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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI IA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 470/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico Parte_1 degli avv.ti Bongarzone Antonio Rosario e Zinzi Paolo, che la rappresentano e difendono in qualità di professionisti designati in virtù di procura in atti conferita alla società “B&Z Società tra Avvocati”
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via
Olimpia n. 14, e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis
c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del come docente con Controparte_1
1 contratto a tempo determinato negli anni 2019/2020 e 2021/2022, svolgendo tutte le mansioni proprie della qualifica allo stesso modo dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1,
c. 121, l. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “Carta docente”), pari ad € 500,00 annui, per ciascun anno di insegnamento in forza di contratto a tempo determinato.
A fondamento della propria pretesa, richiamando l'obbligo formativo posto dalle norme del contratto collettivo a carico di tutto il personale docente senza distinzioni, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo.
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la Direttiva
1999/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato.
In virtù di tali argomenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, e 2021/2022; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 1.000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2 Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”.
Il si è costituito in giudizio, eccependo il difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa, sulla base della normativa nazionale speciale che esclude chiaramente la concessione del beneficio al personale a tempo determinato. Ha inoltre evidenziato l'assenza di prova dei fatti presupposti alla domanda nonché
l'inammissibilità della “pretesa trasformazione della carta docente in erogazione in denaro”.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata istruita in via documentale e a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente. In virtù del generale criterio di riparto conseguente alla contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione del giudice ordinario si estende a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. art. 63 del medesimo decreto). Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una prestazione di natura economica riconnessa al contratto di lavoro intercorso tra le parti, avente carattere di diritto soggettivo di credito da questo derivante, e non comporta l'esame né coinvolge alcun atto organizzativo generale adottato dalla P.A. nell'ambito della gestione del rapporto, ma esclusivamente le condizioni di impiego conseguenti all'esercizio, da parte dell'amministrazione convenuta, dei poteri del datore di lavoro privato.
***
3 Nel merito, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. (cfr.
Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), già condiviso dalla giurisprudenza di merito e anche dal Tribunale di Cassino (che pure si è pronunciato in più occasioni su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsi dai principi enunciati in tale giurisprudenza.
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e agli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma
121, la previsione per cui è istituita la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente.
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
4 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato.
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).
L'effettiva permanenza degli obblighi di formazione in capo a tutto il personale docente (conseguente anche all'assenza di una vera portata derogatoria della norma di cui alla l. 107/2015 rispetto alla contrattazione collettiva, dovendosi la previsione piuttosto interpretare in termini di complementarità, cfr. Cons. Stato 16.3.2022, n. 1842), e la contestuale limitazione dell'attribuzione della Carta docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive.
Sul punto la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito
5 ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (nella già citata pronuncia del 2023) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l.149/1999 e dunque con supplenza annuale o “fino al termine delle attività didattiche”.
Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'Accordo quadro recepito con la Direttiva 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 8 novembre 2011, C-177/10, SA Santana).
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili.
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile").
Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e la particolare modalità di erogazione attraverso le forme indicate nei decreti attuativi contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”.
6 Ciò considerato, prosegue la Corte, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della discriminazione, a tutela delle posizioni pregiudicate il giudice adito può emettere una pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”.
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla
Corte di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della Carta anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo la disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una
“fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente.
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.
7 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati
8 in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, come emerge dai contratti di lavoro prodotti dalla parte ricorrente e dallo stato matricolare in atti prodotto dalla parte resistente, con contratti di supplenza temporanea breve e saltuaria per gli anni scolastici oggetto di giudizio. In particolare, per l'anno scolastico 2019/2020 dal 7.01.2020 al 22.6.2020 e per l'anno scolastico 2021/2022 dal 14.09.2021 al 22.04.2022, con contratti successivi.
Per quanto tali supplenze siano state sempre presso il medesimo istituto scolastico e per un periodo quasi continuativo, i contratti di lavoro in questione non sono però riconducibili alle tipologie oggetto dell'elaborazione giurisprudenziale sopra citata, e non emerge nell'immediato la sussistenza di una discriminazione vietata.
Va infatti chiarito che pur non avendo la Suprema Corte direttamente affrontato la questione relativa alla sussistenza del diritto anche in relazione a docenti che hanno svolto la propria prestazione sulla base di contratti non riconducibili ex ante ad una dimensione “annuale” della didattica, deve in ogni caso aversi riguardo al giudizio di comparabilità tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sollecitato dalla giurisprudenza europea, che si pone alla base dell'operazione ermeneutica di disapplicazione parziale della norma interna.
Occorre infatti considerare che il riconoscimento del bonus è legato a una dimensione e programmazione annuale della didattica, e tale correlazione, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte sopra esaminata, è ammissibile in quanto frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore.
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna discriminazione nel caso in cui il docente assunto a tempo determinato non abbia prestato servizio secondo un'articolazione che, almeno in via di fatto, possa rispecchiare quella annuale e che sia ad essa comparabile.
9 Seppure vada considerato quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 3 luglio 2025 C-268/24, resa sulla specifica fattispecie, che ha ricordato come la mera durata dei contratti non possa costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare la diversità di trattamento (“Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”), tuttavia si ritiene che residui al giudice di merito il margine di apprezzamento legato alla valutazione delle oggettive condizioni in cui si è svolto il servizio, anche in correlazione con la funzione del beneficio.
Dunque, tali condizioni oggettive che giustificano il mancato riconoscimento del beneficio possono individuarsi nel concreto atteggiarsi del rapporto, che essendo ancorato a periodi non coincidenti con l'anno scolastico e di volta in volta rinnovati, necessariamente richiede un'attività di docenza non pianificata e connotata da un carattere di provvisorietà che non ne consente la completa equiparazione – pur a fronte dei medesimi obblighi formali – con quella prestata dai docenti di ruolo o a tempo determinato che svolgono tuttavia la loro opera con l'orizzonte temporale del completamento dell'anno scolastico.
Ciò valorizzando anche la natura unitaria del bonus riconosciuto, che necessariamente presuppone un'esigenza formativa parametrata a incarichi che, seppure non necessariamente coprano l'intero anno scolastico, comunque rivestano una durata sufficiente, come prospettato dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità.
Non si apprezza nel caso di specie e in concreto alcuna disparità di trattamento illegittima, considerando che la parte ricorrente ha prestato servizio in virtù di una pluralità di supplenze temporanee, pur se per una parte dell'anno scolastico ma non per la sua totalità, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente o sostanzialmente unitario, ma con più incarichi condizionati dal prorogarsi delle assenze per cui è stata chiamata ad operare sostituzioni e comunque interrotti, difetta il presupposto di una sufficiente durata della prestazione che rende l'attività
10 resa non comparabile a quella degli altri lavoratori a cui il bonus formativo
è riconosciuto, per cui nel caso di specie difetta la programmazione di un impegno formativo almeno su base annuale.
La domanda va dunque respinta.
Sussistono gravi motivi, alla luce della novità della materia e della recente formazione di indirizzo giurisprudenziale consolidato, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− rigetta la domanda;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 04/12/2025
IL GIUDICE
UI IA
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