Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro;
Atteso che il nuovo ordinamento penitenziario, ispirato alla duplice esigenza di rendere piu' umana l'esecuzione della pena e di favorire il recupero sociale del detenuto, richiede agli operatori penitenziari una sempre maggiore professionalita' ed un costante aggiornamento delle metodologie di trattamento;
Considerato che per rispondere alle predette esigenze, con decreto ministeriale 2 gennaio 1984, e' stata istituita presso l'Amministrazione penitenziaria la scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e che a quest'ultima bisogna assicurare una piu' stabile organizzazione amministrativo-contabile nonche' la preposizione di un funzionario di livello dirigenziale;
Considerato che occorre pertanto modificare la tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483 , istituendo nella qualifica di primo dirigente un posto di funzione per il direttore della scuola di formazione per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e contemporaneamente riducendo di una unita' i posti di funzione per direttore degli istituti di prevenzione e pena per minorenni;
Considerato che il presente decreto non aggrava l'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia;
Sentito il Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza generale del 29 marzo 1988 ha espresso parere favorevole;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale ha espresso parere favorevole;
E M A N A
il seguente decreto:
La scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti e' elevata a rango di sede dirigenziale e, pertanto, la tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' modificata con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483 , e' sostituita dall'allegata tabella.
Visto l' art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro;
Atteso che il nuovo ordinamento penitenziario, ispirato alla duplice esigenza di rendere piu' umana l'esecuzione della pena e di favorire il recupero sociale del detenuto, richiede agli operatori penitenziari una sempre maggiore professionalita' ed un costante aggiornamento delle metodologie di trattamento;
Considerato che per rispondere alle predette esigenze, con decreto ministeriale 2 gennaio 1984, e' stata istituita presso l'Amministrazione penitenziaria la scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e che a quest'ultima bisogna assicurare una piu' stabile organizzazione amministrativo-contabile nonche' la preposizione di un funzionario di livello dirigenziale;
Considerato che occorre pertanto modificare la tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483 , istituendo nella qualifica di primo dirigente un posto di funzione per il direttore della scuola di formazione per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e contemporaneamente riducendo di una unita' i posti di funzione per direttore degli istituti di prevenzione e pena per minorenni;
Considerato che il presente decreto non aggrava l'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia;
Sentito il Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza generale del 29 marzo 1988 ha espresso parere favorevole;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale ha espresso parere favorevole;
E M A N A
il seguente decreto:
La scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti e' elevata a rango di sede dirigenziale e, pertanto, la tabella IV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' modificata con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483 , e' sostituita dall'allegata tabella.