Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 7790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7790 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex leg e in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,
del provvedimento n.-OMISSIS-Cat. 11E sez. Amministrativa del 12.03.2024 recante diniego di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. n. 773 del 1931, nonché, in via presupposta, della comunicazione di avvio del procedimento, del parere negativo espresso dalla Polizia Municipale del Comune di Casalnuovo del 15.02.2024, della nota del SUAP del Comune n. 8783 del 22.05.2023 e della nota della P.M. n. 14288 del 13.04.2023, dell'art. 7 del Regolamento del Comune di Casalnuovo di Napoli, Disciplina Sale Gioco, Giochi Leciti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 26.11.2019; e di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque preordinato al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. VI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato in data 8 aprile e depositato il 26 aprile 2024, la società ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore della provincia di Napoli ha negato il rilascio di una licenza per attività di raccolte di scommesse (articolo 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
In concreto il diniego si fonda sulla circostanza che i locali da utilizzare per l’attività siti nel comune di Casalnuovo di Napoli sono collocati a meno di 200 m. da uno sportello Bancomat e questa localizzazione è in contrasto con il disposto dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento “ Sale giochi e giochi leciti ” di tale comune che dispone il divieto di apertura di sale giochi “… nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat ”. Nel presupposto della vincolatività del regolamento comunale (approvato con delibera C.C. n. 47 del 26 novembre 2019) il Questore della provincia di Napoli ha quindi negato la licenza.
La ricorrente denuncia che il provvedimento e la presupposta disposizione dell’articolo 7, comma 3, del regolamento citato sono illegittimi in quanto si pongono in contrasto con le disposizioni della legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (“ Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari ”).
La ricorrente sostanzialmente sostiene che la legge regionale ha disciplinato in via tassativa il cd. distanziometro (cioè le distanze minime che devono obbligatoriamente intercorrere tra sale giochi di nuova apertura e cd. luoghi sensibili: cfr. combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera p, e 13, comma 1) e che i comuni non hanno il potere di introdurre in via regolamentare “ luoghi sensibili ” ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge regionale.
A ciò si aggiunge che il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale dispone che “ i comuni adeguano e integrano i regolamenti comunali esistenti alle previsioni contenute nella presente legge entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, decorsi i quali, in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione ”; il comune di Casalnuovo non ha provvedimento all’adeguamento e da ciò consegue che alla fattispecie possano e debbano applicarsi solo ed esclusivamente le disposizioni della legge regionale.
La ricorrente conclude dunque chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e della disposizione dell’articolo 7, comma 3, del regolamento comunale.
Il ministero dell’interno resiste al ricorso.
All’esito della pubblica udienza del 18 novembre 2025 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Preliminarmente occorre rilevare che la questione principale che pone il ricorso è quella della validità e/o efficacia della disposizione regolamentare comunale dell’articolo 7, comma 3, citata; l’unico motivo per cui il Questore ha negato alla ricorrente la licenza richiesta è infatti la contrarietà dell’iniziativa a tale disposizione.
Occorre anche rilevare che la ricorrente ha impugnato la disposizione regolamentare chiedendone l’annullamento ma ha notificato il ricorso solo al ministero dell’interno e non anche al comune di Casalnuovo che il regolamento ha emanato. Ciò astrattamente porrebbe un problema di ammissibilità di tale impugnazione o di una disapplicazione della disposizione, a parte la possibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio chiamando in giudizio il comune.
Tuttavia, ritiene il Collegio che da queste questioni possa prescindersi per ragioni di economia, essendo il ricorso infondato nel merito.
E’ opportuno premettere quanto segue: a) l’articolo 7, comma 1, della legge regionale demanda ai comuni campani l’attuazione della legge garantendo “ la coerenza con gli indirizzi normativi richiamati nella presente legge ” e regolamentando “ le distanze dai luoghi sensibili garantendo gli standard previsti all'articolo 13 e gli orari di chiusura delle attività indicate all'articolo 3 nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 13 per garantire esigenze di uniformità sul territorio regionale ”; a tale scopo il comma 5 stabiliva che i comuni adeguassero e integrassero “ i regolamenti comunali esistenti alle previsioni contenute nella presente legge entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, decorsi i quali, in assenza di attività di adeguamento comunale, le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione ”; b) il regolamento del comune di Casalnuovo – che è stato approvato nel 2019, dunque prima della pubblicazione della legge regionale – non è stato adeguato e integrato, né comunque modificato o rielaborato, per renderlo coerente con la legge regionale.
Da ciò tuttavia non può dedursi – come sostenuto in ricorso - che la disposizione dell’articolo 7, comma 3, del regolamento sia divenuta illegittima per sopravvenuto contrasto con la legge regionale o, anche e più correttamente, che essa sia stata implicitamente abrogata da quest’ultima per incompatibilità e sia quindi inefficace.
La ragione è che la legge regionale esplicitamente prevede che i comuni campani possano disciplinare i “ luoghi sensibili ”, garantendo gli standard dell’articolo 13. Da ciò deriva che in realtà non vi è alcuna incompatibilità tra la legge regionale e il regolamento, nel senso che la legge – nel prevedere che i comuni possano regolamentare i luoghi sensibili nel rispetto degli standard dell’articolo 13 - implicitamente ma univocamente consente ai comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli previsti dall’articolo 13 (al fine evidente di una maggior tutela e di una riduzione dei rischi derivanti dalla diffusione del gioco d’azzardo). Quindi la disposizione del regolamento censurata non contrasta con l’articolo 13 della legge regionale, dato che ciò che l’articolo 7 vieta è che il comune possa – derogando agli “standard ” dell’articolo 13 - introdurre discipline in punto di luoghi sensibili memo restrittive rispetto a quanto stabilito dall’articolo 13, ma ammette che, “ regolamentando ” i luoghi sensibili, possano individuarsene di ulteriori, dato che in questo modo il comune interviene su ambiti non regolati dalla legge regionale. D’altro lato, poiché la legge regionale contiene una disciplina compiuta dei luoghi sensibili (nel senso che individua quali siano, quale sia la distanza minima che deve essere rispettata e in che modo questa distanza debba essere calcolata), non si vede quale contenuto diverso dalla individuazione di ulteriori luoghi sensibili possa avere una normativa comunale avente a oggetto la “ regolamentazione dei luoghi sensibili ”.
Questa impostazione non contrasta con il principio secondo cui le limitazioni all’iniziativa economica privata possono essere introdotte solo dalla legge in forza dell’articolo 41 C.; la riserva di legge dell’articolo 41 C. è infatti una riserva “relativa” e quindi le limitazioni all’iniziativa economica privata possono essere introdotte in via regolamentare “in base alla legge”; come già visto, l’articolo 7 della legge regionale esplicitamente conferisce ai comuni il potere di regolamentare i luoghi sensibili e quindi la riserva di legge è rispettata.
Infine l’argomento basato sulla previsione dell’ultimo comma dell’articolo 7 secondo cui l’adeguamento e l’integrazione dei regolamenti comunale sarebbero dovuti avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale trascorsi i quali questa avrebbe avuto “immediata applicazione” non è persuasivo, dato che questa disposizione, non avendo la legge regionale esplicitamente previsto che dopo la scadenza del termine i preesistenti regolamenti comunali dovessero intendersi abrogati, deve essere interpretata, in coerenza con i generali principi in materia di gerarchia delle fonti, nel senso della sola abrogazione delle disposizioni regolamentari in puntuale contrasto con quelle della legge regionale.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RU, Presidente
VI LI, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LI | AR RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.