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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
RI, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. R.G. 1970/2024
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa alla via Pietro Rosano n.24, presso lo studio degli avv.ti
AE RO e AE NE, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente
-
E
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto depositato il 14/02/2024 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l'
CP_2 al fine di veder “Accertarsi e dichiararsi, previa consulenza tecnica di ufficio, che l'istante, in dipendenza dei postumi inabilitanti conseguenti all'infortunio subito in data 23.08.22, presenta una menomazione dell'integrazione psico fisica quanto meno pari al 18% o a quella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Per lo effetto, condannare l' al
CP_2 pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo in capitale nella misura in percentuale riconosciuta giudizialmente. Condannare l' al pagamento degli interessi legali sulle
CP_2 somme riconosciute. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente
CP_2 giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A sostegno delle proprie pretese ha quindi allegato:
- Di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23/08/2022;
- Che, sottoposto a visita medico-legale dai sanitari dell' sono state CP_2 riscontrate le seguenti lesioni “esiti di frattura di tibia e perone al III medio diafisario sx in trattamento con mezzo di osteosintesi metallico a sede tibiale con sfumata ripercussione funzionale”, per le quali gli è stata riconosciuta una percentuale di danno del 06%;
- Di avere diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di danno biologico;
- Di aver presentato opposizione avverso il provvedimento del convenuto e di non aver mai ricevuto risposta.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato l'esito della valutazione del consulente nominato, insistendo per la necessità di ulteriori chiarimenti o, in subordine, ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU espletata.
Per_ Conferito incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
I fatti di causa non sono dibattuti tra le parti, non essendo discusso che il ricorrente ha subito in data 23/08/2022 un infortunio.
Le circostanze in cui tale infortunio è avvenuto nemmeno sono state specificamente contestate dall'istituto resistente, che si è limitato ad una generica difesa. Deve quindi ritenersi pacifico che il ricorrente si sia infortunato durante la propria attività lavorativa.
Rispetto alla richiesta avanzata in giudizio, quindi, è necessario osservare che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Appare quindi centrale il concetto di occasione di lavoro, che pur se in senso più sfumato, evidentemente richiede un collegamento tra l'evento verificatosi e l'attività lavorativa. Sul punto, significativamente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che “quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della
"occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
Sulla base delle circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla resistente, quindi, deve ritenersi sussistente l'occasione di lavoro richiesta dal legislatore.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto
Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se CP_2 il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo CP_2 si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Per_ Venendo alla fattispecie oggetto del giudizio, quindi, la consulenza svolta dal dott. si
è conclusa nel senso che “VALUTAZIONE Danno lavorativo voci di competenza o analogiche:
Esiti frattura biossea di gamba sx: 292 (5%) e 293 (5%), 36 (1%), 306 (1%). Gli esiti memativi delle due lesioni ossee se avessero interessato i segmenti lesi isolatamente avrebbero avuto una valutazione in minus. Dal momento che la frattura è biossea occorre considerare il deficit articolare della caviglia che non sono stati riscontrati disturbi di circolo intendendosi i disturbi del trofismo cutaneo (a tipo pallore, acrocianosi, ecc.) e disturbi della sensibilità tattile e termo- dolorifica (a tipo ipoestesie, anestesie, parestesie), nonché il concetto di anchilosi dettato dallo stesso DM 12.07.2000 ossia: La voce anchilosi, utilizzata per i vari segmenti osteo-articolari, deve intendersi come impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento articolare. Inoltre il medesimo DM detta: Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Da qui la valutazione non della somma aritmetica (11%) ma quella del 10%”.
Il percorso argomentativo seguito dal consulente nominato, dunque, appare corretto e privo di vizi logici tali da inficiarne il risultato, in quanto coerente con le argomentazioni medico- legali svolte, secondo cui “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che il Sig.
è affetto, per quanto è causa, da: Esiti di frattura biossea con esisti cicatriziali Parte_1 alla gamba sinistra. Il ricorrente è un uomo di 35 anni in condizioni generali buone per sesso ed età. Il ricorso proposto fonda sul riconoscimento di postumi del 18% o a quelli risultanti in corso di causa […] La complessità anatomo-funzionale dei distretti interessati richiede un apprezzamento omnicomprensivo degli esiti delle lesioni delle singole componenti ossee, capsulo-legamentose, muscolo-tendinee e nervose, la cui armonica interazione garantisce il funzionamento in fase statica (ortostatismo) e dinamica (deambulatoria) nonché della funzione propriocettiva. Sono stati presi in esame i seguenti elementi: morfologia, ripercussioni sull'articolarità della caviglia, funzionalità legamentosa, dell'integrità della muscolatura intrinseca ed estrinseca, del piede, delle ripercussioni sulla fase deambulatoria e ortostatica, sensitiva e motoria. Dai dati precedentemente riferiti ed opportunamente documentati, risulta che il ricorrente in seguito all'infortunio descritto in premessa ha riportato delle lesioni personali che hanno determinato il ricorso a strutture sanitarie ospedaliere con la messa in atto di terapie specifiche anche cruente. Le lesioni subite consistono in una frattura biossea di gamba e più dettagliatamente una frattura del terzo medio diafisario di tibia e perone a sinistra […] Il trattamento per la lesione alla tibia è stato cruento con l'impianto di mezzi di sintesi (chiodo endomidollare di tibia), tuttora in sede. Le menomazioni conseguenti al tipo di lesioni descritte consistono in limitazioni funzionali dell'arto inferiore sinistro con cicatrici alla faccia anteriore della gamba. E' da considerare un decorso post-traumatico superiore alla media a causa di un ritardo di consolidazione con un atteggiamento del piede in piatto-valgo. All'atto della presente valutazione sono trascorsi quasi tre anni per cui le menomazioni residuate possono considerarsi stabilizzate e non suscettibili di ulteriori progressioni. Coesistono esiti cicatriziali a diverso livello interessanti il medesimo arto come descritto nell'esame obiettivo. E' opportuno considerare l'eventuale sussistenza di danno estetico. Gli esiti estetici sono costituiti da cicatrici rotondeggianti e lineari con una moderata discromia alla faccia anteriore di gamba sinistra, sono leggermente rilevati e ipercromici, non cheloidei, sono localizzati in sede non esposta abitudinariamente e mascherabile con l'abbigliamento, non realizzano un pregiudizio alla funzione estetica globale (danno fisiognomico) né un danno fisionomico: il pregiudizio estetico è lieve. Costituiscono gli esiti cutanei di trattamenti terapeutici necessari in ragione delle fratture subite e la loro valutazione viene assorbita da quella dei postumi dell'infortunio lavorativo. Da ultimo occorre considerare anche il giudizio di idoneità lavorativa espresso dal Medico
Competente che limita la movimentazione di carichi ai 12 k2/15 kg, ricordando che il limite per un uomo fissato dal D. Lgs. 81/08 è di 25 kg”.
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto derivanti dall'analisi dell'esame obiettivo del ricorrente, congiuntamente alla lettura della certificazione medica in atti, con la conseguenza che non vi sono ragioni per dubitare delle conclusioni raggiunte.
In aggiunta a ciò, nella risposta alle osservazioni fatte pervenire da parte ricorrente, il consulente nominato ha avuto modo di precisare che: “Danno estetico: a pagina 9 dell'elaborato peritale sono stati esposti i motivi a base della valutazione (voce tabellare 36 = 1%) che si sintetizzano. Le cicatrici rilevate costituiscono gli esiti cutanei del trattamento chirurgico in ragione delle fratture subite, quindi, non costituiscono danno autonomo legato all'evento lesivo e la loro valutazione viene assorbita da quella dei postumi dell'infortunio lavorativo. Non sono ipercromici e/o cheloidei, sono localizzati in sede non esposta abitudinariamente e mascherabile con l'abbigliamento (sia da lavoro sia di quello abituale per un uomo), ma soprattutto non realizzano un pregiudizio alla funzione estetica globale (danno fisiognomico) né un danno fisionomico: il pregiudizio estetico è lieve. Tuttavia per la loro estensione si è ritenuto di attribuire un incremento percentuale dell'1%. Mezzi di sintesi: sono stati regolarmente valutati
(cfr. pagina 9 voce 306) e per il tipo di sintesi appare equa la valutazione dell'1% ricordando che la voce tabellare codifica “fino a…”. Limitazioni funzionali: se non fossero state valutate le percentuali attribuite (voci 292 e 293 pari a 10%) sarebbero assolutamente inappropriate e si sarebbe dovuta attribuire una minore, anche ricorrendo anche ad una voce tabellare analogica.
Ulteriore dato è desumibile dal certificato del medico curante (23.05.2025) che riporta applicazioni di magnetoterapia e una fisioterapia (17.11.2022/27.03.2023) senza aggiungere particolari obiettività. Capacità lavorativa specifica: non è richiesta nei quesiti. E' attribuzione specifica del Medico Competente formulare il giudizio di idoneità lavorativa. Quello richiamato nelle osservazioni e menzionato a pagina 9 è del 30.03.2023 a distanza di sette mesi dall'evento traumatico, limita la movimentazione di carichi ai 12/15 kg, in via provvisoria fissando una nuova visita a distanza di appena un mese (27.04.2024) di cui non vi disponibilità. Inoltre, lo scrivente ha chiesto (cfr. allegato) in sede di visita il giudizio del Medico competente del 2024 o
2025 non pervenuti. Per tali motivi si conferma la valutazione espressa”.
Sulla base delle conclusioni del consulente nominato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento al ricorrente di una percentuale di invalidità al lavoro del 10% e con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella CP_2 misura del 10%, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione all'integrità psicofisica del 10%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.638, oltre spese generali, CP_2
IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott.
Marco RI
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
RI, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. R.G. 1970/2024
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa alla via Pietro Rosano n.24, presso lo studio degli avv.ti
AE RO e AE NE, dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente
-
E
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto depositato il 14/02/2024 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l'
CP_2 al fine di veder “Accertarsi e dichiararsi, previa consulenza tecnica di ufficio, che l'istante, in dipendenza dei postumi inabilitanti conseguenti all'infortunio subito in data 23.08.22, presenta una menomazione dell'integrazione psico fisica quanto meno pari al 18% o a quella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Per lo effetto, condannare l' al
CP_2 pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo in capitale nella misura in percentuale riconosciuta giudizialmente. Condannare l' al pagamento degli interessi legali sulle
CP_2 somme riconosciute. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente
CP_2 giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A sostegno delle proprie pretese ha quindi allegato:
- Di aver subito un infortunio sul lavoro in data 23/08/2022;
- Che, sottoposto a visita medico-legale dai sanitari dell' sono state CP_2 riscontrate le seguenti lesioni “esiti di frattura di tibia e perone al III medio diafisario sx in trattamento con mezzo di osteosintesi metallico a sede tibiale con sfumata ripercussione funzionale”, per le quali gli è stata riconosciuta una percentuale di danno del 06%;
- Di avere diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di danno biologico;
- Di aver presentato opposizione avverso il provvedimento del convenuto e di non aver mai ricevuto risposta.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato l'esito della valutazione del consulente nominato, insistendo per la necessità di ulteriori chiarimenti o, in subordine, ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU espletata.
Per_ Conferito incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
I fatti di causa non sono dibattuti tra le parti, non essendo discusso che il ricorrente ha subito in data 23/08/2022 un infortunio.
Le circostanze in cui tale infortunio è avvenuto nemmeno sono state specificamente contestate dall'istituto resistente, che si è limitato ad una generica difesa. Deve quindi ritenersi pacifico che il ricorrente si sia infortunato durante la propria attività lavorativa.
Rispetto alla richiesta avanzata in giudizio, quindi, è necessario osservare che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Appare quindi centrale il concetto di occasione di lavoro, che pur se in senso più sfumato, evidentemente richiede un collegamento tra l'evento verificatosi e l'attività lavorativa. Sul punto, significativamente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che “quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della
"occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
Sulla base delle circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla resistente, quindi, deve ritenersi sussistente l'occasione di lavoro richiesta dal legislatore.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto
Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se CP_2 il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo CP_2 si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Per_ Venendo alla fattispecie oggetto del giudizio, quindi, la consulenza svolta dal dott. si
è conclusa nel senso che “VALUTAZIONE Danno lavorativo voci di competenza o analogiche:
Esiti frattura biossea di gamba sx: 292 (5%) e 293 (5%), 36 (1%), 306 (1%). Gli esiti memativi delle due lesioni ossee se avessero interessato i segmenti lesi isolatamente avrebbero avuto una valutazione in minus. Dal momento che la frattura è biossea occorre considerare il deficit articolare della caviglia che non sono stati riscontrati disturbi di circolo intendendosi i disturbi del trofismo cutaneo (a tipo pallore, acrocianosi, ecc.) e disturbi della sensibilità tattile e termo- dolorifica (a tipo ipoestesie, anestesie, parestesie), nonché il concetto di anchilosi dettato dallo stesso DM 12.07.2000 ossia: La voce anchilosi, utilizzata per i vari segmenti osteo-articolari, deve intendersi come impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento articolare. Inoltre il medesimo DM detta: Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. Da qui la valutazione non della somma aritmetica (11%) ma quella del 10%”.
Il percorso argomentativo seguito dal consulente nominato, dunque, appare corretto e privo di vizi logici tali da inficiarne il risultato, in quanto coerente con le argomentazioni medico- legali svolte, secondo cui “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che il Sig.
è affetto, per quanto è causa, da: Esiti di frattura biossea con esisti cicatriziali Parte_1 alla gamba sinistra. Il ricorrente è un uomo di 35 anni in condizioni generali buone per sesso ed età. Il ricorso proposto fonda sul riconoscimento di postumi del 18% o a quelli risultanti in corso di causa […] La complessità anatomo-funzionale dei distretti interessati richiede un apprezzamento omnicomprensivo degli esiti delle lesioni delle singole componenti ossee, capsulo-legamentose, muscolo-tendinee e nervose, la cui armonica interazione garantisce il funzionamento in fase statica (ortostatismo) e dinamica (deambulatoria) nonché della funzione propriocettiva. Sono stati presi in esame i seguenti elementi: morfologia, ripercussioni sull'articolarità della caviglia, funzionalità legamentosa, dell'integrità della muscolatura intrinseca ed estrinseca, del piede, delle ripercussioni sulla fase deambulatoria e ortostatica, sensitiva e motoria. Dai dati precedentemente riferiti ed opportunamente documentati, risulta che il ricorrente in seguito all'infortunio descritto in premessa ha riportato delle lesioni personali che hanno determinato il ricorso a strutture sanitarie ospedaliere con la messa in atto di terapie specifiche anche cruente. Le lesioni subite consistono in una frattura biossea di gamba e più dettagliatamente una frattura del terzo medio diafisario di tibia e perone a sinistra […] Il trattamento per la lesione alla tibia è stato cruento con l'impianto di mezzi di sintesi (chiodo endomidollare di tibia), tuttora in sede. Le menomazioni conseguenti al tipo di lesioni descritte consistono in limitazioni funzionali dell'arto inferiore sinistro con cicatrici alla faccia anteriore della gamba. E' da considerare un decorso post-traumatico superiore alla media a causa di un ritardo di consolidazione con un atteggiamento del piede in piatto-valgo. All'atto della presente valutazione sono trascorsi quasi tre anni per cui le menomazioni residuate possono considerarsi stabilizzate e non suscettibili di ulteriori progressioni. Coesistono esiti cicatriziali a diverso livello interessanti il medesimo arto come descritto nell'esame obiettivo. E' opportuno considerare l'eventuale sussistenza di danno estetico. Gli esiti estetici sono costituiti da cicatrici rotondeggianti e lineari con una moderata discromia alla faccia anteriore di gamba sinistra, sono leggermente rilevati e ipercromici, non cheloidei, sono localizzati in sede non esposta abitudinariamente e mascherabile con l'abbigliamento, non realizzano un pregiudizio alla funzione estetica globale (danno fisiognomico) né un danno fisionomico: il pregiudizio estetico è lieve. Costituiscono gli esiti cutanei di trattamenti terapeutici necessari in ragione delle fratture subite e la loro valutazione viene assorbita da quella dei postumi dell'infortunio lavorativo. Da ultimo occorre considerare anche il giudizio di idoneità lavorativa espresso dal Medico
Competente che limita la movimentazione di carichi ai 12 k2/15 kg, ricordando che il limite per un uomo fissato dal D. Lgs. 81/08 è di 25 kg”.
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto derivanti dall'analisi dell'esame obiettivo del ricorrente, congiuntamente alla lettura della certificazione medica in atti, con la conseguenza che non vi sono ragioni per dubitare delle conclusioni raggiunte.
In aggiunta a ciò, nella risposta alle osservazioni fatte pervenire da parte ricorrente, il consulente nominato ha avuto modo di precisare che: “Danno estetico: a pagina 9 dell'elaborato peritale sono stati esposti i motivi a base della valutazione (voce tabellare 36 = 1%) che si sintetizzano. Le cicatrici rilevate costituiscono gli esiti cutanei del trattamento chirurgico in ragione delle fratture subite, quindi, non costituiscono danno autonomo legato all'evento lesivo e la loro valutazione viene assorbita da quella dei postumi dell'infortunio lavorativo. Non sono ipercromici e/o cheloidei, sono localizzati in sede non esposta abitudinariamente e mascherabile con l'abbigliamento (sia da lavoro sia di quello abituale per un uomo), ma soprattutto non realizzano un pregiudizio alla funzione estetica globale (danno fisiognomico) né un danno fisionomico: il pregiudizio estetico è lieve. Tuttavia per la loro estensione si è ritenuto di attribuire un incremento percentuale dell'1%. Mezzi di sintesi: sono stati regolarmente valutati
(cfr. pagina 9 voce 306) e per il tipo di sintesi appare equa la valutazione dell'1% ricordando che la voce tabellare codifica “fino a…”. Limitazioni funzionali: se non fossero state valutate le percentuali attribuite (voci 292 e 293 pari a 10%) sarebbero assolutamente inappropriate e si sarebbe dovuta attribuire una minore, anche ricorrendo anche ad una voce tabellare analogica.
Ulteriore dato è desumibile dal certificato del medico curante (23.05.2025) che riporta applicazioni di magnetoterapia e una fisioterapia (17.11.2022/27.03.2023) senza aggiungere particolari obiettività. Capacità lavorativa specifica: non è richiesta nei quesiti. E' attribuzione specifica del Medico Competente formulare il giudizio di idoneità lavorativa. Quello richiamato nelle osservazioni e menzionato a pagina 9 è del 30.03.2023 a distanza di sette mesi dall'evento traumatico, limita la movimentazione di carichi ai 12/15 kg, in via provvisoria fissando una nuova visita a distanza di appena un mese (27.04.2024) di cui non vi disponibilità. Inoltre, lo scrivente ha chiesto (cfr. allegato) in sede di visita il giudizio del Medico competente del 2024 o
2025 non pervenuti. Per tali motivi si conferma la valutazione espressa”.
Sulla base delle conclusioni del consulente nominato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento al ricorrente di una percentuale di invalidità al lavoro del 10% e con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella CP_2 misura del 10%, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 Parte_1
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione all'integrità psicofisica del 10%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.638, oltre spese generali, CP_2
IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice del lavoro Dott.
Marco RI