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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3003/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12572/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019060158 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n.
25019060158 notificato il 20.5.2025, emesso da Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, con il quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 966,00 a titolo di imposta di registro per l'atto rogato in data
24.3.2025.
Il ricorrente ha dedotto la infondatezza della pretesa, posto che essa riguarda il lastrico solare di pertinenza dell'immobile oggetto di compravendita, che, in quanto tale, gode della cd. “agevolazione prima casa”, ed è, quindi, sottoposto alla aliquota del 2% e non del 9%; ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con atto del 30.9.2025 si è costituita Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22561 del
10/08/2021) il concetto di pertinenza è definito dal codice civile;
esso ricomprende tutti quei beni che sono destinati al servizio o ad ornamento di una cosa principale;
ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. In particolare, anche il lastrico solare, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile. Non si conviene, invece, con quanto sostenuto dalla Agenzia, secondo cui la agevolazione si applica unicamente alle pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2, C6, C7.
Il ricorso va, quindi accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione n.
25019060158.
Tenuto conto della esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali su reputa opportuno compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di liquidazione n. 25019060158 emesso dal Agenzia Entrate
D.P.1 Napoli. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
FR LE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12572/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019060158 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n.
25019060158 notificato il 20.5.2025, emesso da Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, con il quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 966,00 a titolo di imposta di registro per l'atto rogato in data
24.3.2025.
Il ricorrente ha dedotto la infondatezza della pretesa, posto che essa riguarda il lastrico solare di pertinenza dell'immobile oggetto di compravendita, che, in quanto tale, gode della cd. “agevolazione prima casa”, ed è, quindi, sottoposto alla aliquota del 2% e non del 9%; ha chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con atto del 30.9.2025 si è costituita Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22561 del
10/08/2021) il concetto di pertinenza è definito dal codice civile;
esso ricomprende tutti quei beni che sono destinati al servizio o ad ornamento di una cosa principale;
ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico. In particolare, anche il lastrico solare, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile. Non si conviene, invece, con quanto sostenuto dalla Agenzia, secondo cui la agevolazione si applica unicamente alle pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2, C6, C7.
Il ricorso va, quindi accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione n.
25019060158.
Tenuto conto della esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali su reputa opportuno compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di liquidazione n. 25019060158 emesso dal Agenzia Entrate
D.P.1 Napoli. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
FR LE