CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2024, n. 39263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39263 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA DE ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PATTI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, con il provvedimento indicato nel preambolo, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI EX ND con le sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone in data 24 luglio 2014, irrevocabile in da 1 ottobre 2014, ed in data 24 gennaio 2013, irrevocabile il 21 maggio 2019. A ragione rileva che è in esecuzione a carico del condannato anche la sentenza del GIP del Tribunale di Patti in data 24 settembre 2021. Tale pronuncia ha ad oggetto un reato commesso il 1 aprile 2019, per il quale è stata inflitta la pena di anni 2 di reclusione. Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la revoca di diritto del beneficio concesso con entrambe le sentenze del Tribunale di Penale Sent. Sez. 1 Num. 39263 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 19/09/2024 Caltagirone perché il reato giudicato dale GIP del Tribunale di Patti con la sentenza del 24 settembre 2021 , così come richiesto dall'art. 168 n. 1) cod. pen., era stato commesso nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza in data 24 luglio 2014 e, così come richiesto dall'art. 168 n. 2) cod. pen., era stato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza del 24 gennaio 2013 ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo all'irrevocabilità di quest'ultima. 2. Ricorre ND, con atto di impugnazione a firma di entrambi i difensori di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà con l'ordine di esecuzione più recente, che è quello emesso dal Procuratore generale della Corte di appello di Catania. Erroneamente il G.i.p. del Tribunale di Patti si è ritenuto funzionalmente competente a decidere l'incidente di esecuzione;
avrebbe dovuto invece trasmettere gli atti alla Corte di appello di Catania, avendo quest'ultima emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. D'altra parte, l'ultimo ordine di esecuzione era stato emesso dal Procuratore generale della Corte di appello di Catania, alle cui valutazioni, pertanto, il decidente avrebbe dovuto conformarsi. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta che il Giud& dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la pronuncia in data 24 luglio 2014 nonostante, in ragione della sua natura di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, la stessa non poteva produrre effetti penali in applicazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale, la cui validità va ribadita anche in questa sede, secondo cui, alla luce della "ratio" sottesa all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., che è quella di attribuire funzionalmente le competenze esecutive al giudice che per ultimo ha avuto cognizione dei fatti ascritti al condannato, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, emessi da giudici diversi e divenuti irrevocabili lo stesso giorno, giudice competente per l'esecuzione è quello che ha emesso la 2 decisione di merito più recente. (Sez. 1, n. 44463 del 23/09/2013, TH El Sayed, Rv. 257617 - 01.) L'eccezione difensiva è stata respinta correttamente, osservando che tra le due sentenze di condanna astrattamente idonee a determinare la competenza funzionale perché divenute irrevocabili per ultime lo stesso giorno (il 30 gennaio 2024), doveva considerarsi rilevante per il radicamento della competenza ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. quella in data 7 ottobre 2022 con cui la Corte di appello di Messina aveva confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Patti perché successiva a quella della Corte di appello di Catania emessa il 20 marzo 2022. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Sostiene il ricorrente che non poteva procedersi alla revoca della sospensione condizionale della pena perché il beneficio era stato concesso con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e nelle more si era verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale "il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". L'assunto è erroneo, Se è vero che l'effetto estintivo, di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., si produce ope legis e che l'ordinamento non prevede la revoca dell'effetto estintivo già maturato sicché è irrilevante la sopravvenienza, dopo il prodursi dell'effetto estintivo, di una condanna per reato commesso entro i termini stabiliti. E' altrettanto pacifico che l'effetto estintivo si produce al verificarsi delle condizioni di legge, di tal che la relativa pronuncia giudiziale ha contenuto dichiarativo (Sez. 5, 22/12/2014, Valente, Rv. 263503; Sez. 3, 21/09/2016, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120). Ciò è tanto vero che il giudice dell'esecuzione, richiesto ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., è tenuto alla relativa pronuncia giudiziale (Sez. 1, 7/07/2005, Cazzaniga, Rv. 232301). E' dunque sempre richiesto per la concreta operatività dell'effetto estintivo un accertamento giudiziale dei suoi presupposti che può anche essere compiuto, ove necessario incidentalmente, o dal giudice della cognizione (per esempio nel 3 procedimento ove sia contestata la recidiva) o dal giudice dell'esecuzione nell'applicazione degli istituti in cui assumono potenziale rilevanza gli effetti della sentenza di patteggiamento, come quello avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena. Tale accertamento deve avere ad oggetto la sussistenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 445 cod. proc. pen. Deve, in particolare, essere verificato, se, entro i termini stabiliti, il condannato abbia commesso nuovo reato per il quale abbia riportato sentenza di condanna irrevocabile. Nel caso in esame, tale verifica sui presupposti dell'estinzione del reato di cui alla sentenza in data 24 luglio 2014 è stata implicitamente eseguita dal giudice dell'esecuzione. Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto positivamente accertato che ND, nel quinquennio successivo al giorno 1 ottobre 2014, data di irrevocabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che ha concesso il beneficio revocato, aveva commesso il delitto oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Patti in data 24 settembre 2021, irrevocabile il 30 gennaio 2024. Non essendosi verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445 cod. proc. pen., la revoca del beneficio della pena sospesa è stata legittimamente disposta. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 19 settembre 2024. • •
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, con il provvedimento indicato nel preambolo, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI EX ND con le sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone in data 24 luglio 2014, irrevocabile in da 1 ottobre 2014, ed in data 24 gennaio 2013, irrevocabile il 21 maggio 2019. A ragione rileva che è in esecuzione a carico del condannato anche la sentenza del GIP del Tribunale di Patti in data 24 settembre 2021. Tale pronuncia ha ad oggetto un reato commesso il 1 aprile 2019, per il quale è stata inflitta la pena di anni 2 di reclusione. Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la revoca di diritto del beneficio concesso con entrambe le sentenze del Tribunale di Penale Sent. Sez. 1 Num. 39263 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 19/09/2024 Caltagirone perché il reato giudicato dale GIP del Tribunale di Patti con la sentenza del 24 settembre 2021 , così come richiesto dall'art. 168 n. 1) cod. pen., era stato commesso nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza in data 24 luglio 2014 e, così come richiesto dall'art. 168 n. 2) cod. pen., era stato commesso anteriormente all'irrevocabilità della sentenza del 24 gennaio 2013 ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo all'irrevocabilità di quest'ultima. 2. Ricorre ND, con atto di impugnazione a firma di entrambi i difensori di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà con l'ordine di esecuzione più recente, che è quello emesso dal Procuratore generale della Corte di appello di Catania. Erroneamente il G.i.p. del Tribunale di Patti si è ritenuto funzionalmente competente a decidere l'incidente di esecuzione;
avrebbe dovuto invece trasmettere gli atti alla Corte di appello di Catania, avendo quest'ultima emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. D'altra parte, l'ultimo ordine di esecuzione era stato emesso dal Procuratore generale della Corte di appello di Catania, alle cui valutazioni, pertanto, il decidente avrebbe dovuto conformarsi. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta che il Giud& dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la pronuncia in data 24 luglio 2014 nonostante, in ragione della sua natura di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, la stessa non poteva produrre effetti penali in applicazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale, la cui validità va ribadita anche in questa sede, secondo cui, alla luce della "ratio" sottesa all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., che è quella di attribuire funzionalmente le competenze esecutive al giudice che per ultimo ha avuto cognizione dei fatti ascritti al condannato, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, emessi da giudici diversi e divenuti irrevocabili lo stesso giorno, giudice competente per l'esecuzione è quello che ha emesso la 2 decisione di merito più recente. (Sez. 1, n. 44463 del 23/09/2013, TH El Sayed, Rv. 257617 - 01.) L'eccezione difensiva è stata respinta correttamente, osservando che tra le due sentenze di condanna astrattamente idonee a determinare la competenza funzionale perché divenute irrevocabili per ultime lo stesso giorno (il 30 gennaio 2024), doveva considerarsi rilevante per il radicamento della competenza ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. quella in data 7 ottobre 2022 con cui la Corte di appello di Messina aveva confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Patti perché successiva a quella della Corte di appello di Catania emessa il 20 marzo 2022. 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Sostiene il ricorrente che non poteva procedersi alla revoca della sospensione condizionale della pena perché il beneficio era stato concesso con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e nelle more si era verificato l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale "il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". L'assunto è erroneo, Se è vero che l'effetto estintivo, di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., si produce ope legis e che l'ordinamento non prevede la revoca dell'effetto estintivo già maturato sicché è irrilevante la sopravvenienza, dopo il prodursi dell'effetto estintivo, di una condanna per reato commesso entro i termini stabiliti. E' altrettanto pacifico che l'effetto estintivo si produce al verificarsi delle condizioni di legge, di tal che la relativa pronuncia giudiziale ha contenuto dichiarativo (Sez. 5, 22/12/2014, Valente, Rv. 263503; Sez. 3, 21/09/2016, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120). Ciò è tanto vero che il giudice dell'esecuzione, richiesto ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., è tenuto alla relativa pronuncia giudiziale (Sez. 1, 7/07/2005, Cazzaniga, Rv. 232301). E' dunque sempre richiesto per la concreta operatività dell'effetto estintivo un accertamento giudiziale dei suoi presupposti che può anche essere compiuto, ove necessario incidentalmente, o dal giudice della cognizione (per esempio nel 3 procedimento ove sia contestata la recidiva) o dal giudice dell'esecuzione nell'applicazione degli istituti in cui assumono potenziale rilevanza gli effetti della sentenza di patteggiamento, come quello avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena. Tale accertamento deve avere ad oggetto la sussistenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 445 cod. proc. pen. Deve, in particolare, essere verificato, se, entro i termini stabiliti, il condannato abbia commesso nuovo reato per il quale abbia riportato sentenza di condanna irrevocabile. Nel caso in esame, tale verifica sui presupposti dell'estinzione del reato di cui alla sentenza in data 24 luglio 2014 è stata implicitamente eseguita dal giudice dell'esecuzione. Il provvedimento impugnato, infatti, ha ritenuto positivamente accertato che ND, nel quinquennio successivo al giorno 1 ottobre 2014, data di irrevocabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che ha concesso il beneficio revocato, aveva commesso il delitto oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Patti in data 24 settembre 2021, irrevocabile il 30 gennaio 2024. Non essendosi verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445 cod. proc. pen., la revoca del beneficio della pena sospesa è stata legittimamente disposta. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 19 settembre 2024. • •