisiologico sotto il profilo fisico e radioelettrico” (cons. p.
41).
La tesi della convenuta non è però condivisibile, perché la clausola citata non consente la violazione dei diritti attorei e l'affermazione dell'ing. in ordine Per_1
al carattere fisiologico delle interferenze ha valenza generale e, con riferimento al caso di specie, è accompagnata dalla precisazione secondo cui “l'intensità in quelle zone del segnale di è però prossima a quella dei CP_2
segnali NORI e, attesa la stretta vicinanza delle rispettive frequenze, determina disturbo nell'ascolto dell'emittente NORI interessata”, seguita dall'individuazione di adeguati rimedi (p. 41).
Il consulente ha infatti affermato che “la causa delle interferenze accertate è individuabile in uno “sconfinamento” del segnale di RADIO EVANGELO nelle aree
“illuminate” dalle trasmissioni degli impianti NORI, sconfinamento che avviene con
3 un livello di ampiezza del segnale non compatibile con una coesistenza priva di disturbi” (p. 29), individuando misure atte ad assicurare “una coesistenza ragionevole delle due emittenti e costituire quindi un rimedio efficace ai disturbi accertati, a fronte del mantenimento per RADIO EVANGELO di un bacino d'utenza idoneo” (p. 34).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza è costante nel tutelare anche il possesso del titolare di un impianto di trasmissione radiotelevisiva avverso emittenti terzi che, seppur titolari di titoli abilitativi, interferiscono sulla stessa frequenza (Cass. 20610/2017).
Sul piano tecnico, le conclusioni del consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti.
Si richiama al riguardo, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012).
Ne discende l'inibitoria della continuazione delle interferenze, che violano i diritti attribuiti all'attrice dalla concessione.
3. Rispetto a questa pronuncia, risulta essere prova di autonomia l'ultima domanda attorea, perché la società si è limitata a chiedere la dichiarazione della sussistenza dell'illecito, senza formulare, nelle conclusioni definitive, una domanda relativa all'accertamento della sussistenza di un danno risarcibile, seppur da quantificare in un separato giudizio (Cass. Sez. Un. 29862/2022).
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti e giustificano il rigetto delle istanze istruttorie.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 10.860,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per le cause di valore indeterminabile con complessità media), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico della convenuta.
4
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, inibisce all la continuazione delle Controparte_2
interferenze sulle frequenze concesse alla Controparte_1
[...] condanna l a rimborsare alla Controparte_2 [...] le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
10.860,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico dell Controparte_2
.
[...]
NO, 06/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza del funzionario dell'Upp dr. Matteo Lacitignola.
5