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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 29/2025 e promossa con ricorso da:
Codice fiscale: Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), in qualità di legali rappresentanti Parte_2 C.F._2 della Società Controparte_1 Parte_3 [...]
con sede in BALIKHISAR Parte_4 [...]
ICI N.726 AKYURT/ANKARA, P.I.: Parte_5 PartitaIVA_1 società socia della , con sede in Jesi, Via Sandro Pertini 6, Controparte_2
P.I.: , nonché già legali rappresentanti della , P.IVA_2 Controparte_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaldo Ippoliti del Foro di Ancona, con studio legale in Ancona (AN), Via Candia 110H
- RECLAMANTE-
CONTRO
(P.I.: ), già Controparte_3 P.IVA_2 con sede in Jesi (AN), Via Sandro Pertini n. 6 (n. REA: AN -209500), in persona del Curatore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CP_4
MARFORI del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in 61032 - Fano (PU), via Montevecchio n. 56/A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_6 CodiceFiscale_3
Maria Di Bartolomeo del foro di Ancona -RECLAMATI
CP_5
Controparte_6
CP_7
RECLAMATI -contumaci
Con l'intervento del Sig. Procuratore Generale in sede
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura liquidazione giudiziale n.117/2024 pubblicata e notificata il 23.12.2024 dal Tribunale di Ancona
Conclusioni per le parti: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona dichiarava la apertura della liquidazione giudiziale di il Tribunale, nella contumacia della Controparte_2
Co
aveva rilevato: la sussistenza di una consistente esposizione debitoria, anche verso
INPS ed erario;
il superamento dei requisiti dimensionali;
il superamento della soglia ex art. 49 comma 5 CCII;
la prova dello stato di insolvenza.
Avverso la sentenza di liquidazione giudiziale propone reclamo la società
[...]
Parte_7
socia unica della
[...] Controparte_2
Si sono costituiti la curatela ed il creditore procedente insistendo per il Pt_6
rigetto del reclamo;
gli altri creditori procedenti vanno dichiarati contumaci.
All'udienza del 13.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va rigettata l'eccezione di nullità della notifica, sollevata dalla liquidazione giudiziale, in quanto effettuata dalla reclamante, in data 25/01/2025, all'indirizzo PEC personale dell'Avv. . anziché Controparte_4 Email_1
2 all'indirizzo di posta elettronica certificata della Curatela della procedura di
Liquidazione Giudiziale della NM Email_2
risultante dai pubblici registri;
la costituzione della curatela ha sanato infatti sanato l'irregolarità della notifica.
Col reclamo, premesse ampie argomentazioni difensive sul contesto economico, anche internazionale, in cui si è trovata la società posta in liquidazione giudiziale, sulle vicende giudiziarie relative alla nomina di un amministratore giudiziario, la società reclamante contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato lo Con stato di insolvenza;
allegato che la , in quanto proprietaria di un capannone, sul quale non gravano ipoteche, del valore di oltre euro 4 milioni, è iperpatrimonializzata e che gli elementi attivi del patrimonio sono in grado di coprire il debito;
contesta l'ammontare dei debiti scaduti, in quanto la complessiva esposizione debitoria vede un debito di €1.399.216,76 verso la controllante AK, mentre per il debito di
€897.000,00 verso la società sussistono trattative Parte_8
per un accordo complessivo con la AK;
aggiunge che AK, società con capitale
Con versato di euro 1.141.000,00, sta pagando i creditori della e che il CDA ha deciso per la messa in liquidazione volontaria.
Il reclamo è infondato.
Con Premesso che alla data della apertura della liquidazione giudiziale la non risultava in liquidazione volontaria, secondo quanto emerge dalla visura camerale in atti, va ricordato che lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022, Cass.
30284/2022;cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. n.
29913/2018). La valutazione dello stato di insolvenza è quindi affidata ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accertare, anche in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, la capacità dell'impresa ad assicurarsi una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo
3 meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Solo nei confronti delle società in liquidazione, non destinate a rimanere sul mercato ma, esclusivamente, a soddisfare i creditori sociali, lo stato di insolvenza si valuta mediante il raffronto fra il totale dell'attivo liquidabile e l'ammontare totale dei debiti;
infatti, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla L.
Fall., art. 5, ora art. 2 e 121 CCII, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;
l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica che la consistenza dell' attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass.
28193/2020); il raffronto tra poste patrimoniali attive e passive va condotto analizzando la prospettiva concreta di realizzazione e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori.
Va quindi ribadito che la NM non è stata posta in liquidazione volontaria.
Sicchè è irrilevante la valutazione delle cause del venire meno della continuità aziendale per escludere l'imputabilità delle condotte che hanno determinato lo stato di irreversibile crisi;
è irrilevante il valore delle immobilizzazioni materiali (ed in particolare del capannone industriale), non essendo la società in liquidazione;
è irrilevante la prospettazione di futuri interventi di copertura dei debiti da parte della società controllante, in quanto circostanza che – per contro – dimostra l'impotenza
Con finanziaria della;
è irrilevante contestare l'ammontare dei debiti prospettando un diverso ammontare delle passività, in quanto tale ammontare rimane di importo comunque elevato e tale da non apparire suscettibile di pagamento, nel breve, con Con entrate della , società che allo stato non presenta alcuna liquidità di cassa (il conto corrente bancario è passivo), non risulta avere accesso al credito bancario, ha fermato la propria attività produttiva, ha perso totalmente la propria forza lavoro, ha chiuso la sede legale e lo stabilimento produttivo.
4 In particolare, dai bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 della CP_2
, approvati in data 30/07/2024 ed in data 7/8/2024 emerge che l'esercizio 2022 si
[...]
chiude con una perdita di € 1.933.000,00 non ripianata e portata a nuovo per un totale di
€ 2.260.802 di perdite accumulate nel corso degli esercizi a cui si aggiunge anche la perdita dell'esercizio 2023 che si chiude con una perdita di € 279.320 anch'essa non ripianata e portata a nuovo, e con una diminuzione del capitale sociale, al 31.12.2023, di oltre un terzo.
Nel caso di specie, è evidente che a fronte di un debito documentato dal bilancio 2023
(idealmente stornate le voci debiti verso soci e debiti verso società controllante) pari ad euro 2.037.000,00, venuto meno il flusso di cassa e non registrandosi ricavi, verificatesi importanti perdite di esercizio negli ultimi due anni, non esistono entrate correnti che possano assicurare all'impresa, in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, la possibilità di coprire in tempi ragionevoli le obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale, essendo improprio sostenere che il valore del capannone copre detto debito “rettificato”.
Va quindi confermato il ragionamento del Tribunale di prime cure, che ha posto in rilievo i numerosi decreti ingiuntivi non opposti, i pignoramenti intrapresi dai creditori (fornitori e dipendenti), l'azzeramento della forza lavorativa e l'inattività di fatto;
a ciò va aggiunto che i bilanci degli ultimi due esercizi risultano essere stati redatti e depositati in data 20 luglio - 7 agosto 2024, ossia fuori dei termini di legge e nelle more del procedimento ex art. 2409 c.c., a dimostrare il totale disinteresse nella conduzione della società da parte dell'organo di amministrazione, e, in definitiva, della stessa società proprietaria, odierna reclamante, vista la coincidenza delle persone fisiche che rivestono la qualità di legali rappresentanti delle due società.
Il reclamo va quindi rigettato;
stante l'esito del gravame, non possono essere adottate le misure ex art. 52 CCII.
Va infine rigettata la richiesta della curatela di condanna del legale rappresentante della società reclamante al pagamento in solido con la società delle spese dell'intero processo per mala fede, nonché di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 9
D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.
5 La condanna invocata richiede la prova della malafede, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, non essendo sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831), tesi proposte, nel caso di specie, per la prima volta in sede di reclamo, atteso che la società ricorrente è rimasta contumace nella fase istruttoria.
La condanna alle spese del reclamo segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza di liquidazione giudiziale gravata;
Condanna e in qualità di Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti della Società Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di Parte_7
lite del grado nei confronti di Liquidazione Giudiziale di CP_2
e , che per ciascuno si liquidano in €. 6.000,00 oltre rimborso
[...] Parte_6
forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n.
115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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