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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 250\2024 R.G. e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roccapiemonte (SA), alla via della Libertà n. Parte_1
60, presso lo studio dell'avv. Gaetano Bruno, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Amano del foro di Controparte_1
Napoli e dall'avv. Sabato Venezia del foro di Nola, con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, alla via San Felice n. 33, come da procura conferita con atto separato in calce al decreto ingiuntivo;
1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5668\2023, emessa in data 14\12\20203 dal
Tribunale di Salerno, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per competenze
professionali;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 9\1\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 12\2\2024, Parte_1
proponeva formale appello avverso la sentenza n. 5668\23 emessa in data 14\12\20203 (non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta dalla , Pt_1
nonché la domanda ex art. 96 cpc articolata da parte opposta, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Invero, con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Salerno in data 5\01\2021 il dott.
in qualità di commercialista, rappresentava di avere ricevuto in data Controparte_1
10\11\2004 incarico professionale da per l'ottenimento delle agevolazioni Parte_1
finanziarie previste dalla legge 488/92 e di avere consentito alla predetta, con la propria attività
professionale, di conseguire un contributo riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, a fondo perduto, di € 250.875,00 giusto D.M. 143762 del 21\07\2005, per un totale di spese ammissibili pari ad € 406.000,00; che, ricevuto l'acconto di € 7.272,49, non gli era stato pagato il saldo del compenso pattuito, pari al 4% delle spese ammesse alle agevolazioni,
oltre iva e previdenza (€ 20.300,00 pari al 4% su € 406.000,00); che, di conseguenza, gli era ancora dovuta la somma € 10.939,77 al netto della ritenuta d'acconto ed oneri di legge, oltre interessi di mora, di cui chiedeva l'ingiunzione.
2 Quindi, in data 13-15\1\2021 il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo n. 69\2021
(notificato in data 19\1\2021) per la cifra richiesta, oltre accessori e spese.
Con atto di citazione notificato in data 12\2\2021, proponeva formale Parte_1
opposizione avverso il predetto monitorio, eccependo la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc, decorrente dall'erogazione del finanziamento in data 29-31\12\2007, ed affermando di aver pagato non solo l'acconto ammesso dal professionista, ma anche la residua somma di €
10.939,77 nel gennaio 2008 in contanti.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il dott. , contestando, in via CP_1
preliminare, di non aver mai ricevuto il saldo delle prestazioni eseguite ed eccependo la non operatività nel caso di specie della prescrizione presuntiva, in presenza di un contratto scritto.
Inoltre, l'opposto precisava che, come previsto dall'incarico, l'attività del professionista non si esauriva con l'ottenimento del contributo, ma continuava negli anni successivi con la rendicontazione dell'investimento e la gestione dei contatti presso gli uffici competenti, tanto che lo stesso presenziava al sopralluogo di controllo del 14\10\2010 eseguito dagli incaricati del , quale banca concessionaria del Ministero dello Sviluppo Controparte_2
Economico.
Di poi, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio opposto (cfr. ordinanza del 9\10-
7\11\2021), la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa dal Tribunale di
Salerno con la sentenza qui gravata, che così disponeva: 1) Rigetta l'opposizione e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n.69/2021 (n.108/21 R.G.) emesso dal Giudice Unico
del Tribunale di Salerno in data 13/15.1.2021, notificato il 19.1.2021, che dichiara esecutivo;
2)
Rigetta la domanda ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. articolata dall'opposto; 3) Condanna l'opponente,
in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore della società opposta, delle
spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali
al 15%, iva e cpa come per legge>.
3 In particolare, il primo giudice, dopo aver richiamato i principi in materia di riparto dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo, accertava che il creditore opposto aveva assolto al proprio onere, dimostrando il titolo – peraltro, non contestato – ed allegando l'inadempimento della , mentre l'opponente non aveva fornito alcuna prova del dedotto Pt_1
pagamento del credito ingiunto. In merito alla eccepita prescrizione presuntiva, il Tribunale
richiamava la motivazione dell'ordinanza ex art. 648 cpc, nella quale evidenziava l'inoperatività della eccepita prescrizione presuntiva di fronte a un accordo scritto. Infine, per il giudice di prime cure non erano configurabili i profili di nullità adombrati nelle note di trattazione scritta, non essendo nemmeno allegato di una lettera di incarico predisposta solo da uno dei contraenti, né quale clausola avrebbe necessitato di una specifica doppia sottoscrizione ex art. 1341 cc, senza considerare che pur essendo un atto unilaterale, ossia senza la sottoscrizione del professionista, quest'ultimo vi aveva dato esecuzione, accettando l'incarico per facta concludentia.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato come contratto scritto l'incarico professionale al dott. del 10\11\2004, sottoscritto solo dalla , con la CP_1 Pt_1
conseguente operatività della eccepita prescrizione presuntiva ex art. 2959 n. 2 cc, con decorrenza dal 29-31\12\2007, epoca dell'erogazione dell'unico finanziamento di € 83.625,00,
e senza alcun valido atto interruttivo;
- Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere raggiunta la piena prova del credito da parte del professionista opposto, con particolare riferimento all'art. 6 della lettera di incarico,
nel quale veniva disposta la modalità ed i tempi di pagamento del corrispettivo. In base a tale disposizione, per l'appellante, il saldo del 40% del compenso doveva essere corrisposto solo a seguito dell'erogazione dell'ultima quota di contributo, mentre di fatto la aveva Pt_1
ricevuto un primo ed unico finanziamento di € 83.625,00.
4 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il dott. Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la novità e, quindi, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per violazione dell'art. 345 cpc, non avendo mai la contestato il credito nell'an Pt_1
o nel quantum. Per il resto, l'appellato professionista affermava l'infondatezza dell'appello,
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite,
oltre la condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Quindi, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
9\1\2025, era riservata in decisione al collegio in data 14\1\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, respinto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Contratto scritto e prescrizione presuntiva.
Con il primo motivo l'appellante si doleva dell'erronea qualificazione come contratto scritto dell'incarico professionale conferito al dott. in data 10\11\2004, sottoscritto CP_1
solo dalla , con la conseguente operatività della eccepita prescrizione presuntiva ex art. Pt_1
2959 n. 2 cc, con decorrenza dal 29-31\12\2007, epoca dell'erogazione dell'unico finanziamento di € 83.625,00, e senza alcun valido atto interruttivo.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
In via generale, giova sottolineare che le prescrizioni presuntive non sono causa di estinzione di diritti soggettivi, ma operano esclusivamente sul piano probatorio introducendo una presunzione iuris tantum. Taluni rapporti contrattuali della vita quotidiana, secondo l'id quod
plerumque accidit si estinguono in maniera contestuale all'esecuzione della prestazione e,
pertanto, a prescindere dal fatto che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza al fine di provare l'avvenuto pagamento, si presume che il debito sia stato estinto, ammettendosi a prova contraria solo la confessione della parte o il giuramento decisorio. L'art. 2956, n. 2, prevede,
quindi, la prescrizione triennale del diritto dei professionisti per il compenso dovuto per l'opera
5 prestata, compatibile, quindi, quale species del più ampio genus di rapporti che si svolgono senza formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni, nè rilascio di quietanza scritta.
Nel caso di specie, la ha riconosciuto il rapporto professionale intercorso con il dott. Pt_1
, ma ha eccepito l'avvenuto intero pagamento del credito intimato dallo stesso, CP_1
eccezione compatibile con la contestata prescrizione presuntiva.
Tuttavia, la regolamentazione degli accordi tra le parti in causa e, segnatamente, del compenso dovuto e delle modalità del pagamento frazionato dello stesso in un documento scritto (cfr.
lettera di conferimento incarico del 10\11\2004) rende impossibile l'applicazione della prescrizione presuntiva eccepita, operando quella ordinaria decennale, nella specie non maturata (contratto 10\11\2004, lettere di messa in mora del 7\1\2013 e 8\9\2020).
A questo proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto, purché il credito azionato trovi, nella sua interezza, il suo fondamento nella fonte contrattuale (cfr. Cass. n. 820 del 2006; Cass. n. 11145 del 2012; Cass. n. 9930 del
2014). Il che ricorre anche nel caso di una lettera di incarico, sottoscritta solo dal cliente, ma esibita in giudizio dal professionista che la invochi a suo favore: il requisito della forma scritta,
infatti, deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione del professionista, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Pertanto, va esclusa l'operatività nel caso de quo della eccepita prescrizione presuntiva triennale.
B. Opposizione a decreto ingiuntivo e prova del credito.
Con il secondo motivo di appello la lamentava la mancata piena dimostrazione del Pt_1
credito azionato in monitorio, atteso che il saldo del 40% del compenso doveva essere pagato
6 solo con l'erogazione dell'ultima quota di contributo, del quale risultava emesso solo un primo ed unico finanziamento di € 83.625,00.
Il motivo è infondato.
Premesso che la questione risulta introdotta nel giudizio di primo grado solo nelle note di trattazione scritta per la prima udienza (cfr. note del 13\7\2021), occorre ricordare che il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ivi inclusa l'interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi;
sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l'attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva (cfr. Cass. Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017).
La tardiva contestazione, pertanto, deve considerarsi inammissibile.
Ad ogni modo, occorre evidenziare che la stessa risulta non solo incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla , la quale presuppone l'avvenuta estinzione Pt_1
dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma anche in netto contrasto con la difesa dell'attuale appellante: la ha sempre affermato, e ribadito anche in appello, di aver pagato la somma Pt_1
ingiunta di € 10.939,77 sin dal gennaio 2008, oltre al pacifico acconto di € 7.272,49, così
ammettendo che il diritto al pagamento anche del saldo del 40% era già maturato nel 2008,
tanto da aver pagato.
Di contro, a fronte della produzione del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, nessuna dimostrazione è stata fornita da parte della del dedotto pagamento, in omaggio ai criteri Pt_1
di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale1. In conclusione, per le motivazioni sin qui riportate l'appello va rigettato.
C. Spese processuali.
Le spese processuali, secondo il principio della soccombenza, vengono poste a carico di parte appellante e sono liquidate così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti del dott. ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 5668\2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 14\12\2023;
2) CONDANNA la parte appellante, al pagamento in favore di parte Parte_1
appellata, dott. delle spese processuali del presente grado di giudizio, Controparte_1
che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00 per competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge;
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533 del 30\10\2001; Cass. n. 3373 del 12\2\2010; Cass. n. 8615 del 12\4\2006). 8 3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 250\2024 R.G. e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roccapiemonte (SA), alla via della Libertà n. Parte_1
60, presso lo studio dell'avv. Gaetano Bruno, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Amano del foro di Controparte_1
Napoli e dall'avv. Sabato Venezia del foro di Nola, con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, alla via San Felice n. 33, come da procura conferita con atto separato in calce al decreto ingiuntivo;
1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5668\2023, emessa in data 14\12\20203 dal
Tribunale di Salerno, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per competenze
professionali;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 9\1\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data 12\2\2024, Parte_1
proponeva formale appello avverso la sentenza n. 5668\23 emessa in data 14\12\20203 (non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta dalla , Pt_1
nonché la domanda ex art. 96 cpc articolata da parte opposta, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Invero, con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Salerno in data 5\01\2021 il dott.
in qualità di commercialista, rappresentava di avere ricevuto in data Controparte_1
10\11\2004 incarico professionale da per l'ottenimento delle agevolazioni Parte_1
finanziarie previste dalla legge 488/92 e di avere consentito alla predetta, con la propria attività
professionale, di conseguire un contributo riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, a fondo perduto, di € 250.875,00 giusto D.M. 143762 del 21\07\2005, per un totale di spese ammissibili pari ad € 406.000,00; che, ricevuto l'acconto di € 7.272,49, non gli era stato pagato il saldo del compenso pattuito, pari al 4% delle spese ammesse alle agevolazioni,
oltre iva e previdenza (€ 20.300,00 pari al 4% su € 406.000,00); che, di conseguenza, gli era ancora dovuta la somma € 10.939,77 al netto della ritenuta d'acconto ed oneri di legge, oltre interessi di mora, di cui chiedeva l'ingiunzione.
2 Quindi, in data 13-15\1\2021 il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo n. 69\2021
(notificato in data 19\1\2021) per la cifra richiesta, oltre accessori e spese.
Con atto di citazione notificato in data 12\2\2021, proponeva formale Parte_1
opposizione avverso il predetto monitorio, eccependo la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 cc, decorrente dall'erogazione del finanziamento in data 29-31\12\2007, ed affermando di aver pagato non solo l'acconto ammesso dal professionista, ma anche la residua somma di €
10.939,77 nel gennaio 2008 in contanti.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il dott. , contestando, in via CP_1
preliminare, di non aver mai ricevuto il saldo delle prestazioni eseguite ed eccependo la non operatività nel caso di specie della prescrizione presuntiva, in presenza di un contratto scritto.
Inoltre, l'opposto precisava che, come previsto dall'incarico, l'attività del professionista non si esauriva con l'ottenimento del contributo, ma continuava negli anni successivi con la rendicontazione dell'investimento e la gestione dei contatti presso gli uffici competenti, tanto che lo stesso presenziava al sopralluogo di controllo del 14\10\2010 eseguito dagli incaricati del , quale banca concessionaria del Ministero dello Sviluppo Controparte_2
Economico.
Di poi, concessa la provvisoria esecuzione del monitorio opposto (cfr. ordinanza del 9\10-
7\11\2021), la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, era decisa dal Tribunale di
Salerno con la sentenza qui gravata, che così disponeva: 1) Rigetta l'opposizione e, per
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n.69/2021 (n.108/21 R.G.) emesso dal Giudice Unico
del Tribunale di Salerno in data 13/15.1.2021, notificato il 19.1.2021, che dichiara esecutivo;
2)
Rigetta la domanda ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. articolata dall'opposto; 3) Condanna l'opponente,
in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso in favore della società opposta, delle
spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali
al 15%, iva e cpa come per legge>.
3 In particolare, il primo giudice, dopo aver richiamato i principi in materia di riparto dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo, accertava che il creditore opposto aveva assolto al proprio onere, dimostrando il titolo – peraltro, non contestato – ed allegando l'inadempimento della , mentre l'opponente non aveva fornito alcuna prova del dedotto Pt_1
pagamento del credito ingiunto. In merito alla eccepita prescrizione presuntiva, il Tribunale
richiamava la motivazione dell'ordinanza ex art. 648 cpc, nella quale evidenziava l'inoperatività della eccepita prescrizione presuntiva di fronte a un accordo scritto. Infine, per il giudice di prime cure non erano configurabili i profili di nullità adombrati nelle note di trattazione scritta, non essendo nemmeno allegato di una lettera di incarico predisposta solo da uno dei contraenti, né quale clausola avrebbe necessitato di una specifica doppia sottoscrizione ex art. 1341 cc, senza considerare che pur essendo un atto unilaterale, ossia senza la sottoscrizione del professionista, quest'ultimo vi aveva dato esecuzione, accettando l'incarico per facta concludentia.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato come contratto scritto l'incarico professionale al dott. del 10\11\2004, sottoscritto solo dalla , con la CP_1 Pt_1
conseguente operatività della eccepita prescrizione presuntiva ex art. 2959 n. 2 cc, con decorrenza dal 29-31\12\2007, epoca dell'erogazione dell'unico finanziamento di € 83.625,00,
e senza alcun valido atto interruttivo;
- Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere raggiunta la piena prova del credito da parte del professionista opposto, con particolare riferimento all'art. 6 della lettera di incarico,
nel quale veniva disposta la modalità ed i tempi di pagamento del corrispettivo. In base a tale disposizione, per l'appellante, il saldo del 40% del compenso doveva essere corrisposto solo a seguito dell'erogazione dell'ultima quota di contributo, mentre di fatto la aveva Pt_1
ricevuto un primo ed unico finanziamento di € 83.625,00.
4 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il dott. Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la novità e, quindi, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per violazione dell'art. 345 cpc, non avendo mai la contestato il credito nell'an Pt_1
o nel quantum. Per il resto, l'appellato professionista affermava l'infondatezza dell'appello,
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite,
oltre la condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Quindi, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, concessi i termini di cui all'art. 352 cpc, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
9\1\2025, era riservata in decisione al collegio in data 14\1\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, respinto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Contratto scritto e prescrizione presuntiva.
Con il primo motivo l'appellante si doleva dell'erronea qualificazione come contratto scritto dell'incarico professionale conferito al dott. in data 10\11\2004, sottoscritto CP_1
solo dalla , con la conseguente operatività della eccepita prescrizione presuntiva ex art. Pt_1
2959 n. 2 cc, con decorrenza dal 29-31\12\2007, epoca dell'erogazione dell'unico finanziamento di € 83.625,00, e senza alcun valido atto interruttivo.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio.
In via generale, giova sottolineare che le prescrizioni presuntive non sono causa di estinzione di diritti soggettivi, ma operano esclusivamente sul piano probatorio introducendo una presunzione iuris tantum. Taluni rapporti contrattuali della vita quotidiana, secondo l'id quod
plerumque accidit si estinguono in maniera contestuale all'esecuzione della prestazione e,
pertanto, a prescindere dal fatto che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza al fine di provare l'avvenuto pagamento, si presume che il debito sia stato estinto, ammettendosi a prova contraria solo la confessione della parte o il giuramento decisorio. L'art. 2956, n. 2, prevede,
quindi, la prescrizione triennale del diritto dei professionisti per il compenso dovuto per l'opera
5 prestata, compatibile, quindi, quale species del più ampio genus di rapporti che si svolgono senza formalità in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni, nè rilascio di quietanza scritta.
Nel caso di specie, la ha riconosciuto il rapporto professionale intercorso con il dott. Pt_1
, ma ha eccepito l'avvenuto intero pagamento del credito intimato dallo stesso, CP_1
eccezione compatibile con la contestata prescrizione presuntiva.
Tuttavia, la regolamentazione degli accordi tra le parti in causa e, segnatamente, del compenso dovuto e delle modalità del pagamento frazionato dello stesso in un documento scritto (cfr.
lettera di conferimento incarico del 10\11\2004) rende impossibile l'applicazione della prescrizione presuntiva eccepita, operando quella ordinaria decennale, nella specie non maturata (contratto 10\11\2004, lettere di messa in mora del 7\1\2013 e 8\9\2020).
A questo proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto, purché il credito azionato trovi, nella sua interezza, il suo fondamento nella fonte contrattuale (cfr. Cass. n. 820 del 2006; Cass. n. 11145 del 2012; Cass. n. 9930 del
2014). Il che ricorre anche nel caso di una lettera di incarico, sottoscritta solo dal cliente, ma esibita in giudizio dal professionista che la invochi a suo favore: il requisito della forma scritta,
infatti, deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione del professionista, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Pertanto, va esclusa l'operatività nel caso de quo della eccepita prescrizione presuntiva triennale.
B. Opposizione a decreto ingiuntivo e prova del credito.
Con il secondo motivo di appello la lamentava la mancata piena dimostrazione del Pt_1
credito azionato in monitorio, atteso che il saldo del 40% del compenso doveva essere pagato
6 solo con l'erogazione dell'ultima quota di contributo, del quale risultava emesso solo un primo ed unico finanziamento di € 83.625,00.
Il motivo è infondato.
Premesso che la questione risulta introdotta nel giudizio di primo grado solo nelle note di trattazione scritta per la prima udienza (cfr. note del 13\7\2021), occorre ricordare che il convenuto, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ivi inclusa l'interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi;
sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l'attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva (cfr. Cass. Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017).
La tardiva contestazione, pertanto, deve considerarsi inammissibile.
Ad ogni modo, occorre evidenziare che la stessa risulta non solo incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla , la quale presuppone l'avvenuta estinzione Pt_1
dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma anche in netto contrasto con la difesa dell'attuale appellante: la ha sempre affermato, e ribadito anche in appello, di aver pagato la somma Pt_1
ingiunta di € 10.939,77 sin dal gennaio 2008, oltre al pacifico acconto di € 7.272,49, così
ammettendo che il diritto al pagamento anche del saldo del 40% era già maturato nel 2008,
tanto da aver pagato.
Di contro, a fronte della produzione del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, nessuna dimostrazione è stata fornita da parte della del dedotto pagamento, in omaggio ai criteri Pt_1
di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale1. In conclusione, per le motivazioni sin qui riportate l'appello va rigettato.
C. Spese processuali.
Le spese processuali, secondo il principio della soccombenza, vengono poste a carico di parte appellante e sono liquidate così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti del dott. ogni Parte_1 Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 5668\2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 14\12\2023;
2) CONDANNA la parte appellante, al pagamento in favore di parte Parte_1
appellata, dott. delle spese processuali del presente grado di giudizio, Controparte_1
che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00 per competenze professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge;
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533 del 30\10\2001; Cass. n. 3373 del 12\2\2010; Cass. n. 8615 del 12\4\2006). 8 3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione 7