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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 in persona del Curatore, dott.ssa autorizzata con decreto del Parte_2
Giudice Delegato del 8.12.2021, in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Barbalace in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avv.ti Angelo Maiolino e Valentina Maiolino in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
In punto: azione revocatoria fallimentare;
Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 9.10.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti;
considerate altresì le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
La , dichiarato con sentenza di Parte_3 questo Tribunale n. 80/2021, depositata in data 16.7.2021, ha convenuto in giudizio per sentir revocare – ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 o, in subordine, CP_1 ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. – il contratto di compravendita immobiliare stipulato tra (nella qualità di venditore) e (nella Parte_1 CP_1 qualità di acquirente) a rogito Notaio di Thiene in data 27.01.2021 (n. 24.286 Per_1
Rep., n. 14.172 Racc.) e trascritto presso Agenzia del Territorio di Schio (VI) in data
2.2.2021 (n. 1135 R.G. e n. 836 R.P.), con i conseguenti provvedimenti di natura restitutoria o di condanna.
Il ha proposto inoltre, in via gradatamente subordinata, domanda di Parte_1 rescissione del contratto di compravendita di cui è causa ai sensi dell'art. 1448 c.c. e di condanna del convenuto al risarcimento del danno patito da ai Parte_1 sensi dell'art. 1337 c.c.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Sostiene, in particolare, di non aver mai saputo che la società Beval S.a.s. di fosse stata dichiarata fallita e che il CP_2
fosse socio, dominus e gestore della stessa. Pt_1
Alla fattispecie in esame è applicabile l'art. 67, comma 1, n. 1 l.fall., a mente del quale “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”, atteso che: - viene in rilievo un atto a titolo oneroso compiuto dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- la prestazione eseguita dal fallito, pari al valore di mercato dell'immobile venduto,
(stimato dal C.T.U., con riferimento alle condizioni dell'immobile al momento della compravendita, come accertate nel corso dall'istruttoria orale espletata, in euro
314.280) sopravanza di oltre un quarto il prezzo di vendita (euro 247.000) poiché la differenza di valore tra la prestazione effettuata dal fallito e quella da esso ricevuta
(314.280 – 247.000 = 67.280) è superiore ad un quarto del valore di quest'ultima
(247.000 : 4 = 61.750).
Alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 1, grava sul Pt_4 terzo convenuto in revocatoria l'onere di fornire la prova in giudizio della inscientia decoctionis e, qualora la domanda abbia ad oggetto, come nel caso di specie, atti compiuti da socio di società di persone illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in estensione in ragione di atti di ingerenza nella gestione della società, anche della inscientia della qualità di socio illimitatamente responsabile del disponente.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente è, infatti, nel senso che nella revocatoria fallimentare, ai sensi del primo comma dell'art. 67 l.fall., di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di società di persone, dichiarato fallito assieme alla società, l'onere della prova gravante sul convenuto attiene al duplice profilo della situazione di insolvenza della società fallita e della qualità di socio illimitatamente responsabile del disponente.
Ciò in quanto la conoscenza in capo al terzo convenuto in revocatoria della qualità di imprenditore commerciale del fallito non costituisce presupposto per l'esercizio dell'azione ma la conoscenza o la mancata conoscenza di tale qualità possono avere rilevanza ai fini della prova del presupposto soggettivo dell'azione, concernente la scientia decoctionis. Nell'ipotesi di atto revocabile compiuto dal socio illimitatamente responsabile di una società, tale indagine attiene dunque, astrattamente, al duplice profilo della qualità di socio del disponente e dell'insolvenza della società dichiarata fallita.
Ne consegue che, ai fini della revocatoria fallimentare di un atto compiuto dal socio illimitatamente responsabile di una società, la parte gravata dell'onere della prova della inscientia decoctionis o della scientia decoctionis – ovvero l'accipiens o il curatore, a seconda che si versi in una delle fattispecie di cui al primo o al secondo comma dell'art. 67 l.fall. – è tenuto a fornirla sotto entrambi i profili (Cass. 16490/12;
Cass. 13116/04; Cass. 255/98).
Questi principi sono stati ritenuti validi dalla giurisprudenza di legittimità non solo nell'ipotesi in cui oggetto dell'azione revocatoria sia l'atto anomalo compiuto dal socio illimitatamente responsabile palese (cioè il socio di una società in nome collettivo o il socio accomandatario di una accomandita semplice o per azioni) ma anche nell'ipotesi in cui la revocatoria abbia ad oggetto un atto dispositivo compiuto da soggetto al quale sia stato successivamente esteso il fallimento ai sensi dell'art. 147
l.fall. È stato affermato, infatti, che, in ipotesi di revocatoria di atto anomalo del socio di fatto dell'imprenditore individuale, è erroneo ritenere che debba essere il curatore a provare la qualità di socio, giacché, come la conoscenza dello stato di decozione, nelle ipotesi di atti dispositivi o solutori normali del socio illimitatamente responsabile di società di persone, comprende la qualità di socio e la situazione di insolvenza della società, in quelle di atti anomali l'onere si trasferisce integralmente al terzo convenuto in revocatoria, per la circostanza che - una volta stabilita, sul piano oggettivo, la revocabilità dell'atto posto in essere - la dimostrazione dell'esistenza del dato soggettivo, che va pur sempre riferito alla società, essa essendo l'imprenditore fallito, considerato dalla norma in esame, suppone che sia stato provato che il soggetto disponente ne fosse stato socio, tale elemento costituendo il presupposto logicamente imprescindibile della indagine sulla scientia (o inscientia) decoctionis dell'impren- ditore collettivo, secondo gli oneri processuali, rispettivamente fissati dal primo e dal secondo comma dell'art. 67 (Cass. 10628/07).
Quanto poi al contenuto dell'onere della prova a carico del convenuto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass.
10629/07; Cass. 10432/05; Cass. 17214/04).
Nella specie il convenuto non ha fornito la prova richiesta poiché le circostanze, dallo stesso allegate e non contestate dalla controparte, che la trattativa per l'acquisto dell'immobile si sia svolta per il tramite di un'agenzia immobiliare e che il convenuto abbia incontrato solo in due sole CP_1 Parte_1 occasioni (nel novembre 2020, al momento della sottoscrizione del preliminare, e nel gennaio 2021, al momento della sottoscrizione del rogito) non valgono a fornire la prova della inscientia decoctionis, nei termini anzidetti, tanto più ove si consideri che sia l'atto di compravendita che il contratto preliminare sono stati stipulati in data successiva al fallimento della Beval S.a.s. di (dichiarato con sentenza CP_2 del 9.7.2020, iscritta nel Registro delle Imprese in data 11.7.2020), della quale il era socio accomandante. Pt_1
In conseguenza di quanto precede, la domanda revocatoria va accolta, con assorbimento delle ulteriori domande formulate dal in via subordinata, Parte_1 ed il convenuto va condannato a rilasciare immediatamente a favore della massa dei creditori gli immobili oggetto dell'atto revocato, e segnatamente il fabbricato unifamiliare sito in Thiene (VI), Via Dei Quartieri, costituito da abitazione ai piani terra e primo con cantina al piano interrato, deposito, corte e area di manovra al piano terra, il tutto catastalmente individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Thiene
(VI), foglio 11:
- m.n. 122 sub 9 - Via Dei Quartieri n. 105 - piano S1-T-1 - categ. A/7 - classe 3 - vani
11,5 - R.C.E. 1.455,12;
- m.n. 122 sub 7 - Via Dei Quartieri n. 107 - piano T - categ. C/2 - classe 3 - mq. 131
- R.C.E. 290,92;
- m.n. 122 sub 6 - corte e area di manovra - ente non censibile comune ai sub 7 e 9.
In virtù della sua soccombenza il convenuto va condannato, infine, a rifondere al Fallimento attore le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto in ragione della sua soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite:
a) revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l.fall., e conseguentemente dichiara inefficace nei confronti del il contratto di Parte_1 compravendita stipulato tra e a rogito Notaio Parte_1 CP_1 di Thiene in data 27.01.2021 (n. 24.286 Rep., n. 14.172 Racc.), trascritto Per_1 presso l'Agenzia del Territorio di Schio in data 2.2.2021 (n. 1135 R.G. e n. 836
R.P.);
b) condanna a rilasciare immediatamente a favore del CP_1 [...]
il fabbricato unifamiliare sito in Thiene (VI), Via Dei Parte_1
Quartieri, costituito da abitazione ai piani terra e primo con cantina al piano interrato, deposito, corte e area di manovra al piano terra, il tutto catastalmente individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Thiene (VI), foglio 11:
- m.n. 122 sub 9 - Via Dei Quartieri n. 105 - piano S1-T-1 - categ. A/7 - classe 3 - vani 11,5 - R.C.E. 1.455,12;
- m.n. 122 sub 7 - Via Dei Quartieri n. 107 - piano T - categ. C/2 - classe 3 - mq.
131 - R.C.E. 290,92;
- m.n. 122 sub 6 - corte e area di manovra - ente non censibile comune ai sub 7 e
9;
c) ordina ai competenti Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) di procedere, ai sensi dell'art. 2655 c.c., all' annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del suddetto atto di compravendita;
d) condanna a rifondere al le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in euro 799,23 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
e) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di CP_1
Così deciso in Vicenza, il 07.11.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)